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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4995 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Iovino ed elettivamente C.F._1
domiciliata in AV (NA) alla Via Manzoni n.93, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
- resistente contumace–
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il signor , in data 14.01.1999 in AV (NA) (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di AV al n. 1 P.1 anno 1999) e che dalla tale unione sono nati i figli nata il [...], ed nato il [...], oramai maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, chiedeva, ex art. 479bis.49 c.p.c., pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con addebito allo stesso e, una volta decorsi i termini previsti dalla legge, lo scioglimento del matrimonio. Vinte le spese di lite. Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione del 14.04.2025, la ricorrente, rinunciava alla domanda di addebito, confermava la volontà di separarsi ed instava per la sola pronuncia sullo status.
Indi, il Giudice, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
, il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Null'altro andrà disposto avendo parte ricorrente rinunciato alla domanda di addebito.
Per la ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in modo parziale, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice estensore (dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4995 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Iovino ed elettivamente C.F._1
domiciliata in AV (NA) alla Via Manzoni n.93, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
- resistente contumace–
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il signor , in data 14.01.1999 in AV (NA) (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di AV al n. 1 P.1 anno 1999) e che dalla tale unione sono nati i figli nata il [...], ed nato il [...], oramai maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, chiedeva, ex art. 479bis.49 c.p.c., pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con addebito allo stesso e, una volta decorsi i termini previsti dalla legge, lo scioglimento del matrimonio. Vinte le spese di lite. Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione del 14.04.2025, la ricorrente, rinunciava alla domanda di addebito, confermava la volontà di separarsi ed instava per la sola pronuncia sullo status.
Indi, il Giudice, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
, il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Null'altro andrà disposto avendo parte ricorrente rinunciato alla domanda di addebito.
Per la ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in modo parziale, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice estensore (dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)