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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, all'esito dell'udienza fissata per il 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 17/12/2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4342 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
NUELE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, E , rappresentati e difesi CP_1 CP_2 Controparte_3
S IO, RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 23/08/2023, il sig. Parte_1 premettendo premettendo di aver lavorato con continuità dal 13 agosto 2018 al 15 giugno 2019 alle dipendenze del signor e della di lui moglie signora Persona_1
(entrambi deceduti) presso l ucleo familiare di costoro, sita Persona_2
piazza Monte Grappa n. 9, in qualità di collaboratore domestico, adiva il Tribunale di Velletri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare che tra
ed quali datori di lavoro, e quale Persona_1 Persona_2 Parte_1 erco di lavoro domestico dal 1 ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa;
b) condannare , Controparte_4 Controparte_5
e , quali eredi di ed t Controparte_3 Persona_1 Persona_2 [...] della somma di € 6.195,83 o di quella maggiore o minore somma che Parte_2 usa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense (4%) e spese generali (15%), da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”. Si costituivano tempestivamente i convenuti che eccepivano di essere carenti di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità dei de cuius. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza.
*** 2. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di legittimazione passiva dei resistenti, che è fondata. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio gli odierni resistenti nella qualità di eredi dei defunti sig.ri ed per conto e alle dipendenze dei quali ha Persona_1 Persona_2 svolto la pro ati e in regime di convivenza. Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico giuridico. Nel caso concreto il predetto onere probatorio si appesantisce della ulteriore circostanza inerente la dimostrazione, in capo agli odierni convenuti, della asserita qualità di eredi dei datori di lavoro, ormai deceduti. Sul punto la S.C. con sentenza n. 20559/12, richiamandosi a un precedente conforme (Cass. n. 10525/2010), ha osservato che “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentando un presupposto, non è di per se sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cc. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del”de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.” Ciò posto, nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito principio di prova documentale, né ha articolato prova testimoniale, in ordine alla asserita assunzione della qualità di eredi in capo ai convenuti che, come osservato dalla Suprema Corte, è circostanza che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità ma consegue solo all'accettazione della stessa, e la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. Di contro, i convenuti e hanno eccepito e documentato di Controparte_5 CP_3 avere rinunciato alla n atto a rogito notaio Persona_1 Per_3 del 25 gennaio 2023 rep. n.46830 racc. n.11791 (all.3), registrato all'Agenzia
[...] ate Ufficio di Roma 2 il 26 gennaio 2023 al n. 2104 S1T, e a quella di
[...] unitamente al convenuto , con atto a rogito notaio Per_2 Controparte_4 Per_3 el 25 ottobre 2023 rep. n.12735 registrato all'Age
[...]
Entrate Ufficio di Roma 2 il 31 ottobre 2023 al n. 33628 S1T (all.2). Il convenuto ha depositato, anche se tardivamente (il 30.10.2025), il proprio atto di Controparte_3 tà del padre a rogito notaio del 23 Persona_1 Persona_3 gennaio 2023 rep. n.46754 r Atteso che la rinuncia all'eredità ha prodotto in capo ai convenuti la perdita con effetti retroattivi della qualità di chiamati all'eredità ne consegue quindi che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da questi ultimi sollevata risulta fondata. Investendo una situazione di fatto che incide sulla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attiene al merito della lite e determina il rigetto del ricorso. 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e alla sequenza temporale degli eventi (la rinuncia alla eredità della sig.ra è avvenuta dopo la notifica del ricorso) Persona_2 appare giustificata la compensazi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti. Velletri, il 17.12.2025 Il Giudice Elvira Puleio
Velletri, il 17/12/2025 Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, all'esito dell'udienza fissata per il 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 17/12/2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4342 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
NUELE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, E , rappresentati e difesi CP_1 CP_2 Controparte_3
S IO, RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 23/08/2023, il sig. Parte_1 premettendo premettendo di aver lavorato con continuità dal 13 agosto 2018 al 15 giugno 2019 alle dipendenze del signor e della di lui moglie signora Persona_1
(entrambi deceduti) presso l ucleo familiare di costoro, sita Persona_2
piazza Monte Grappa n. 9, in qualità di collaboratore domestico, adiva il Tribunale di Velletri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare che tra
ed quali datori di lavoro, e quale Persona_1 Persona_2 Parte_1 erco di lavoro domestico dal 1 ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa;
b) condannare , Controparte_4 Controparte_5
e , quali eredi di ed t Controparte_3 Persona_1 Persona_2 [...] della somma di € 6.195,83 o di quella maggiore o minore somma che Parte_2 usa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense (4%) e spese generali (15%), da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”. Si costituivano tempestivamente i convenuti che eccepivano di essere carenti di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità dei de cuius. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza.
*** 2. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di legittimazione passiva dei resistenti, che è fondata. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio gli odierni resistenti nella qualità di eredi dei defunti sig.ri ed per conto e alle dipendenze dei quali ha Persona_1 Persona_2 svolto la pro ati e in regime di convivenza. Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico giuridico. Nel caso concreto il predetto onere probatorio si appesantisce della ulteriore circostanza inerente la dimostrazione, in capo agli odierni convenuti, della asserita qualità di eredi dei datori di lavoro, ormai deceduti. Sul punto la S.C. con sentenza n. 20559/12, richiamandosi a un precedente conforme (Cass. n. 10525/2010), ha osservato che “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentando un presupposto, non è di per se sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cc. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del”de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.” Ciò posto, nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito principio di prova documentale, né ha articolato prova testimoniale, in ordine alla asserita assunzione della qualità di eredi in capo ai convenuti che, come osservato dalla Suprema Corte, è circostanza che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità ma consegue solo all'accettazione della stessa, e la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. Di contro, i convenuti e hanno eccepito e documentato di Controparte_5 CP_3 avere rinunciato alla n atto a rogito notaio Persona_1 Per_3 del 25 gennaio 2023 rep. n.46830 racc. n.11791 (all.3), registrato all'Agenzia
[...] ate Ufficio di Roma 2 il 26 gennaio 2023 al n. 2104 S1T, e a quella di
[...] unitamente al convenuto , con atto a rogito notaio Per_2 Controparte_4 Per_3 el 25 ottobre 2023 rep. n.12735 registrato all'Age
[...]
Entrate Ufficio di Roma 2 il 31 ottobre 2023 al n. 33628 S1T (all.2). Il convenuto ha depositato, anche se tardivamente (il 30.10.2025), il proprio atto di Controparte_3 tà del padre a rogito notaio del 23 Persona_1 Persona_3 gennaio 2023 rep. n.46754 r Atteso che la rinuncia all'eredità ha prodotto in capo ai convenuti la perdita con effetti retroattivi della qualità di chiamati all'eredità ne consegue quindi che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da questi ultimi sollevata risulta fondata. Investendo una situazione di fatto che incide sulla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attiene al merito della lite e determina il rigetto del ricorso. 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e alla sequenza temporale degli eventi (la rinuncia alla eredità della sig.ra è avvenuta dopo la notifica del ricorso) Persona_2 appare giustificata la compensazi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti. Velletri, il 17.12.2025 Il Giudice Elvira Puleio
Velletri, il 17/12/2025 Il Giudice Elvira Puleio