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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 959/2024 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. MARTINI C.F._1
ELENA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. VACCARA MARTA BEATRICE del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio civile a IMPERIA in data 06/10/2018;
• hanno avuto , minorenne. Per_1
• hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a IMPERIA il 06/10/2018 (trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune anno 2018, parte I, atto n. 60) tra e Parte_1
, alle seguenti concordate condizioni: Parte_2
2 1) La figlia è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
2) La casa familiare sita in San Lorenzo al Mare, alla via Pinea, n.29, è assegna alla IG.ra con tutti gli arredi;
Parte_2
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità si Parte_1 seguito elencate:
-settimana 1: il lunedì mattina la IG.ra porterà la figlia all'asilo/scuola. Il IG. Pt_2 Pt_1 prenderà la figlia all'uscita dell'asilo/scuola il lunedì pomeriggio tenendola con sè fino al mercoledì mattina, quando la riporterà all'asilo/scuola. La IG.ra la prenderà Pt_2 all'uscita pomeridiana di mercoledì e la terrà con sé fino a venerdì mattina dove la riporterà all'asilo/scuola. Il IG. prenderà la figlia all'uscita dell'asilo/scuola venerdì Pt_1 pomeriggio e la terrà con sé tutto il weekend fino al lunedì mattina quando porterà la figlia all'asilo/scuola.
- settimana 2: la IG.ra prenderà la figlia all'uscita dell'asilo/scuola il lunedì Pt_2 pomeriggio tenendola con sè fino al mercoledì mattina, portandola all'asilo/scuola. Il IG. prenderà la figlia all'uscita di asilo/scuola mercoledì pomeriggio e la terrà con sè Pt_1 fino a venerdì mattina quando porterà la figlia all'asilo/scuola. La IG.ra prenderà la figlia all'uscita di asilo/scuola Pt_2 il venerdì pomeriggio e la terrà con sé tutto il weekend fino a lunedì mattina. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della minore;
4) durante le vacanze natalizie, fermo restando il regime ordinario di visita e sempre nel rispetto dei desideri e/o impegni della figlia e previo accordo, i genitori terranno , Per_1 alternando annualmente il Santo Natale e la vigilia con un genitore e la fine dell'anno ed il primo dell'anno con l'altro genitore. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio. La madre trascorrerà con le due Per_1 settimane di agosto, quando l'impresa per cui lavora resterà chiusa. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare l'intenzione di portare
3 per soggiorni fuori provincia, almeno 15 giorni prima, fornendo altresì l'indirizzo Per_1 preciso dei luoghi ove soggiornerà; Per_1
5)Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese Parte_1 per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di €250,00 (Euro duecentocinquanta//00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla IG.ra stessa, ed avente le seguenti coordinate IBAN Parte_2
[...]EM001311445, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare;
6) sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per la figlia e, nella specie, spese che non richiedono il preventivo accordo: mediche: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) ticket sanitari;
scolastiche: a)tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico d'inizio; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e)mensa; extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese che richiedono il preventivo accordo: mediche a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)farmaci particolari;
scolastiche:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione:
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c)spese di custodia (baby sitter);
7) Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore entro un mese dall'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro un mese dall'esibizione della suddetta documentazione. Il genitore che avrà sostenuto le spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo tra i genitori, senza averlo in anticipo ottenuto per iscritto dall'altro coniuge, dovrà accollarsi personalmente l'intero esborso;
8) i genitori si impegnano al reciproco rispetto e alla serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si
4 impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
9) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio ovvero rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio sia tra loro sia per la figli minorenne.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IMPERIA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa le spese processuali.
Imperia, deciso il 21/07/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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