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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3252/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (CF: ),elett.te dom.to in Napoli alla Via C.F._1
Morgantini n°3, presso lo studio dell'avv. Massimo Di Celmo, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria e di parti private all'indirizzo di posta elettronica certificata intendendo la parte avvalersi Email_1 della facoltà di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata suddetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 366, 2° comma, cpc (fax 081/19028104)
[...]
Controparte_1
[.
[...] Controparte_2
” (p. i.v.a. ), in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, il Direttore Generale, dr. , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_3
OL OS (C.F.: , nonché dall'avv. Carlo Di Marsilio (C.F. C.F._2
), in virtù di procura rilasciata con separato atto e domicilio C.F._3 ale dell'Istituto, in Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali (indirizzi p.e.c. per notifiche: Email_2
fax 081/59038 Email_3
(C.F. n. Controparte_4
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
1 elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv. Gianfranco Pepe (c.f. ) C.F._4 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott.
notaio in Roma, del 22.3.2024 rep. n. 37875/7313 Persona_1
PEC t Email_4
=APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.12.2024, l'appellante in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n. 4287/2024 pubbl. il 07/06/2024 con la quale, all'esito di istruttoria orale, era stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere - sul presupposto di aver stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con le mansioni di operatore tecnico presso l'UOC Provveditorato e Economato (v.delibera di “primo incarico professionale n°359 del 30/04/2004. (doc. all. n°1) ed all'esito di sottoscrizione di contratto di CO.CO.CO. (in atti doc. n°2) del 24/05/2004), con decorrenza 16/05/2004” e successive proroghe fino al 31/08/2019 con trattamento economico di euro 15.545,01 lordi su base annua, da corrispondere mediamente 12 rate e sulla scorta di quanto spettante ad un dipendente del ruolo tecnico di categoria B del CCNL vigente; di essere stato stabilizzato, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia), con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento come operatore tecnico nella Categoria B – il riconoscimento, per l'effettiva attività espletata, della qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato dal 16/05/2004 al 31/08/2019 invocando l'art. 2126 c.c. ai fini del conseguimento delle differenze retributive dovute per la corrispondente categoria B con le relative progressioni orizzontali previste dal CCNL dipendenti del Comparto Sanità, ratione temporis applicabile, e dalla contrattazione integrativa decentrata di pertinenza, da determinarsi in separata sede oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge oltre che della contribuzione previdenziale da corrispondersi all' l'intero periodo sopra citato e/o in quello CP_4 minore se in parte prescritti, con ogni riserva del ricorrente di far valere in separata sede l'eventuale risarcimento danni per assenza e/o insufficiente contribuzione. L'appellante nei motivi ha contestato la valutazione del Giudice relativamente agli esiti dell'istruttoria orale con riferimento agli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nell'ampio arco temporale in cui si erano susseguiti i contratti di collaborazione. Ha precisato che il ricorso era volto da ottenere che, sulla base della diffusa giurisprudenza della Suprema Corte e della Giustizia Europea, il periodo controverso venisse valutato “in ragione delle modalità con le quali si era realizzato,
…..ai fini della ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo”. Ha concluso come in atti chiedendo di riformare la sentenza impugnata con accoglimento dell'originario ricorso, con vittoria di spese. L'appellato, costituitosi, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Le parte costituite hanno
2 depositato le note scritte. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Alla disamina dei motivi di gravame deve premettersi che nella fattispecie è Pt_1 stato assunto mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal 16/05/2004 e fino al 31/08/2019 per mansioni di magazziniere corrispondenti al Ruolo tecnico della Cat. B. Alla scadenza dell'ultima proroga, ricorrendone i presupposti, il ricorrente era stato stabilizzato, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia), con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento come operatore tecnico nella Categoria B CCN Sanità con decorrenza 02/09/2019 (v. contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato n° 1265 del 02/09/2019 - doc. all. n° 23 ). Nel presente giudizio quindi il ricorrente aveva dedotto che “in ragione della declaratoria di nullità dei numerosi contratti di collaborazione succedutisi ininterrottamente nel tempo e la riconducibilità degli stessi a tanti contratti di lavoro di fatto di natura subordinata a termine, comporterà come ulteriore conseguenza, a seguito dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto………..il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa” (v. capo B), pag. 7 del ricorso di primo grado). Quale fondamento giuridico della pretesa, aveva invocato l'art. 2126 c.c.
2.In via preliminare possono ribadirsi le considerazioni svolte in precedente decisione di questo collegio (sentenza n. 3776 del 10-28.10.2024) laddove si è ritenuto che avendo la parte ricorrente “potuto accedere, in via privilegiata, alla blanda selezione riservata ai collaboratori a termine ex art. 20 della riforma Madia ed essendo ciò richiamato tanto nell'atto presupposto (delibera D.G. 18 novembre 2020, n. 1154) quanto nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24 novembre 2020, n. 1698, liberamente e scientemente da lei sottoscritto, il postulato riconoscimento di un'altra tipologia di rapporto determinerebbe il venir meno del presupposto della stessa stabilizzazione con l'ineludibile effetto della caducazione del relativo contratto n. 1698/2020”. Prescindendo dall'eccepita mancanza di impugnativa dei co.co.co., parte ricorrente fonda la sua tesi sulla nullità di tali contratti;
così facendo però, omette di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co.: pretendere di utilizzare, quale presupposto del presente ricorso, anche per le sopra indicate finalità economiche, la vicenda che ha consentito al un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non Pt_1 sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio. Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che, per effetto degli stessi, è stata conseguita dal in base ad una blanda selezione, riservata appunto ai soggetti che avevano Pt_1 già lavorato alle dipendenze delle Amministrazione in forma precaria. Con la stipula del contratto sopra citato del 2.9.2019, è stata infatti manifestata implicitamente un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato che, altrimenti, avrebbe richiesto –necessariamente – la partecipazione ad una selezione concorsuale, ove bandita, aperta ad una più ampia platea di aspiranti.
3 Si legge infatti nella premessa del citato contratto che l'assunzione è avvenuta all'esito di un concorso per titoli ed esami “riservato” ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs 75/2017 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.” La procedura di stabilizzazione che la ricorrente, con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha manifestato di accettare, ha riguardato, pertanto, proprio il personale “titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso”. Invocare le differenze retributive in base all'art. 2126 c.c. e quindi alla nullità del contratto priverebbe di fondamento l'attuale stato di dipendente a tempo indeterminato presso lo stesso . Controparte_2
Ad avviso della Corte pertanto la parte ricorrente non può pretendere di avvalersi dello stesso substrato giuridico-fattuale, da un lato affermando la nullità della forma utilizzata (in contrasto con l'attuazione del rapporto) per invocare le differenze retributive corrispondenti al trattamento del lavoratore subordinato e, dall'altro, invece, utilizzando quella forma giuridica del co.co.co. per accedere alla stabilizzazione e conservare il conseguito status di dipendente a tempo indeterminato. La Cassazione, in una fattispecie di reiterazione di contratti a termine in cui la ricorrente non era stata stabilizzata e pretendeva che ai fini del risarcimento del danno venisse “apprezzata la mancata stabilizzazione” ha osservato che “…6.1. la stabilizzazione, infatti, al pari della conversione, è nella specie impedita dalla disciplina analizzata nei punti che precedono e, pertanto, si è in presenza di un pregiudizio che non può essere ritenuto ingiusto e che, tra l'altro, non è conseguenza diretta ed immediata della reiterazione, di fatto, del rapporto a termine, reiterazione che, al contrario, costituisce, nei casi di formale assunzione, un presupposto necessario per l'accesso alla procedura” (V. in motivazione C. Cass. Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6718). 3.Ad integrazione di quanto sopra esposto, rileva il collegio che l'istruttoria orale comunque svolta dal primo Giudice è stata correttamente valutata in sentenza e non offre adeguato supporto alla pretesa azionata dal ricorrente, sia pur nel lungo periodo di utilizzo delle sue prestazioni in virtù di schemi di lavoro flessibile. Non è stata raggiunta la prova (di cui era onerato il ricorrente) della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nel periodo oggetto di domanda, dal 16/05/2004 al 31/08/2019, durante il quale sono stati stipulati i co.co.co. in contestazione. Ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere
4 direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004). La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, di cui costituiscono specificazione il potere di controllo e quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia. Invero il teste assunto come magazziniere a tempo indeterminato dal Tes_1
2013, ha potuto riferire solo a partire da tale anno: ha descritto i rapporti tra il magazzini, economale e di farmacia (cui apparteneva il ), non ho fornito Pt_1 informazioni significative sugli elementi qualificanti il rapporto in termini di subordinazione ed anzi ha dichiarato “Informalmente posso dire che quando si è dovuto assentare e quando il magazzino farmacia si trovava in difficoltà per mancanza di personale, è capitato che mi ha chiamato chiedendomi la cortesia di dare una mano. Non so come funzionava per le ferie in relazione al sig. ”. Pt_1
Del tutto prive di rilevanza sono le dichiarazioni del teste . Tes_2
ha dichiarato di conoscere il , avendo lavorato insieme al Testimone_3 Pt_1
; il teste in particolare vi ha lavorato dal 1973 (come portantino e poi come CP_2 operatore socio-sanitario) fino al 31.7.2021, data del pensionamento. Tuttavia, dal 1986 era stato assegnato a lavorare nel magazzino fino alla pensione, pur essendo nel frattempo diventato assistente amministrativo. Ha dichiarato che
“Giù ci sono i depositi del materiale e al piano di sopra c'è l'ufficio amministrativo del magazzino. Nel c'è un solo magazzino, il magazzino generale……….. gestivo CP_2
i magazzinieri, anche il sig. , nel senso che dicevo quali erano le priorità
Pt_1 del giorno e assegnavo i compiti a ciascun magazziniere”. “…… il sig. aveva un
Pt_1 orario di lavoro da rispettare, che era dalle 7.30 alle 15.00 dal luned enerdì…. credo che era stabilito nel contratto che lui aveva firmato;
….quando il si è
Pt_1 assentato per malattia avvertiva me e io avvertivo l'ufficio economato, in p olare la dott.ssa ”, “non so se, in caso di assenza per malattia, il Persona_2 sig. doveva produrre un certificato medico”. “il aveva dei giorni di riposo
Pt_1 Pt_1 dur l'anno. Lui li concordava con la dott.s e poi noi ci Persona_2 organizzavamo per sostituirlo”; “dal 2004 in poi io ho attestato l'orario di entrata e di uscita dal lavoro con il badge;
il sig. non aveva il badge. Lui ogni mese faceva
Pt_1 un riepilogo su un foglio dei giorni i aveva lavorato e relativi orari. Io poi apponevo una sigla su tale foglio e poi lui lo consegnava non so a chi, per il conteggio delle ore di lavoro effettuate”.. dal 2010 della struttura complessa Farmacia Parte_2
Ospedaliera dove aveva iniziato a lavorare dal 2004 come dirigente – ha una conoscenza particolarmente qualificata riguardo al tema controverso, per il ruolo rivestito;
la stessa ha riferito che il con il collega era stato assegnato Pt_1 Tes_4 alla Farmacia intorno al 2006-2007 con mansioni di operatore tecnico di magazzino. Ha precisato che al “non era stato assegnato un specifico orario di Pt_1 lavoro con una disposizione. È ovvio che, visto che la farmacia lavorava, e lavora, prevalentemente la mattina tra dalle 7.00 - 7.30, era preferibile che lui arrivasse la mattina. …. i farmacisti rimangono a lavorare anche fino alle 17.00 - 17.30, ma i materiali arrivano tra le 7.30 e le 13.30. le richieste da reparto, invece, arrivano durante la giornata”; “che io ricordi non era stabilito da nessuna parte, almeno a me 5 non era stato detto, che il sig. avesse un orario di lavoro specifico da osservare”; Pt_1 il non poteva venire a lavorare nel pomeriggio in quanto in considerazione dei Pt_1 compiti di sua pertinenza, non avrebbe potuto rendere alcuna utile prestazione nel pomeriggio. Tuttavia non ha potuto escludere che fosse capitato che era venuto a lavorare nel pomeriggio. Ancora ha ricordato che, nel caso di assenza per malattia, il le aveva inviato Pt_1 comunicazione tramite whastapp o tramite una telefonata, e così anche al personale amministrativo della farmacia per consentire di coordinare il lavoro in assenza di una risorsa;
ma non doveva inviare un certificato medico. Infine il ricorrente aveva “goduto di periodi continuativi di riposo, di circa una decina di giorni, nel periodo estivo”, previa comunicazione ad essa Direttrice dei giorni individuati allo scopo, al fine di consentire alla stessa di organizzarsi per assicurare il servizio in sua assenza. Non era previsto il rilascio di una autorizzazione al per i giorni Pt_1 di riposo e non era mai capitato che la Direttrice avesse detto all'appellante che “i giorni che lui aveva comunicato come giorni di riposo non andavano bene”. Nelle occasioni in cui non era andato a lavorare in alcuni giorni, il ricorrente aveva avvisato “prima”: ciò accadeva in quanto il PICA svolgeva anche altre attività (avendo svolto il servizio d'ordine nelle discoteche ovvero lavorato in un negozio di scarpe). Nel complesso non sono emersi elementi caratterizzanti la subordinazione con riguardo alla sottoposizione del ricorrente al potere disciplinare, potere organizzativo e direttivo del resistente, da intendersi come vincolo di natura personale che si sia tradotto in una limitazione della libertà dello stesso. In particolare, non è emersa la prova circa la sussistenza di un obbligo del di Pt_1 rispettare uno specifico orario di lavoro (che avrebbe potuto implicare una contestazione di inadempimento in caso di mancata osservanza dello stesso): è stato accertato soltanto che il ricorrente ha reso la prestazione in concomitanza con gli orari di operatività del magazzino, come evidentemente necessario – a prescindere dalla natura del rapporto – al fine di poter rendere la prestazione dedotta in contratto con risultato utile per il servizio dell' . Pertanto non può CP_2 assumere rilevanza decisiva la disposizione interna di servizio datata 9.1.2007 (all.24) pure richiamata nell'atto di gravame, con la quale era stata individuata la fascia oraria entro la quale il PICA doveva rendere le proprie prestazioni. Inoltre il ricorrente, in caso di assenza per malattia, non era tenuto ad inviare certificazione medica a giustificazione della stessa;
per le altre assenze o per i giorni di riposo estivo, non doveva essere autorizzato in tal senso ma si limitava a comunicare la circostanza, all'evidente fine di consentire alla direttrice di organizzare il lavoro. E del resto egli non aveva badge, non era soggetto a controllo o a limiti di assenza e presenza. L'appello va dunque rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del DM 147/2022. Nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
6 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3252/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (CF: ),elett.te dom.to in Napoli alla Via C.F._1
Morgantini n°3, presso lo studio dell'avv. Massimo Di Celmo, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria e di parti private all'indirizzo di posta elettronica certificata intendendo la parte avvalersi Email_1 della facoltà di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata suddetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 366, 2° comma, cpc (fax 081/19028104)
[...]
Controparte_1
[.
[...] Controparte_2
” (p. i.v.a. ), in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, il Direttore Generale, dr. , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_3
OL OS (C.F.: , nonché dall'avv. Carlo Di Marsilio (C.F. C.F._2
), in virtù di procura rilasciata con separato atto e domicilio C.F._3 ale dell'Istituto, in Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali (indirizzi p.e.c. per notifiche: Email_2
fax 081/59038 Email_3
(C.F. n. Controparte_4
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
1 elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv. Gianfranco Pepe (c.f. ) C.F._4 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott.
notaio in Roma, del 22.3.2024 rep. n. 37875/7313 Persona_1
PEC t Email_4
=APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.12.2024, l'appellante in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n. 4287/2024 pubbl. il 07/06/2024 con la quale, all'esito di istruttoria orale, era stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere - sul presupposto di aver stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con le mansioni di operatore tecnico presso l'UOC Provveditorato e Economato (v.delibera di “primo incarico professionale n°359 del 30/04/2004. (doc. all. n°1) ed all'esito di sottoscrizione di contratto di CO.CO.CO. (in atti doc. n°2) del 24/05/2004), con decorrenza 16/05/2004” e successive proroghe fino al 31/08/2019 con trattamento economico di euro 15.545,01 lordi su base annua, da corrispondere mediamente 12 rate e sulla scorta di quanto spettante ad un dipendente del ruolo tecnico di categoria B del CCNL vigente; di essere stato stabilizzato, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia), con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento come operatore tecnico nella Categoria B – il riconoscimento, per l'effettiva attività espletata, della qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato dal 16/05/2004 al 31/08/2019 invocando l'art. 2126 c.c. ai fini del conseguimento delle differenze retributive dovute per la corrispondente categoria B con le relative progressioni orizzontali previste dal CCNL dipendenti del Comparto Sanità, ratione temporis applicabile, e dalla contrattazione integrativa decentrata di pertinenza, da determinarsi in separata sede oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge oltre che della contribuzione previdenziale da corrispondersi all' l'intero periodo sopra citato e/o in quello CP_4 minore se in parte prescritti, con ogni riserva del ricorrente di far valere in separata sede l'eventuale risarcimento danni per assenza e/o insufficiente contribuzione. L'appellante nei motivi ha contestato la valutazione del Giudice relativamente agli esiti dell'istruttoria orale con riferimento agli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nell'ampio arco temporale in cui si erano susseguiti i contratti di collaborazione. Ha precisato che il ricorso era volto da ottenere che, sulla base della diffusa giurisprudenza della Suprema Corte e della Giustizia Europea, il periodo controverso venisse valutato “in ragione delle modalità con le quali si era realizzato,
…..ai fini della ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo”. Ha concluso come in atti chiedendo di riformare la sentenza impugnata con accoglimento dell'originario ricorso, con vittoria di spese. L'appellato, costituitosi, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Le parte costituite hanno
2 depositato le note scritte. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Alla disamina dei motivi di gravame deve premettersi che nella fattispecie è Pt_1 stato assunto mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal 16/05/2004 e fino al 31/08/2019 per mansioni di magazziniere corrispondenti al Ruolo tecnico della Cat. B. Alla scadenza dell'ultima proroga, ricorrendone i presupposti, il ricorrente era stato stabilizzato, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia), con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento come operatore tecnico nella Categoria B CCN Sanità con decorrenza 02/09/2019 (v. contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato n° 1265 del 02/09/2019 - doc. all. n° 23 ). Nel presente giudizio quindi il ricorrente aveva dedotto che “in ragione della declaratoria di nullità dei numerosi contratti di collaborazione succedutisi ininterrottamente nel tempo e la riconducibilità degli stessi a tanti contratti di lavoro di fatto di natura subordinata a termine, comporterà come ulteriore conseguenza, a seguito dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto………..il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa” (v. capo B), pag. 7 del ricorso di primo grado). Quale fondamento giuridico della pretesa, aveva invocato l'art. 2126 c.c.
2.In via preliminare possono ribadirsi le considerazioni svolte in precedente decisione di questo collegio (sentenza n. 3776 del 10-28.10.2024) laddove si è ritenuto che avendo la parte ricorrente “potuto accedere, in via privilegiata, alla blanda selezione riservata ai collaboratori a termine ex art. 20 della riforma Madia ed essendo ciò richiamato tanto nell'atto presupposto (delibera D.G. 18 novembre 2020, n. 1154) quanto nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24 novembre 2020, n. 1698, liberamente e scientemente da lei sottoscritto, il postulato riconoscimento di un'altra tipologia di rapporto determinerebbe il venir meno del presupposto della stessa stabilizzazione con l'ineludibile effetto della caducazione del relativo contratto n. 1698/2020”. Prescindendo dall'eccepita mancanza di impugnativa dei co.co.co., parte ricorrente fonda la sua tesi sulla nullità di tali contratti;
così facendo però, omette di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co.: pretendere di utilizzare, quale presupposto del presente ricorso, anche per le sopra indicate finalità economiche, la vicenda che ha consentito al un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non Pt_1 sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio. Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che, per effetto degli stessi, è stata conseguita dal in base ad una blanda selezione, riservata appunto ai soggetti che avevano Pt_1 già lavorato alle dipendenze delle Amministrazione in forma precaria. Con la stipula del contratto sopra citato del 2.9.2019, è stata infatti manifestata implicitamente un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato che, altrimenti, avrebbe richiesto –necessariamente – la partecipazione ad una selezione concorsuale, ove bandita, aperta ad una più ampia platea di aspiranti.
3 Si legge infatti nella premessa del citato contratto che l'assunzione è avvenuta all'esito di un concorso per titoli ed esami “riservato” ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs 75/2017 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.” La procedura di stabilizzazione che la ricorrente, con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha manifestato di accettare, ha riguardato, pertanto, proprio il personale “titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso”. Invocare le differenze retributive in base all'art. 2126 c.c. e quindi alla nullità del contratto priverebbe di fondamento l'attuale stato di dipendente a tempo indeterminato presso lo stesso . Controparte_2
Ad avviso della Corte pertanto la parte ricorrente non può pretendere di avvalersi dello stesso substrato giuridico-fattuale, da un lato affermando la nullità della forma utilizzata (in contrasto con l'attuazione del rapporto) per invocare le differenze retributive corrispondenti al trattamento del lavoratore subordinato e, dall'altro, invece, utilizzando quella forma giuridica del co.co.co. per accedere alla stabilizzazione e conservare il conseguito status di dipendente a tempo indeterminato. La Cassazione, in una fattispecie di reiterazione di contratti a termine in cui la ricorrente non era stata stabilizzata e pretendeva che ai fini del risarcimento del danno venisse “apprezzata la mancata stabilizzazione” ha osservato che “…6.1. la stabilizzazione, infatti, al pari della conversione, è nella specie impedita dalla disciplina analizzata nei punti che precedono e, pertanto, si è in presenza di un pregiudizio che non può essere ritenuto ingiusto e che, tra l'altro, non è conseguenza diretta ed immediata della reiterazione, di fatto, del rapporto a termine, reiterazione che, al contrario, costituisce, nei casi di formale assunzione, un presupposto necessario per l'accesso alla procedura” (V. in motivazione C. Cass. Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6718). 3.Ad integrazione di quanto sopra esposto, rileva il collegio che l'istruttoria orale comunque svolta dal primo Giudice è stata correttamente valutata in sentenza e non offre adeguato supporto alla pretesa azionata dal ricorrente, sia pur nel lungo periodo di utilizzo delle sue prestazioni in virtù di schemi di lavoro flessibile. Non è stata raggiunta la prova (di cui era onerato il ricorrente) della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nel periodo oggetto di domanda, dal 16/05/2004 al 31/08/2019, durante il quale sono stati stipulati i co.co.co. in contestazione. Ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere
4 direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004). La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, di cui costituiscono specificazione il potere di controllo e quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia. Invero il teste assunto come magazziniere a tempo indeterminato dal Tes_1
2013, ha potuto riferire solo a partire da tale anno: ha descritto i rapporti tra il magazzini, economale e di farmacia (cui apparteneva il ), non ho fornito Pt_1 informazioni significative sugli elementi qualificanti il rapporto in termini di subordinazione ed anzi ha dichiarato “Informalmente posso dire che quando si è dovuto assentare e quando il magazzino farmacia si trovava in difficoltà per mancanza di personale, è capitato che mi ha chiamato chiedendomi la cortesia di dare una mano. Non so come funzionava per le ferie in relazione al sig. ”. Pt_1
Del tutto prive di rilevanza sono le dichiarazioni del teste . Tes_2
ha dichiarato di conoscere il , avendo lavorato insieme al Testimone_3 Pt_1
; il teste in particolare vi ha lavorato dal 1973 (come portantino e poi come CP_2 operatore socio-sanitario) fino al 31.7.2021, data del pensionamento. Tuttavia, dal 1986 era stato assegnato a lavorare nel magazzino fino alla pensione, pur essendo nel frattempo diventato assistente amministrativo. Ha dichiarato che
“Giù ci sono i depositi del materiale e al piano di sopra c'è l'ufficio amministrativo del magazzino. Nel c'è un solo magazzino, il magazzino generale……….. gestivo CP_2
i magazzinieri, anche il sig. , nel senso che dicevo quali erano le priorità
Pt_1 del giorno e assegnavo i compiti a ciascun magazziniere”. “…… il sig. aveva un
Pt_1 orario di lavoro da rispettare, che era dalle 7.30 alle 15.00 dal luned enerdì…. credo che era stabilito nel contratto che lui aveva firmato;
….quando il si è
Pt_1 assentato per malattia avvertiva me e io avvertivo l'ufficio economato, in p olare la dott.ssa ”, “non so se, in caso di assenza per malattia, il Persona_2 sig. doveva produrre un certificato medico”. “il aveva dei giorni di riposo
Pt_1 Pt_1 dur l'anno. Lui li concordava con la dott.s e poi noi ci Persona_2 organizzavamo per sostituirlo”; “dal 2004 in poi io ho attestato l'orario di entrata e di uscita dal lavoro con il badge;
il sig. non aveva il badge. Lui ogni mese faceva
Pt_1 un riepilogo su un foglio dei giorni i aveva lavorato e relativi orari. Io poi apponevo una sigla su tale foglio e poi lui lo consegnava non so a chi, per il conteggio delle ore di lavoro effettuate”.. dal 2010 della struttura complessa Farmacia Parte_2
Ospedaliera dove aveva iniziato a lavorare dal 2004 come dirigente – ha una conoscenza particolarmente qualificata riguardo al tema controverso, per il ruolo rivestito;
la stessa ha riferito che il con il collega era stato assegnato Pt_1 Tes_4 alla Farmacia intorno al 2006-2007 con mansioni di operatore tecnico di magazzino. Ha precisato che al “non era stato assegnato un specifico orario di Pt_1 lavoro con una disposizione. È ovvio che, visto che la farmacia lavorava, e lavora, prevalentemente la mattina tra dalle 7.00 - 7.30, era preferibile che lui arrivasse la mattina. …. i farmacisti rimangono a lavorare anche fino alle 17.00 - 17.30, ma i materiali arrivano tra le 7.30 e le 13.30. le richieste da reparto, invece, arrivano durante la giornata”; “che io ricordi non era stabilito da nessuna parte, almeno a me 5 non era stato detto, che il sig. avesse un orario di lavoro specifico da osservare”; Pt_1 il non poteva venire a lavorare nel pomeriggio in quanto in considerazione dei Pt_1 compiti di sua pertinenza, non avrebbe potuto rendere alcuna utile prestazione nel pomeriggio. Tuttavia non ha potuto escludere che fosse capitato che era venuto a lavorare nel pomeriggio. Ancora ha ricordato che, nel caso di assenza per malattia, il le aveva inviato Pt_1 comunicazione tramite whastapp o tramite una telefonata, e così anche al personale amministrativo della farmacia per consentire di coordinare il lavoro in assenza di una risorsa;
ma non doveva inviare un certificato medico. Infine il ricorrente aveva “goduto di periodi continuativi di riposo, di circa una decina di giorni, nel periodo estivo”, previa comunicazione ad essa Direttrice dei giorni individuati allo scopo, al fine di consentire alla stessa di organizzarsi per assicurare il servizio in sua assenza. Non era previsto il rilascio di una autorizzazione al per i giorni Pt_1 di riposo e non era mai capitato che la Direttrice avesse detto all'appellante che “i giorni che lui aveva comunicato come giorni di riposo non andavano bene”. Nelle occasioni in cui non era andato a lavorare in alcuni giorni, il ricorrente aveva avvisato “prima”: ciò accadeva in quanto il PICA svolgeva anche altre attività (avendo svolto il servizio d'ordine nelle discoteche ovvero lavorato in un negozio di scarpe). Nel complesso non sono emersi elementi caratterizzanti la subordinazione con riguardo alla sottoposizione del ricorrente al potere disciplinare, potere organizzativo e direttivo del resistente, da intendersi come vincolo di natura personale che si sia tradotto in una limitazione della libertà dello stesso. In particolare, non è emersa la prova circa la sussistenza di un obbligo del di Pt_1 rispettare uno specifico orario di lavoro (che avrebbe potuto implicare una contestazione di inadempimento in caso di mancata osservanza dello stesso): è stato accertato soltanto che il ricorrente ha reso la prestazione in concomitanza con gli orari di operatività del magazzino, come evidentemente necessario – a prescindere dalla natura del rapporto – al fine di poter rendere la prestazione dedotta in contratto con risultato utile per il servizio dell' . Pertanto non può CP_2 assumere rilevanza decisiva la disposizione interna di servizio datata 9.1.2007 (all.24) pure richiamata nell'atto di gravame, con la quale era stata individuata la fascia oraria entro la quale il PICA doveva rendere le proprie prestazioni. Inoltre il ricorrente, in caso di assenza per malattia, non era tenuto ad inviare certificazione medica a giustificazione della stessa;
per le altre assenze o per i giorni di riposo estivo, non doveva essere autorizzato in tal senso ma si limitava a comunicare la circostanza, all'evidente fine di consentire alla direttrice di organizzare il lavoro. E del resto egli non aveva badge, non era soggetto a controllo o a limiti di assenza e presenza. L'appello va dunque rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del DM 147/2022. Nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
6 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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