Articolo 26 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 25Articolo 27
Versione
12 dicembre 1991
Art. 26. Rappresentanza davanti al giudice di pace 1. L' articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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