Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 dicembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 dicembre 1967 |
Commentari • 15
- 1. La Corte costituzionale a ranghi ridotti: inefficienze e rischi derivanti dalla perdurante mancata elezione del quindicesimo giudice costituzionaleCorrado Caruso Pietro Faraguna · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. La Corte costituzionale a ranghi ridotti: inefficienze e rischi derivanti dalla perdurante mancata elezione del quindicesimo giudice costituzionaleCorrado Caruso Pietro Faraguna · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Corrado Caruso e Pietro Faraguna Sommario: 1. Le norme - 2. I fatti - 3. I rischi - 4. La cattura partitocratica della Corte. Un problema di legittimazione? - 5. I possibili rimedi 1. Le norme Lo scorso 24 luglio, in occasione della cerimonia del ventaglio al Quirinale, il Presidente Mattarella ha esortato, “con garbo e determinazione”, il Parlamento a eleggere il quindicesimo giudice costituzionale. I motivi di questa esortazione sono forse noti, ma nel dubbio conviene ripassare le coordinate normative e i fatti istituzionali che hanno portato al monito. Quanto alle norme, «la Corte costituzionale è composta di quindici giudici», afferma l'art. 135 della Costituzione. Alla scadenza …
Leggi di più… - 3. Testo di legge costituzionale sottoposto a REFERENDUMDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Di seguito il testo di Legge sottoposto a Referendum costituzionale. CAMERA DEI DEPUTATI TESTO LEGGE COSTITUZIONALE – Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». (16A03075) (GU n.88 del 15-4-2016) CAPO I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Avvertenza: Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal …
Leggi di più… - 4. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 5. Forum sull’Istituzione dell’Alta Corte. La rivoluzione dell’assetto giurisdizionale in vista dell’istituzione di una giurisdizione speciale per i giudici. Anna…Paola Filippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Forum sull'Istituzione dell'Alta Corte. La rivoluzione dell'assetto giurisdizionale in vista dell'istituzione di una giurisdizione speciale per i giudici Intervista di Paola Filippi e Roberto Conti a Anna Rossomando Nella proposta di revisione costituzionale l'Alta Corte sostituirebbe le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione quanto al sindacato sulle sentenze disciplinari emesse dalla Sezione del Consiglio superiore della magistratura. Con riferimento a questa previsione incuriosisce la circostanza che si ritenga di rimediare alla caduta di immagine del Consiglio operando su compiti affidati alle sezioni Unite civili della corte di Cassazione. 1. Quali sono le criticità rilevate …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/05/2022, n. 3769Provvedimento: Pubblicato il 13/05/2022 N. 03769/2022REG.PROV.COLL. N. 03908/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3908 del 2021, proposto dalla ditta Bellini Invest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora, n. 2; contro il Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
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- 2. Corte Cost., sentenza 22/07/2003, n. 263Provvedimento: N. 263 Sentenza 3 - 22 luglio 2003 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, FE CONTRI, GU NE OD, ER TO CA, NI MA, FR BI, VA AR IC, RA AN, GO DE ER, RO CC, LO DA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di Reggio Calabria il 16 novembre 1998, in un procedimento penale a carico dell'on. ME AR MA, promosso con ricorso della Camera dei deputati notificato il 20 giugno 2001, depositato in cancelleria il 3 luglio successivo ed iscritto al n. 20 del registro …Leggi di più...
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- 3. Corte Cost., sentenza 23/05/1985, n. 154Provvedimento: N. 154 SENTENZA 6 MAGGIO 1985 Deposito in cancelleria: 23 maggio 1985. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 131 bis del 5 giugno 1985. Pres. ELIA - Rel. FERRARI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ON REALE - Dott. TT LI CI - Avv. TO AG - Prof. LI AD - Prof. IO LA OL - Prof. RG RI - Prof. IU FERRARI - Dott. FR AJ - Prof. IO CO - Prof. OR LO - Prof. IU LL - Dott. FR GR, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12, n. 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, approvato il 17 febbraio 1971, e dell'art. 12, n. 3, del Regolamento della Camera dei Deputati, …Leggi di più...
- inclusione dei regolamenti parlamentari·
- indipendenza ed imparzialita' dell'organo decidente, garanzia di difesa, tempo ragionevole·
- insindacabilita' dei regolamenti parlamentari da parte della corte costituzionale·
- controversie concernenti il rapporto di impiego dei dipendenti delle camere·
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- conseguente insindacabilita' da parte della corte costituzionale.·
- sent. 154/85 b. parlamento·
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- sent. 154/85 c. parlamento·
- richiamo agli stessi principi contenuti in convenzioni internazionali.·
- leggi ed atti aventi forza di legge sottoponibili al giudizio della corte costituzionale·
- previsione di una giurisdizione domestica
- 4. Corte Cost., sentenza 17/02/1969, n. 15Provvedimento: N. 15 SENTENZA 12 FEBBRAIO 1969 Deposito in cancelleria: 17 febbraio 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 52 del 26 febbraio 1969. Pres. SANDULLI - Rel. CRISAFULLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. DO SANDULLI, Presidente - Prof. EP CA - Prof. CH AL - Prof. EP IA - Dott. EP VE - Dott. NN IS NE - Prof. CO OL BONIFICIO - Dott. IG OG - Dott. AN DE RC - Avv. RC RO - Prof. ZO ZA - Prof. VINCZO CH TR - Prof. VE CRISAFULLI - Dott. CO LE, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1968 dalla Corte di assise dell'Aquila …Leggi di più...
- vilipendio della corte costituzionale·
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- sent. 15/69 c. corte costituzionale·
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- sent. 15/69 e. corte costituzionale·
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- sent. 15/69 b. corte costituzionale
Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 135 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari". - Art. 2.
E' competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 135 della Costituzione , deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti. - Art. 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.