Versione
12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 26. Rappresentanza davanti al giudice di pace 1. L' articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/04/2021, n. 490Provvedimento: […]Leggi di più...
- interpello del giudice·
- art. 222 c.p.c.·
- volontà di avvalersi del documento·
- querela di falso·
- revoca volontà di avvalersi·
- compensazione spese·
- art. 313 c.p.c.·
- improcedibilità del giudizio·
- art. 221 c.p.c.