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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2610/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 15/07/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. DEBORA IURATO in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 APRILE CARBONE, la quale insiste nell'opposizione, riportandosi alle note conclusive già depositate;
chiede che la causa venga decisa;
per l'avv. LUIGI CARPENZANO, il quale chiede il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., riportandosi al “piaccia” della comparsa di risposta e alle note conclusive già depositate;
chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Iurato si oppone alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., rilevando che Parte_1 ha contribuito al pagamento delle spese straordinarie nel corso degli anni.
L'avv. Carpenzano rileva che non è stata fornita alcuna prova in merito al pagamento di somme di denaro.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2610/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
APRILE CARBONE, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via Larga Palme n. 53;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUIGI CARPENZANO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Modica, via A. Portogallo n.
18/c;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11/7/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 21/6/2022, con cui aveva intimato a Controparte_1
in forza del decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale Parte_1 di Ragusa in data 22/7/2021, il pagamento della somma di euro 7.169,10 (di cui euro 6.900,00 per il mantenimento della figlia minore dall'1/8/2020 al 30/6/2022 ed euro 269,10 per Persona_1 compensi dell'atto di precetto).
Pertanto, chiedeva: Parte_1
- in via preliminare, di sospendere il precetto notificato;
- nel merito, di “ritenere e dichiarare incerto il credito vantato e per l'effetto annullare il precetto notificato”; - di “ritenere e dichiarare errato il calcolo effettuato per il credito vantato e per l'effetto rideterminare le somme richieste”.
Con comparsa di risposta depositata in data 21/10/2022 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale chiedeva: CP_1
- preliminarmente, di rigettare l'istanza di sospensione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione, con condanna di al risarcimento dei danni Parte_1 ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 2/2/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza del 15/6/2023, disattese le richieste istruttorie di la causa veniva Parte_1 rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
L'atto di precetto opposto si fonda sul decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Ragusa in data 22/7/2021.
In sede di separazione consensuale è stato stabilito, fra l'altro, che (opponente) Parte_1 corrispondesse ad (opposta) un assegno di euro 300,00 mensili per il Controparte_1 mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. all. 3 Persona_1 alla comparsa di risposta).
Con l'atto di precetto opposto è stato intimato all'opponente il pagamento della somma di euro 7.169,10, di cui euro 6.900,00 per il mantenimento della figlia minore dall'1/8/2020 Persona_1 al 30/6/2022 (euro 300,00 per n. 23 mesi) ed euro 269,10 per compensi dell'atto di precetto.
Con l'unico motivo di opposizione l'opponente ha sostenuto:
- di essere obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili dal luglio 2021, cioè dal mese in cui il decreto di omologa era stato depositato;
- che, pertanto, da luglio 2021 a giugno 2022 erano trascorse n. 12 mensilità che, nella loro sommatoria, determinavano un totale di euro 3.600,00;
- di aver versato somme pari a euro 3.000,00 sia quali spese straordinarie che quali somme dovute per il mantenimento della figlia minore;
- in particolare, di aver pagato il 50% delle spese straordinarie per il dentista, l'oculista e la celebrazione della prima comunione (abito e festa);
- di aver versato somme in contanti all'opposta.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 10359/2024: - “in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione, a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023)”;
- “in altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Sez. 3, Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020)”.
In particolare, l'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa (cfr. Cass. 41232/2021).
Nel caso di specie:
- l'odierna opposta ha inizialmente proposto una domanda di separazione giudiziale, come da ricorso del 30/7/2020 (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta);
- il decreto di omologa di separazione consensuale è stato emesso in data 22/7/2021 dal Tribunale di Ragusa a seguito di richiesta di mutamento del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta);
- il decreto di omologa di separazione consensuale non conteneva alcuna disposizione in merito alla decorrenza dell'assegno di euro 300,00 mensili posto a carico dell'odierno opponente per il mantenimento della figlia minore Persona_1
Pertanto, in base alla giurisprudenza citata, una volta intervenuta l'omologa e in mancanza di indicazione di una diversa decorrenza, l'assegno di mantenimento in questione era dovuto fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e dunque (per come correttamente richiesto con l'atto di precetto opposto) a decorrere dal mese di agosto 2020.
Per il resto, è vero che l'opponente ha eccepito di aver versato somme pari a euro 3.000,00 sia quali spese straordinarie che quali somme dovute per il mantenimento per la figlia minore.
Tuttavia, anzitutto, tale allegazione risulta generica, in quanto l'opponente non ha specificato quale specifico importo sarebbe stato versato a titolo di spese straordinarie e quale specifico importo sarebbe stato versato a titolo di assegno di mantenimento.
Inoltre, ed in ogni caso, il fatto che l'opponente abbia pagato il 50% delle spese straordinarie (non precisate nel loro importo) per il dentista, l'oculista e la celebrazione della prima comunione (abito e festa) della figlia minore risulta irrilevante, considerato che: Persona_1
- in base alle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto del Tribunale di Ragusa del 22/7/2021, gravava sull'opponente l'onere di contribuire alle spese straordinarie della figlia minore nella misura del 50%; Persona_1
- pertanto, l'eventuale pagamento del 50% delle predette spese straordinarie da parte dell'opponente non escludeva che quest'ultimo fosse comunque tenuto a pagare l'ulteriore somma (richiesta con l'atto di precetto opposto) di euro 6.900,00 per il mantenimento (ordinario) della figlia minore dall'1/8/2020 al 30/6/2022. Persona_1 Ed ancora, quanto all'ulteriore eccezione dell'opponente in merito al versamento di somme (non precisate) in contanti in favore dell'opposta, va osservato che:
- in base ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, gravava sull'opponente l'onere di fornire la prova dell'eventuale versamento di somme di denaro in favore dell'opposta (trattandosi di fatto estintivo del diritto di credito azionato dall'opposta);
- l'opponente non ha fornito alcuna prova documentale di tali pretesi versamenti;
- è vero che l'opponente ha chiesto di dimostrare mediante interrogatorio formale e prova testimoniale di aver “versato somme in contanti” all'opposta (cfr. articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), nonché di aver “contribuito al mantenimento della figlia al Per_1 meglio della sua disponibilità economica” e “anche con somme minori rispetto a quanto statuito dal decreto di omologa” (cfr. articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- tuttavia, tali articolati risultano genericamente formulati (in quanto l'opponente non ha precisato quali specifici importi sarebbero stati versati in favore dell'opposta) e per tale ragione non sono stati ammessi con ordinanza del 15/6/2023;
- del resto, un'eventuale risposta positiva ai predetti articolati non avrebbe consentito di ritenere provato il versamento di un importo determinato in favore dell'opposta e non avrebbe perciò consentito di ridurre o azzerare il credito vantato dall'opposta;
- pertanto, non vi è prova del versamento, da parte dell'opponente, di alcuna somma in favore dell'opposta a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Persona_1
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata dall'opposta) di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., dato che l'opposta non ha dimostrato di aver subito danni concreti e specifici a causa dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2610/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 15 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 15/07/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. DEBORA IURATO in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 APRILE CARBONE, la quale insiste nell'opposizione, riportandosi alle note conclusive già depositate;
chiede che la causa venga decisa;
per l'avv. LUIGI CARPENZANO, il quale chiede il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., riportandosi al “piaccia” della comparsa di risposta e alle note conclusive già depositate;
chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Iurato si oppone alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., rilevando che Parte_1 ha contribuito al pagamento delle spese straordinarie nel corso degli anni.
L'avv. Carpenzano rileva che non è stata fornita alcuna prova in merito al pagamento di somme di denaro.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2610/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
APRILE CARBONE, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via Larga Palme n. 53;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUIGI CARPENZANO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Modica, via A. Portogallo n.
18/c;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11/7/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 21/6/2022, con cui aveva intimato a Controparte_1
in forza del decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale Parte_1 di Ragusa in data 22/7/2021, il pagamento della somma di euro 7.169,10 (di cui euro 6.900,00 per il mantenimento della figlia minore dall'1/8/2020 al 30/6/2022 ed euro 269,10 per Persona_1 compensi dell'atto di precetto).
Pertanto, chiedeva: Parte_1
- in via preliminare, di sospendere il precetto notificato;
- nel merito, di “ritenere e dichiarare incerto il credito vantato e per l'effetto annullare il precetto notificato”; - di “ritenere e dichiarare errato il calcolo effettuato per il credito vantato e per l'effetto rideterminare le somme richieste”.
Con comparsa di risposta depositata in data 21/10/2022 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale chiedeva: CP_1
- preliminarmente, di rigettare l'istanza di sospensione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione, con condanna di al risarcimento dei danni Parte_1 ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 2/2/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza del 15/6/2023, disattese le richieste istruttorie di la causa veniva Parte_1 rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
L'atto di precetto opposto si fonda sul decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Ragusa in data 22/7/2021.
In sede di separazione consensuale è stato stabilito, fra l'altro, che (opponente) Parte_1 corrispondesse ad (opposta) un assegno di euro 300,00 mensili per il Controparte_1 mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. all. 3 Persona_1 alla comparsa di risposta).
Con l'atto di precetto opposto è stato intimato all'opponente il pagamento della somma di euro 7.169,10, di cui euro 6.900,00 per il mantenimento della figlia minore dall'1/8/2020 Persona_1 al 30/6/2022 (euro 300,00 per n. 23 mesi) ed euro 269,10 per compensi dell'atto di precetto.
Con l'unico motivo di opposizione l'opponente ha sostenuto:
- di essere obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili dal luglio 2021, cioè dal mese in cui il decreto di omologa era stato depositato;
- che, pertanto, da luglio 2021 a giugno 2022 erano trascorse n. 12 mensilità che, nella loro sommatoria, determinavano un totale di euro 3.600,00;
- di aver versato somme pari a euro 3.000,00 sia quali spese straordinarie che quali somme dovute per il mantenimento della figlia minore;
- in particolare, di aver pagato il 50% delle spese straordinarie per il dentista, l'oculista e la celebrazione della prima comunione (abito e festa);
- di aver versato somme in contanti all'opposta.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 10359/2024: - “in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione, a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023)”;
- “in altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Sez. 3, Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020)”.
In particolare, l'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa (cfr. Cass. 41232/2021).
Nel caso di specie:
- l'odierna opposta ha inizialmente proposto una domanda di separazione giudiziale, come da ricorso del 30/7/2020 (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta);
- il decreto di omologa di separazione consensuale è stato emesso in data 22/7/2021 dal Tribunale di Ragusa a seguito di richiesta di mutamento del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta);
- il decreto di omologa di separazione consensuale non conteneva alcuna disposizione in merito alla decorrenza dell'assegno di euro 300,00 mensili posto a carico dell'odierno opponente per il mantenimento della figlia minore Persona_1
Pertanto, in base alla giurisprudenza citata, una volta intervenuta l'omologa e in mancanza di indicazione di una diversa decorrenza, l'assegno di mantenimento in questione era dovuto fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e dunque (per come correttamente richiesto con l'atto di precetto opposto) a decorrere dal mese di agosto 2020.
Per il resto, è vero che l'opponente ha eccepito di aver versato somme pari a euro 3.000,00 sia quali spese straordinarie che quali somme dovute per il mantenimento per la figlia minore.
Tuttavia, anzitutto, tale allegazione risulta generica, in quanto l'opponente non ha specificato quale specifico importo sarebbe stato versato a titolo di spese straordinarie e quale specifico importo sarebbe stato versato a titolo di assegno di mantenimento.
Inoltre, ed in ogni caso, il fatto che l'opponente abbia pagato il 50% delle spese straordinarie (non precisate nel loro importo) per il dentista, l'oculista e la celebrazione della prima comunione (abito e festa) della figlia minore risulta irrilevante, considerato che: Persona_1
- in base alle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto del Tribunale di Ragusa del 22/7/2021, gravava sull'opponente l'onere di contribuire alle spese straordinarie della figlia minore nella misura del 50%; Persona_1
- pertanto, l'eventuale pagamento del 50% delle predette spese straordinarie da parte dell'opponente non escludeva che quest'ultimo fosse comunque tenuto a pagare l'ulteriore somma (richiesta con l'atto di precetto opposto) di euro 6.900,00 per il mantenimento (ordinario) della figlia minore dall'1/8/2020 al 30/6/2022. Persona_1 Ed ancora, quanto all'ulteriore eccezione dell'opponente in merito al versamento di somme (non precisate) in contanti in favore dell'opposta, va osservato che:
- in base ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, gravava sull'opponente l'onere di fornire la prova dell'eventuale versamento di somme di denaro in favore dell'opposta (trattandosi di fatto estintivo del diritto di credito azionato dall'opposta);
- l'opponente non ha fornito alcuna prova documentale di tali pretesi versamenti;
- è vero che l'opponente ha chiesto di dimostrare mediante interrogatorio formale e prova testimoniale di aver “versato somme in contanti” all'opposta (cfr. articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), nonché di aver “contribuito al mantenimento della figlia al Per_1 meglio della sua disponibilità economica” e “anche con somme minori rispetto a quanto statuito dal decreto di omologa” (cfr. articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- tuttavia, tali articolati risultano genericamente formulati (in quanto l'opponente non ha precisato quali specifici importi sarebbero stati versati in favore dell'opposta) e per tale ragione non sono stati ammessi con ordinanza del 15/6/2023;
- del resto, un'eventuale risposta positiva ai predetti articolati non avrebbe consentito di ritenere provato il versamento di un importo determinato in favore dell'opposta e non avrebbe perciò consentito di ridurre o azzerare il credito vantato dall'opposta;
- pertanto, non vi è prova del versamento, da parte dell'opponente, di alcuna somma in favore dell'opposta a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Persona_1
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata dall'opposta) di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., dato che l'opposta non ha dimostrato di aver subito danni concreti e specifici a causa dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2610/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 15 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo