Articolo 2 della Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2
Articolo 1Articolo 3
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10 dicembre 1967
Art. 2.
E' competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 135 della Costituzione , deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1967
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