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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1095/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1095 del R.A.C.L. dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e
Floriana Ruiu che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso introduttivo trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Spiga e dall'avvocato Roberto Di CP_1
Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2022, ha esposto di avere Parte_1
prestato attività lavorativa dal 1977, dapprima in qualità di muratore specializzato, come
'lavoratore socialmente utile' alle dipendenze della Provincia di Cagliari, e successivamente, dal 2004 al 2021, in qualità di manutentore alle dipendenze della pagina 1 di 6 Controparte_2
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali lavorazioni, una
“artrosi tricompartimentale del ginocchio dx e sin con meniscosi di 2° grado”, una
“spondilodiscoartosi rachide lombare con protrusione discale sui neuroforami” oltre a
“spalla sinistra dolorosa per tendinite cronica (lesione del sovraspinato sn)”, aveva presentato diverse domande amministrative per chiedere all' il riconoscimento della CP_3
natura professionale delle patologie al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Il ricorrente ha riferito che la domanda relativa alle lesioni degenerative del ginocchio era stata respinta, mentre l' non si era pronunciato sulle altre domande Mentre CP_1
aveva respinto l'opposizione proposta dal ricorrente circa la lesione del ginocchio.
Ha aggiunto che l' aveva in precedenza riconosciuto al ricorrente un danno CP_3
biologico per postumi permanenti da infortunio pari al 2% (cicatrice gamba dx, pratica n.
504851864, del 08/02/05).
L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda CP_3
richiamando le considerazioni mediche allegate alla memoria e lamentando la mancata dimostrazione dell'adibizione alle mansioni descritte in ricorso da parte del ricorrente.
Ha esposto che, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, l' resistente CP_1
aveva già riconosciuto in capo al signor , in sede di opposizione, un danno Pt_1
biologico del 6% per esiti anatomici ed algodisfunzionali del rachide lombare
(provvedimento del 6 novembre 2021, pratica n. 518531882, del 24/05/2018) (Doc. n. 5 prod. , con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, mentre aveva negato CP_3
l'indennizzo per le altre patologie (malattia professionale n° 516570439, del 24/05/2018, malattia “lesioni degenerative del ginocchio”; malattia professionale n° 518531883 del
24/05/2018, malattia “spalla sinistra dolorosa per tendinite cronica (lesione del sovraspinato sn)”.
*
Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale svolta all'udienza del 9 maggio 2023, nel corso della quale sono stati sentiti i testi Tes_1
e , entrambi colleghi del ricorrente.
[...] Tes_2
In particolare, è emerso che il signor durante la sua attività di manutentore, era Pt_1
impegnato in attività comportanti il rifacimento di intonaci, imbiancatura e tramezzi, piastrellamento, sostituzione di grondaie e guaine delle coperture, traslochi di arredi,
pagina 2 di 6 attività di falegnameria e l'utilizzazione di arnesi quali “trapano, smeriglio, mazzetta, scalpello, avvitatore” e anche “picco e pala”.
Dalla prova testimoniale è altresì emerso che il ricorrente, nel 2015/2016 ha svolto mansioni quali lo “sfalcio di erba, posizionamento di cartelli stradali e rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade”, attività implicanti l'utilizzo di arnesi quali
“decespugliatore, falce, smeriglio, paletta, martello pneumatico”.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento di attività che l'hanno esposta al rischio professionale.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato a valutare la Persona_1 sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'ausiliario, in relazione alla domanda del 24 maggio 2018 proposta dal ricorrente in sede amministrativa, ha sostenuto la correttezza e congruità dei postumi afferenti alla malattia professionale sofferta dal ricorrente già riconosciuti dall' resistente in sede CP_1
amministrativa, che sono, quindi, responsabili di un danno biologico valutabile ancora nella misura pari al 6% con riferimento alla patologia del rachide lombare (pratica n.
518531882).
Il consulente tecnico, inoltre, ha confermato la corretta quantificazione operata dall' circa la ferita alla gamba destra (pratica n. 504851864, del 08/02/05) CP_3
comportante un danno biologico in misura pari al 2% (non in discussione in questa sede).
Inoltre, secondo il giudizio espresso dal perito officiato dal Tribunale il ricorrente risulta affetto anche dalla sindrome della “spalla dolorosa sinistra” e da “gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo” da ricondursi a origine professionale.
L'ausiliario, invero, in relazione alla domanda proposta dal ricorrente in sede amministrativa in data 24 maggio 2018 ha rilevato un danno biologico valutabile nella misura pari al 5% con riferimento alla patologia della spalla sinistra (pratica n.
518531883) e un danno biologico valutabile in misura pari al 4% con riferimento alla patologia della “gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo" (pratica n. 516570439), sostenendo che “Ritengo che il quadro clinico strumentale descritto a carico delle spalle, del rachide lombare, delle ginocchia, sia stato favorito seppure in
pagina 3 di 6 maniera non esclusiva dalla professione svolta dal signor nella sua vita Pt_1 lavorativa di operaio edile e manutentore di fabbricati”.
In particolare, il CTU ha così argomentato “Ritengo sia equo per le limitazioni obiettivate riconoscere al signor sin dalla data di presentazione della domanda di Pt_1
malattia professionale del 24.05.2018 un danno biologico del 5% per gli esiti della patologia della spalla sinistra. Danno biologico del 4% per la gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo.
Confermo il danno biologico del 6% già riconosciuto dall' per la patologia del CP_3
rachide lombare.
Riconosco quindi al signor sin dalla data di presentazione della domanda di Pt_1
malattia professionale del 24.05.2018 danno biologico complessivo del 14,27%. Questo valore deve essere arrotondato al 14%.
Ho assegnato al signor danno biologico del 14% in base ai seguenti codici Pt_1
tabellari.
Cod. 213: ernia del disco del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti.
Nel signor all'atto della visita non sono stati evidenziati disturbi trofico sensitivi. Pt_1
Cod. 281: esiti di condropatie, a seconda del grado non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%.
Cod. 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, 3%.
Cod. 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino
a 4%.
Considerate le preesistenze lavorative del 2005: d. b. del 2% per esiti di ferita alla gamba destra, dal 24.05.2018 il danno biologico complessivo del signor è del Pt_1
16% sin dal 24.05.2018. (14,27+ 2 = 15,98)”.
Ne discende che, all'esito dell'odierno giudizio, in ragione del riconoscimento delle patologie professionali riscontrate dal CTU (spalla dolorosa sinistra in misura del 5% e gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo determinante un danno biologico del 4% su domanda del 24.05.2018), e della preesistenza, la percentuale di danno biologico patito dal signor deve essere valutata in un danno Parte_1
biologico complessivo del 16% dal 24 maggio 2018.
Le argomentate conclusioni del consulente, neppure oggetto di contestazione in sede di pagina 4 di 6 osservazioni alla bozza preliminare, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, dunque, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa, con il conseguente riconoscimento di indennizzo di rendita da tale ultima data.
L' deve, pertanto, essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del CP_3
predetto indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo del 16%, accertato come sopra, con decorrenza di legge dal 24 maggio 2018, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre gli interessi legali di mora, previa detrazione di quanto eventualmente già liquidato in capitale per le patologie conglobate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore della prestazione (da € 26.000,00 euro 52.000, tenuto conto dell'importo dell'indennizzo rapportato al 16% come da tabella degli importi dell'indennizzo , seguono la CP_3
soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' CP_3
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “spalla sinistra dolorosa per tendinite Parte_1
cronica (lesione del sovraspinato sn)” di natura professionale comportante un danno biologico pari al 5% e da “gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo” di natura professionale, comportante un danno biologico pari al 4%, cui è conseguito un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al 6% e
2%, del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24 maggio 2018;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente CP_3 dell'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo del 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24 maggio 2018, e al pagamento dei ratei pagina 5 di 6 maturati e scaduti, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti e con decorrenza di legge, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale per le medesime tecnopatie;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_3
che liquida in complessivi euro 4.974,75, oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1095 del R.A.C.L. dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e
Floriana Ruiu che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso introduttivo trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Spiga e dall'avvocato Roberto Di CP_1
Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2022, ha esposto di avere Parte_1
prestato attività lavorativa dal 1977, dapprima in qualità di muratore specializzato, come
'lavoratore socialmente utile' alle dipendenze della Provincia di Cagliari, e successivamente, dal 2004 al 2021, in qualità di manutentore alle dipendenze della pagina 1 di 6 Controparte_2
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali lavorazioni, una
“artrosi tricompartimentale del ginocchio dx e sin con meniscosi di 2° grado”, una
“spondilodiscoartosi rachide lombare con protrusione discale sui neuroforami” oltre a
“spalla sinistra dolorosa per tendinite cronica (lesione del sovraspinato sn)”, aveva presentato diverse domande amministrative per chiedere all' il riconoscimento della CP_3
natura professionale delle patologie al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Il ricorrente ha riferito che la domanda relativa alle lesioni degenerative del ginocchio era stata respinta, mentre l' non si era pronunciato sulle altre domande Mentre CP_1
aveva respinto l'opposizione proposta dal ricorrente circa la lesione del ginocchio.
Ha aggiunto che l' aveva in precedenza riconosciuto al ricorrente un danno CP_3
biologico per postumi permanenti da infortunio pari al 2% (cicatrice gamba dx, pratica n.
504851864, del 08/02/05).
L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda CP_3
richiamando le considerazioni mediche allegate alla memoria e lamentando la mancata dimostrazione dell'adibizione alle mansioni descritte in ricorso da parte del ricorrente.
Ha esposto che, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, l' resistente CP_1
aveva già riconosciuto in capo al signor , in sede di opposizione, un danno Pt_1
biologico del 6% per esiti anatomici ed algodisfunzionali del rachide lombare
(provvedimento del 6 novembre 2021, pratica n. 518531882, del 24/05/2018) (Doc. n. 5 prod. , con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, mentre aveva negato CP_3
l'indennizzo per le altre patologie (malattia professionale n° 516570439, del 24/05/2018, malattia “lesioni degenerative del ginocchio”; malattia professionale n° 518531883 del
24/05/2018, malattia “spalla sinistra dolorosa per tendinite cronica (lesione del sovraspinato sn)”.
*
Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale svolta all'udienza del 9 maggio 2023, nel corso della quale sono stati sentiti i testi Tes_1
e , entrambi colleghi del ricorrente.
[...] Tes_2
In particolare, è emerso che il signor durante la sua attività di manutentore, era Pt_1
impegnato in attività comportanti il rifacimento di intonaci, imbiancatura e tramezzi, piastrellamento, sostituzione di grondaie e guaine delle coperture, traslochi di arredi,
pagina 2 di 6 attività di falegnameria e l'utilizzazione di arnesi quali “trapano, smeriglio, mazzetta, scalpello, avvitatore” e anche “picco e pala”.
Dalla prova testimoniale è altresì emerso che il ricorrente, nel 2015/2016 ha svolto mansioni quali lo “sfalcio di erba, posizionamento di cartelli stradali e rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade”, attività implicanti l'utilizzo di arnesi quali
“decespugliatore, falce, smeriglio, paletta, martello pneumatico”.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento di attività che l'hanno esposta al rischio professionale.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato a valutare la Persona_1 sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'ausiliario, in relazione alla domanda del 24 maggio 2018 proposta dal ricorrente in sede amministrativa, ha sostenuto la correttezza e congruità dei postumi afferenti alla malattia professionale sofferta dal ricorrente già riconosciuti dall' resistente in sede CP_1
amministrativa, che sono, quindi, responsabili di un danno biologico valutabile ancora nella misura pari al 6% con riferimento alla patologia del rachide lombare (pratica n.
518531882).
Il consulente tecnico, inoltre, ha confermato la corretta quantificazione operata dall' circa la ferita alla gamba destra (pratica n. 504851864, del 08/02/05) CP_3
comportante un danno biologico in misura pari al 2% (non in discussione in questa sede).
Inoltre, secondo il giudizio espresso dal perito officiato dal Tribunale il ricorrente risulta affetto anche dalla sindrome della “spalla dolorosa sinistra” e da “gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo” da ricondursi a origine professionale.
L'ausiliario, invero, in relazione alla domanda proposta dal ricorrente in sede amministrativa in data 24 maggio 2018 ha rilevato un danno biologico valutabile nella misura pari al 5% con riferimento alla patologia della spalla sinistra (pratica n.
518531883) e un danno biologico valutabile in misura pari al 4% con riferimento alla patologia della “gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo" (pratica n. 516570439), sostenendo che “Ritengo che il quadro clinico strumentale descritto a carico delle spalle, del rachide lombare, delle ginocchia, sia stato favorito seppure in
pagina 3 di 6 maniera non esclusiva dalla professione svolta dal signor nella sua vita Pt_1 lavorativa di operaio edile e manutentore di fabbricati”.
In particolare, il CTU ha così argomentato “Ritengo sia equo per le limitazioni obiettivate riconoscere al signor sin dalla data di presentazione della domanda di Pt_1
malattia professionale del 24.05.2018 un danno biologico del 5% per gli esiti della patologia della spalla sinistra. Danno biologico del 4% per la gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo.
Confermo il danno biologico del 6% già riconosciuto dall' per la patologia del CP_3
rachide lombare.
Riconosco quindi al signor sin dalla data di presentazione della domanda di Pt_1
malattia professionale del 24.05.2018 danno biologico complessivo del 14,27%. Questo valore deve essere arrotondato al 14%.
Ho assegnato al signor danno biologico del 14% in base ai seguenti codici Pt_1
tabellari.
Cod. 213: ernia del disco del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti.
Nel signor all'atto della visita non sono stati evidenziati disturbi trofico sensitivi. Pt_1
Cod. 281: esiti di condropatie, a seconda del grado non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%.
Cod. 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, 3%.
Cod. 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino
a 4%.
Considerate le preesistenze lavorative del 2005: d. b. del 2% per esiti di ferita alla gamba destra, dal 24.05.2018 il danno biologico complessivo del signor è del Pt_1
16% sin dal 24.05.2018. (14,27+ 2 = 15,98)”.
Ne discende che, all'esito dell'odierno giudizio, in ragione del riconoscimento delle patologie professionali riscontrate dal CTU (spalla dolorosa sinistra in misura del 5% e gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo determinante un danno biologico del 4% su domanda del 24.05.2018), e della preesistenza, la percentuale di danno biologico patito dal signor deve essere valutata in un danno Parte_1
biologico complessivo del 16% dal 24 maggio 2018.
Le argomentate conclusioni del consulente, neppure oggetto di contestazione in sede di pagina 4 di 6 osservazioni alla bozza preliminare, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, dunque, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa, con il conseguente riconoscimento di indennizzo di rendita da tale ultima data.
L' deve, pertanto, essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del CP_3
predetto indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo del 16%, accertato come sopra, con decorrenza di legge dal 24 maggio 2018, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre gli interessi legali di mora, previa detrazione di quanto eventualmente già liquidato in capitale per le patologie conglobate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore della prestazione (da € 26.000,00 euro 52.000, tenuto conto dell'importo dell'indennizzo rapportato al 16% come da tabella degli importi dell'indennizzo , seguono la CP_3
soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' CP_3
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “spalla sinistra dolorosa per tendinite Parte_1
cronica (lesione del sovraspinato sn)” di natura professionale comportante un danno biologico pari al 5% e da “gonartrosi con meniscopatia bilaterale in grave ginocchio valgo” di natura professionale, comportante un danno biologico pari al 4%, cui è conseguito un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al 6% e
2%, del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24 maggio 2018;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente CP_3 dell'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo del 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24 maggio 2018, e al pagamento dei ratei pagina 5 di 6 maturati e scaduti, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti e con decorrenza di legge, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale per le medesime tecnopatie;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_3
che liquida in complessivi euro 4.974,75, oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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