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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
all'udienza del 21.2.2025 nella causa civile in grado di appello n. 2742/2024
TRA
Parte_1
Avv. Tavernese Marco appellante
E
Controparte_1
Avvocatura Generale dello Stato appellato
ha pronunziato la presente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4065/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in data 05.04.2024. Conclusioni: come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c, conveniva il Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 2.308,80 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché
1 l'ulteriore importo di Euro 150,85 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 2.459,65 (duemilaquattrocentocinquantanove/65), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Il ricorrente deduceva di essere recluso ininterrottamente dal mese di luglio 2010 presso diversi istituti penitenziari, all'interno dei quali aveva svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria - ai sensi e per gli effetti della L. 354/1975 - dal mese di agosto 2010 al mese di dicembre 2021; rappresentava, infatti, di aver espletato le precise mansioni lavorative di “porta pranzi, cat. C”, “scopino, cat. C” e “addetto alle pulizie, cat. C” del CCNL “Turismo – Pubblici Esercizi – Alberghi - Addetti ai Servizi Vari d'Istituto”. Lamentava di aver percepito una retribuzione inferiore a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 375/1975 e sosteneva di aver pertanto diritto alla differenza rispetto ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro al tempo in vigore, nonché all'indennità per le ferie non godute e al trattamento di fine rapporto. Il ricorrente, dunque, comparava mese per mese la mercede ricevuta con quella alla quale avrebbe avuto diritto ai sensi della normativa legislativa e contrattuale applicabile, computando le relative differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, rol, 13^ mensilità, indennità di ferie e indennità sostituiva delle ferie, maturate e non godute, e T.F.R, per una somma complessivamente rivendicata pari ad € 2.459,65.
2. Costituitosi ritualmente in giudizio, il eccepiva, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c., la prescrizione della pretesa creditoria azionata e concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Seppur ritualmente evocato in giudizio, l' rimaneva contumace. CP_2
4. Il Giudice di prime cure, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso, accertando il diritto dell'odierno appellante, limitatamente ai periodi lavorativi non prescritti, al trattamento economico dovuto per l'attività lavorativa svolta – ed alle relative differenze retributive maturate dal mese di ottobre 2016 – con l'esclusione delle somme spettanti a titolo di rol, indennità di ferie, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, tredicesima mensilità e T.F.R. 5. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello Parte_1 svolgendo i seguenti motivi di gravame:
1) erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975;
3) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. – Assolvimento Contr dell'onere della prova in merito alla spettanza della 13^ e dei
2 5) precedenti dell'adìta Corte;
6) erroneità della sentenza impugnata, in punto di (asserita) intervenuta prescrizione parziale.
6. Ritualmente evocato in giudizio, il resiste ai Controparte_1 suindicati motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello.
7. All'odierna udienza la causa è decisa come da dispositivo.
8. L'appello merita accoglimento.
9. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, l'odierno appellante si duole del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dell'importo richiesto per gli emolumenti rivendicati, rappresentando come il Tribunale sia incorso in una erronea qualificazione della domanda proposta, nonché in una falsa applicazione dell'art. 22
L. 354/1975. Tale assunto è corretto, dal momento che, in tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_4 sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo CdA Roma, sentenza n. 2242/2023), l'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo.
Dunque, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di Roma n. 2672/2022).
10. Con il terzo e il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del primo Giudice per omessa valutazione delle circostanze non contestate dal convenuto, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e si duole della CP_1
3 violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. operata dal Giudice di prime cure, ritenendo correttamente assolto l'onere della prova in merito alla spettanza delle differenze economiche rivendicate. Tali doglianze sono fondate. Al riguardo, in primo luogo, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che “L'onere di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 353/1990, dall'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 12231/2007)” e che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. … Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. n. 4051/2011). Osserva a tal proposito la Corte che, così come rappresentato da parte appellante, il
, nel giudizio di primo grado (e poi anche in quello di appello), nulla ha CP_1 contestato in merito a quanto dedotto nel ricorso introduttivo circa i periodi di lavoro, l'orario osservato, la contrattazione collettiva applicabile, le mansioni e i relativi inquadramenti;
tali circostanze, che peraltro trovano idoneo riscontro nella documentazione allegata al ricorso, non sono state contrastate da alcuna deduzione della parte convenuta, essendosi l'Amministrazione limitata ad eccepire la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente. Parimenti incontestati sono rimasti i conteggi formulati dal ricorrente, che risultano peraltro correttamente formulati sulla base del CCNL di riferimento, depositato in atti (v. doc. 6 nel fascicolo di parte ricorrente), in misura pari ai 2/3 del trattamento economico ivi previsto. 11. Con il sesto motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneo accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale circa le pretese azionate in giudizio. La Corte ritiene fondata tale censura. Si richiama, in primo luogo, la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n. 3062/2015, Cass. n. 2696/2015) secondo cui “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'Amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Inoltre, come affermato da questa Corte di appello in numerose pronunce (cfr. sentenze nn. 3140/2023, 3147/2023, 674/2024 e 677/2024), pur nella diversità delle mansioni - riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena - e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie Case circondariali), il rapporto de quo è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità; in altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione anche se non coincidente con la
4 durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla “cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione). Va poi evidenziato che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il
, e non con l'Istituto di pena - argomentando da Cass. n. 12205/2019 e Cass CP_1
n. 18308/2009 - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto né, del resto, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate. Deve infine segnalarsi che le suindicate considerazioni hanno trovato conferma nella recente sentenza della Suprema Corte n. 17478/2024, che ha ribadito il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). Per tali ragioni, la Corte non ritiene decorso alcun termine di prescrizione quinquennale dal momento che l'ultima attività lavorativa svolta dal detenuto risale, così come riportato in atti, al mese di dicembre 2021.
12. Alla luce di tali considerazioni, rimanendo così assorbita ogni altra questione proposta dalle parti, l'appello merita integrale accoglimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, il appellato va CP_1 condannato a pagare all'appellante la somma complessiva di €2.459,65, oltre interessi e rivalutazione.
13. La condanna del appellato al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna il appellato a corrispondere all'appellante la CP_1 somma complessiva di €2.459,65, oltre interessi e rivalutazione;
condanna il appellato al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, liquidate in €1.350,00 per il primo grado e in €970,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi.
Roma, 21 febbraio 2025
La Presidente Giovanna Ciardi
5
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
all'udienza del 21.2.2025 nella causa civile in grado di appello n. 2742/2024
TRA
Parte_1
Avv. Tavernese Marco appellante
E
Controparte_1
Avvocatura Generale dello Stato appellato
ha pronunziato la presente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4065/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in data 05.04.2024. Conclusioni: come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c, conveniva il Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 2.308,80 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché
1 l'ulteriore importo di Euro 150,85 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 2.459,65 (duemilaquattrocentocinquantanove/65), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Il ricorrente deduceva di essere recluso ininterrottamente dal mese di luglio 2010 presso diversi istituti penitenziari, all'interno dei quali aveva svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria - ai sensi e per gli effetti della L. 354/1975 - dal mese di agosto 2010 al mese di dicembre 2021; rappresentava, infatti, di aver espletato le precise mansioni lavorative di “porta pranzi, cat. C”, “scopino, cat. C” e “addetto alle pulizie, cat. C” del CCNL “Turismo – Pubblici Esercizi – Alberghi - Addetti ai Servizi Vari d'Istituto”. Lamentava di aver percepito una retribuzione inferiore a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 375/1975 e sosteneva di aver pertanto diritto alla differenza rispetto ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro al tempo in vigore, nonché all'indennità per le ferie non godute e al trattamento di fine rapporto. Il ricorrente, dunque, comparava mese per mese la mercede ricevuta con quella alla quale avrebbe avuto diritto ai sensi della normativa legislativa e contrattuale applicabile, computando le relative differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, rol, 13^ mensilità, indennità di ferie e indennità sostituiva delle ferie, maturate e non godute, e T.F.R, per una somma complessivamente rivendicata pari ad € 2.459,65.
2. Costituitosi ritualmente in giudizio, il eccepiva, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c., la prescrizione della pretesa creditoria azionata e concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Seppur ritualmente evocato in giudizio, l' rimaneva contumace. CP_2
4. Il Giudice di prime cure, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso, accertando il diritto dell'odierno appellante, limitatamente ai periodi lavorativi non prescritti, al trattamento economico dovuto per l'attività lavorativa svolta – ed alle relative differenze retributive maturate dal mese di ottobre 2016 – con l'esclusione delle somme spettanti a titolo di rol, indennità di ferie, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, tredicesima mensilità e T.F.R. 5. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello Parte_1 svolgendo i seguenti motivi di gravame:
1) erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975;
3) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. – Assolvimento Contr dell'onere della prova in merito alla spettanza della 13^ e dei
2 5) precedenti dell'adìta Corte;
6) erroneità della sentenza impugnata, in punto di (asserita) intervenuta prescrizione parziale.
6. Ritualmente evocato in giudizio, il resiste ai Controparte_1 suindicati motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello.
7. All'odierna udienza la causa è decisa come da dispositivo.
8. L'appello merita accoglimento.
9. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, l'odierno appellante si duole del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dell'importo richiesto per gli emolumenti rivendicati, rappresentando come il Tribunale sia incorso in una erronea qualificazione della domanda proposta, nonché in una falsa applicazione dell'art. 22
L. 354/1975. Tale assunto è corretto, dal momento che, in tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_4 sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo CdA Roma, sentenza n. 2242/2023), l'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo.
Dunque, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di Roma n. 2672/2022).
10. Con il terzo e il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del primo Giudice per omessa valutazione delle circostanze non contestate dal convenuto, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e si duole della CP_1
3 violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. operata dal Giudice di prime cure, ritenendo correttamente assolto l'onere della prova in merito alla spettanza delle differenze economiche rivendicate. Tali doglianze sono fondate. Al riguardo, in primo luogo, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che “L'onere di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 353/1990, dall'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 12231/2007)” e che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. … Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. n. 4051/2011). Osserva a tal proposito la Corte che, così come rappresentato da parte appellante, il
, nel giudizio di primo grado (e poi anche in quello di appello), nulla ha CP_1 contestato in merito a quanto dedotto nel ricorso introduttivo circa i periodi di lavoro, l'orario osservato, la contrattazione collettiva applicabile, le mansioni e i relativi inquadramenti;
tali circostanze, che peraltro trovano idoneo riscontro nella documentazione allegata al ricorso, non sono state contrastate da alcuna deduzione della parte convenuta, essendosi l'Amministrazione limitata ad eccepire la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente. Parimenti incontestati sono rimasti i conteggi formulati dal ricorrente, che risultano peraltro correttamente formulati sulla base del CCNL di riferimento, depositato in atti (v. doc. 6 nel fascicolo di parte ricorrente), in misura pari ai 2/3 del trattamento economico ivi previsto. 11. Con il sesto motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneo accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale circa le pretese azionate in giudizio. La Corte ritiene fondata tale censura. Si richiama, in primo luogo, la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n. 3062/2015, Cass. n. 2696/2015) secondo cui “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'Amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Inoltre, come affermato da questa Corte di appello in numerose pronunce (cfr. sentenze nn. 3140/2023, 3147/2023, 674/2024 e 677/2024), pur nella diversità delle mansioni - riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena - e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie Case circondariali), il rapporto de quo è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità; in altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione anche se non coincidente con la
4 durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla “cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione). Va poi evidenziato che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il
, e non con l'Istituto di pena - argomentando da Cass. n. 12205/2019 e Cass CP_1
n. 18308/2009 - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto né, del resto, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate. Deve infine segnalarsi che le suindicate considerazioni hanno trovato conferma nella recente sentenza della Suprema Corte n. 17478/2024, che ha ribadito il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). Per tali ragioni, la Corte non ritiene decorso alcun termine di prescrizione quinquennale dal momento che l'ultima attività lavorativa svolta dal detenuto risale, così come riportato in atti, al mese di dicembre 2021.
12. Alla luce di tali considerazioni, rimanendo così assorbita ogni altra questione proposta dalle parti, l'appello merita integrale accoglimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, il appellato va CP_1 condannato a pagare all'appellante la somma complessiva di €2.459,65, oltre interessi e rivalutazione.
13. La condanna del appellato al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna il appellato a corrispondere all'appellante la CP_1 somma complessiva di €2.459,65, oltre interessi e rivalutazione;
condanna il appellato al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, liquidate in €1.350,00 per il primo grado e in €970,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi.
Roma, 21 febbraio 2025
La Presidente Giovanna Ciardi
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