Art. 3.
In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, si applicano le norme dello articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144 .
In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, si applicano le norme dello articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144 .