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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1584/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1584/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti ZACCARO VANESSA e dall'avv. ROSSI RENZO ( ) per procura unita C.F._2 all'atto d'appello, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), avente sede legale ad Alessandria, in via Vochieri n. 58, in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Vittoria Morabito (c.f. ) CodiceFiscale_3
eMatteo Olivieri (c.f. ), dell'Ufficio Legale dell'Unione delle Camere di commercio C.F._4 del Piemonte, appartenenti al Foro di Torino nonché contro
(c.f.: ), nonché per la Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(c.f.: ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe
[...] P.IVA_3 difese ex art. 72 D.Lgs. 30/7/1999 n. 300 e art. 20 DPR 26/3/2001 n. 107 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: ) P.IVA_4
pagina 1 di 6 parti appellate
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“La difesa di parte appellante dà atto che la sig.ra ha proposto domanda di definizione agevolata (c.d. Parte_1
“Rottamazione-quater”) dei carichi, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 con riferimento alle tre cartelle esattoriali n. 01020030002454116, n. 01020060006514117 e n. 01020110013220031, la cui pretesa in executivis costituisce oggetto del presente giudizio.
Si depositano:
- comunicazioni A.E.R. delle somme dovute e prove di pagamento (docc. a –b – c - d – e).
Si chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio pendente a spese compensate.
In subordine, qualora non dovessero essere ravvisati i presupposti per l'estinzione, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in atti e precisate nelle note di trattazione scritta depositate all'udienza figurata ex art. 127 ter c.p.c. del
09.05.2023 a cui, per brevità, ci si riporta”
Per parte appellata : Controparte_1
“- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla di commercio, con conseguente CP_1 reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della stessa Camera di commercio, in quanto infondata per i motivi sopra esposti;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per le doglianze della Sig.ra per i Controparte_1 Parte_1 motivi sopra esposti;
con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, diritti ed onorari, avendo la costituzione in giudizio della solo lo scopo di veder accertata la legittimità e la tempestività dell'attività svolta e di Controparte_1 seguire gli effetti della decisione del giudizio sui propri crediti affidati all'Agente della Riscossione, senza la presentazione di alcuna domanda nei confronti delle altre parti del presente giudizio.”
Cont Per parte appellata e Controparte_6
“Rigettarsi l'appello proposto dalla controparte avverso la sentenza n. 427/2022 del Tribunale di Asti e, per l'effetto confermarsi la pronuncia di primo grado;
in subordine, in ipotesi di accoglimento del proposto gravame in punto giurisdizione, disporsi la sospensione del processo ex art. 295 cpc fino all'esito definitivo del pregiudiziale contenzioso tributario tuttora pendente in sede di legittimità, ovvero la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cpc;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, assolversi le agenzie fiscali appellate da ogni domanda proposta nei loro confronti. In ogni caso, col favore delle spese processuali” pagina 2 di 6 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 427/2022, pubblicata il 9 giugno 2022, il Tribunale di Asti definiva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla sig.ra avverso l'intervento Parte_1 dispiegato da (già nell'esecuzione immobiliare R.G.E. Controparte_4 Controparte_7
48/1997, pendente avanti al Tribunale di Asti.
La vicenda traeva origine dall'intervento ex art. 499 c.p.c. depositato il 3 febbraio 2016 dall'allora
[...] nella procedura espropriativa immobiliare R.G.E. 48/1997, promossa da creditori privati. Con CP_7 tale intervento, il aveva azionato estratti di ruolo relativi a pretese tributarie per un importo CP_8 complessivo di circa 600.000 euro, di cui la sig.ra sarebbe venuta a conoscenza solo in tale Parte_1 occasione.
Avverso detto intervento, proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., contestando il Parte_1
Contr difetto del diritto di di agire in executivis per: i) difetto originario di titolo esecutivo, stante l'inesistenza materiale e giuridica della notifica delle cartelle;
ii) difetto sopravvenuto di titolo esecutivo per avvenuto annullamento di plurime cartelle ad opera degli Enti impositori, per intervenuta rinuncia sine die alla riscossione coattiva degli importi oggetto di altre cartelle, per l'avvenuto accoglimento da parte di CP_9 dell'istanza di rateazione con riferimento a ulteriori crediti e infine per l'intervenuta prescrizione quinquennale delle restanti pretese.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 23 settembre 2020, rilevata la sussistenza del fumus boni iuris, sospendeva la procedura esecutiva e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito, che veniva tempestivamente instaurato dalla sig.ra . Parte_1
Nel giudizio di merito si costituivano l' e l' , chiedendo il Controparte_4 Controparte_3 rigetto dell'opposizione. La Camera di Commercio di Alessandria ed Asti si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre il e l restavano CP_10 Controparte_11 contumaci.
Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Asti:
- accoglieva integralmente l'opposizione nei confronti di dichiarando che Controparte_12 quest'ultima non aveva diritto di procedere esecutivamente nei confronti della sig.ra ; Parte_1
- dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione a 33 cartelle esattoriali oggetto Contr dell'intervento di
- dichiarava che non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata in Controparte_4 relazione ad altre 19 cartelle specificamente indicate;
pagina 3 di 6 - dichiarava, per la prima volta in sentenza e senza previo contraddittorio tra le parti, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione a 11 cartelle, tra cui le n. 01020030002454116, n.
01020060006514117 e n. 01020110013220031;
- rigettava la domanda di cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sugli immobili pignorati;
- rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
- compensava le spese di lite tra l'opponente, gli enti impositori e l' ; Controparte_13
- condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra Controparte_14
. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello, articolando tre motivi di gravame: Parte_1
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., avendo il Tribunale rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione solo in sentenza, senza sottoporlo al previo contraddittorio tra le parti. L'appellante evidenziava come tale questione non fosse mai stata oggetto di discussione nel corso del giudizio, né sollevata da alcuna delle parti costituite, né indicata dal giudice in prima udienza ex art. 183, quarto comma,
c.p.c.
2) erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione. L'appellante sosteneva la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sulle domande formulate nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, volte all'accertamento del difetto di titolo esecutivo per inesistenza giuridica della notifica delle cartelle e intervenuta prescrizione. In particolare, evidenziava che:
- l'opposizione era stata proposta non avverso le cartelle di pagamento, ma contro l'intervento ex art. 499
c.p.c. in una procedura esecutiva ordinaria;
- il G.E. aveva già riconosciuto la propria giurisdizione concedendo la sospensiva;
- la stessa Commissione Tributaria Provinciale di Asti aveva dichiarato che la contestazione dell'intervento in sede esecutiva doveva essere proposta con opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- il Tribunale si era comunque pronunciato su altre pretese di natura tributaria, dichiarando la cessazione della materia del contendere per 33 cartelle e il difetto del diritto di agire in executivis per altre 19; Contr 3) erroneità del rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., avendo agito in executivis per ingenti somme senza essere munita di valido titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio la chiedendo dichiararsi il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e la legittimità della propria attività, con compensazione delle spese. si costituivano tardivamente il 3 maggio 2023, Controparte_15 chiedendo in via principale confermarsi la sentenza impugnata, in subordine sospendersi il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione, in ulteriore subordine rimettersi gli atti al primo giudice ex art. 353 c.p.c.
Il e restavano contumaci. CP_10 CP_11 pagina 4 di 6 Contr All'udienza del 9 maggio 2023, fissata per la prima comparizione, l'appellante contestava le difese di e
, in particolare opponendosi alla richiesta di sospensione del giudizio per assenza di Controparte_3 pregiudizialità con il ricorso pendente in Cassazione. Chiedeva quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario e rimettersi le parti al Tribunale ex art. 353 c.p.c.
Con provvedimento del 9-11 maggio 2023, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del e CP_10 CP_11 Controparte_16
L'appellante provvedeva tempestivamente all'integrazione e la di Commercio si costituiva il 26 CP_1 giugno 2023.
All'udienza del 26 settembre 2023 veniva dichiarata la contumacia del e di CP_10 CP_11
All'udienza del 28 gennaio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'appellante depositava note di trattazione scritta dando atto di aver aderito alla c.d. "rottamazione-quater" ai sensi dell'art. 1, commi 231-
252, L. 197/2022, producendo:
- la comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte dell'Agente della Riscossione;
- la documentazione attestante i pagamenti già effettuati secondo il piano di rateazione concordato in 18 rate, con scadenza le prime due il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, e le successive il 28 febbraio, il
31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
L'appellante chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.
Le altre parti costituite non formulavano conclusioni, né depositavano conclusionali o repliche nei termini assegnati con ordinanza collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di estinzione del processo formulata dall'appellante muove dalla documentata definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") dei carichi tributari in questione nel presente giudizio.
L'art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per procedure esecutive e notificazione, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio.
E' noto come, all'interno della stessa sezione tributaria della Suprema Corte, sussista un contrasto interpretativo in ordine alla ricaduta processuale della definizione agevolata sui giudizi in corso, ovvero se il giudizio resti sospeso fino a quando l'interessato non ha pagato tutte le rate al fisco oppure si può definire il giudizio con la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse. Con la recentissima ordinanza n. 5830 del 5.3.20225 la questione è stata appunto rimessa alle
Sezioni Unite.
Nondimeno, di là dell'esito del dissidio giurisprudenziale interno alla Suprema Corte, occorre prendere atto, nel caso di specie, che parte appellante ha documentato il perfezionamento della definizione agevolata pagina 5 di 6 anteriormente al termine fissato per la precisazione delle conclusioni e che in quella sede ha avanzato istanza di estinzione, concretamente manifestando di non aver più interesse a coltivare l'impugnazione, senza alcuna opposizione delle appellate costituite che non hanno neppure precisato le rispettive conclusioni. Nei termini ex art. 190 cpc successivamente assegnati, le parti appellate (costituite) non hanno depositato conclusionale, né replica, per tale via non manifestando opposizione alcuna alla definizione in rito del giudizio nel presente grado.
L'istanza di estinzione si risolve, al postutto, in rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante che equivale a rinuncia all'azione e non necessita, pertanto, di accettazione da parte dell'appellato (Cass.
23371/2023), ancorché nel caso di specie essa possa ritenersi comunque acquisita per fatti concludenti, alla luce della completa mancata opposizione della parte controinteressata, nei ben due termini concessi per gli scritti conclusionali.
Costituisce principio acquisito che la rinuncia all'impugnazione faccia venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata (Cass. 26372/2024; App. Bari 833/2023).
Quanto precede, in assenza di opposizione delle controparti costituite e, peraltro, proprio in ragione del fatto sopravvenuto costituito dall'accordo, giustifica la compensazione delle spese, comunque recepibile in assenza di contestazione (Cass. 30609/2023), statuizione comunque conforme alla tecnicalità della definizione agevolata, ove le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese relative al presente grado, anche nei confronti di che già instava in tal senso Controparte_1 sin dalla propria comparsa di risposta.
L'esito in rito del giudizio, tramite sostanziale rinuncia all'impugnazione, non opposta dalle controparti, esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del grado;
- dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1584/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti ZACCARO VANESSA e dall'avv. ROSSI RENZO ( ) per procura unita C.F._2 all'atto d'appello, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), avente sede legale ad Alessandria, in via Vochieri n. 58, in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Vittoria Morabito (c.f. ) CodiceFiscale_3
eMatteo Olivieri (c.f. ), dell'Ufficio Legale dell'Unione delle Camere di commercio C.F._4 del Piemonte, appartenenti al Foro di Torino nonché contro
(c.f.: ), nonché per la Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(c.f.: ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe
[...] P.IVA_3 difese ex art. 72 D.Lgs. 30/7/1999 n. 300 e art. 20 DPR 26/3/2001 n. 107 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: ) P.IVA_4
pagina 1 di 6 parti appellate
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“La difesa di parte appellante dà atto che la sig.ra ha proposto domanda di definizione agevolata (c.d. Parte_1
“Rottamazione-quater”) dei carichi, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 con riferimento alle tre cartelle esattoriali n. 01020030002454116, n. 01020060006514117 e n. 01020110013220031, la cui pretesa in executivis costituisce oggetto del presente giudizio.
Si depositano:
- comunicazioni A.E.R. delle somme dovute e prove di pagamento (docc. a –b – c - d – e).
Si chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio pendente a spese compensate.
In subordine, qualora non dovessero essere ravvisati i presupposti per l'estinzione, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in atti e precisate nelle note di trattazione scritta depositate all'udienza figurata ex art. 127 ter c.p.c. del
09.05.2023 a cui, per brevità, ci si riporta”
Per parte appellata : Controparte_1
“- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla di commercio, con conseguente CP_1 reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della stessa Camera di commercio, in quanto infondata per i motivi sopra esposti;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per le doglianze della Sig.ra per i Controparte_1 Parte_1 motivi sopra esposti;
con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, diritti ed onorari, avendo la costituzione in giudizio della solo lo scopo di veder accertata la legittimità e la tempestività dell'attività svolta e di Controparte_1 seguire gli effetti della decisione del giudizio sui propri crediti affidati all'Agente della Riscossione, senza la presentazione di alcuna domanda nei confronti delle altre parti del presente giudizio.”
Cont Per parte appellata e Controparte_6
“Rigettarsi l'appello proposto dalla controparte avverso la sentenza n. 427/2022 del Tribunale di Asti e, per l'effetto confermarsi la pronuncia di primo grado;
in subordine, in ipotesi di accoglimento del proposto gravame in punto giurisdizione, disporsi la sospensione del processo ex art. 295 cpc fino all'esito definitivo del pregiudiziale contenzioso tributario tuttora pendente in sede di legittimità, ovvero la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cpc;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, assolversi le agenzie fiscali appellate da ogni domanda proposta nei loro confronti. In ogni caso, col favore delle spese processuali” pagina 2 di 6 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 427/2022, pubblicata il 9 giugno 2022, il Tribunale di Asti definiva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla sig.ra avverso l'intervento Parte_1 dispiegato da (già nell'esecuzione immobiliare R.G.E. Controparte_4 Controparte_7
48/1997, pendente avanti al Tribunale di Asti.
La vicenda traeva origine dall'intervento ex art. 499 c.p.c. depositato il 3 febbraio 2016 dall'allora
[...] nella procedura espropriativa immobiliare R.G.E. 48/1997, promossa da creditori privati. Con CP_7 tale intervento, il aveva azionato estratti di ruolo relativi a pretese tributarie per un importo CP_8 complessivo di circa 600.000 euro, di cui la sig.ra sarebbe venuta a conoscenza solo in tale Parte_1 occasione.
Avverso detto intervento, proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., contestando il Parte_1
Contr difetto del diritto di di agire in executivis per: i) difetto originario di titolo esecutivo, stante l'inesistenza materiale e giuridica della notifica delle cartelle;
ii) difetto sopravvenuto di titolo esecutivo per avvenuto annullamento di plurime cartelle ad opera degli Enti impositori, per intervenuta rinuncia sine die alla riscossione coattiva degli importi oggetto di altre cartelle, per l'avvenuto accoglimento da parte di CP_9 dell'istanza di rateazione con riferimento a ulteriori crediti e infine per l'intervenuta prescrizione quinquennale delle restanti pretese.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 23 settembre 2020, rilevata la sussistenza del fumus boni iuris, sospendeva la procedura esecutiva e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito, che veniva tempestivamente instaurato dalla sig.ra . Parte_1
Nel giudizio di merito si costituivano l' e l' , chiedendo il Controparte_4 Controparte_3 rigetto dell'opposizione. La Camera di Commercio di Alessandria ed Asti si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre il e l restavano CP_10 Controparte_11 contumaci.
Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Asti:
- accoglieva integralmente l'opposizione nei confronti di dichiarando che Controparte_12 quest'ultima non aveva diritto di procedere esecutivamente nei confronti della sig.ra ; Parte_1
- dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione a 33 cartelle esattoriali oggetto Contr dell'intervento di
- dichiarava che non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata in Controparte_4 relazione ad altre 19 cartelle specificamente indicate;
pagina 3 di 6 - dichiarava, per la prima volta in sentenza e senza previo contraddittorio tra le parti, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione a 11 cartelle, tra cui le n. 01020030002454116, n.
01020060006514117 e n. 01020110013220031;
- rigettava la domanda di cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sugli immobili pignorati;
- rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
- compensava le spese di lite tra l'opponente, gli enti impositori e l' ; Controparte_13
- condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra Controparte_14
. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello, articolando tre motivi di gravame: Parte_1
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., avendo il Tribunale rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione solo in sentenza, senza sottoporlo al previo contraddittorio tra le parti. L'appellante evidenziava come tale questione non fosse mai stata oggetto di discussione nel corso del giudizio, né sollevata da alcuna delle parti costituite, né indicata dal giudice in prima udienza ex art. 183, quarto comma,
c.p.c.
2) erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione. L'appellante sosteneva la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sulle domande formulate nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, volte all'accertamento del difetto di titolo esecutivo per inesistenza giuridica della notifica delle cartelle e intervenuta prescrizione. In particolare, evidenziava che:
- l'opposizione era stata proposta non avverso le cartelle di pagamento, ma contro l'intervento ex art. 499
c.p.c. in una procedura esecutiva ordinaria;
- il G.E. aveva già riconosciuto la propria giurisdizione concedendo la sospensiva;
- la stessa Commissione Tributaria Provinciale di Asti aveva dichiarato che la contestazione dell'intervento in sede esecutiva doveva essere proposta con opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- il Tribunale si era comunque pronunciato su altre pretese di natura tributaria, dichiarando la cessazione della materia del contendere per 33 cartelle e il difetto del diritto di agire in executivis per altre 19; Contr 3) erroneità del rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., avendo agito in executivis per ingenti somme senza essere munita di valido titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio la chiedendo dichiararsi il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e la legittimità della propria attività, con compensazione delle spese. si costituivano tardivamente il 3 maggio 2023, Controparte_15 chiedendo in via principale confermarsi la sentenza impugnata, in subordine sospendersi il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione, in ulteriore subordine rimettersi gli atti al primo giudice ex art. 353 c.p.c.
Il e restavano contumaci. CP_10 CP_11 pagina 4 di 6 Contr All'udienza del 9 maggio 2023, fissata per la prima comparizione, l'appellante contestava le difese di e
, in particolare opponendosi alla richiesta di sospensione del giudizio per assenza di Controparte_3 pregiudizialità con il ricorso pendente in Cassazione. Chiedeva quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario e rimettersi le parti al Tribunale ex art. 353 c.p.c.
Con provvedimento del 9-11 maggio 2023, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del e CP_10 CP_11 Controparte_16
L'appellante provvedeva tempestivamente all'integrazione e la di Commercio si costituiva il 26 CP_1 giugno 2023.
All'udienza del 26 settembre 2023 veniva dichiarata la contumacia del e di CP_10 CP_11
All'udienza del 28 gennaio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'appellante depositava note di trattazione scritta dando atto di aver aderito alla c.d. "rottamazione-quater" ai sensi dell'art. 1, commi 231-
252, L. 197/2022, producendo:
- la comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte dell'Agente della Riscossione;
- la documentazione attestante i pagamenti già effettuati secondo il piano di rateazione concordato in 18 rate, con scadenza le prime due il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, e le successive il 28 febbraio, il
31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
L'appellante chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.
Le altre parti costituite non formulavano conclusioni, né depositavano conclusionali o repliche nei termini assegnati con ordinanza collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di estinzione del processo formulata dall'appellante muove dalla documentata definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") dei carichi tributari in questione nel presente giudizio.
L'art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per procedure esecutive e notificazione, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio.
E' noto come, all'interno della stessa sezione tributaria della Suprema Corte, sussista un contrasto interpretativo in ordine alla ricaduta processuale della definizione agevolata sui giudizi in corso, ovvero se il giudizio resti sospeso fino a quando l'interessato non ha pagato tutte le rate al fisco oppure si può definire il giudizio con la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse. Con la recentissima ordinanza n. 5830 del 5.3.20225 la questione è stata appunto rimessa alle
Sezioni Unite.
Nondimeno, di là dell'esito del dissidio giurisprudenziale interno alla Suprema Corte, occorre prendere atto, nel caso di specie, che parte appellante ha documentato il perfezionamento della definizione agevolata pagina 5 di 6 anteriormente al termine fissato per la precisazione delle conclusioni e che in quella sede ha avanzato istanza di estinzione, concretamente manifestando di non aver più interesse a coltivare l'impugnazione, senza alcuna opposizione delle appellate costituite che non hanno neppure precisato le rispettive conclusioni. Nei termini ex art. 190 cpc successivamente assegnati, le parti appellate (costituite) non hanno depositato conclusionale, né replica, per tale via non manifestando opposizione alcuna alla definizione in rito del giudizio nel presente grado.
L'istanza di estinzione si risolve, al postutto, in rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante che equivale a rinuncia all'azione e non necessita, pertanto, di accettazione da parte dell'appellato (Cass.
23371/2023), ancorché nel caso di specie essa possa ritenersi comunque acquisita per fatti concludenti, alla luce della completa mancata opposizione della parte controinteressata, nei ben due termini concessi per gli scritti conclusionali.
Costituisce principio acquisito che la rinuncia all'impugnazione faccia venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata (Cass. 26372/2024; App. Bari 833/2023).
Quanto precede, in assenza di opposizione delle controparti costituite e, peraltro, proprio in ragione del fatto sopravvenuto costituito dall'accordo, giustifica la compensazione delle spese, comunque recepibile in assenza di contestazione (Cass. 30609/2023), statuizione comunque conforme alla tecnicalità della definizione agevolata, ove le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese relative al presente grado, anche nei confronti di che già instava in tal senso Controparte_1 sin dalla propria comparsa di risposta.
L'esito in rito del giudizio, tramite sostanziale rinuncia all'impugnazione, non opposta dalle controparti, esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del grado;
- dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dr.ssa Gabriella Ratti
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