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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/10/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2529/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri, alla C/da Gnura Momma, s.n.c., presso lo studio dell'Avv. REALE PATRIZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. MAIO ILARIO e TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Locri, in Via Matteotti n. 48; resistente
OGGETTO: reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che ha lavorato come operaia agricola a tempo determinato nell'anno 2014 per 102 gg., dal
30 luglio al 31 dicembre, alle dipendenze di , nell'anno 2015 per 102 Parte_2
gg., dal 10 aprile al 31 agosto, alle dipendenze di , nell'anno Controparte_2
2016 per 102 gg., dal 27 agosto al 31 dicembre, alle dipendenze di CP_2
nell'anno 2017 per 102 gg., dal 13 aprile al 31 agosto, come operaia
[...]
agricola a tempo determinato alle dipendenze di , nell'anno 2018 per Parte_2
102 gg. dal 13 aprile al 31 agosto alle dipendenze di;
Controparte_2
allegato di aver lavorato su terreni a vario titolo nella disponibilità dei datori di lavoro in agro di Bovalino e di Careri, estesi svariate decine di ettari e coltivati ad uliveto, vigneto, seminativo ed ortaggi, venendo adibita alle operazioni colturali di volta in volta necessarie, con orario di lavoro di otto ore al giorno sotto le direttive del datore di lavoro, a fronte di una retribuzione netta di circa € 40 al giorno;
dedotto di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di Locri;
dedotto che con separate missive datate 19.12.2022 e notificate nel mese di gennaio l' le ha comunicato la variazione agli Controparte_3
elenchi nominativi del Comune di Locri per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con disconoscimento di tutte le giornate di lavoro agricolo precedentemente riconosciute;
lamentata l'illegittimità della cancellazione per violazione della normativa posta dalla l. 241/90, nonché del termine decadenziale di cui all'art. 22
D.L. n. 7/1970 e in quanto, in ogni caso, l'attività lavorativa è stata regolarmente prestata;
dedotto di aver proposto avverso i provvedimenti di disconoscimento i ricorsi amministrativi di prima istanza in data 30.1.2023, che gli stessi venivano rigettati e che, per tale motivo, ha proposto avverso il rigetto i ricorsi amministrativi di seconda istanza in data 1.6.2023, a loro volta rigettati;
concludeva chiedendo
“Voglia l'On.le Tribunale, Sezione Lavoro, accertare e dichiarare il diritto della signora a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli Parte_1
del Comune di Locri per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 con 102 gg. l'anno; per l'effetto, condannare l' , in persona del Controparte_3 Presidente e legale rappresentante (C.F.: ) con sede in Roma Eur Via P.IVA_1
Ciro il Grande e domicilio legale presso l'Agenzia di Locri in C/so Matteotti n. CP_1
48, a riattribuire alla stessa le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari nonché l'annotazione sull'estratto conto previdenziale, con ogni conseguenza di diritto ivi prevista”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, del D.L.
3.2.1970 n.7 e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 1.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dall' all'atto della costituzione in giudizio, la domanda volta ad ottenere la CP_1
reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli proposta dalla ricorrente va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr.
Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Con riferimento alla disciplina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1
procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n.
533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113
Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass.
Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Nessuna delle parti costituite ha fornito prova dell'esatta data di notifica dei provvedimenti di disconoscimento, tuttavia, in mancanza di contestazioni o deduzioni contrarie sul punto, si deve ritenere che detti provvedimenti siano stati notificati in data 12.1.2023, per come evincibile da quanto indicato dalla medesima ricorrente in sede di ricorso amministrativo di prima istanza.
Individuata dunque la data di notifica dei provvedimenti di disconoscimento, è necessario illustrare che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del
D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, CP_1
ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla
l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N° 813\2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
La Corte di Cassazione ha difatti chiarito che, conformemente alla ratio ispiratrice della normativa applicabile, si deve ritenere che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso (Cass. n. 12809/2011).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti di causa, risulta che, a fronte dei provvedimenti notificati in data 12.1.2023, la parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso al CISOA in data 30.1.2023. Da tale data, dunque, è iniziato a decorrere il termine di giorni 90 per la decisione. Il 2.5.2023 (ultimo giorno utile, atteso che i 90 giorni scadevano nella giornata di domenica 30.4.2023, con conseguente slittamento al primo giorno successivo non festivo) i ricorsi di prima istanza sono stati rigettati con provvedimento espresso. Il 1.6.2023, ossia nell'ultimo giorno utile, la ricorrente ha proposto i ricorsi amministrativi di seconda istanza. Tali ricorsi sono stati rigettati con delibere del 20.11.2023.
Come sopra evidenziato, la decisione tardiva del ricorso amministrativo non determina lo spostamento in avanti del “dies a quo” del termine di decadenza e la decisione sul ricorso di seconda istanza doveva intervenire entro il termine di giorni
90 dall'1.6.2023, ossia non oltre il 30.8.2023. Ne consegue che, al 30.8.2023 il ricorso di seconda istanza doveva ritenersi definitivamente rigettato, nelle forme del silenzio rigetto, con conseguente definitività del provvedimento di rigetto del ricorso di prima istanza.
Pertanto, l'azione giudiziaria andava proposta entro centoventi giorni dalla predetta data, termine che non è stato certamente rispettato, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 17.9.2024.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, la declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto del giudizio. La definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude infatti ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo per cui è causa.
Per tali motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Con riferimento alle spese di lite, si intende aderire all'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 16676/2020, secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. proprio con riferimento a un giudizio introdotto al fine di ottenere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Si evidenzia che nel presente giudizio la parte ricorrente ha agito al solo fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni oggetto di disconoscimento, mentre non vi è alcuna domanda con riferimento a eventuali prestazioni previdenziali o assistenziali. Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
3.291,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2529/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri, alla C/da Gnura Momma, s.n.c., presso lo studio dell'Avv. REALE PATRIZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. MAIO ILARIO e TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Locri, in Via Matteotti n. 48; resistente
OGGETTO: reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che ha lavorato come operaia agricola a tempo determinato nell'anno 2014 per 102 gg., dal
30 luglio al 31 dicembre, alle dipendenze di , nell'anno 2015 per 102 Parte_2
gg., dal 10 aprile al 31 agosto, alle dipendenze di , nell'anno Controparte_2
2016 per 102 gg., dal 27 agosto al 31 dicembre, alle dipendenze di CP_2
nell'anno 2017 per 102 gg., dal 13 aprile al 31 agosto, come operaia
[...]
agricola a tempo determinato alle dipendenze di , nell'anno 2018 per Parte_2
102 gg. dal 13 aprile al 31 agosto alle dipendenze di;
Controparte_2
allegato di aver lavorato su terreni a vario titolo nella disponibilità dei datori di lavoro in agro di Bovalino e di Careri, estesi svariate decine di ettari e coltivati ad uliveto, vigneto, seminativo ed ortaggi, venendo adibita alle operazioni colturali di volta in volta necessarie, con orario di lavoro di otto ore al giorno sotto le direttive del datore di lavoro, a fronte di una retribuzione netta di circa € 40 al giorno;
dedotto di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di Locri;
dedotto che con separate missive datate 19.12.2022 e notificate nel mese di gennaio l' le ha comunicato la variazione agli Controparte_3
elenchi nominativi del Comune di Locri per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con disconoscimento di tutte le giornate di lavoro agricolo precedentemente riconosciute;
lamentata l'illegittimità della cancellazione per violazione della normativa posta dalla l. 241/90, nonché del termine decadenziale di cui all'art. 22
D.L. n. 7/1970 e in quanto, in ogni caso, l'attività lavorativa è stata regolarmente prestata;
dedotto di aver proposto avverso i provvedimenti di disconoscimento i ricorsi amministrativi di prima istanza in data 30.1.2023, che gli stessi venivano rigettati e che, per tale motivo, ha proposto avverso il rigetto i ricorsi amministrativi di seconda istanza in data 1.6.2023, a loro volta rigettati;
concludeva chiedendo
“Voglia l'On.le Tribunale, Sezione Lavoro, accertare e dichiarare il diritto della signora a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli Parte_1
del Comune di Locri per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 con 102 gg. l'anno; per l'effetto, condannare l' , in persona del Controparte_3 Presidente e legale rappresentante (C.F.: ) con sede in Roma Eur Via P.IVA_1
Ciro il Grande e domicilio legale presso l'Agenzia di Locri in C/so Matteotti n. CP_1
48, a riattribuire alla stessa le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari nonché l'annotazione sull'estratto conto previdenziale, con ogni conseguenza di diritto ivi prevista”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, del D.L.
3.2.1970 n.7 e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 1.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dall' all'atto della costituzione in giudizio, la domanda volta ad ottenere la CP_1
reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli proposta dalla ricorrente va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr.
Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Con riferimento alla disciplina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1
procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n.
533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113
Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass.
Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Nessuna delle parti costituite ha fornito prova dell'esatta data di notifica dei provvedimenti di disconoscimento, tuttavia, in mancanza di contestazioni o deduzioni contrarie sul punto, si deve ritenere che detti provvedimenti siano stati notificati in data 12.1.2023, per come evincibile da quanto indicato dalla medesima ricorrente in sede di ricorso amministrativo di prima istanza.
Individuata dunque la data di notifica dei provvedimenti di disconoscimento, è necessario illustrare che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del
D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, CP_1
ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla
l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N° 813\2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
La Corte di Cassazione ha difatti chiarito che, conformemente alla ratio ispiratrice della normativa applicabile, si deve ritenere che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso (Cass. n. 12809/2011).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti di causa, risulta che, a fronte dei provvedimenti notificati in data 12.1.2023, la parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso al CISOA in data 30.1.2023. Da tale data, dunque, è iniziato a decorrere il termine di giorni 90 per la decisione. Il 2.5.2023 (ultimo giorno utile, atteso che i 90 giorni scadevano nella giornata di domenica 30.4.2023, con conseguente slittamento al primo giorno successivo non festivo) i ricorsi di prima istanza sono stati rigettati con provvedimento espresso. Il 1.6.2023, ossia nell'ultimo giorno utile, la ricorrente ha proposto i ricorsi amministrativi di seconda istanza. Tali ricorsi sono stati rigettati con delibere del 20.11.2023.
Come sopra evidenziato, la decisione tardiva del ricorso amministrativo non determina lo spostamento in avanti del “dies a quo” del termine di decadenza e la decisione sul ricorso di seconda istanza doveva intervenire entro il termine di giorni
90 dall'1.6.2023, ossia non oltre il 30.8.2023. Ne consegue che, al 30.8.2023 il ricorso di seconda istanza doveva ritenersi definitivamente rigettato, nelle forme del silenzio rigetto, con conseguente definitività del provvedimento di rigetto del ricorso di prima istanza.
Pertanto, l'azione giudiziaria andava proposta entro centoventi giorni dalla predetta data, termine che non è stato certamente rispettato, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 17.9.2024.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, la declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto del giudizio. La definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude infatti ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo per cui è causa.
Per tali motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Con riferimento alle spese di lite, si intende aderire all'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 16676/2020, secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. proprio con riferimento a un giudizio introdotto al fine di ottenere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Si evidenzia che nel presente giudizio la parte ricorrente ha agito al solo fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni oggetto di disconoscimento, mentre non vi è alcuna domanda con riferimento a eventuali prestazioni previdenziali o assistenziali. Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
3.291,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi