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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2947/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA S. ROSA 19 82100 Parte_1
Benevento, presso lo studio dell'avv. FASSINO ANGELO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA MARTIRI DI UNGHERIA C/O CP_1
UFFICIO , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
PA NC giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.7.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l CP_1 per ottenere l' accertamento dell' insussistenza dell'obbligo di restituzione di euro
€ 36.953,66, relativo al periodo da 01/10/2012 a 31/10/2022, avente ad oggetto la pensione cat. INCIV N° 07048765.
1 Ricorre avverso la ripetizione, affermando che l'indebito è in realtà irripetibile, attesa la specifica disciplina sostanziale in materia di indebito assistenziale e alla luce dell'affidamento meritevole di tutela, attesa la buona fede.
L si è costituito in giudizio rivendicando la legittimità del recupero CP_1 dell'indebito chiedendo dunque il rigetto del ricorso .
La sussistenza in sé dell'indebito oggetto di causa non è posta in discussione dalla ricorrente, che ne contesta unicamente la ripetibilità.
Da una verifica straordinaria eseguita dall' è in effetti emerso che la CP_1 ricorrente beneficiava contestualmente di due prestazioni aventi sostanziale identità di funzione e tra loro incompatibili, ossia la rendita 704- CP_3
999311044989 dec. 01/12/2000 e la pensione cat. INCIV N° 07048765.
L ha dunque revocato la prestazione e ha attivato il recupero degli importi CP_1
erogati a tale titolo, entro i limiti prescrizionali decennali.
Ciò posto, si richiama, innanzitutto, l'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, laddove prevede che: “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Insegna in effetti al riguardo la Cassazione – pervenendo, con riguardo alla rendita da inabilità permanente, a soluzione negativa – che il divieto di cumulo in questione opera in ogni caso di prestazione diretta a sopperire alle medesime
2 esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento ( v. Cass. civ., sez. lav.,
8.05.2001, n. 6400, e 3.02.1998, n. 1082).
L'assegno per l'assistenza personale e continuativa erogato dall ha la CP_3
medesima funzione dell'assegno di invalidità e dunque il divieto di cumulo invocato dall' nel caso di specie indubbiamente opera. CP_1
La prestazione è, infatti, prevista dall'art. 76 dpr 1124/1965 ai titolari di rendita che versano in una o più condizioni menomative, elencate nella tabella (Allegato
n.3) del Testo unico (d.p.r. 1124/1965) e per le quali necessitano di assistenza personale continuativa, costituisce un' integrazione della rendita, viene corrisposto mensilmente, non è soggetto a tassazione Irpef, durante i periodi di ricovero è sospeso.
Struttura e funzione la rendono dunque pacificamente assimilabile all' indennità di accompagnamento, da cui l' incompatibilità fatta valere dall' CP_1
L'aspetto controverso è quello della concreta ripetibilità.
Come correttamente obiettato dall i riferimenti operati dal ricorrente all'art. CP_1
52 L. legge 88/1989 sono inconferenti poiché riguardano prestazioni pensionistiche, ossia che prevedono un rapporto contributivo sottostante, e non assistenziali.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In particolare, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una
3 prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. 28771 del 2018).
Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 13915 del 20.05.2021 ha recentemente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988
– a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” In senso conforme anche Cass. 30.06.2020 n. 13223 (di conferma, peraltro, della statuizione n. 592 del 2018, emessa dalla Corte di Appello di Bari), secondo cui:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
4 Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. Controparte_4
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone
Cass. civ., Sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamenteerogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
Sulla stessa scia si colloca Cass., Sez. Lav., n. 31372 del 02.12.2019, secondo cui
“In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens” (Cass. Ord. 30 giugno 2020, n. 13223).
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al
5 percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez.
VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).
Diversa dalla fattispecie di prestazione indebita per insussistenza o venir meno dei presupposti richiesti è la situazione di incompatibilità tra trattamenti, la quale
è assoggettata non già alla speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì a quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c..
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n.
30516 del 18 ottobre 2022, in forza della quale: “Nel caso in cui vengano erogate due prestazioni assistenziali ritenute dalla legge incompatibili, le somme percepite in ragione di una delle due sono ripetibili e vanno restituite secondo la disciplina generale dell'art. 2033 del codice civile, non potendo applicarsi analogicamente le norme (che impongono l'irripetibilità) desumibili dal Decreto
Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, e dal Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”
(nella specie la Suprema Corte ha annullato con rinvio la impugnata sentenza della Corte territoriale che aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale erano state dichiarate irripetibili le somme percepite a titolo di indennità di frequenza dal genitore esercente la potestà sulla figlia minore, beneficiaria, altresì, dell'indennità di comunicazione).
Uguale principio in tema di indebito per sopravvenienza di incompatibilità tra le prestazioni è stato espresso dalla Suprema Corte con la Sentenza 12 giugno 2019,
6 n. 15759, in relazione al caso di contemporanea erogazione in favore di un medesimo beneficiario, nell'arco dello stesso periodo di tempo, di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità: “Non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione.
A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr. da ultimo Ord. n
15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento. Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti” (v. cfr. per un caso analogo Cass. n.
7 4600/2021 secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”).
Da ultimo si richiama anche la sentenza della Cassazione civile sez. lav. -
15/09/2025, n. 25259 che ha ribadito che “in tema di prestazioni assistenziali,
l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, resta assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
A fronte dell'illegittima contemporanea erogazione di due prestazioni incompatibili nell'arco dello stesso periodo deve, quindi, escludersi che possa ingenerarsi nel percettore l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità.
Ne consegue che in tali casi non è possibile invocare la protezione in tema di irripetibilità, ossia le disposizioni di favore di cui alla Legge n. 29/1977 e alla
Legge n. 291/1988 che pongono un limite alle pretese restitutorie dell' e CP_1
l'interessato è assoggettato all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, sicché è tenuto a restituire (nei limiti della prescrizione decennale) anche i ratei percepiti nel periodo antecedente al provvedimento di revoca.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese compensate per particolarità e novità delle questioni dibattute.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
8 2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Benevento, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
9
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2947/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA S. ROSA 19 82100 Parte_1
Benevento, presso lo studio dell'avv. FASSINO ANGELO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA MARTIRI DI UNGHERIA C/O CP_1
UFFICIO , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
PA NC giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.7.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l CP_1 per ottenere l' accertamento dell' insussistenza dell'obbligo di restituzione di euro
€ 36.953,66, relativo al periodo da 01/10/2012 a 31/10/2022, avente ad oggetto la pensione cat. INCIV N° 07048765.
1 Ricorre avverso la ripetizione, affermando che l'indebito è in realtà irripetibile, attesa la specifica disciplina sostanziale in materia di indebito assistenziale e alla luce dell'affidamento meritevole di tutela, attesa la buona fede.
L si è costituito in giudizio rivendicando la legittimità del recupero CP_1 dell'indebito chiedendo dunque il rigetto del ricorso .
La sussistenza in sé dell'indebito oggetto di causa non è posta in discussione dalla ricorrente, che ne contesta unicamente la ripetibilità.
Da una verifica straordinaria eseguita dall' è in effetti emerso che la CP_1 ricorrente beneficiava contestualmente di due prestazioni aventi sostanziale identità di funzione e tra loro incompatibili, ossia la rendita 704- CP_3
999311044989 dec. 01/12/2000 e la pensione cat. INCIV N° 07048765.
L ha dunque revocato la prestazione e ha attivato il recupero degli importi CP_1
erogati a tale titolo, entro i limiti prescrizionali decennali.
Ciò posto, si richiama, innanzitutto, l'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, laddove prevede che: “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Insegna in effetti al riguardo la Cassazione – pervenendo, con riguardo alla rendita da inabilità permanente, a soluzione negativa – che il divieto di cumulo in questione opera in ogni caso di prestazione diretta a sopperire alle medesime
2 esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento ( v. Cass. civ., sez. lav.,
8.05.2001, n. 6400, e 3.02.1998, n. 1082).
L'assegno per l'assistenza personale e continuativa erogato dall ha la CP_3
medesima funzione dell'assegno di invalidità e dunque il divieto di cumulo invocato dall' nel caso di specie indubbiamente opera. CP_1
La prestazione è, infatti, prevista dall'art. 76 dpr 1124/1965 ai titolari di rendita che versano in una o più condizioni menomative, elencate nella tabella (Allegato
n.3) del Testo unico (d.p.r. 1124/1965) e per le quali necessitano di assistenza personale continuativa, costituisce un' integrazione della rendita, viene corrisposto mensilmente, non è soggetto a tassazione Irpef, durante i periodi di ricovero è sospeso.
Struttura e funzione la rendono dunque pacificamente assimilabile all' indennità di accompagnamento, da cui l' incompatibilità fatta valere dall' CP_1
L'aspetto controverso è quello della concreta ripetibilità.
Come correttamente obiettato dall i riferimenti operati dal ricorrente all'art. CP_1
52 L. legge 88/1989 sono inconferenti poiché riguardano prestazioni pensionistiche, ossia che prevedono un rapporto contributivo sottostante, e non assistenziali.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In particolare, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una
3 prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. 28771 del 2018).
Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 13915 del 20.05.2021 ha recentemente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988
– a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” In senso conforme anche Cass. 30.06.2020 n. 13223 (di conferma, peraltro, della statuizione n. 592 del 2018, emessa dalla Corte di Appello di Bari), secondo cui:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
4 Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. Controparte_4
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone
Cass. civ., Sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamenteerogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
Sulla stessa scia si colloca Cass., Sez. Lav., n. 31372 del 02.12.2019, secondo cui
“In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens” (Cass. Ord. 30 giugno 2020, n. 13223).
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al
5 percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez.
VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).
Diversa dalla fattispecie di prestazione indebita per insussistenza o venir meno dei presupposti richiesti è la situazione di incompatibilità tra trattamenti, la quale
è assoggettata non già alla speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì a quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c..
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n.
30516 del 18 ottobre 2022, in forza della quale: “Nel caso in cui vengano erogate due prestazioni assistenziali ritenute dalla legge incompatibili, le somme percepite in ragione di una delle due sono ripetibili e vanno restituite secondo la disciplina generale dell'art. 2033 del codice civile, non potendo applicarsi analogicamente le norme (che impongono l'irripetibilità) desumibili dal Decreto
Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, e dal Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”
(nella specie la Suprema Corte ha annullato con rinvio la impugnata sentenza della Corte territoriale che aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale erano state dichiarate irripetibili le somme percepite a titolo di indennità di frequenza dal genitore esercente la potestà sulla figlia minore, beneficiaria, altresì, dell'indennità di comunicazione).
Uguale principio in tema di indebito per sopravvenienza di incompatibilità tra le prestazioni è stato espresso dalla Suprema Corte con la Sentenza 12 giugno 2019,
6 n. 15759, in relazione al caso di contemporanea erogazione in favore di un medesimo beneficiario, nell'arco dello stesso periodo di tempo, di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità: “Non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione.
A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr. da ultimo Ord. n
15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento. Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti” (v. cfr. per un caso analogo Cass. n.
7 4600/2021 secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”).
Da ultimo si richiama anche la sentenza della Cassazione civile sez. lav. -
15/09/2025, n. 25259 che ha ribadito che “in tema di prestazioni assistenziali,
l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, resta assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
A fronte dell'illegittima contemporanea erogazione di due prestazioni incompatibili nell'arco dello stesso periodo deve, quindi, escludersi che possa ingenerarsi nel percettore l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità.
Ne consegue che in tali casi non è possibile invocare la protezione in tema di irripetibilità, ossia le disposizioni di favore di cui alla Legge n. 29/1977 e alla
Legge n. 291/1988 che pongono un limite alle pretese restitutorie dell' e CP_1
l'interessato è assoggettato all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, sicché è tenuto a restituire (nei limiti della prescrizione decennale) anche i ratei percepiti nel periodo antecedente al provvedimento di revoca.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese compensate per particolarità e novità delle questioni dibattute.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
8 2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Benevento, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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