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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2468/2023, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MACERANI GENNY, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a TIANJIN in [...] CP_1 C.F._2
CINESE il 07/08/1978;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 08/11/2023).
OGGETTO: “Cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.”.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2023 la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49
c.p.c. nei confronti del resistente sig. , in relazione al matrimonio contratto in CP_1
AN in data 01/03/2017, come da relativo Atto di Matrimonio del Comune di
Catanzaro, atto n. 4, parte I, dell'anno 2017.
Da tale unione non sono nati figli.
La ricorrente ha allegato che già dalla fine dell'anno 2017, divenuta intollerabile la convivenza, il resistente lasciava l'abitazione coniugale, per trasferirsi presso il Comune di Prato (PO), ove non dava più notizie di sé; al contempo, però, è emerso che lo stesso non è mai stato presente nel registro nazionale di Anagrafe. La ricorrente, autonoma dal punto di vista abitativo e lavorativo, ha chiesto che la pronuncia di separazione avvenga senza altre condizioni.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.14 c.p.c. ed operata la relativa notifica, all'udienza 14/02/2024 nessuno compariva per il resistente, di cui veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva trattenuta direttamente in decisione al Collegio per la pronuncia di separazione personale.
Con sentenza n. 250/2024 pubblicata in data 29/02/2024 è stata pronunciata la separazione personale, senza altre condizioni;
attesa la richiesta del procuratore ricorrente, per il prosieguo, di fissazione di nuova udienza a trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata fissata l'udienza
20/02/2025.
Depositate regolari note di trattazione scritta, nel rispetto dei requisiti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio con provvedimento 24/02/2025, sulle seguenti rassegnate conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge
1 dicembre 1970 n. 898, passata in giudicato la sentenza di separazione, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Signori (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: in data 01 marzo 2017 nel C.F._1 CP_1 C.F._2
pagina 2 di 4 Comune di Catanzaro, così come risulta dai registri dello Stato Civile di detto comune: parte I, numero 4, anno 2017 (atto di matrimonio, doc.1, depositato nel fascicolo telematico) Voglia, altresì, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza di scioglimento del rapporto di coniugo a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
, nato a TIANJIN in [...] il [...], C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio civile in AN in data 01/03/2017, come da relativo
Atto di Matrimonio del Comune di Catanzaro, atto n. 4, parte I, dell'anno 2017.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, in uno al disinteresse del resistente alla relazione manifestato nei fatti per come specificamente allegati e dedotti dalla ricorrente, confermati all'udienza, nonché indiziariamente emergenti anche dal contegno assunto in giudizio dal resistente, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi alla prima udienza di comparizione per la separazione personale, fissata per il 14/02/2024, in questo giudizio, cumulativo. Ancora, la pronuncia di separazione personale
è passata in giudicato, essendo ampiamente trascorsi i termini per la sua impugnazione.
2) Le spese di lite
La natura della controversia, relativa alla mera pronuncia sullo status, costituita da pronuncia necessitata, giustifica la pronuncia di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel giudizio cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c. in cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 250/2024, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. , nato a TIANJIN in [...] il C.F._2
07/08/1978, i quali coniugi hanno contratto matrimonio civile in AN in data
01/03/2017, come da relativo Atto di Matrimonio del Comune di Catanzaro, atto n. 4, parte I, dell'anno 2017;
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2468/2023, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MACERANI GENNY, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a TIANJIN in [...] CP_1 C.F._2
CINESE il 07/08/1978;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 08/11/2023).
OGGETTO: “Cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.”.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2023 la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49
c.p.c. nei confronti del resistente sig. , in relazione al matrimonio contratto in CP_1
AN in data 01/03/2017, come da relativo Atto di Matrimonio del Comune di
Catanzaro, atto n. 4, parte I, dell'anno 2017.
Da tale unione non sono nati figli.
La ricorrente ha allegato che già dalla fine dell'anno 2017, divenuta intollerabile la convivenza, il resistente lasciava l'abitazione coniugale, per trasferirsi presso il Comune di Prato (PO), ove non dava più notizie di sé; al contempo, però, è emerso che lo stesso non è mai stato presente nel registro nazionale di Anagrafe. La ricorrente, autonoma dal punto di vista abitativo e lavorativo, ha chiesto che la pronuncia di separazione avvenga senza altre condizioni.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.14 c.p.c. ed operata la relativa notifica, all'udienza 14/02/2024 nessuno compariva per il resistente, di cui veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva trattenuta direttamente in decisione al Collegio per la pronuncia di separazione personale.
Con sentenza n. 250/2024 pubblicata in data 29/02/2024 è stata pronunciata la separazione personale, senza altre condizioni;
attesa la richiesta del procuratore ricorrente, per il prosieguo, di fissazione di nuova udienza a trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata fissata l'udienza
20/02/2025.
Depositate regolari note di trattazione scritta, nel rispetto dei requisiti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio con provvedimento 24/02/2025, sulle seguenti rassegnate conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge
1 dicembre 1970 n. 898, passata in giudicato la sentenza di separazione, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Signori (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: in data 01 marzo 2017 nel C.F._1 CP_1 C.F._2
pagina 2 di 4 Comune di Catanzaro, così come risulta dai registri dello Stato Civile di detto comune: parte I, numero 4, anno 2017 (atto di matrimonio, doc.1, depositato nel fascicolo telematico) Voglia, altresì, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza di scioglimento del rapporto di coniugo a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”.
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1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
, nato a TIANJIN in [...] il [...], C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio civile in AN in data 01/03/2017, come da relativo
Atto di Matrimonio del Comune di Catanzaro, atto n. 4, parte I, dell'anno 2017.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, in uno al disinteresse del resistente alla relazione manifestato nei fatti per come specificamente allegati e dedotti dalla ricorrente, confermati all'udienza, nonché indiziariamente emergenti anche dal contegno assunto in giudizio dal resistente, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi alla prima udienza di comparizione per la separazione personale, fissata per il 14/02/2024, in questo giudizio, cumulativo. Ancora, la pronuncia di separazione personale
è passata in giudicato, essendo ampiamente trascorsi i termini per la sua impugnazione.
2) Le spese di lite
La natura della controversia, relativa alla mera pronuncia sullo status, costituita da pronuncia necessitata, giustifica la pronuncia di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel giudizio cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c. in cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 250/2024, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. , nato a TIANJIN in [...] il C.F._2
07/08/1978, i quali coniugi hanno contratto matrimonio civile in AN in data
01/03/2017, come da relativo Atto di Matrimonio del Comune di Catanzaro, atto n. 4, parte I, dell'anno 2017;
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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