CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2174/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500011384000 TASSA AUTOMOBIL 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2917/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/25 Ricorrente_1, come rappresentato in atti, si oppone, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe con la quale ADER chiedeva la somma di euro 2.566,88 a seguito del mancato pagamento di sette cartelle, due delle quali relative a TARI Anni 2012 e 2013, le altre cinque relative a Tassa Auto Anni 2011-2012-2013-2014-2017 .
Affida il ricorso all' unico motivo costituito dalla prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituisce ADER contestando quanto dedotto in ricorso e chiamando in causa in data 08/09/2025 il
Comune di San Cipirello affinchè controdeduca e depositi la documentazione relativa al piano di rateazione, per il pagamento della TARI Anni 2012 e 2013, prima concesso e poi revocato in quanto disatteso.
Benchè chiamato in causa il Comune di san Cipirello non si costituisce in giudizio.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Invero, va accolto con riferimento a quattro delle cinque cartelle relative a Tassa Auto Anni d'imposta
2011-2012-2013 e 2014 per intervenuta prescrizione.
Va rigettato con riferimento alla cartella relativa a tassa Auto anno 2017 atteso che il termine triennale di prescrizione, in scadenza nell'anno 2020, si è spostato in avanti di 24 mesi per effetto della normativa emergenziale da Covid 19; di talchè alla data di notifica della cartella ( in data 08/04/2022 ) il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Analogo rigetto va disposto con riferimento alle due cartelle relative a Tari Anni 2012 e 2013 stante che l'intimazione di pagamento, notificata il 25/02/2019 al fine di interrompere la prescrizione, non è stata impugnata nei termini di cui all'art.21 D.Lgs.546/1992 rendendo in tal modo definitiva la pretesa tributaria.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle di cui in motivazione . Rigetta nel resto. Spese compensate
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2174/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500011384000 TASSA AUTOMOBIL 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2917/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/25 Ricorrente_1, come rappresentato in atti, si oppone, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe con la quale ADER chiedeva la somma di euro 2.566,88 a seguito del mancato pagamento di sette cartelle, due delle quali relative a TARI Anni 2012 e 2013, le altre cinque relative a Tassa Auto Anni 2011-2012-2013-2014-2017 .
Affida il ricorso all' unico motivo costituito dalla prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituisce ADER contestando quanto dedotto in ricorso e chiamando in causa in data 08/09/2025 il
Comune di San Cipirello affinchè controdeduca e depositi la documentazione relativa al piano di rateazione, per il pagamento della TARI Anni 2012 e 2013, prima concesso e poi revocato in quanto disatteso.
Benchè chiamato in causa il Comune di san Cipirello non si costituisce in giudizio.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Invero, va accolto con riferimento a quattro delle cinque cartelle relative a Tassa Auto Anni d'imposta
2011-2012-2013 e 2014 per intervenuta prescrizione.
Va rigettato con riferimento alla cartella relativa a tassa Auto anno 2017 atteso che il termine triennale di prescrizione, in scadenza nell'anno 2020, si è spostato in avanti di 24 mesi per effetto della normativa emergenziale da Covid 19; di talchè alla data di notifica della cartella ( in data 08/04/2022 ) il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Analogo rigetto va disposto con riferimento alle due cartelle relative a Tari Anni 2012 e 2013 stante che l'intimazione di pagamento, notificata il 25/02/2019 al fine di interrompere la prescrizione, non è stata impugnata nei termini di cui all'art.21 D.Lgs.546/1992 rendendo in tal modo definitiva la pretesa tributaria.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle di cui in motivazione . Rigetta nel resto. Spese compensate