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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza odierna, depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronunzia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3788/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FALVO TIZIANA con domicilio eletto presso il Parte_1 suo studio in VIA ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA
contro rappresentato e difeso dall'avv. MORGAGNI ERIKA con domicilio eletto presso CP_1 il suo studio in VIA BOCCA DI LUPO 19 40123 BOLOGNA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano interamente gli atti di causa.
In via preliminare, si rileva che le parti con foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 13/05/2025 hanno dato atto di avere conciliato la vertenza, nelle more del presente giudizio.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1965 c.c. la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Ai sensi del secondo comma di tale norma le reciproche concessioni, oltre a non dover realizzare necessariamente un equilibrio economico tra le parti, possono riferirsi anche a rapporti pagina 1 di 4 diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa come, del resto, confermato dalla Suprema
Corte: “In tema di transazione le reciproche concessioni - tra cui non è richiesto a pena di validità un
equilibrio economico - non debbono necessariamente esaurirsi nell'ambito del rapporto controverso,
potendo esse non riguardare le pretese litigiose alle quali s'intenda porre fine, bensì incidere su diritti
e beni estranei alla causa, giacché per il 2° comma art. 1965 c. c. è consentito alle parti risolvere la
lite costituendo, modificando od estinguendo rapporti diversi da quelli oggetto della pretesa e della
contestazione.” (cfr. Cass. Civ. n. 8330 del17-08-1990). Detto negozio richiede, inoltre, la forma scritta
ad probationem che deve ritenersi ad substantiam qualora l'oggetto della transazione preveda tale requisito (cfr. Cass. Civ. n. 729 del 20-01-2003).
Nel caso di specie il perfezionamento di detto accordo negoziale risulta dal foglio di precisazione delle conclusioni congiunte prodotto dalle parti.
Come emerge dalla lettura del foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, infatti, “ I difensori
delle parti danno atto che tra i rispettivi assistiti è intervenuto un accordo per la definizione di ogni
controversia tra loro pendente. In attuazione di tale accordo, rassegnano in modo congiunto le
seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, a definizione dei pregressi rapporti
pendenti in seguito a decreto ingiuntivo n. 132/2023, emesso il 12/01/2023 dal Tribunale di Bologna e
presente opposizione:
- dare atto che le parti, nelle more del presente giudizio, hanno conciliato la vertenza e, pertanto,
chiedono la revoca del decreto ingiuntivo n. 132/2023 emesso il 12/01/2023 dal Tribunale di Bologna,
in persona del giudice dott.ssa Daniela Nunno;
- dare atto che, per l'effetto dell'intervenuta conciliazione, è cessata la materia del contendere ed il
presente procedimento verrà estinto;
- spese del presente giudizio da intendersi compensate tra le parti”.
pagina 2 di 4 Invero, con il suddetto accordo le parti hanno disciplinato ogni aspetto anche processuale della controversia accordandosi sulle spese di lite.
La conclusione del suddetto contratto di transazione costituisce un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere,
che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del 06/02/2007).
Va precisato, inoltre, che la transazione è individuata dalla stessa giurisprudenza di legittimità come fatto idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. Civ. n. 17896 del
18/10/2012; Cass. Civ. 19368 del 15/07/2008), come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito condivisa da questo giudice: “La transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti
determina la cessazione della materia del contendere rilevabile d'ufficio dal giudice” (cfr. Tribunale di
Torino 10 maggio 2013). Peraltro, avendo la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere natura, appunto, dichiarativa e non costitutiva, irrilevanti appaiono eventuali eventi sopravvenuti all'intervenuta conclusione dell'accordo transattivo tra le parti.
Quanto alle spese processuali, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza
virtuale” (cfr. Cass. Civ., 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. Civ. 8 giugno 2005, n. 11962). Le spese vanno, pertanto, compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, co. 3 c.p.c. sussistendo le ragioni previste da detta norma attesa l'espressa pattuizione in tal senso formulata nell'accordo transattivo raggiunto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese compensate.
Bologna, 14/05/2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
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