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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.1460 del R.G. 2023 avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv.Margherita Veglia Parte_1
ATTORE
E
contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 10-4-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso del 27-2-2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto in Laterza con in data 1-3-2014, Controparte_1
esponendo che dall'unione erano nati i figli il 14-6-2014 e il 31-5-2017, e che Per_1 Per_2
in seguito era intervenuta separazione consensuale, omologata con decreto di questo
Tribunale in data 3-2-2021. La ricorrente ha chiesto porsi a carico del convenuto assegno di mantenimento dei figli e ,da affidarsi in via esclusiva ad essa attrice, nella Per_1 Per_2
misura di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con conferma dell'assegnazione della casa coniugale ad essa istante quale collocataria dei figli.
Ha evidenziato la ricorrente che dopo la separazione consensuale nella quale era stato previsto l'affidamento congiunto dei figli ed il versamento da parte del coniuge di un assegno di concorso al loro mantenimento di complessivi € 350 oltre spese straordinarie al 50%, il aveva assunto un atteggiamento di completo disinteresse materiale ed affettivo CP_1
per la prole omettendo di versare quanto posto a suo carico anche per spese straordinarie
, trascurando di vedere i figli e di provvedere per la loro cura ed istruzione.
Assunti con ordinanza del 7-6-2023 provvedimenti provvisori ex art.4 l.div. e nominato l'istruttore, rimaneva contumace Controparte_1
Era quindi pronunciata sentenza non definitiva del 19-12-2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. In seguito la causa istruita documentalmente è stata riservata per la decisione all'udienza del 10-4-2025.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, devono essere delibate le sole questioni accessorie.
In ordine all'affido e prevalente domicilio dei figli minori e , si rileva che Per_1 Per_2
non costituendosi in giudizio non ha dato alcuna prova come gli Controparte_1
sarebbe spettato secondo i principi in tema di prova dell'adempimento (da ultimo
Cassazione civile, sez. I, 11/7/2023, n. 19715) essendo debitore delle relative prestazioni ed essendo dimostrate le obbligazioni di fonte legale derivanti dal rapporto di filiazione - dell'adempimento neppur parziale degli obblighi legali di cura e mantenimento della prole come stabiliti in sede di separazione consensuale;
né ha dato prova dell'esercizio del diritto-
dovere di visita ed intrattenimento con i figli. Tale condotta gravemente inadempiente per la cura ed il mantenimento dei figli ,rimasta priva di apparente giustificazione, depone positivamente per l'inidoneità educativa del padre.
Pertanto a conferma delle statuizioni assunte in sede presidenziale, i figli vanno affidati in via esclusiva alla madre con attribuzione del potere di assumere le decisioni di maggiore interesse di cui all'art.337 ter comma 3 c.civ.;ed alla madre va attribuito al 100% ,in ragione dell'affido esclusivo, e con decorrenza dal mese di giugno 2023, l'assegno unico universale ex d.lgs. 230/2021;fermi restando il collocamento dei figli presso l'abitazione materna e l'assegnazione alla della casa coniugale, giustificata quest'ultima dalla convivenza Parte_1
con i figli minori.
In ragione della completa trascuranza del padre per la vita dei figli nulla è a statuire in ordine al diritto di visita ed intrattenimento tra primo e secondi;
stabilendosi che le visite tra padre e figli rimangano sospese e che potranno riprendere previa richiesta del padre, in ambiente protetto ed a cura dei Servizi Sociali del Comune di residenza dei figli, al fine di verificarne almeno inizialmente la loro praticabilità senza pregiudizio per loro.
In ordine al mantenimento dei figli vanno confermate, sino al mese di maggio 2025
compreso, le statuizioni previste in sede presidenziale il 7-6-2023, le quali prevedevano l'obbligo per il di versare con cadenza periodica mensile a , CP_1 Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento di e la somma di € 350,00(da dividere Per_1 Per_2
a metà per ciascun beneficiario), oltre la rivalutazione annuale secondo indici Istat ed oltre all'obbligo del di contribuire, in ragione della metà, alle spese agli esborsi di CP_1
natura straordinaria che fossero occorse nell'interesse dei figli. A decorrere dal corrente mese di giugno 2025 l'assegno mensile in questione va aumentato ad € 400 mensili(pari ad
€ 200 per ciascun beneficiario) oltre al 50% delle spese straordinarie. La statuizione di incremento rispetto ai provvedimenti di separazione si giustifica considerando che il perdurante disinteresse del padre per l'intrattenimento con i figli comporta presuntivamente maggiori oneri per il genitore convivente.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) a conferma delle statuizioni assunte in sede presidenziale, affida i figli e Per_1
in via esclusiva alla madre con attribuzione a questa del potere di assumere Per_2
le decisioni di maggiore interesse di cui all'art.337 ter comma 3 c.civ.; attribuisce al
100% , con decorrenza dal mese di giugno 2023, l'assegno unico universale ex d.lgs. 230/2021 a;
conferma il collocamento dei figli presso Parte_1
l'abitazione materna e l'assegnazione alla della casa coniugale;
dispone Parte_1
che le visite e l'intrattenimento tra padre e figli siano sospese,e che potranno riprendere, ove il padre ne faccia richiesta, in forma protetta presso i Servizi sociali territoriali del Comune di residenza dei minori;
2) conferma sino al mese di maggio 2025 compreso, l'obbligo di Controparte_1
di contribuire al mantenimento di e nella Parte_2 Parte_3
misura già prevista dai provvedimenti presidenziali del 7-6-2023; pone a carico di con decorrenza dal corrente mese di giugno 2025, l'obbligo di Controparte_1
versare con cadenza periodica mensile a , a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento del figli e , la somma di € 400,00,pari ad € 200 per Per_1 Per_2
ciascun beneficiario, oltre alla rivalutazione annuale secondo indici Istat con la stessa decorrenza ed oltre all'obbligo del di contribuire in ragione della CP_1
metà alle spese di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
3) compensa le spese di lite.
Taranto, 12-6-2025
Il Presidente est. (dott.Marcello Maggi)