Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
27.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 834/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Galbo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra
RESISTENTE
OGGETTO: merito ATP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Sempre in via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il ricorso contiene specifiche contestazioni alla CTU.
1
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi il requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità prevista per gli inabili con totale e permanente inabilità lavorativa (100%)
e, in subordine, dell'assegno di invalidità civile previsto per gli inabili con permanente inabilità lavorativa superiore al 74%, ai sensi della legge n. 118/1971.
Il CTU nominato in sede di ATP, nella propria relazione peritale, ha accertato che non sussistono i requisiti medico-legali previsti per il raggiungimento della soglia invalidante.
Parimenti nella relazione peritale espletata nel presente giudizio di opposizione il CTU ha ribadito quanto già accertato dal CTU nominato in sede di ATP, concludendo che non sussistono i requisiti medico-legali utili per poter usufruire della prestazione richiesta.
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, poiché parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente posti carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese processuali;
3) pone i costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 28.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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