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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 410/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 14.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Maurizio Feraudo giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Algieri giusta procura in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante sopra esposti, ed in riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: a) dichiarare, ai sensi degli arrt. 50 quater e 161 c.p.c., la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui sono state poste a carico di le spese per Parte_1 la c.t.u. grafologica espletata nell'ambito e per effetto della proposta querela di falso avente ad oggetto la aprocrificità o meno della firma del sig. quale risulta apposta sul Controparte_1 mandato ad litem a margine dell'atto di citazione del 30/11/2010, per violazione degli artt. 50 bis e
225 c.p.c., con adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni in relazione alla mancata restituzione, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., dell'originale dell'atto di citazione a tutt'oggi custodito in cassaforte e, dunque, non in atti;
b) rigettare la domanda proposta del sig. in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto;
c) condannare l'appellato al pagamento delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”;
Per parte appellata … “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare: ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata la richiesta di inibitoria così come formulata ed articolata da parte appellante con conseguente condanna al pagamento di una pena pecuniaria ritenuta equa e di giustizia. in via principale e nel merito: rigettare il proposto gravame con la conferma della sentenza del Tribunale Civile di Cosenza
n°74/2022 del 15.01.2022. Con conseguenziale condanna degli appellanti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione ex.art.93 c.p.c.”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha convenuto in giudizio i coniugi Controparte_1
e innanzi al Tribunale di Cosenza al fine di sentire Parte_1 Parte_2 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti del fondo patrimoniale a rogito del Notaio
Rep. 33063, Racc. n. 14457 trascritto in data 23.12.2005 presso la Conservatoria dei Persona_1
Registri Immobiliari di Cosenza ai numeri RG 50340 e RP 27065, avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A. Appezzamento di terreni, sito in agro del Comune di Acri alla Località I Guzzi, esteso complessivamente Ha 0.60.40 (ettari zero, are sessanta e centiare quaranta), confinante con
, con strada privata d'accesso e proprietà e Controparte_2 Persona_2 Per_3
, riportato nel Catasto Terreni al foglio di mappa 52, particella 166 di Ha 0.60.40,
[...] bosco alto cl. 2, R.D. Euro 2,50, R.A. Euro 1,87;
B. Appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Acri alla località c.da Macchia, esteso complessivamente Ha 1.05.86 (ettari uno, are cinque e centiare ottantasei), confinante con strada comunale Settarie – Serralonga, con proprietà e Persona_3 Persona_4 riportato nel Catasto Terreno al foglio di mappa 52, particelle:
- 802 di Ha 0.25.44, semin. irrig. Cl. 3, R.D. Euro 5,26, R.A. Euro 2,63;
- 806 di Ha 0.04.40, semin. irrig. Cl. 3, R.D. Euro 0,91, R.A. Euro 0,45; - 804 di Ha 0.76.02, semin. irrig. Cl. 3, R.D. Euro 15,70, R.A. Euro 7,85;
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto che con Decreto Ingiuntivo n. 112/97 emesso in data
05.05.1997, il Tribunale di Cosenza ha condannato al pagamento in favore di Parte_3
della somma di Euro 121.731,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, Controparte_1 confermato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 1262/2004.
Nelle more del giudizio di opposizione, , in data 01.02.2002 ha iscritto ipoteca Controparte_1 giudiziale sui beni di proprietà del debitore , tra cui i terreni indicati in precedenza. Parte_3
Successivamente, i coniugi e a rogito del Notaio Parte_3 CP_3 Persona_5 con atto di compravendita dell' 01.04.2002 Rep. 39236, hanno ciascuno per i propri diritti, alienato tutti i loro beni a e , tra cui i Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_1 terreni di cui alle particelle foglio 52, P.lle 166, 193 e 194, le quali per effetto del successivo frazionamento, sono divenute le P.lle 802,806, 804 e 803, gravanti per la metà di proprietà di
[...]
dall'ipoteca giudiziale iscritta da . Pt_3 Controparte_1
insieme alla moglie con atto per Notaio Parte_1 Parte_2 Persona_1 del 23.11.2005, hanno costituito un fondo patrimoniale, annotato nel registro dello stato civile in data
12.12.2006, nel quale sono confluiti tra gli altri i terreni che ha acquistato dai coniugi Parte_1
e , sui quali è iscritta relativamente alla quota del ipoteca Parte_3 CP_3 Pt_3 giudiziale.
Sulla base di tali presupposti ha quindi invocato la dichiarazione di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale del 23.11.2005 a rogito per Notaio rep. 33063 e racc. 14457. Persona_1
Con comparsa depositata in data in 27.09.2011 si sono costituiti in giudizio i coniugi Parte_1
e per contestare le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto Parte_2 della domanda stante l'asserita insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria.
Più in particolare, hanno dedotto la mancanza dei presupposti per l'azione revocatoria, l'omessa citazione di litisconsorte necessario, l'irrilevanza del fondo patrimoniale sulle Parte_3 precedenti iscrizioni ipotecarie e l'apocrificità della firma dell'attore in calce al mandato alle liti.
Hanno perciò concluso, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Parte_3
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e CTU grafologica a firma del perito grafico Dott.ssa . Persona_6
Con sentenza n. 74/2022 resa il 15.01.2022 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “in accoglimento della domanda di cui in epigrafe dichiara inefficace nei confronti dell'attore CP_1
, l'atto di costituzione del Fondo Patrimoniale – atto del notaio rep. 33063 del
[...] Per_1 23.11.2005 - nella parte riguardante il conferimento in esso dei beni derivanti dalla compravendita intercorsa tra i sigg. e , con atto del notaio del 9.09.2003, Parte_3 Parte_1 Per_1 rep. 28306. Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole, per il resto a carico del convenuto e in favore dell'attore, con distrazione all'Avv. Angelo Algieri, in €. Parte_1
2.000,00 per compenso professionale,oltre IVA, Cap e spese generali come per legge. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese per la CTU grafologica, per come Parte_1 liquidate in corso di causa.
In estrema sintesi, il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda sul presupposto che con l'acquisto dei beni precedentemente gravati da ipoteca, era consapevole del debito Parte_1 dell'alienante nei confronti di , per cui la costituzione del fondo patrimoniale è da Controparte_1 ritenersi effettuata allo scopo di sottrarre ex art. 170 c.c. tali beni al soddisfacimento del credito di
. Controparte_1
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, i coniugi e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 11.03.2022.
Con comparsa depositata in data 07.07.2022 si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con Ordinanza del 14 luglio 2022 la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08 gennaio 2025.
L'udienza dell'08.01.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 10.01.2025 comunicato in data 14.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante e parte appellata hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha posto a carico di le spese della CTU Grafologica. Parte_1
Osserva come tale statuizione è espressamente riservata dagli artt. 50 bis e 225 c.p.c. al Collegio, per cui su di essa non si sarebbe potuto pronunciare il giudice monocratico, essendo la controversia sottratta alla sua competenza.
Evidenzia come in corso di causa è stata proposta querela di falso in relazione al mandato alle liti sottoscritto dall'attore , con conseguente custodia di tale documento nella cassaforte Controparte_1 a cura della Cancelleria, di cui non è stata più disposta la restituzione ai sensi dell'art. 226 c.p.c., per cui il giudice monocratico, non avrebbe potuto pronunciarsi sulle relative spese di CTU.
Il motivo per come è formulato è infondato sebbene si debba qui dare atto dell'assoluta anomalia che ha caratterizzato la vicenda processuale in esame.
Deve in primo luogo rilevarsi che il fascicolo di primo grado giunge all'attenzione della Corte ampiamente incompleto poiché il fascicolo cartaceo è andato smarrito ed è stato solo parzialmente ricostruito sicché non sono nella disponibilità della Corte molti dei verbali di udienza di primo grado.
Non è possibile quindi in primo luogo verificare se siano state rispettate le formalità previste dal codice di rito per la presentazione della querela di falso sulla quale peraltro la sentenza impugnata non contiene una espressa statuizione posto che il giudice si è limitato nella parte motiva a dare atto della autenticità della sottoscrizione, senza null'altro disporre in dispositivo se non la condanna alle spese di cut grafologica. Deve peraltro osservarsi che se effettivamente vi fosse stata una querela di falso regolarmente proposta, sulla stessa avrebbe dovuto decidere il collegio, questa essendo la previsione dell'art. 225 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio. Sennonchè
l'appellante non si duole della violazione delle regole sulla competenza funzionale in relazione alla decisione della querela ma solo sulla presunta violazione di dette regole in ordine alla liquidazione delle spese di ctu: appare tuttavia chiaro che poiché il collegio non è stato mai investito della controversia non avrebbe potuto evidentemente provvedere sulle spese di ctu e che la decisione assunta dal giudice monocratico sul punto è accessoria ad una decisione nel merito sotto tale profilo non impugnata. Peraltro la violazione sulle regole della composizione collegiale del giudice di primo grado è motivo di nullità che si converte in motivo di impugnazione, impugnazione si ribadisce in questo caso non espressamente proposta.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha accolto la domanda dell'azione revocatoria pur non sussistendone i presupposti.
Ribadisce come l'ipoteca è stata iscritta sui beni dell'originario debitore in data 01.02.2002 e dunque in epoca anteriore al trasferimento dei beni medesimi ai terzi acquirenti, tra cui , ma Parte_1 soprattutto prima che i beni medesimi confluissero nel fondo patrimoniale costituito in data
23.11.2005.
Il fondo patrimoniale, non è opponibile ai terzi essendo pacifico il principio secondo cui il fondo patrimoniale non è opponibile ai creditori che hanno iscritto ipoteca sui beni che lo costituiscono, non potendo l'annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello stato civile, successiva all'iscrizione dell'ipoteca, retroagire a data anteriore, perché tale retroattività si risolverebbe in danno dei terzi titolari di diritti in base atti precedentemente trascritti, in violazione dei principi della pubblicità dichiarativa. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ciò premesso, la Corte sottolinea l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dei requisiti imposti dall'art. 2901 c.c. ai fini del favorevole proponimento dell'azione revocatoria e segnatamente, dell'eventus damni; di fatti, il giudizio del giudice di primo grado, ha totalmente ignorato le caratteristiche intrinseche dell'ipoteca.
Invero, nel caso in esame il credito vantato da nei confronti di è Controparte_1 Parte_3
ampiamente tutelato dalla anteriorità della iscrizione della ipoteca sugli immobili rispetto alla trascrizione dell'azione revocatoria.
L'ipoteca trascritta, infatti, garantisce a il diritto di sequela sul bene, infatti, ai sensi Controparte_1 dell'art.2808 c.c., l'ipoteca consente al creditore garantito di espropriare il bene trasferito ad un terzo acquirente e di essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori chirografari sul prezzo ricavato dall'espropriazione, nonché nei confronti di chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente
Ciò posto, appare evidente che il diritto di sequela sul bene gravato da ipoteca già offre al creditore una garanzia e tutela piena e reale del suo diritto, sicché l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso un atto di disposizione compiuto dal debitore avente ad oggetto beni gravati da ipoteca difetta di uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e cioè il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni; in tal caso la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo (Cass. 22/06/2020, n. 12121, cfr. anche Cass. 17/01/2007, n. 966).
In altre parole, l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex articolo 2901 c.c. costituirebbe una inutile superfetazione.
A tanto, va aggiunto che la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. alla cui tutela è prevista l'azione revocatoria riguarda esclusivamente il debitore e non il terzo datore di ipoteca.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7876 del 17 marzo 2023 ha stabilito che: “Il creditore che,
a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art.2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché
l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.
Dunque, a contrario da quanto erroneamente argomentato dal Tribunale di Cosenza, posto che gli immobili oggetto di revocatoria sono gravati da ipoteca iscritta anteriormente alla stipulazione dell'atto pregiudizievole in questione ovvero la costituzione del fondo patrimoniale, il creditore appellato, non doveva proporre azione revocatoria, poiché l'iscrizione di ipoteca ha attribuito allo stesso il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore senza che l'atto dispositivo, possa arrecare in sé alcun danno.
In realtà dirimente ai fini della decisione della presente controversia sarebbe stato il rilievo della circostanza eccepita dai convenuti in primo grado ma non ribadita in appello che essi non sono debitori dell'attore odierno appellato e che, pertanto, l'atto di disposizione impugnato ovvero la costituzione di fondo patrimoniale non è quindi un atto revocabile ex art. 2901 c.c. perché non è stato posto in essere dal debitore. La revocatoria evidentemente avrebbe dovuto essere rivolta verso l'atto presupposto ovvero la compravendita con la quel gli appellanti sono entrati nella disponibilità del bene poi costituito in fondo patrimoniale.
In definitiva quindi la sentenza va riformata nel merito quanto all'accoglimento della domanda revocatoria mentre va confermata la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di ctu grafologica, per le ragioni già espresse ed essendo peraltro autonomo il profilo della soccombenza rispetto alla querela di falso da quello relativo al merito della domanda
§ 3. Le spese processuali
L'esito finale della lite che vede gli appellanti totalmente vittoriosi rispetto alla domanda di revocatoria proposta nei loro confronti comporta la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n.55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato in ragione del valore del credito ( € 121.731) a tutela del quale è stata esperita la domanda revocatoria ridotte della metà in ragione della particolare semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 74/2022 resa dal Tribunale di Cosenza, così provvede:
[...]
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Conferma la condanna degli appellanti al pagamento della ctu grafologica espletata in primo grado;
3) Condanna al pagamento nei confronti degli appellanti delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio che per il primo grado liquida in € 7051 e per il secondo grado in €
777 per spese vive ed € 7158,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta ex art. 93
c.p.c.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Dott.ssa Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 410/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 14.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Maurizio Feraudo giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Algieri giusta procura in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante sopra esposti, ed in riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: a) dichiarare, ai sensi degli arrt. 50 quater e 161 c.p.c., la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui sono state poste a carico di le spese per Parte_1 la c.t.u. grafologica espletata nell'ambito e per effetto della proposta querela di falso avente ad oggetto la aprocrificità o meno della firma del sig. quale risulta apposta sul Controparte_1 mandato ad litem a margine dell'atto di citazione del 30/11/2010, per violazione degli artt. 50 bis e
225 c.p.c., con adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni in relazione alla mancata restituzione, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., dell'originale dell'atto di citazione a tutt'oggi custodito in cassaforte e, dunque, non in atti;
b) rigettare la domanda proposta del sig. in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto;
c) condannare l'appellato al pagamento delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”;
Per parte appellata … “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare: ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata la richiesta di inibitoria così come formulata ed articolata da parte appellante con conseguente condanna al pagamento di una pena pecuniaria ritenuta equa e di giustizia. in via principale e nel merito: rigettare il proposto gravame con la conferma della sentenza del Tribunale Civile di Cosenza
n°74/2022 del 15.01.2022. Con conseguenziale condanna degli appellanti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione ex.art.93 c.p.c.”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha convenuto in giudizio i coniugi Controparte_1
e innanzi al Tribunale di Cosenza al fine di sentire Parte_1 Parte_2 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti del fondo patrimoniale a rogito del Notaio
Rep. 33063, Racc. n. 14457 trascritto in data 23.12.2005 presso la Conservatoria dei Persona_1
Registri Immobiliari di Cosenza ai numeri RG 50340 e RP 27065, avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A. Appezzamento di terreni, sito in agro del Comune di Acri alla Località I Guzzi, esteso complessivamente Ha 0.60.40 (ettari zero, are sessanta e centiare quaranta), confinante con
, con strada privata d'accesso e proprietà e Controparte_2 Persona_2 Per_3
, riportato nel Catasto Terreni al foglio di mappa 52, particella 166 di Ha 0.60.40,
[...] bosco alto cl. 2, R.D. Euro 2,50, R.A. Euro 1,87;
B. Appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Acri alla località c.da Macchia, esteso complessivamente Ha 1.05.86 (ettari uno, are cinque e centiare ottantasei), confinante con strada comunale Settarie – Serralonga, con proprietà e Persona_3 Persona_4 riportato nel Catasto Terreno al foglio di mappa 52, particelle:
- 802 di Ha 0.25.44, semin. irrig. Cl. 3, R.D. Euro 5,26, R.A. Euro 2,63;
- 806 di Ha 0.04.40, semin. irrig. Cl. 3, R.D. Euro 0,91, R.A. Euro 0,45; - 804 di Ha 0.76.02, semin. irrig. Cl. 3, R.D. Euro 15,70, R.A. Euro 7,85;
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto che con Decreto Ingiuntivo n. 112/97 emesso in data
05.05.1997, il Tribunale di Cosenza ha condannato al pagamento in favore di Parte_3
della somma di Euro 121.731,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, Controparte_1 confermato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 1262/2004.
Nelle more del giudizio di opposizione, , in data 01.02.2002 ha iscritto ipoteca Controparte_1 giudiziale sui beni di proprietà del debitore , tra cui i terreni indicati in precedenza. Parte_3
Successivamente, i coniugi e a rogito del Notaio Parte_3 CP_3 Persona_5 con atto di compravendita dell' 01.04.2002 Rep. 39236, hanno ciascuno per i propri diritti, alienato tutti i loro beni a e , tra cui i Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_1 terreni di cui alle particelle foglio 52, P.lle 166, 193 e 194, le quali per effetto del successivo frazionamento, sono divenute le P.lle 802,806, 804 e 803, gravanti per la metà di proprietà di
[...]
dall'ipoteca giudiziale iscritta da . Pt_3 Controparte_1
insieme alla moglie con atto per Notaio Parte_1 Parte_2 Persona_1 del 23.11.2005, hanno costituito un fondo patrimoniale, annotato nel registro dello stato civile in data
12.12.2006, nel quale sono confluiti tra gli altri i terreni che ha acquistato dai coniugi Parte_1
e , sui quali è iscritta relativamente alla quota del ipoteca Parte_3 CP_3 Pt_3 giudiziale.
Sulla base di tali presupposti ha quindi invocato la dichiarazione di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale del 23.11.2005 a rogito per Notaio rep. 33063 e racc. 14457. Persona_1
Con comparsa depositata in data in 27.09.2011 si sono costituiti in giudizio i coniugi Parte_1
e per contestare le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto Parte_2 della domanda stante l'asserita insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria.
Più in particolare, hanno dedotto la mancanza dei presupposti per l'azione revocatoria, l'omessa citazione di litisconsorte necessario, l'irrilevanza del fondo patrimoniale sulle Parte_3 precedenti iscrizioni ipotecarie e l'apocrificità della firma dell'attore in calce al mandato alle liti.
Hanno perciò concluso, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Parte_3
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e CTU grafologica a firma del perito grafico Dott.ssa . Persona_6
Con sentenza n. 74/2022 resa il 15.01.2022 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “in accoglimento della domanda di cui in epigrafe dichiara inefficace nei confronti dell'attore CP_1
, l'atto di costituzione del Fondo Patrimoniale – atto del notaio rep. 33063 del
[...] Per_1 23.11.2005 - nella parte riguardante il conferimento in esso dei beni derivanti dalla compravendita intercorsa tra i sigg. e , con atto del notaio del 9.09.2003, Parte_3 Parte_1 Per_1 rep. 28306. Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole, per il resto a carico del convenuto e in favore dell'attore, con distrazione all'Avv. Angelo Algieri, in €. Parte_1
2.000,00 per compenso professionale,oltre IVA, Cap e spese generali come per legge. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese per la CTU grafologica, per come Parte_1 liquidate in corso di causa.
In estrema sintesi, il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda sul presupposto che con l'acquisto dei beni precedentemente gravati da ipoteca, era consapevole del debito Parte_1 dell'alienante nei confronti di , per cui la costituzione del fondo patrimoniale è da Controparte_1 ritenersi effettuata allo scopo di sottrarre ex art. 170 c.c. tali beni al soddisfacimento del credito di
. Controparte_1
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, i coniugi e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 11.03.2022.
Con comparsa depositata in data 07.07.2022 si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con Ordinanza del 14 luglio 2022 la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08 gennaio 2025.
L'udienza dell'08.01.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 10.01.2025 comunicato in data 14.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante e parte appellata hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha posto a carico di le spese della CTU Grafologica. Parte_1
Osserva come tale statuizione è espressamente riservata dagli artt. 50 bis e 225 c.p.c. al Collegio, per cui su di essa non si sarebbe potuto pronunciare il giudice monocratico, essendo la controversia sottratta alla sua competenza.
Evidenzia come in corso di causa è stata proposta querela di falso in relazione al mandato alle liti sottoscritto dall'attore , con conseguente custodia di tale documento nella cassaforte Controparte_1 a cura della Cancelleria, di cui non è stata più disposta la restituzione ai sensi dell'art. 226 c.p.c., per cui il giudice monocratico, non avrebbe potuto pronunciarsi sulle relative spese di CTU.
Il motivo per come è formulato è infondato sebbene si debba qui dare atto dell'assoluta anomalia che ha caratterizzato la vicenda processuale in esame.
Deve in primo luogo rilevarsi che il fascicolo di primo grado giunge all'attenzione della Corte ampiamente incompleto poiché il fascicolo cartaceo è andato smarrito ed è stato solo parzialmente ricostruito sicché non sono nella disponibilità della Corte molti dei verbali di udienza di primo grado.
Non è possibile quindi in primo luogo verificare se siano state rispettate le formalità previste dal codice di rito per la presentazione della querela di falso sulla quale peraltro la sentenza impugnata non contiene una espressa statuizione posto che il giudice si è limitato nella parte motiva a dare atto della autenticità della sottoscrizione, senza null'altro disporre in dispositivo se non la condanna alle spese di cut grafologica. Deve peraltro osservarsi che se effettivamente vi fosse stata una querela di falso regolarmente proposta, sulla stessa avrebbe dovuto decidere il collegio, questa essendo la previsione dell'art. 225 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio. Sennonchè
l'appellante non si duole della violazione delle regole sulla competenza funzionale in relazione alla decisione della querela ma solo sulla presunta violazione di dette regole in ordine alla liquidazione delle spese di ctu: appare tuttavia chiaro che poiché il collegio non è stato mai investito della controversia non avrebbe potuto evidentemente provvedere sulle spese di ctu e che la decisione assunta dal giudice monocratico sul punto è accessoria ad una decisione nel merito sotto tale profilo non impugnata. Peraltro la violazione sulle regole della composizione collegiale del giudice di primo grado è motivo di nullità che si converte in motivo di impugnazione, impugnazione si ribadisce in questo caso non espressamente proposta.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha accolto la domanda dell'azione revocatoria pur non sussistendone i presupposti.
Ribadisce come l'ipoteca è stata iscritta sui beni dell'originario debitore in data 01.02.2002 e dunque in epoca anteriore al trasferimento dei beni medesimi ai terzi acquirenti, tra cui , ma Parte_1 soprattutto prima che i beni medesimi confluissero nel fondo patrimoniale costituito in data
23.11.2005.
Il fondo patrimoniale, non è opponibile ai terzi essendo pacifico il principio secondo cui il fondo patrimoniale non è opponibile ai creditori che hanno iscritto ipoteca sui beni che lo costituiscono, non potendo l'annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello stato civile, successiva all'iscrizione dell'ipoteca, retroagire a data anteriore, perché tale retroattività si risolverebbe in danno dei terzi titolari di diritti in base atti precedentemente trascritti, in violazione dei principi della pubblicità dichiarativa. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ciò premesso, la Corte sottolinea l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dei requisiti imposti dall'art. 2901 c.c. ai fini del favorevole proponimento dell'azione revocatoria e segnatamente, dell'eventus damni; di fatti, il giudizio del giudice di primo grado, ha totalmente ignorato le caratteristiche intrinseche dell'ipoteca.
Invero, nel caso in esame il credito vantato da nei confronti di è Controparte_1 Parte_3
ampiamente tutelato dalla anteriorità della iscrizione della ipoteca sugli immobili rispetto alla trascrizione dell'azione revocatoria.
L'ipoteca trascritta, infatti, garantisce a il diritto di sequela sul bene, infatti, ai sensi Controparte_1 dell'art.2808 c.c., l'ipoteca consente al creditore garantito di espropriare il bene trasferito ad un terzo acquirente e di essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori chirografari sul prezzo ricavato dall'espropriazione, nonché nei confronti di chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente
Ciò posto, appare evidente che il diritto di sequela sul bene gravato da ipoteca già offre al creditore una garanzia e tutela piena e reale del suo diritto, sicché l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso un atto di disposizione compiuto dal debitore avente ad oggetto beni gravati da ipoteca difetta di uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e cioè il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni; in tal caso la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo (Cass. 22/06/2020, n. 12121, cfr. anche Cass. 17/01/2007, n. 966).
In altre parole, l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex articolo 2901 c.c. costituirebbe una inutile superfetazione.
A tanto, va aggiunto che la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. alla cui tutela è prevista l'azione revocatoria riguarda esclusivamente il debitore e non il terzo datore di ipoteca.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7876 del 17 marzo 2023 ha stabilito che: “Il creditore che,
a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art.2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché
l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.
Dunque, a contrario da quanto erroneamente argomentato dal Tribunale di Cosenza, posto che gli immobili oggetto di revocatoria sono gravati da ipoteca iscritta anteriormente alla stipulazione dell'atto pregiudizievole in questione ovvero la costituzione del fondo patrimoniale, il creditore appellato, non doveva proporre azione revocatoria, poiché l'iscrizione di ipoteca ha attribuito allo stesso il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore senza che l'atto dispositivo, possa arrecare in sé alcun danno.
In realtà dirimente ai fini della decisione della presente controversia sarebbe stato il rilievo della circostanza eccepita dai convenuti in primo grado ma non ribadita in appello che essi non sono debitori dell'attore odierno appellato e che, pertanto, l'atto di disposizione impugnato ovvero la costituzione di fondo patrimoniale non è quindi un atto revocabile ex art. 2901 c.c. perché non è stato posto in essere dal debitore. La revocatoria evidentemente avrebbe dovuto essere rivolta verso l'atto presupposto ovvero la compravendita con la quel gli appellanti sono entrati nella disponibilità del bene poi costituito in fondo patrimoniale.
In definitiva quindi la sentenza va riformata nel merito quanto all'accoglimento della domanda revocatoria mentre va confermata la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di ctu grafologica, per le ragioni già espresse ed essendo peraltro autonomo il profilo della soccombenza rispetto alla querela di falso da quello relativo al merito della domanda
§ 3. Le spese processuali
L'esito finale della lite che vede gli appellanti totalmente vittoriosi rispetto alla domanda di revocatoria proposta nei loro confronti comporta la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n.55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato in ragione del valore del credito ( € 121.731) a tutela del quale è stata esperita la domanda revocatoria ridotte della metà in ragione della particolare semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 74/2022 resa dal Tribunale di Cosenza, così provvede:
[...]
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Conferma la condanna degli appellanti al pagamento della ctu grafologica espletata in primo grado;
3) Condanna al pagamento nei confronti degli appellanti delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio che per il primo grado liquida in € 7051 e per il secondo grado in €
777 per spese vive ed € 7158,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta ex art. 93
c.p.c.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Dott.ssa Carmela Ruberto