Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
La decorrenza del termine di tre mesi per proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di una SRL previsto dall'art. 2453 cod. civ. decorre dalla data del deposito del bilancio stesso presso il registro delle imprese, non avendo il legislatore previsto, per le società di capitali, alcun onere di comunicazione ai soci del bilancio finale di liquidazione (come invece sancito in tema di società in nome collettivo dall'art. 2311 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI RR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA SPEZIA 127/B, presso l'avvocato ANTONIO SISTO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ROMANO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CENTRO COMMERCIALE IMBARCADERO Srl in liquidazione;
- intimato -
avverso la sentenza n. 714/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 28/01/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Muzzi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 maggio 1995, FE RU conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la società Centro Commerciale Imbarcadero S.R.L. in liquidazione perché si dichiarasse nullo o annullabile o comunque illegittimo, inefficace e non vincolante l'attore il bilancio finale di liquidazione predisposto dai liquidatori della società di cui l'attore stesso era socio. Premesso che la Centro Commerciale Imbarcadero s.r.l. era stata posta in liquidazione con deliberazione assembleare dell'11 luglio 1991 e che contestualmente erano stati nominati i liquidatori nelle persone dei componenti del consiglio di amministrazione con attribuzione agli stessi dei più ampi poteri (compreso quello di assegnare ai soci beni indivisi nel caso di quote sociali inferiori al valore dei singoli cespiti della società), esponeva l'attore che l'assemblea del 14 giugno 1993 aveva deliberato (e la deliberazione era stata da lui tempestivamente impugnata) l'attribuzione dei beni sociali ai singoli soci secondo un articolato progetto. Con successiva raccomandata del febbraio 1995, aggiungeva, il Presidente del Collegio dei liquidatori aveva comunicato a lui e agli altri soci che, essendo ormai divenuto definitivo il bilancio finale, poteva farsi luogo alla formale assegnazione dei beni medesimi secondo quel deliberato assembleare, previo versamento, da parte degli assegnatari, di conguagli in denaro. Esponeva il RU che il bilancio finale doveva peraltro ritenersi affetto dal seguenti vizi: esso era stato preceduto e non già, come previsto per legge, seguito dall'assegnazione dei beni ai soci;
i beni stessi non risultavano essere stati contemplati al prezzo di costo;
il bilancio non poteva comunque comportare obblighi di versamenti da parte dei soci a titolo di conguaglio;
il bilancio stesso non corrispondeva ai requisiti previsti e richiesti dalle norme regolanti la materia. Da qui dunque l'impugnativa davanti all'Autorità giudiziaria.
Si costituiva in giudizio la società che opponeva in primo luogo l'esistenza di una clausola arbitrale statutariamente prevista e quindi il difetto di giurisdizione del giudice adito. Evidenziava in secondo luogo come fosse ormai decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 2453 cod. civ. per il reclamo contro il bilancio finale di liquidazione. Nel merito, replicava alle censure ex adverso formulate denunciando anche la genericità dell'ultimo rilievo relativo a una non meglio precisata violazione delle norme in materia di bilanci.
Con sentenza depositata il 20 gennaio 1997 il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo perché tardivo. Rilevato che la decorrenza del termine di tre mesi per reclamare il bilancio finale di liquidazione decorreva dall'iscrizione del deposito del bilancio medesimo presso il Registro delle Imprese e che questa formalità si era compiuta il 23 settembre 1994, prendevano atto i giudici che la citazione era stata invece notificata solo nel maggio 1995. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 25 novembre - 19 dicembre 1998, rigettava l'impugnazione proposta dal RU, osservando, per quanto rileva in questa sede:
a) che la legge prevedeva chiaramente che il termine di tre mesi per proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione decorreva dall'iscrizione dell'avvenuto deposito dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese;
b) che l'iscrizione equivaleva all'effettiva conoscenza del fatto iscritto, considerato il sistema di pubblicità predisposto in materia societaria attraverso la creazione del registro delle imprese;
c) che era manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dal RU.
Avverso la sentenza d'appello FE RU ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2453 e 2454 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte territoriale aveva condiviso l'opinione del tribunale sulla tardività del reclamo, perché la legge imponeva di aver riguardo quale dies a quo al giorno dell'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso l'ufficio del registro delle imprese, con la conseguenza che l'atto doveva ritenersi conosciuto per il solo fatto della sua iscrizione. La Corte bresciana aveva rifiutato l'interpretazione logica e sistematica della norma di legge suggerita dal ricorrente ed aveva anche ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2453, comma 3, c.c., sollevata dall'appellante in relazione all'art. 24 Cost., affermando che non erano riconducibili alla fattispecie le diverse pronunce della Corte costituzionale in tema di conoscibilità dell'atto con riferimento a norme in materia fallimentare (artt. 18, 98 e 99 legge fall.). L'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale costituisce un quid pluris rispetto al deposito ed un adempimento successivo per il quale non è fissato alcun termine, con la conseguenza che la tutela del socio resterebbe solo apparente, non essendo dato sapere, in difetto di comunicazione, ne' quando (e se) il bilancio finale sia stato depositato, ne' quando (e se) si sia provveduto alla prevista iscrizione.
2. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata ha correttamente considerato tardivo il reclamo con riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 2453 e 2454 c.c. In base al primo di essi, il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (comma secondo); nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori (comma terzo); i reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti (comma quarto). L'art. 2454 stabilisce poi che, decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio si intende approvato.
La tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe necessaria la comunicazione del deposito all'interessato, è sfornita di qualsiasi sostegno normativo e non è coerente con il sistema delineato dalle riportate disposizioni.
Il terzo comma dell'art. 2453 è chiaro nel senso che il termine di tre mesi per la proposizione del reclamo decorre dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese.
L'iscrizione è lo strumento attraverso il quale si realizza il sistema di pubblicità previsto dalla legge. Essa comporta la possibilità per i soci di prendere conoscenza dell'atto depositato. Ai sensi dell'art. 11, comma ottavo, del d.P.R. 7 dicembre 1995 n.581 (regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.), l'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il legislatore non ha previsto, per le società di capitali, nessuna comunicazione ai soci del bilancio finale di liquidazione (vedi invece art. 2311, secondo comma, c.c., per le società in nome collettivo). Secondo il sistema adottato dalla legge (art. 2453 c.c.), il termine fissato per la proposizione del reclamo decorre dallo stesso momento (iscrizione del deposito presso l'ufficio del registro delle imprese) nei confronti di tutti i soci e, trascorso tale termine senza che siano stati proposti reclami, il bilancio si intende approvato. Inoltre, gli eventuali reclami devono essere riuniti e decisi in un unico giudizio e la trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine per il reclamo (art. 2453, quarto comma, c.c.). Tale sistema tiene evidentemente conto delle caratteristiche differenziali tra le società di persone e le società di capitali, nonché delle dimensioni che possono assumere le società di capitali, le quali hanno spesso un numero dei soci molto elevato. Qualora fosse richiesta la comunicazione del bilancio finale di liquidazione ai singoli soci, potrebbero esservi difficoltà nelle comunicazioni e tali difficoltà potrebbero tradursi in incertezze sull'avvenuta approvazione del bilancio per mancata proposizione del reclamo da parte di tutti i soci. I dubbi di costituzionalità prospettati dal ricorrente in relazione all'art. 24 Cost. appaiono manifestamente infondati, considerato che il socio è in grado di conoscere il bilancio finale di liquidazione nel termine sufficientemente lungo previsto dalla legge e può quindi agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti. Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale relativa agli articoli 18, 98 e 99 della legge fallimentare non assume rilievo perché il caso in esame si differenzia da quelle ipotesi per l'esistenza dello specifico sistema di pubblicità derivante dall'iscrizione dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese, nonché per esigenze di celerità non conciliabili con l'effettuazione di comunicazioni ad un numero rilevante di soci e con il meccanismo del reclamo quale disciplinato dalla legge. La questione di costituzionalità è anche manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost., richiamato nella memoria del ricorrente, atteso che la diversa disciplina sul punto in tema di società di capitali è giustificata dalle differenze rispetto alle società di persone.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1422 e 2379 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 1418 e 2379 c.c.. I giudici del merito avevano omesso di considerare l'impugnazione del bilancio finale sotto il profilo dei dedotti motivi di nullità, con conseguente impossibilità di dichiarare l'inammissibilità del reclamo indipendentemente dal presunto mancato rispetto di qualsiasi termine.
4. Anche questo motivo è infondato.
La tardività del reclamo preclude l'esame delle doglianze del ricorrente relative al merito della causa.
Nè è possibile prendere in considerazione le prospettate ragioni di invalidità del bilancio finale indipendentemente dal mancato rispetto del termine per il reclamo, non risultando dall'atto d'appello - diretto contro la sentenza del tribunale, la quale aveva dichiarato inammissibile il reclamo per tardività - che il RU avesse sostenuto che, ricorrendo un'ipotesi di nullità del bilancio, la domanda fosse proponibile in ogni tempo. La questione assume quindi carattere di novità, che ne preclude l'esame in questa sede. In particolare, nell'atto di appello il RU, aveva contestato che il termine per il reclamo decorresse dall'iscrizione del deposito presso l'ufficio del registro delle imprese ed aveva invece affermato che esso doveva decorrere dalla comunicazione ai soci dell'avvenuto deposito del bilancio, sicché in tali limiti la questione era stata sottoposta al giudice di secondo grado. Si trattava, quindi, di giudicare sulla decorrenza del termine e non sull'applicabilità o meno dello stesso, il che avrebbe comportato un allargamento del tema dell'indagine per verificare se l'atto impugnato possedesse o meno i requisiti minimi per poter dare inizio al procedimento predisposto dalla legge al fine di ottenere l'approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci delle società di capitali. In ogni caso, osserva il Collegio che i pretesi vizi del bilancio finale sono stati dedotti nel ricorso per cassazione in maniera generica e comunque non erano tali da alterare le caratteristiche essenziali del bilancio finale e da esonerare quindi il socio dall'onere della proposizione del reclamo nel termine il fissato dalla legge, con la conseguente approvazione tacita del bilancio, ai sensi dell'art. 2454 c.c., per effetto del mancato tempestivo reclamo.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese processuali, in considerazione dell'esito del ricorso e della mancanza di difese da parte della società intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002