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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 15980/2024 R.G. promosso da
) (avv. MOIOLI RENATA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
) (avv. ROSSI GIANPAOLO) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 29/7/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “reciproca rinuncia alla domanda di addebito;
affido condiviso dei figli (n. 18/6/2009) e (n. 4/7/2013) con collocamento prevalente di presso il padre Persona_1 Per_2 Per_1
e di presso la madre;
visite tra e la madre a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino Per_2 Per_1 alla domenica sera alle 21:00 nei fine settimana in cui resterà dalla madre;
visite tra e il padre a Per_2 Per_2 weekend alternati dal sabato dopo scuola alla domenica sera alle 21:00 nei fine settimana in cui rimarrà Per_1 dal padre;
oneri di trasporto da e verso la casa materna a carico del padre;
eventuali giorni infrasettimanali saranno concordati liberamente tra le parti con congruo preavviso;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive presso ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie e pasquali;
alternanza annuale per le restanti festività civili e religiose e per il compleanno dei minori;
contributo a carico del padre in favore dei figli e (n. 2/2/2006), maggiorenne ma non autosufficiente, di complessivi Per_2 Persona_3
€ 300,00/mese da versare entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
assegno unico per al 100% in Per_1 favore del padre;
assegno unico per e al 100% in favore della madre;
spese straordinarie al 50% Per_3 Per_2 come da vigente Protocollo;
spese di lite compensate”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ARTOGNE (BS) (atto n. 4, parte II, serie C, anno 2017), unione dalla quale sono nati i figli Persona_3
(n. 2/2/2006), (n. 18/6/2009) e (n. 4/7/2013). Persona_1 Per_2
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 29/7/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., oltreché all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN NE AN SI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 15980/2024 R.G. promosso da
) (avv. MOIOLI RENATA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
) (avv. ROSSI GIANPAOLO) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 29/7/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “reciproca rinuncia alla domanda di addebito;
affido condiviso dei figli (n. 18/6/2009) e (n. 4/7/2013) con collocamento prevalente di presso il padre Persona_1 Per_2 Per_1
e di presso la madre;
visite tra e la madre a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino Per_2 Per_1 alla domenica sera alle 21:00 nei fine settimana in cui resterà dalla madre;
visite tra e il padre a Per_2 Per_2 weekend alternati dal sabato dopo scuola alla domenica sera alle 21:00 nei fine settimana in cui rimarrà Per_1 dal padre;
oneri di trasporto da e verso la casa materna a carico del padre;
eventuali giorni infrasettimanali saranno concordati liberamente tra le parti con congruo preavviso;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive presso ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie e pasquali;
alternanza annuale per le restanti festività civili e religiose e per il compleanno dei minori;
contributo a carico del padre in favore dei figli e (n. 2/2/2006), maggiorenne ma non autosufficiente, di complessivi Per_2 Persona_3
€ 300,00/mese da versare entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
assegno unico per al 100% in Per_1 favore del padre;
assegno unico per e al 100% in favore della madre;
spese straordinarie al 50% Per_3 Per_2 come da vigente Protocollo;
spese di lite compensate”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ARTOGNE (BS) (atto n. 4, parte II, serie C, anno 2017), unione dalla quale sono nati i figli Persona_3
(n. 2/2/2006), (n. 18/6/2009) e (n. 4/7/2013). Persona_1 Per_2
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 29/7/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., oltreché all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN NE AN SI
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