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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13035 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13423/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13423/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa Parte_1 P.IVA_1
n.14, in persona del procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, viale Pinturicchio, 204 presso e nello studio dell'avv. Anna Paola Mormino (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), residente in Roma, Largo Controparte_1 C.F._2 dell'Olgiata n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Barlettelli (C.F. ) CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via della Bufalotta n.174, giusta delega a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
Appellato con appello incidentale
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 CodiceFiscale_4
Roma, via G. Nicotera n° 29, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Fiore (C.F. ) C.F._5
e Maria Cristina Fioretto (C.F. ) dai quali è rappresentata e difesa giusta C.F._6 delega in atti, costituitasi in proprio ed anche nella qualità di unica erede di , Persona_1
1 nato a [...] il [...] e deceduto il 2/7//2022, già costituito in giudizio presso lo studio dei citati legali Avv.ti Stefano Fiore e Maria Cristina Fioretto che lo assistevano e difendevano, n.q. di erede di , deceduto il 30/08/2017; Persona_2
Appellata
E
, nata a [...] il [...], n.q. di erede di deceduto il CP_3 Persona_2
30/08/2017;
Appellata contumace
E
(C.F. ), residente in [...] CP_4 C.F._7
Appellato contumace
E
(C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, 20145, in CP_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
avente ad oggetto: lesione personale - appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
31850/2019 (ruolo generale 47012/16) pubblicata in data 25.11.2019 e non notificata decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1) in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza sussistendo i gravi e fondati motivi sopra esposti;
2) in via principale, per le ragioni espresse, accertare e dichiarare l'erroneità della impugnata sentenza del Giudice di Pace e per l'effetto, condannare il solo al pagamento di CP_4 quanto stabilito in sentenza;
3) ancora in via principale, e per l'effetto di quanto sopra, essendo parte Parte_1 integralmente vittoriosa, riformare la sentenza disponendo la nuova regolamentazione in relazione alle spese di lite;
2 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per La Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, confermare la sentenza n.31850/2019 pronunziata dal Giudice di
Pace di Roma, Sezione Quinta Civile, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Conocchiella in data 11.09.2019, nel procedimento rubricato al N.47012/2016 RG nel capo in cui ha dichiarato “il conducente del veicolo Ford Mondeo targato BY 777 MZ di proprietà del NO CP_4 esclusivo responsabile nella produzione del sinistro occorso in Roma il 27.02.2014” ed accertata e ritenuta la infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande svolte dalla GNa CP_2
quale erede di e , nonché , quale Erede di
[...] Persona_1 Persona_2 CP_3
, nei confronti del GN , verso il quale i predetti sono risultati Persona_2 Controparte_1 integralmente soccombenti, regolamentare diversamente le spese di lite del giudizio di primo grado ponendole a carico dei suddetti convenuti in primo grado soccombenti.
Spese del presente grado come per legge”
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto da , condannare il solo Parte_1 convenuto al risarcimento danni nei confronti di già liquidati in CP_4 Controparte_2
€ 7.500 per danni derivati dalle lesioni riportate, in € 1.200 a titolo di rimborso spese di CTU e in €
1.200, oltre spese generali e oneri fiscali per compensi del giudizio di 1° grado, con interessi e Par rivalutazione maturati a far data dalla sentenza di 1° grado e condanna ulteriore a spese e CP_4 compensi del presente grado.
Preso atto delle domande nuove irritualmente proposte contro e dalla CP_2 Persona_1 difesa del per la prima volta in appello, Voglia altresì dichiararle inammissibili e comunque CP_1 rigettarle, condannando lo stesso alla refusione di spese e compensi del doppio grado di CP_1 giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 14 febbraio 2020, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 31850/2019 (ruolo generale 47012/16) pubblicata in data 25.11.2019, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 11.09.2019, chiedendo:
3 • in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza sussistendo i gravi e fondati motivi sopra esposti;
• in via principale, per le ragioni espresse, accertare e dichiarare l'erroneità della impugnata sentenza del Giudice di Pace e per l'effetto, condannare il solo al pagamento CP_4 di quanto stabilito in sentenza;
• ancora in via principale, e per l'effetto di quanto sopra, essendo parte Parte_1 integralmente vittoriosa, riformare la sentenza disponendo la nuova regolamentazione in relazione alle spese di lite;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice:
a) Errata e contraddittoria motivazione nella parte in cui, accertata l'esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro, ha condannato in solido il sig. e CP_4 CP_4 [...]
CP_ a risarcire i danni subiti dal sig. la e la sig.ra Parte_1 CP_1 Controparte_2 sul falso presupposto che la seconda fosse la Compagnia di assicurazione che garantiva per la r.c.a. il veicolo del primo
Il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente accertato e dichiarato la responsabilità esclusiva del nella determinazione dell'evento, ha invece, in primis ed in via del tutto CP_4 assorbente, errato nel condannarlo in solido con a risarcire i danni, atteso Parte_1 che non garantiva per la r.c.a. il veicolo condotto dal predetto sig. , Parte_1 CP_4
CP_ bensì quello del sig. la , che peraltro è risultato interamente vittorioso!
La sentenza del Giudice di prime cure, quindi, risulta pronunciata in aperta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in particolare relativamente al totalmente omesso esame, o comunque l'errata comprensione, degli scritti difensivi delle parti, essendo ivi indicate le rispettive qualifiche delle parti in causa, ragione per la quale chiediamo, pertanto, a codesto Tribunale, previo accertamento dell'erroneità della decisione sul punto, di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando al pari del sig. integralmente vittoriosa in Parte_1 CP_1 primo grado e per l'effetto revocare la condanna in solido della stessa con il sig. al CP_4 pagamento dei danni subiti dal sig. e dalla sig.ra CP_1 Per_1
b) Errata e contraddittoria motivazione nella parte in cui è stata elevata una sentenza di condanna nei confronti di in solido con il sig. , in assenza di domanda Parte_1 CP_4 alcuna. A corollario di quanto sopra, si rappresenta che il provvedimento decisorio è errato, e nella specie contraddittorio, anche perché in aperta violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., nessuno avendo richiesto la condanna di men che meno in solido con il sig. , che era contumace. Parte_1 CP_4
4 Nel corso del giudizio di primo grado il sig. ha chiesto la condanna dei sigg.ri CP_1 Per_1
e della compagnia che assicurava il veicolo condotto da , ovverosia l' e CP_2 CP_5 la sig.ra quella di chi fosse risultato in esito all'istruttoria, quindi o del sig. e Per_1 CP_1 di (quale sua garante) oppure del sig. , ovvero in subordine, ove Pt_1 CP_4 dall'istruttoria non emergano elementi che possano far superare la concorsualità nella causazione del sinistro, riconoscere la corresponsabilità dei conducenti delle due vetture Ford
Mondeo targata BY777MZ e Fiat Multipla targata CD757MP e condannarli al risarcimento dei danni ex art. 2054 c.c. a favore della comparente).
Avendo il Giudice pronunciato oltre i limiti della domanda la decisione impugnata è dunque affetta dal vizio di extrapetizione, che, come noto, si verifica quando il giudice eccede in termini qualitativi rispetto alle domande formulate, pronunciandosi su qualcosa di diverso rispetto a quanto richiesto: il Giudice nell'emanare la sentenza si è pronunciato su una domanda non ricompresa nelle pretese avanzate, alterando gli elementi che caratterizzano la stessa ovverosia mutando le ragioni giuridiche alla base di quest'ultima e sostituendole con altre differenti;
si è pronuncia pertanto su altra e diversa domanda, non proposta e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.
c) Errata motivazione nella parte in cui, accertata l'esclusiva responsabilità del nella CP_4 determinazione del sinistro, ha condannato in solido con questi a Parte_1 rifondere le spese di lite nei confronti delle altre parti processuali sul falso presupposto che la seconda fosse la Compagnia di assicurazione che garantiva per la r.c.a. il veicolo del primo,
e dunque al pari di questi soccombente Anche il presente motivo di gravame è, inevitabilmente, un corollario del primo (e, di riflesso, del secondo), avendo l'errata decisione del Giudice di prime cure in relazione all'individuazione delle parti, inficiato anche la identificazione del soggetto onerato del pagamento delle spese di lite delle parti processuali.
Essendo la compagnia di Assicurazione che garantiva il veicolo condotto Parte_1 dal sig. Fiat Multipla tg. CD757NP, ed essendo quest'ultimo risultato totalmente CP_1 vittorioso, allora anche la comparente avrebbe dovuto esserlo, con conseguente diritto alla liquidazione delle spese di lite nei confronti dell'unico soccombente, ovverosia del sig. ! CP_4
E' quindi assolutamente errato, che il Giudice di Pace, nel provvedimento abbia (ed è questa la parte della sentenza che si impugna) a pag. 5, Condanna[to] altresì Controparte_6
[..
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore quale convenuto in solido con il sig.
[...] alla refusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro CP_4
1600,00 per il sig. di cui Euro 500 per contributo unificato, spese Controparte_1 di registrazione sentenza salvo ripetizione e per spese vive, oltre oneri di legge in vigore al momento della pubblicazione della presente sentenza se dovuti e non altrimenti deducibili come per legge nonché Euro 1200 per e Per_1 CP_2 Persona_1 ed Euro 1200,00 per in persona del legale rappresentante da CP_3 CP_5 distrarsi solidalmente ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti ove richiesto esclusa
IVA se applicabile per come disposto dall'articolo 92 c.p.c. essendo questa riscossa dal cliente e dal professionista versata al fisco nei modi e nei termini di legge.
d) La ragione del palese errore è la medesima già esaminata con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello, ovverosia che lo si ribadisce ancora una Parte_1 volta, non era la Compagnia di assicurazione del veicolo Ford Mondeo targato BY777MZ di proprietà del sig. , bensì della Fiat Multipla tg. CD757NP condotta dal sig. CP_4 [...]
CP_
, ragione per la quale è chiaramente errata la condanna di ed Parte_1 evidentissima la svista del giudice di pace. Anche in questo caso la sentenza del Giudice di prime cure, quindi, risulta pronunciata in aperta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in questo caso determinata dall'omesso e/o carente ma comunque errato esame degli scritti difensivi delle parti processuali, ragione per la quale chiediamo, pertanto, a codesto Tribunale, previo accertamento dell'erroneità della decisione sul punto, di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando al pari del sig. integralmente vittoriosa in Parte_1 CP_1 primo grado e per l'effetto revocare la condanna in solido della stessa con il sig. al CP_4 pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti processuali, e di converso liquidarle nei suoi confronti.
3. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 non contestava l'impugnazione proposta, ma formulava appello incidentale chiedendo:
- di confermare la sentenza n.31850/2019 pronunziata dal Giudice di Pace di Roma,
Sezione Quinta Civile, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Conocchiella in data
11.09.2019, nel procedimento rubricato al N.47012/2016 RG nel capo in cui ha dichiarato
“il conducente del veicolo Ford Mondeo targato BY 777 MZ di proprietà del NO CP_4
esclusivo responsabile nella produzione del sinistro occorso in Roma il
[...]
27.02.2014” ed accertata e ritenuta la infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande svolte dai GNi e e , quali Eredi Controparte_2 Persona_1 CP_3
6 di , nei confronti del GN , verso il quale i Persona_2 Controparte_1 predetti sono risultati integralmente soccombenti, regolamentare diversamente le spese di lite del giudizio di primo grado ponendole a carico dei suddetti convenuti soccombenti.
Spese del presente grado come per legge”.
4. Osservava il convenuto appellato, in particolare, che:
- In primo grado la sig.ra e gli Eredi del NO hanno svolto una Per_1 Persona_2 domanda riconvenzionale nei confronti del GN sia in ordine alla sua CP_1 responsabilità e/o corresponsabilità nella causazione del sinistro sia, come sopra precisato, una domanda riconvenzionale per lite temeraria. Altrettanto pacifico che, come parimenti affermato dalla difesa di parte appellante, il NO è Controparte_1 risultato interamente vittorioso nel giudizio di primo grado e che la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del GN è stata rettamente CP_4 affermata nella sentenza gravata ed accertata nel corso del giudizio di primo grado mediante la CTU tecnico-modale. Aderiva, quindi, integralmente ai motivi di gravame formulati da , essendo lapalissiano il grave errore in cui è incorso il Parte_1 giudice di prime cure nel condannare il in solido a , con il CP_4 Parte_1 solo limite di meglio precisare ed eccepire anche l'erronea regolamentazione delle spese di lite per quanto concerne la posizione del NO . CP_1
- Quest'ultimo, invero, ha introdotto correttamente il giudizio di primo grado nei confronti dell'autovettura che lo ha “investito” mentre egli transitava regolarmente e a velocità moderata nella corsia della propria direzione di marcia e, conseguentemente, stante il litisconsorzio necessario in tema di danni da RCA, ha correttamente introdotto il giudizio anche nei confronti della che, dell'autovettura Volkswagen Polo condotta dalla CP_5
garantiva la responsabilità civile. Le ardite difese della GNa e dei Per_1 Per_1
GN e sulle quali i predetti fondano la domanda di condanna CP_3 Persona_1
CP_ del la per lite temeraria oltre alla domanda subordinata di corresponsabilità dei conducenti la e la Polo, risultano smentite dagli atti di causa e, in particolare Pt_4 dalla CTU tecnico modale.
- Considerato che il NO non ha svolto nel presente giudizio alcuna domanda CP_1 risarcitoria nei confronti del e della sua Compagnia assicurativa, il primo CP_4
Giudice correttamente valutando le risultanze processuali avrebbe dovuto ritenere la
GNa e gli Eredi del NO , soccombenti nei Controparte_2 Persona_2 confronti dell'odierno appellato in ordine alla domanda principale di condanna dello
7 stesso ex art. 96 cpc nonché in ordine alla domanda subordinata parimenti svolta nei confronti del NO . CP_1
- Nulla opponeva, infine, questa difesa in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, essendo lapalissiana la fondatezza dei motivi di interposto gravame.
5. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'appellata sig.ra CP_2
a quale non contestava l'impugnazione proposta e tanto deduceva:
[...]
- La sentenza si palesava evidentemente errata, poiché, unitamente e in solido con il , CP_4 condannava che era invece la compagnia che assicurava il . Parte_1 CP_1
- Ulteriormente errata, in quanto condannava il a risarcire i danni anche al il CP_4 CP_1 quale non aveva spiegato contro di lui alcuna domanda risarcitoria.
- Pertanto chiedeva di riformulare la sentenza di condanna nei confronti del solo , CP_4 cancellando le statuizioni prese nei confronti di , del tutto estranea al rapporto Parte_1 processuale con il responsabile dei fatti per i quali è causa.
6. Le altre parti, pur regolarmente citate, non si costituivano e con provvedimento del 17/12/2020 venivano dichiarate contumaci;
7. Differita la prima udienza al 10/12/2020, con verbale d'udienza a trattazione scritta il Giudice, dott.ssa Verusio, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza e disponeva la notifica della comparsa di costituzione e risposta di – da intendersi quale atto di appello Controparte_1 incidentale - nei confronti degli appellati contumaci e rinviava per tale incombente all'udienza del 8 luglio 2021;
8. Subentrato nel ruolo l'attuale Giudice, ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 28/03/22 e quindi al
28/03/23. Nelle more il processo veniva interrotto per la morte di una parte e veniva quindi riassunto con udienza fissata al 26 marzo 2024 per la prosecuzione. Seguivano, quindi, rinvii per la precisazione delle conclusioni al 03/09/24 e al 21/05/25, quando veniva trattenuta in decisione con i termini (ridotti) dell'art. 190 c.p.c. di 30 giorni + 20 per il deposito di conclusionali e repliche;
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 Prima di entrare nel merito dell'impugnazione, occorre premettere come la stessa non riguardi la dinamica del sinistro e la conseguente attribuzione di responsabilità ovvero il quantum del risarcimento, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni su tali punti.
L'analisi dei motivi d'appello ha spinto questo Giudice a ritenerlo fondato seppur nei limiti che seguono.
Secondo parte appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente condannato a: Parte_1
CP_
- risarcire i danni subiti dal sig. e la sig.ra sul falso CP_1 Controparte_2 presupposto che la seconda fosse la Compagnia di assicurazione che garantiva per la r.c.a. il veicolo del primo;
- risarcire il sig. in solido con il sig. , in assenza di domanda alcuna. CP_1 CP_4
- rifondere le spese di lite nei confronti delle altre parti processuali sul falso presupposto che la seconda fosse la Compagnia di assicurazione che garantiva per la r.c.a. il veicolo del , CP_4 responsabile del sinistro.
Le evidenze documentali, nonché tutte le difese svolte in primo grado, hanno inequivocabilmente chiarito come fosse l'assicuratore che garantiva per la RCA Parte_1 il veicolo dell'attore all'epoca del sinistro e che ella partecipò al giudizio quale terza chiamata dall'attore in quanto destinatario di domanda riconvenzionale formulata dai convenuti CP_1
Per_1
La sentenza impugnata ricostruisce, in punto di responsabilità, la dinamica del sinistro attribuendone la causa al convenuto , contumace in primo grado. Per tale ragione, statuito sulla CP_4 responsabilità, doveva conseguire la condanna al risarcimento nei confronti del solo . Così non CP_4
è stato e la sentenza va riformata.
Deve, inoltre, ritenersi soltanto parzialmente fondato il secondo motivo d'appello, per le ragioni di seguito riportate.
Se, infatti, è certamente documentato che la sentenza ha erroneamente statuito su una domanda non formulata, in evidente violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., non avendo mai il domandato la condanna del sig. al risarcimento CP_1 CP_4 dei danni subiti, è altrettanto vero che il vizio di ultrapetizione può essere eccepito solo dalla parte che ha subito il pregiudizio dalla pronuncia del giudice.
9 Ciò comporta che era certamente legittimata ad eccepire l'ultrapetizione, ma soltanto Pt_1 con riferimento alla parte della sentenza che la riguardava e cioè la sua condanna al pagamento in favore del . CP_1
Conseguentemente, per le medesime ragioni di cui sopra, la sentenza nella parte in cui condanna al pagamento delle spese di lite deve essere riformata. Parte_1
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dal sig. , occorre rilevare quanto CP_1 segue.
Le doglianze proposte riguardano la mancata statuizione sulla domanda di condanna per lite temeraria nonché l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti del Per_1
Sul punto deve essere rilevato come la difesa del abbia espressamente dichiarato di Per_1 aver rinunciato nel corso del giudizio di primo grado, all'esito della CTU, a qualsiasi domanda nei confronti del (vedi pg. 5 comparsa di risposta : da tanto è conseguita l'inutilità CP_1 Persona_1 di una pronuncia sul punto, sebbene la sentenza impugnata non ne avesse preso atto.
In ogni caso, va rilevato che la riconvenzionale di non era specificamente destinata Per_1 al solo , ma estesa a tutte le parti, dipendente dalla declaratoria di responsabilità del sinistro CP_1 conseguente l'istruttoria.
Pertanto, correttamente, la sentenza nell'attribuire la totale responsabilità dell'accaduto al convenuto , in accoglimento della riconvenzionale di nulla ha statuito in merito alla CP_4 Per_1 responsabilità delle altre parti, risultando una tale decisione pleonastica ed irrilevante.
Vale, comunque, la pena di considerare come la sostanziale mancanza di soccombenza della parte convenuta nei confronti del , abbia impedito una pronuncia sulle spese tra esse Per_1 CP_1 parti. Sul punto pertanto, l'appello incidentale proposto non può essere accolto.
Piuttosto, deve essere rilevato come sebbene la sentenza ometta di pronunciarsi sulla domanda di condanna del sig. nei confronti del ed il lamenti l'omessa pronuncia sulla CP_1 Per_1 CP_1 domanda risarcitoria proposta nei confronti del tale capo non è stato oggetto di Per_1 impugnazione del che, per un verso, ha chiesto espressamente che sia confermata la sentenza CP_1 nel capo in cui ha dichiarato “il conducente del veicolo Ford Mondeo targato BY 777 MZ di proprietà del NO esclusivo responsabile nella produzione del sinistro occorso in Roma il CP_4
27.02.2014” e, per altro verso, si è limitato a richiedere la riforma della sentenza soltanto in punto di diversa regolamentazione delle spese di lite tra tali parti.
Tale circostanza rende evidentemente ostativa qualsiasi decisione sul punto.
10 Le spese di lite, alla luce della sostanziale adesione di tutte le parti alle ragioni dell'appellante ed in mancanza di sostanziale soccombenza di una delle parti, possono essere equamente compensate.
Ulteriori questioni devono considerarsi assorbite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto dall'attore Parte_1 nei confronti dei convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_4
, e sull'appello incidentale da proposto, disattesa ogni
[...] CP_5 Controparte_1 diversa istanza, deduzione od eccezione così provvede:
- Accoglie l'appello principale per i motivi su esposti;
- In accoglimento parziale dell'appello, la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 31850/2019
(ruolo generale 47012/16) pubblicata in data 25.11.2019 va così riformata nei capi B) e D) come segue:
“B) Condanna il sig. al risarcimento in favore di parte attrice CP_4 Controparte_1
del danno materiale per Euro 4000,00 e delle lesioni in tutte le sue voci per la
[...] complessiva somma di Euro 4950,00 oltre Euro 1200,00 per rimborso CTU, somma già rivalutata all'attualità oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino all'integrale soddisfo per come meglio specificato in parte motiva, nonché in favore della sig.ra della somma di Euro 7500,00 per lesioni in tutte le sue voci Controparte_2 nonché Euro 1200,00 per rimborso pro-quota CTU medica e tecnica che seguono per intero la soccombenza l tutto come meglio specificato in parte motiva.
D) Condanna il sig. alla refusione delle spese processuali che si liquidano in CP_4 complessivi Euro 1600,00 per il sig. di cui Euro 500 per contributo Controparte_1 unificato, spese di registrazione sentenza salvo ripetizione e per spese vive, oltre oneri di legge in vigore al momento della pubblicazione della presente sentenza se dovuti e non altrimenti deducibili come per legge nonché Euro 1200 per , Per_1 CP_2
e ed Euro 1200,00 per in persona del legale Persona_1 CP_3 CP_5 rappresentante da distrarsi solidalmente ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti ove richiesto esclusa IVA se applicabile per come disposto dall'articolo 92 c.p.c. essendo questa riscossa dal cliente e dal professionista versata al fisco nei modi e nei termini di legge.
11 - rigetta l'appello incidentale come da parte motiva e dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele
Bembo.
Così decisa in Roma lì 8.08.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13423/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa Parte_1 P.IVA_1
n.14, in persona del procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, viale Pinturicchio, 204 presso e nello studio dell'avv. Anna Paola Mormino (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), residente in Roma, Largo Controparte_1 C.F._2 dell'Olgiata n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Barlettelli (C.F. ) CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via della Bufalotta n.174, giusta delega a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
Appellato con appello incidentale
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 CodiceFiscale_4
Roma, via G. Nicotera n° 29, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Fiore (C.F. ) C.F._5
e Maria Cristina Fioretto (C.F. ) dai quali è rappresentata e difesa giusta C.F._6 delega in atti, costituitasi in proprio ed anche nella qualità di unica erede di , Persona_1
1 nato a [...] il [...] e deceduto il 2/7//2022, già costituito in giudizio presso lo studio dei citati legali Avv.ti Stefano Fiore e Maria Cristina Fioretto che lo assistevano e difendevano, n.q. di erede di , deceduto il 30/08/2017; Persona_2
Appellata
E
, nata a [...] il [...], n.q. di erede di deceduto il CP_3 Persona_2
30/08/2017;
Appellata contumace
E
(C.F. ), residente in [...] CP_4 C.F._7
Appellato contumace
E
(C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, 20145, in CP_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
avente ad oggetto: lesione personale - appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
31850/2019 (ruolo generale 47012/16) pubblicata in data 25.11.2019 e non notificata decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1) in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza sussistendo i gravi e fondati motivi sopra esposti;
2) in via principale, per le ragioni espresse, accertare e dichiarare l'erroneità della impugnata sentenza del Giudice di Pace e per l'effetto, condannare il solo al pagamento di CP_4 quanto stabilito in sentenza;
3) ancora in via principale, e per l'effetto di quanto sopra, essendo parte Parte_1 integralmente vittoriosa, riformare la sentenza disponendo la nuova regolamentazione in relazione alle spese di lite;
2 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per La Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, confermare la sentenza n.31850/2019 pronunziata dal Giudice di
Pace di Roma, Sezione Quinta Civile, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Conocchiella in data 11.09.2019, nel procedimento rubricato al N.47012/2016 RG nel capo in cui ha dichiarato “il conducente del veicolo Ford Mondeo targato BY 777 MZ di proprietà del NO CP_4 esclusivo responsabile nella produzione del sinistro occorso in Roma il 27.02.2014” ed accertata e ritenuta la infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande svolte dalla GNa CP_2
quale erede di e , nonché , quale Erede di
[...] Persona_1 Persona_2 CP_3
, nei confronti del GN , verso il quale i predetti sono risultati Persona_2 Controparte_1 integralmente soccombenti, regolamentare diversamente le spese di lite del giudizio di primo grado ponendole a carico dei suddetti convenuti in primo grado soccombenti.
Spese del presente grado come per legge”
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto da , condannare il solo Parte_1 convenuto al risarcimento danni nei confronti di già liquidati in CP_4 Controparte_2
€ 7.500 per danni derivati dalle lesioni riportate, in € 1.200 a titolo di rimborso spese di CTU e in €
1.200, oltre spese generali e oneri fiscali per compensi del giudizio di 1° grado, con interessi e Par rivalutazione maturati a far data dalla sentenza di 1° grado e condanna ulteriore a spese e CP_4 compensi del presente grado.
Preso atto delle domande nuove irritualmente proposte contro e dalla CP_2 Persona_1 difesa del per la prima volta in appello, Voglia altresì dichiararle inammissibili e comunque CP_1 rigettarle, condannando lo stesso alla refusione di spese e compensi del doppio grado di CP_1 giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 14 febbraio 2020, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 31850/2019 (ruolo generale 47012/16) pubblicata in data 25.11.2019, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 11.09.2019, chiedendo:
3 • in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza sussistendo i gravi e fondati motivi sopra esposti;
• in via principale, per le ragioni espresse, accertare e dichiarare l'erroneità della impugnata sentenza del Giudice di Pace e per l'effetto, condannare il solo al pagamento CP_4 di quanto stabilito in sentenza;
• ancora in via principale, e per l'effetto di quanto sopra, essendo parte Parte_1 integralmente vittoriosa, riformare la sentenza disponendo la nuova regolamentazione in relazione alle spese di lite;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice:
a) Errata e contraddittoria motivazione nella parte in cui, accertata l'esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro, ha condannato in solido il sig. e CP_4 CP_4 [...]
CP_ a risarcire i danni subiti dal sig. la e la sig.ra Parte_1 CP_1 Controparte_2 sul falso presupposto che la seconda fosse la Compagnia di assicurazione che garantiva per la r.c.a. il veicolo del primo
Il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente accertato e dichiarato la responsabilità esclusiva del nella determinazione dell'evento, ha invece, in primis ed in via del tutto CP_4 assorbente, errato nel condannarlo in solido con a risarcire i danni, atteso Parte_1 che non garantiva per la r.c.a. il veicolo condotto dal predetto sig. , Parte_1 CP_4
CP_ bensì quello del sig. la , che peraltro è risultato interamente vittorioso!
La sentenza del Giudice di prime cure, quindi, risulta pronunciata in aperta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in particolare relativamente al totalmente omesso esame, o comunque l'errata comprensione, degli scritti difensivi delle parti, essendo ivi indicate le rispettive qualifiche delle parti in causa, ragione per la quale chiediamo, pertanto, a codesto Tribunale, previo accertamento dell'erroneità della decisione sul punto, di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando al pari del sig. integralmente vittoriosa in Parte_1 CP_1 primo grado e per l'effetto revocare la condanna in solido della stessa con il sig. al CP_4 pagamento dei danni subiti dal sig. e dalla sig.ra CP_1 Per_1
b) Errata e contraddittoria motivazione nella parte in cui è stata elevata una sentenza di condanna nei confronti di in solido con il sig. , in assenza di domanda Parte_1 CP_4 alcuna. A corollario di quanto sopra, si rappresenta che il provvedimento decisorio è errato, e nella specie contraddittorio, anche perché in aperta violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., nessuno avendo richiesto la condanna di men che meno in solido con il sig. , che era contumace. Parte_1 CP_4
4 Nel corso del giudizio di primo grado il sig. ha chiesto la condanna dei sigg.ri CP_1 Per_1
e della compagnia che assicurava il veicolo condotto da , ovverosia l' e CP_2 CP_5 la sig.ra quella di chi fosse risultato in esito all'istruttoria, quindi o del sig. e Per_1 CP_1 di (quale sua garante) oppure del sig. , ovvero in subordine, ove Pt_1 CP_4 dall'istruttoria non emergano elementi che possano far superare la concorsualità nella causazione del sinistro, riconoscere la corresponsabilità dei conducenti delle due vetture Ford
Mondeo targata BY777MZ e Fiat Multipla targata CD757MP e condannarli al risarcimento dei danni ex art. 2054 c.c. a favore della comparente).
Avendo il Giudice pronunciato oltre i limiti della domanda la decisione impugnata è dunque affetta dal vizio di extrapetizione, che, come noto, si verifica quando il giudice eccede in termini qualitativi rispetto alle domande formulate, pronunciandosi su qualcosa di diverso rispetto a quanto richiesto: il Giudice nell'emanare la sentenza si è pronunciato su una domanda non ricompresa nelle pretese avanzate, alterando gli elementi che caratterizzano la stessa ovverosia mutando le ragioni giuridiche alla base di quest'ultima e sostituendole con altre differenti;
si è pronuncia pertanto su altra e diversa domanda, non proposta e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.
c) Errata motivazione nella parte in cui, accertata l'esclusiva responsabilità del nella CP_4 determinazione del sinistro, ha condannato in solido con questi a Parte_1 rifondere le spese di lite nei confronti delle altre parti processuali sul falso presupposto che la seconda fosse la Compagnia di assicurazione che garantiva per la r.c.a. il veicolo del primo,
e dunque al pari di questi soccombente Anche il presente motivo di gravame è, inevitabilmente, un corollario del primo (e, di riflesso, del secondo), avendo l'errata decisione del Giudice di prime cure in relazione all'individuazione delle parti, inficiato anche la identificazione del soggetto onerato del pagamento delle spese di lite delle parti processuali.
Essendo la compagnia di Assicurazione che garantiva il veicolo condotto Parte_1 dal sig. Fiat Multipla tg. CD757NP, ed essendo quest'ultimo risultato totalmente CP_1 vittorioso, allora anche la comparente avrebbe dovuto esserlo, con conseguente diritto alla liquidazione delle spese di lite nei confronti dell'unico soccombente, ovverosia del sig. ! CP_4
E' quindi assolutamente errato, che il Giudice di Pace, nel provvedimento abbia (ed è questa la parte della sentenza che si impugna) a pag. 5, Condanna[to] altresì Controparte_6
[..
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore quale convenuto in solido con il sig.
[...] alla refusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro CP_4
1600,00 per il sig. di cui Euro 500 per contributo unificato, spese Controparte_1 di registrazione sentenza salvo ripetizione e per spese vive, oltre oneri di legge in vigore al momento della pubblicazione della presente sentenza se dovuti e non altrimenti deducibili come per legge nonché Euro 1200 per e Per_1 CP_2 Persona_1 ed Euro 1200,00 per in persona del legale rappresentante da CP_3 CP_5 distrarsi solidalmente ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti ove richiesto esclusa
IVA se applicabile per come disposto dall'articolo 92 c.p.c. essendo questa riscossa dal cliente e dal professionista versata al fisco nei modi e nei termini di legge.
d) La ragione del palese errore è la medesima già esaminata con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello, ovverosia che lo si ribadisce ancora una Parte_1 volta, non era la Compagnia di assicurazione del veicolo Ford Mondeo targato BY777MZ di proprietà del sig. , bensì della Fiat Multipla tg. CD757NP condotta dal sig. CP_4 [...]
CP_
, ragione per la quale è chiaramente errata la condanna di ed Parte_1 evidentissima la svista del giudice di pace. Anche in questo caso la sentenza del Giudice di prime cure, quindi, risulta pronunciata in aperta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in questo caso determinata dall'omesso e/o carente ma comunque errato esame degli scritti difensivi delle parti processuali, ragione per la quale chiediamo, pertanto, a codesto Tribunale, previo accertamento dell'erroneità della decisione sul punto, di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando al pari del sig. integralmente vittoriosa in Parte_1 CP_1 primo grado e per l'effetto revocare la condanna in solido della stessa con il sig. al CP_4 pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti processuali, e di converso liquidarle nei suoi confronti.
3. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 non contestava l'impugnazione proposta, ma formulava appello incidentale chiedendo:
- di confermare la sentenza n.31850/2019 pronunziata dal Giudice di Pace di Roma,
Sezione Quinta Civile, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Conocchiella in data
11.09.2019, nel procedimento rubricato al N.47012/2016 RG nel capo in cui ha dichiarato
“il conducente del veicolo Ford Mondeo targato BY 777 MZ di proprietà del NO CP_4
esclusivo responsabile nella produzione del sinistro occorso in Roma il
[...]
27.02.2014” ed accertata e ritenuta la infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande svolte dai GNi e e , quali Eredi Controparte_2 Persona_1 CP_3
6 di , nei confronti del GN , verso il quale i Persona_2 Controparte_1 predetti sono risultati integralmente soccombenti, regolamentare diversamente le spese di lite del giudizio di primo grado ponendole a carico dei suddetti convenuti soccombenti.
Spese del presente grado come per legge”.
4. Osservava il convenuto appellato, in particolare, che:
- In primo grado la sig.ra e gli Eredi del NO hanno svolto una Per_1 Persona_2 domanda riconvenzionale nei confronti del GN sia in ordine alla sua CP_1 responsabilità e/o corresponsabilità nella causazione del sinistro sia, come sopra precisato, una domanda riconvenzionale per lite temeraria. Altrettanto pacifico che, come parimenti affermato dalla difesa di parte appellante, il NO è Controparte_1 risultato interamente vittorioso nel giudizio di primo grado e che la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del GN è stata rettamente CP_4 affermata nella sentenza gravata ed accertata nel corso del giudizio di primo grado mediante la CTU tecnico-modale. Aderiva, quindi, integralmente ai motivi di gravame formulati da , essendo lapalissiano il grave errore in cui è incorso il Parte_1 giudice di prime cure nel condannare il in solido a , con il CP_4 Parte_1 solo limite di meglio precisare ed eccepire anche l'erronea regolamentazione delle spese di lite per quanto concerne la posizione del NO . CP_1
- Quest'ultimo, invero, ha introdotto correttamente il giudizio di primo grado nei confronti dell'autovettura che lo ha “investito” mentre egli transitava regolarmente e a velocità moderata nella corsia della propria direzione di marcia e, conseguentemente, stante il litisconsorzio necessario in tema di danni da RCA, ha correttamente introdotto il giudizio anche nei confronti della che, dell'autovettura Volkswagen Polo condotta dalla CP_5
garantiva la responsabilità civile. Le ardite difese della GNa e dei Per_1 Per_1
GN e sulle quali i predetti fondano la domanda di condanna CP_3 Persona_1
CP_ del la per lite temeraria oltre alla domanda subordinata di corresponsabilità dei conducenti la e la Polo, risultano smentite dagli atti di causa e, in particolare Pt_4 dalla CTU tecnico modale.
- Considerato che il NO non ha svolto nel presente giudizio alcuna domanda CP_1 risarcitoria nei confronti del e della sua Compagnia assicurativa, il primo CP_4
Giudice correttamente valutando le risultanze processuali avrebbe dovuto ritenere la
GNa e gli Eredi del NO , soccombenti nei Controparte_2 Persona_2 confronti dell'odierno appellato in ordine alla domanda principale di condanna dello
7 stesso ex art. 96 cpc nonché in ordine alla domanda subordinata parimenti svolta nei confronti del NO . CP_1
- Nulla opponeva, infine, questa difesa in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, essendo lapalissiana la fondatezza dei motivi di interposto gravame.
5. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'appellata sig.ra CP_2
a quale non contestava l'impugnazione proposta e tanto deduceva:
[...]
- La sentenza si palesava evidentemente errata, poiché, unitamente e in solido con il , CP_4 condannava che era invece la compagnia che assicurava il . Parte_1 CP_1
- Ulteriormente errata, in quanto condannava il a risarcire i danni anche al il CP_4 CP_1 quale non aveva spiegato contro di lui alcuna domanda risarcitoria.
- Pertanto chiedeva di riformulare la sentenza di condanna nei confronti del solo , CP_4 cancellando le statuizioni prese nei confronti di , del tutto estranea al rapporto Parte_1 processuale con il responsabile dei fatti per i quali è causa.
6. Le altre parti, pur regolarmente citate, non si costituivano e con provvedimento del 17/12/2020 venivano dichiarate contumaci;
7. Differita la prima udienza al 10/12/2020, con verbale d'udienza a trattazione scritta il Giudice, dott.ssa Verusio, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza e disponeva la notifica della comparsa di costituzione e risposta di – da intendersi quale atto di appello Controparte_1 incidentale - nei confronti degli appellati contumaci e rinviava per tale incombente all'udienza del 8 luglio 2021;
8. Subentrato nel ruolo l'attuale Giudice, ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 28/03/22 e quindi al
28/03/23. Nelle more il processo veniva interrotto per la morte di una parte e veniva quindi riassunto con udienza fissata al 26 marzo 2024 per la prosecuzione. Seguivano, quindi, rinvii per la precisazione delle conclusioni al 03/09/24 e al 21/05/25, quando veniva trattenuta in decisione con i termini (ridotti) dell'art. 190 c.p.c. di 30 giorni + 20 per il deposito di conclusionali e repliche;
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 Prima di entrare nel merito dell'impugnazione, occorre premettere come la stessa non riguardi la dinamica del sinistro e la conseguente attribuzione di responsabilità ovvero il quantum del risarcimento, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni su tali punti.
L'analisi dei motivi d'appello ha spinto questo Giudice a ritenerlo fondato seppur nei limiti che seguono.
Secondo parte appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente condannato a: Parte_1
CP_
- risarcire i danni subiti dal sig. e la sig.ra sul falso CP_1 Controparte_2 presupposto che la seconda fosse la Compagnia di assicurazione che garantiva per la r.c.a. il veicolo del primo;
- risarcire il sig. in solido con il sig. , in assenza di domanda alcuna. CP_1 CP_4
- rifondere le spese di lite nei confronti delle altre parti processuali sul falso presupposto che la seconda fosse la Compagnia di assicurazione che garantiva per la r.c.a. il veicolo del , CP_4 responsabile del sinistro.
Le evidenze documentali, nonché tutte le difese svolte in primo grado, hanno inequivocabilmente chiarito come fosse l'assicuratore che garantiva per la RCA Parte_1 il veicolo dell'attore all'epoca del sinistro e che ella partecipò al giudizio quale terza chiamata dall'attore in quanto destinatario di domanda riconvenzionale formulata dai convenuti CP_1
Per_1
La sentenza impugnata ricostruisce, in punto di responsabilità, la dinamica del sinistro attribuendone la causa al convenuto , contumace in primo grado. Per tale ragione, statuito sulla CP_4 responsabilità, doveva conseguire la condanna al risarcimento nei confronti del solo . Così non CP_4
è stato e la sentenza va riformata.
Deve, inoltre, ritenersi soltanto parzialmente fondato il secondo motivo d'appello, per le ragioni di seguito riportate.
Se, infatti, è certamente documentato che la sentenza ha erroneamente statuito su una domanda non formulata, in evidente violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., non avendo mai il domandato la condanna del sig. al risarcimento CP_1 CP_4 dei danni subiti, è altrettanto vero che il vizio di ultrapetizione può essere eccepito solo dalla parte che ha subito il pregiudizio dalla pronuncia del giudice.
9 Ciò comporta che era certamente legittimata ad eccepire l'ultrapetizione, ma soltanto Pt_1 con riferimento alla parte della sentenza che la riguardava e cioè la sua condanna al pagamento in favore del . CP_1
Conseguentemente, per le medesime ragioni di cui sopra, la sentenza nella parte in cui condanna al pagamento delle spese di lite deve essere riformata. Parte_1
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dal sig. , occorre rilevare quanto CP_1 segue.
Le doglianze proposte riguardano la mancata statuizione sulla domanda di condanna per lite temeraria nonché l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti del Per_1
Sul punto deve essere rilevato come la difesa del abbia espressamente dichiarato di Per_1 aver rinunciato nel corso del giudizio di primo grado, all'esito della CTU, a qualsiasi domanda nei confronti del (vedi pg. 5 comparsa di risposta : da tanto è conseguita l'inutilità CP_1 Persona_1 di una pronuncia sul punto, sebbene la sentenza impugnata non ne avesse preso atto.
In ogni caso, va rilevato che la riconvenzionale di non era specificamente destinata Per_1 al solo , ma estesa a tutte le parti, dipendente dalla declaratoria di responsabilità del sinistro CP_1 conseguente l'istruttoria.
Pertanto, correttamente, la sentenza nell'attribuire la totale responsabilità dell'accaduto al convenuto , in accoglimento della riconvenzionale di nulla ha statuito in merito alla CP_4 Per_1 responsabilità delle altre parti, risultando una tale decisione pleonastica ed irrilevante.
Vale, comunque, la pena di considerare come la sostanziale mancanza di soccombenza della parte convenuta nei confronti del , abbia impedito una pronuncia sulle spese tra esse Per_1 CP_1 parti. Sul punto pertanto, l'appello incidentale proposto non può essere accolto.
Piuttosto, deve essere rilevato come sebbene la sentenza ometta di pronunciarsi sulla domanda di condanna del sig. nei confronti del ed il lamenti l'omessa pronuncia sulla CP_1 Per_1 CP_1 domanda risarcitoria proposta nei confronti del tale capo non è stato oggetto di Per_1 impugnazione del che, per un verso, ha chiesto espressamente che sia confermata la sentenza CP_1 nel capo in cui ha dichiarato “il conducente del veicolo Ford Mondeo targato BY 777 MZ di proprietà del NO esclusivo responsabile nella produzione del sinistro occorso in Roma il CP_4
27.02.2014” e, per altro verso, si è limitato a richiedere la riforma della sentenza soltanto in punto di diversa regolamentazione delle spese di lite tra tali parti.
Tale circostanza rende evidentemente ostativa qualsiasi decisione sul punto.
10 Le spese di lite, alla luce della sostanziale adesione di tutte le parti alle ragioni dell'appellante ed in mancanza di sostanziale soccombenza di una delle parti, possono essere equamente compensate.
Ulteriori questioni devono considerarsi assorbite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto dall'attore Parte_1 nei confronti dei convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_4
, e sull'appello incidentale da proposto, disattesa ogni
[...] CP_5 Controparte_1 diversa istanza, deduzione od eccezione così provvede:
- Accoglie l'appello principale per i motivi su esposti;
- In accoglimento parziale dell'appello, la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 31850/2019
(ruolo generale 47012/16) pubblicata in data 25.11.2019 va così riformata nei capi B) e D) come segue:
“B) Condanna il sig. al risarcimento in favore di parte attrice CP_4 Controparte_1
del danno materiale per Euro 4000,00 e delle lesioni in tutte le sue voci per la
[...] complessiva somma di Euro 4950,00 oltre Euro 1200,00 per rimborso CTU, somma già rivalutata all'attualità oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino all'integrale soddisfo per come meglio specificato in parte motiva, nonché in favore della sig.ra della somma di Euro 7500,00 per lesioni in tutte le sue voci Controparte_2 nonché Euro 1200,00 per rimborso pro-quota CTU medica e tecnica che seguono per intero la soccombenza l tutto come meglio specificato in parte motiva.
D) Condanna il sig. alla refusione delle spese processuali che si liquidano in CP_4 complessivi Euro 1600,00 per il sig. di cui Euro 500 per contributo Controparte_1 unificato, spese di registrazione sentenza salvo ripetizione e per spese vive, oltre oneri di legge in vigore al momento della pubblicazione della presente sentenza se dovuti e non altrimenti deducibili come per legge nonché Euro 1200 per , Per_1 CP_2
e ed Euro 1200,00 per in persona del legale Persona_1 CP_3 CP_5 rappresentante da distrarsi solidalmente ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti ove richiesto esclusa IVA se applicabile per come disposto dall'articolo 92 c.p.c. essendo questa riscossa dal cliente e dal professionista versata al fisco nei modi e nei termini di legge.
11 - rigetta l'appello incidentale come da parte motiva e dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele
Bembo.
Così decisa in Roma lì 8.08.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
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