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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10257/15 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10257 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015 avente ad oggetto: nullità di contratto di finanziamento e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Crescenzo come in atti Parte_1
ATTORE
E
già (nel Controparte_1 Controparte_2
seguito anche “ ”) con sede legale in Milano, Via Gallarate n.199, C.F. - p. CP_1
IVA – numero di iscrizione al registro delle imprese , iscritta al REA P.IVA_1
della CCIAA di Milano n. MI-2051158, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, al n. 3628,
in persona della sua Procuratrice Dott.ssa giusta procura speciale del Controparte_3
15/11/2016, a ministero del Dr. , Notaio in Milano (Rep. n. 20.514 Persona_1
- Racc. n. 10.935), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - indirizzo PEC CodiceFiscale_1
- fax 02/48011624) del Foro di Milano, Email_1
Paola Angela Guidi (C.F. - indirizzo PEC CodiceFiscale_2
- fax 02/48011624) del Foro di Monza e Raffaele Email_2
Russo del Foro di NA (C.F. - indirizzo PEC CodiceFiscale_3
– fax 081/7877159), con domicilio eletto Email_3
presso lo studio di quest'ultimo in 80143 – NA (NA), Centro Direzionale Isola G/7,
CONVENUTA OGGETTO: nullità di contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, la IG.ra conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Pt_1
la convenuta , CU , (che, a seguito di Controparte_2 CP_2
cessione di ramo d'azienda diveniva “ , in ordine ad un Controparte_1
contratto di finanziamento, avente n. 7101048491, finalizzato all'acquisto rateale di un autoveicolo e per sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La banca si costituiva in giudizio, contestava la domanda attrice e chiedeva il rigetto di tutte le domande Nel corso del giudizio veniva prodotta la documentazione, espletata la Consulenza
Tecnica di Ufficio, dopodiché, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta
Nella relazione del C.T.U. Dott. si legge testualmente quanto segue: “..Si Per_2
può affermare che l'indebito corrisposto dalla IG.ra è pari ad € 3.799,25. Il CTU Pt_1
fa presente che in sede di operazioni peritali si è fatto cenno a delle rate insolute, le quali non emergono nella documentazione agli atti. Per tale motivo, salvo diversa prova, le somme da restituire alla IG. restano le stesse di cui sopra..”. Pt_1
Dall'istruttoria e dal tentativo di conciliazione attivato dal consulente di ufficio, è
emerso che la IG.ra a suo tempo ha estinto il proprio debito. Pt_1
Non emergono dagli atti di causa, anche a seguito dell'esibizione dei versamenti effettuata dalla IG.ra , rate insolute. Pt_1
Il CTU ha riscontrato una divergenza tra tasso annuo e tasso effettivamente applicato,
a cui si aggiunge la responsabilità della banca per violazione delle norme poste a tutela della trasparenza e della buona fede contrattuale, soprattutto per la posizione di consumatore, in cui si trovava la IG.ra al momento della stipula del contratto per Pt_1
cui è causa.
E' emersa anche la violazione del principio dell'equivalenza, atteso che,
l'ammortamento adottato dall'istituto di credito ha indotto alla trasformazione,
mediante formule di matematica attuariale, del tasso da capitalizzazione semplice a quello di capitalizzazione composta, per cui il tasso di interesse reale applicato è
risultato più elevato di quello stipulato. Il tutto ha determinato un tasso d'interesse effettivo superiore a quello dichiarato nel contratto. Più si è andato avanti nel pagamento delle rate, più è aumentato il costo del finanziamento.
Il CTU ha accertato che il tasso nominale annuo è rimasto, di fatto, quello indicato per iscritto nel contratto, ma quello effettivo è stato desunto solo da un accurato esame tecnico del piano d'ammortamento.
E'emerso un tasso di interesse effettivamente corrisposto, ma di fatto non noto al cliente.
In merito alla segnalazione alla centrale rischi, occorre ribadire che non è stata effettuata alcuna valutazione della situazione finanziaria da parte dell'istituto finanziario sullo stato effettivo della IG.ra , che non solo non era in mora per Pt_1
alcuna rata del finanziamento, ma a seguito dei riconteggi effettuati nel presente giudizio è risultato un saldo attivo a favore della stessa.
In ordine al danno prodotto dalla segnalazione, che ha portato a conoscenza dell'intero sistema bancario lo stato d'insolvenza della IG.ra e che ha reso per quest'ultima Pt_1
impossibile accedere ai meccanismi creditizi nel perdurare della segnalazione, va rilevato che il nocumento sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale e la lesione all'immagine e alla reputazione non risultano provati e vanno quindi rigettati.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accerta la nullità della clausola relativa agli interessi, presente all'interno del contratto di finanziamento, l'illegittimità della pretesa dell'istituto finanziatore di ripetere l'intero capitale erogato, l'illegittimità della decadenza del beneficio del termineì, dichiara la risoluzione del contratto, per avere il debitore corrisposto all'istituto finanziatore a titolo di interessi somme non dovute,
eccedenti l'importo delle rate scadute e non pagate, per effetto dell'applicazione di un saggio di interesse contra legem ed condanna parte convenuta alla restituzione della somma così come accertata dal CTU, oltre interessi legali a far data dalla data della domanda alla data di soddisfazione del credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara nulla la clausola relativa agli interessi, presente all'interno del
contratto di finanziamento de quo;
dichiara l'illegittimità della pretesa dell'istituto finanziatore di ripetere l'intero
capitale erogato e l'illegittimità della decadenza del beneficio del termine;
dichiara la risoluzione del contratto de quo e condanna parte convenuta alla
restituzione della somma così come accertata dal CTU oltre interessi legali a far
data dalla domanda fino alla data di soddisfazione del credito;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna già Controparte_1 Controparte_2
(nel seguito anche “ ”) al pagamento, in favore di
[...] CP_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € Pt_1
3.000,00 per spese, ivi compresa la ctu come liquidata con decreto del 26/10/2020,
ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché
Iva e CPA con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Salerno, 14 febbraio 2025 Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10257 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015 avente ad oggetto: nullità di contratto di finanziamento e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Crescenzo come in atti Parte_1
ATTORE
E
già (nel Controparte_1 Controparte_2
seguito anche “ ”) con sede legale in Milano, Via Gallarate n.199, C.F. - p. CP_1
IVA – numero di iscrizione al registro delle imprese , iscritta al REA P.IVA_1
della CCIAA di Milano n. MI-2051158, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, al n. 3628,
in persona della sua Procuratrice Dott.ssa giusta procura speciale del Controparte_3
15/11/2016, a ministero del Dr. , Notaio in Milano (Rep. n. 20.514 Persona_1
- Racc. n. 10.935), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - indirizzo PEC CodiceFiscale_1
- fax 02/48011624) del Foro di Milano, Email_1
Paola Angela Guidi (C.F. - indirizzo PEC CodiceFiscale_2
- fax 02/48011624) del Foro di Monza e Raffaele Email_2
Russo del Foro di NA (C.F. - indirizzo PEC CodiceFiscale_3
– fax 081/7877159), con domicilio eletto Email_3
presso lo studio di quest'ultimo in 80143 – NA (NA), Centro Direzionale Isola G/7,
CONVENUTA OGGETTO: nullità di contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, la IG.ra conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Pt_1
la convenuta , CU , (che, a seguito di Controparte_2 CP_2
cessione di ramo d'azienda diveniva “ , in ordine ad un Controparte_1
contratto di finanziamento, avente n. 7101048491, finalizzato all'acquisto rateale di un autoveicolo e per sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La banca si costituiva in giudizio, contestava la domanda attrice e chiedeva il rigetto di tutte le domande Nel corso del giudizio veniva prodotta la documentazione, espletata la Consulenza
Tecnica di Ufficio, dopodiché, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta
Nella relazione del C.T.U. Dott. si legge testualmente quanto segue: “..Si Per_2
può affermare che l'indebito corrisposto dalla IG.ra è pari ad € 3.799,25. Il CTU Pt_1
fa presente che in sede di operazioni peritali si è fatto cenno a delle rate insolute, le quali non emergono nella documentazione agli atti. Per tale motivo, salvo diversa prova, le somme da restituire alla IG. restano le stesse di cui sopra..”. Pt_1
Dall'istruttoria e dal tentativo di conciliazione attivato dal consulente di ufficio, è
emerso che la IG.ra a suo tempo ha estinto il proprio debito. Pt_1
Non emergono dagli atti di causa, anche a seguito dell'esibizione dei versamenti effettuata dalla IG.ra , rate insolute. Pt_1
Il CTU ha riscontrato una divergenza tra tasso annuo e tasso effettivamente applicato,
a cui si aggiunge la responsabilità della banca per violazione delle norme poste a tutela della trasparenza e della buona fede contrattuale, soprattutto per la posizione di consumatore, in cui si trovava la IG.ra al momento della stipula del contratto per Pt_1
cui è causa.
E' emersa anche la violazione del principio dell'equivalenza, atteso che,
l'ammortamento adottato dall'istituto di credito ha indotto alla trasformazione,
mediante formule di matematica attuariale, del tasso da capitalizzazione semplice a quello di capitalizzazione composta, per cui il tasso di interesse reale applicato è
risultato più elevato di quello stipulato. Il tutto ha determinato un tasso d'interesse effettivo superiore a quello dichiarato nel contratto. Più si è andato avanti nel pagamento delle rate, più è aumentato il costo del finanziamento.
Il CTU ha accertato che il tasso nominale annuo è rimasto, di fatto, quello indicato per iscritto nel contratto, ma quello effettivo è stato desunto solo da un accurato esame tecnico del piano d'ammortamento.
E'emerso un tasso di interesse effettivamente corrisposto, ma di fatto non noto al cliente.
In merito alla segnalazione alla centrale rischi, occorre ribadire che non è stata effettuata alcuna valutazione della situazione finanziaria da parte dell'istituto finanziario sullo stato effettivo della IG.ra , che non solo non era in mora per Pt_1
alcuna rata del finanziamento, ma a seguito dei riconteggi effettuati nel presente giudizio è risultato un saldo attivo a favore della stessa.
In ordine al danno prodotto dalla segnalazione, che ha portato a conoscenza dell'intero sistema bancario lo stato d'insolvenza della IG.ra e che ha reso per quest'ultima Pt_1
impossibile accedere ai meccanismi creditizi nel perdurare della segnalazione, va rilevato che il nocumento sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale e la lesione all'immagine e alla reputazione non risultano provati e vanno quindi rigettati.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accerta la nullità della clausola relativa agli interessi, presente all'interno del contratto di finanziamento, l'illegittimità della pretesa dell'istituto finanziatore di ripetere l'intero capitale erogato, l'illegittimità della decadenza del beneficio del termineì, dichiara la risoluzione del contratto, per avere il debitore corrisposto all'istituto finanziatore a titolo di interessi somme non dovute,
eccedenti l'importo delle rate scadute e non pagate, per effetto dell'applicazione di un saggio di interesse contra legem ed condanna parte convenuta alla restituzione della somma così come accertata dal CTU, oltre interessi legali a far data dalla data della domanda alla data di soddisfazione del credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara nulla la clausola relativa agli interessi, presente all'interno del
contratto di finanziamento de quo;
dichiara l'illegittimità della pretesa dell'istituto finanziatore di ripetere l'intero
capitale erogato e l'illegittimità della decadenza del beneficio del termine;
dichiara la risoluzione del contratto de quo e condanna parte convenuta alla
restituzione della somma così come accertata dal CTU oltre interessi legali a far
data dalla domanda fino alla data di soddisfazione del credito;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna già Controparte_1 Controparte_2
(nel seguito anche “ ”) al pagamento, in favore di
[...] CP_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € Pt_1
3.000,00 per spese, ivi compresa la ctu come liquidata con decreto del 26/10/2020,
ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché
Iva e CPA con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Salerno, 14 febbraio 2025 Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio