Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 635/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________ Avv. CUVA ANGELO) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________ (Avv. PASUT FRANCO) CP_1
Il Cancelliere resistente
con sede legale in Roma Controparte_2 Controparte_3
resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 22/04/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊ dichiara la contumacia della Controparte_4
[...]
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito opposto n.
59620210003596586000, notificato in data 16/12/2021;
◊ condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali, Iva se dovuta e
CPA come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 24/01/2022, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 59620210003596586000, notificato a mezzo p.e.c. in data
16/12/2021, dell'importo complessivo di euro 14.858,21, relativo a contributi I.V.S.,
sanzioni ed interessi dovuti per la , sul maggior reddito accertato Controparte_5
a seguito di accertamento unificato n. TY301H7019712019 dell CP_6
per l'anno 2014.
[...]
Chiedeva in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito,
l'annullamento dello stesso, stante la rideterminazione dei contributi in oggetto a seguito della definizione in adesione – ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n.218/1997
- dell'avviso di accertamento sopra citato.
In particolare, rappresentava l'infondatezza della richiesta di pagamento contenuta nell'avviso di addebito impugnato, avendo provveduto al pagamento e, quindi,
all'estinzione, dei maggiori tributi e contributi derivati dall'accertamento unificato effettuato dall . Controparte_6
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e chiedendo, nel merito,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto.
La regolarmente citata in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, non si costituiva. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'audizione del funzionario dell'U.O.
gestione del credito è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo CP_1
telematico.
◊
In via preliminare si osserva che l'opposizione avverso l'avviso di addebito impugnato risulta tempestivamente proposta in data 24/01/2022, dunque nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica al ricorrente, ex art 24 comma
5 del Dlgs n. 46/1999, avvenuta in data 16/12/2021.
L'opposizione nel merito è fondata e merita accoglimento per le ragioni infra
spiegate.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. TY301H7019712019 dell' - da Controparte_6
cui ha tratto origine la pretesa creditoria dell' - l'opponente, al fine di CP_1
addivenire alla definizione del citato avviso mediante atto di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 218/1997, in data 11/10/2019 ha presentato la relativa istanza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997 (cfr. all.
3 - atto di adesione, ricorso).
La questione tributaria risulta composta con atto di adesione n.
TY3A1H7000252020, con il quale l' ha provveduto a ridurre Controparte_6
la base imponibile contributiva accertata da € 75.283,00 ad € 40.420, con conseguente riduzione del maggior contributo, definito in adesione, da €
10.846,00 ad € 2.814,00 (cfr. cit. atto di adesione, pag. 8, prospetto riepilogativo –
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI).
All'esito del procedimento, l'opponente chiedeva di effettuare il versamento delle somme dovute in otto rate trimestrali (cfr. ultimo verbale di adesione e piano di dilazione, all. 4 ricorso), tutte regolarmente pagate attraverso il modello F24 (cfr.
F24 e quietanze di pagamento, all. 5 ricorso).
Tali circostanze sono confermate all'udienza del 09/02/2024 dal Dott. CP_7
, n.q. di Funzionario dell'U.O. gestione del credito il quale ha
[...] CP_1
affermato che “L' ha in effetti confermato che l'avviso di Controparte_6
accertamento è stato definito come con accordo in adesione perfezionatosi poi con il
versamento della prima rata in data 17/02/2020. Pertanto l'avviso di accertamento non è
più titolo esecutivo, essendo stato sostituito dal citato accordo in adesione”.
Orbene, ben diversa da quella sopra descritta è la fattispecie prevista dall'art. 39,
comma 12, del D.L. n. 98/2011, richiamata dall' in memoria di costituzione CP_8
(punto 4.), al fine di affermare che la definizione della lite tributaria non sarebbe produttiva di effetti sulla pretesa contributiva.
Invero, l'art. 39 cit., che riguarda la chiusura delle liti fiscali pendenti, prevede che
“Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni
amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al
comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l' CP_6
pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie o al
[...]
Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002,
n.289…”.
Soltanto in questa ipotesi la giurisprudenza di legittimità afferma che “la
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro definizione concordata produce come unico effetto quello della chiusura della lite tra il
contribuente e l' a fronte del pagamento di un importo pari ad una Controparte_6
percentuale ridotta dell'imposta in contestazione, non incidendo in alcun modo sul
contenuto dell'atto di accertamento dell' (Cass. n. 23930/2019). CP_6
In conclusione, avendo l'opponente provato di avere estinto il maggiore carico tributario e contributivo scaturente dall'avviso di accertamento n.
TY301H701971/2019 (atto prodromico all'AVA opposto) a seguito della procedura di accertamento con adesione sopra descritta, appare evidente l'infondatezza della pretesa creditoria portata nell'avviso di addebito opposto, che, pertanto,
deve essere annullato.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 9.06.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro