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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8234 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8234 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. OMAR MENEGHELLO ricorrente in contraddittorio con
CP_1
Con l'avv. MATTEO PASQUALATO convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale di udienza del
29/10/2024 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 26/04/2024 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni Parte_1
di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in
1 Cavallino-Treporti il 03/05/2008 con;
matrimonio dal quale non sono nati CP_1
figli.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da decreto di omologa n. 5407 del 2023 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte ricorrente chiedeva inoltre, per le ragioni esposte in ricorso, che “Nulla venga stabilito
a titolo di mantenimento personale di un coniuge a favore dell'altro”.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni formulate da parte ricorrente.
Comparsi in udienza, i coniugi confermavano la volontà di divorziare, a spese compensate,
e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. ha concluso, conformemente, con successiva nota agli atti dep. 19.2.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (02/05/2023) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori nulla va disposto, non avendo le parti formulato alcuna richiesta sul punto ed essendosi dichiarate entrambe autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate, stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cavallino-Treporti il 03/05/2008 tra e CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cavallino- Parte_1
Treporti (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008, Parte 2, Serie A, n. 6.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Cavallino-Treporti per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8234 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. OMAR MENEGHELLO ricorrente in contraddittorio con
CP_1
Con l'avv. MATTEO PASQUALATO convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale di udienza del
29/10/2024 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 26/04/2024 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni Parte_1
di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in
1 Cavallino-Treporti il 03/05/2008 con;
matrimonio dal quale non sono nati CP_1
figli.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da decreto di omologa n. 5407 del 2023 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte ricorrente chiedeva inoltre, per le ragioni esposte in ricorso, che “Nulla venga stabilito
a titolo di mantenimento personale di un coniuge a favore dell'altro”.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni formulate da parte ricorrente.
Comparsi in udienza, i coniugi confermavano la volontà di divorziare, a spese compensate,
e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. ha concluso, conformemente, con successiva nota agli atti dep. 19.2.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (02/05/2023) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori nulla va disposto, non avendo le parti formulato alcuna richiesta sul punto ed essendosi dichiarate entrambe autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate, stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cavallino-Treporti il 03/05/2008 tra e CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cavallino- Parte_1
Treporti (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008, Parte 2, Serie A, n. 6.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Cavallino-Treporti per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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