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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Alessandria
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria nella persona del presidente dottor Paolo Rampini ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r. g. 1014/2025 procedimento semplificato promossa da:
Francesco Bracciani del Foro di Torino, nei confronti di
Controparte_1
contumace avente ad oggetto: liquidazione competenze professionali trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2025 sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia codesto Ecc.mo Presidente riformare il decreto impugnato, ordinando la liquidazione a favore dell'esponente il rimborso di quanto indicato a titolo di spese
“vive” ed indennità di trasferta, o quella maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua in corso di causa;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 28 aprile 2025, il ricorrente, difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del CP_2
procedimento penale nei suoi confronti avanti al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Alessandria, impugnava il decreto emesso dal tribunale di Alessandria nella persona del giudice dell'udienza preliminare dottor Tacchino in data 31 Marzo 2025, contestando la mancata liquidazione in suo favore delle spese di viaggio e dell'indennità di trasferta.
Con successivo decreto in data 11 – 12 agosto 2025, il gup presso il tribunale di
Alessandria accoglieva l'istanza integrativa del ricorrente, liquidando peraltro una somma ampiamente inferiore a quella originariamente richiesta e per ottenere la rifusione della quale il ricorrente aveva proposto gravame.
All'udienza del 7 novembre 2025, nella contumacia del resistente, la causa, CP_1
documentalmente istruita, era trattenuta in decisione.
Da quanto osservato circa l'intervenuto provvedimento integrativo deriva che va dichiarata la cessazione della memoria del contendere, come del resto riconosciuto dalla parte opponente nella sua memoria integrativa depositata telematicamente in data 15 settembre 2025 e che debbono essere dichiarate irripetibili le spese del presente giudizio, atteso che la domanda originaria si è rivelata, a seguito di una decisione che risulta a sua volta sostanzialmente accettata dall'opponente, solo parzialmente fondata.
P. Q. M.
Il presidente del tribunale di Alessandria, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Alessandria, 7 novembre 2025
Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Alessandria
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria nella persona del presidente dottor Paolo Rampini ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r. g. 1014/2025 procedimento semplificato promossa da:
Francesco Bracciani del Foro di Torino, nei confronti di
Controparte_1
contumace avente ad oggetto: liquidazione competenze professionali trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2025 sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia codesto Ecc.mo Presidente riformare il decreto impugnato, ordinando la liquidazione a favore dell'esponente il rimborso di quanto indicato a titolo di spese
“vive” ed indennità di trasferta, o quella maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua in corso di causa;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 28 aprile 2025, il ricorrente, difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del CP_2
procedimento penale nei suoi confronti avanti al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Alessandria, impugnava il decreto emesso dal tribunale di Alessandria nella persona del giudice dell'udienza preliminare dottor Tacchino in data 31 Marzo 2025, contestando la mancata liquidazione in suo favore delle spese di viaggio e dell'indennità di trasferta.
Con successivo decreto in data 11 – 12 agosto 2025, il gup presso il tribunale di
Alessandria accoglieva l'istanza integrativa del ricorrente, liquidando peraltro una somma ampiamente inferiore a quella originariamente richiesta e per ottenere la rifusione della quale il ricorrente aveva proposto gravame.
All'udienza del 7 novembre 2025, nella contumacia del resistente, la causa, CP_1
documentalmente istruita, era trattenuta in decisione.
Da quanto osservato circa l'intervenuto provvedimento integrativo deriva che va dichiarata la cessazione della memoria del contendere, come del resto riconosciuto dalla parte opponente nella sua memoria integrativa depositata telematicamente in data 15 settembre 2025 e che debbono essere dichiarate irripetibili le spese del presente giudizio, atteso che la domanda originaria si è rivelata, a seguito di una decisione che risulta a sua volta sostanzialmente accettata dall'opponente, solo parzialmente fondata.
P. Q. M.
Il presidente del tribunale di Alessandria, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Alessandria, 7 novembre 2025
Il presidente