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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 1^ ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione a mezzo scambio di note, letti gli atti e le memorie di discussione depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11558/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO DAVIDE elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Borgo Pinti, 57 50121 FIRENZE presso il difensore avv. LONGO DAVIDE PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMONI MASSIMO CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 954 00189 ROMA presso il difensore avv. RAMONI MASSIMO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti ed obbligazioni - opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
parte opponente ha così concluso: “si conclude affinchè l'Ecc.llmo Giudice adito Voglia A) accertato
l'inadempimento di rispetto al contratto sottoscritto con e l'intervenuta CP_1 Parte_2 risoluzione del contratto intercorso tra e a far data dal giorno Parte_2 Controparte_2
31/05/2021, B) dichiarare inefficace/nullo e o annullabile il decreto ingiuntivo n.9349/2023, dichiarando che niente è dovuto dalla alla per le somme ingiunte con il Parte_2 CP_3 suddetto decreto C) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Longo che si dichiara anticipatario”;
pagina 1 di 8 parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: - In via principale Confermare decreto ingiuntivo R.G. 9349/2023 – n. 2779/2023, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, confermare il decreto stesso per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione;
- Nel merito, accertare che la società Parte_2
(Codice Fiscale/Partita Iva: ), in p.l.r.p.t., è debitrice della
[...] P.IVA_1 Controparte_4 in persona del Legale Rappresentante pro tempore della somma di € 25.497,58, e per l'effetto condannare la società (Codice Iva: ), in p.l.r.p.t.,, Parte_2 C.F._1 P.IVA_1 al pagamento in favore della in persona del Legale Rappresentante pro tempore Controparte_4 dell'importo di € 25.497,58, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di sese e onorari del presente giudizio”
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra la società opposta e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
pagina 2 di 8 Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: (cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto l'opposizione è infondata.
Invero, la società in data 13 marzo 2018, sottoscriveva con la società Parte_2 CP_2
operante nel settore della produzione e distribuzione di software, un contratto finalizzato alla
[...] fornitura e personalizzazione di specifici programmi informatici, destinati alla gestione del servizio di noleggio a breve termine dei veicoli della propria flotta aziendale. Oggetto del contratto era, in particolare, la messa a disposizione di tre software, denominati Omoove, Exerve e Aliante, unitamente alla relativa licenza d'uso.
pagina 3 di 8 A seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, emetteva tra gli anni Controparte_2
2022 e 203 nei confronti della società committente varie fatture per un ammontare complessivo di €
25.497,58, importo che risultava rimasto insoluto nonostante i reiterati solleciti. Di conseguenza, la società fornitrice proponeva ricorso per ingiunzione di pagamento, e con decreto ingiuntivo n.
277/2023, emesso in data 4 agosto 2023, questo Tribunale ordinava ad il pagamento Parte_2 della somma sopra indicata, oltre interessi e spese.
In data 10 ottobre 2023, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la Parte_2 fondatezza della pretesa creditoria in quanto, a suo dire, la controparte non avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali pattuiti, in particolare con riferimento alla mancata consegna e messa in funzione dei software promessi. Parte opponente eccepiva, altresì, l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto alla data del 31 maggio 2021, chiedendo l'annullamento del decreto opposto e la declaratoria di insussistenza di qualsivoglia debito nei confronti di . CP_2
Ciò detto in fatto, in diritto è da rilevare che oggetto del presente giudizio è un contratto di natura mista, che combina: un contratto di appalto d'opera intellettuale (ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c.), relativo allo sviluppo personalizzato di software per la gestione del car sharing aziendale;
una licenza d'uso di software standard, concernente i programmi Omoove, Exerve e Aliante;
eventualmente, un servizio accessorio di assistenza e manutenzione, ove pattuito.
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul tema chiarendo che: "nel contratto di appalto avente ad oggetto lo sviluppo di software personalizzato, il prestatore d'opera ha l'obbligo di consegnare un prodotto conforme alle specifiche tecniche e funzionali pattuite con il committente. L'onere della prova circa l'adempimento grava sul fornitore, che deve dimostrare di aver correttamente sviluppato e consegnato il software secondo le caratteristiche e i requisiti contrattuali. Dall'altra parte, il committente che contesta l'esecuzione deve fornire la prova dell'inadempimento o del difetto di conformità, dimostrando che il software non risponde alle condizioni pattuite, ovvero presenta malfunzionamenti o difformità che ne inficiano l'idoneità all'uso previsto. La prova può essere agevolata da una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice, volta a valutare la conformità tecnica del prodotto rispetto alle specifiche concordate” (Cass. n. 13010/2015) e ancora: "in tema di contratti di fornitura e sviluppo software, l'onere probatorio relativo alla corretta esecuzione del contratto incombe sul fornitore, il quale deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi contrattuali, consegnando un software conforme e funzionante. Il committente che si oppone al pagamento deve invece dimostrare che il software fornito presenta difetti, è difforme dalle specifiche tecniche pattuite o non è idoneo all'uso previsto. La semplice opposizione generica al pagamento non è sufficiente: è pagina 4 di 8 necessaria la prova concreta delle mancanze o dei malfunzionamenti contestati. Nei casi più complessi, il giudice può ordinare una perizia tecnica per accertare la sussistenza o meno delle difformità denunciate" (Cass. n. 9344/2012).
Nel caso di specie risulta che la società abbia fornito adeguata documentazione Controparte_2 comprovante l'adempimento degli obblighi contrattuali. In particolare: dalla documentazione allegata emerge che il software Aliante è stato reso operativo in data 17 gennaio 2019, con attività propedeutiche avviate già a partire dall'aprile 2018; i report tecnici redatti dal system integrator
Maestrale, nonché le mail interne tra cui quella del dott. (all. 2 e 3 di parte Testimone_1 opposta), non contestate dall'opponente, testimoniano lo svolgimento di attività di configurazione, importazione dati, formazione e supporto;
la presenza di numerosi ticket di assistenza aperti fino a giugno 2021 sulla piattaforma MySupport (all. da 1-1 a 1-40 di parte opposta), riferiti a funzionalità specifiche costituisce prova oggettiva dell'effettivo utilizzo dei software forniti da parte della committente;
l'ulteriore utilizzo della piattaforma TS Digital e la modalità di caricamento delle fatture confermano la piena operatività dei sistemi forniti.
Di contro, le contestazioni formulate da appaiono generiche e non corroborate da Parte_2 alcuna documentazione tecnica o contabile idonea a dimostrare il dedotto inadempimento, né tanto meno la parte opponente ha contestato il quantum della pretesa creditoria. La società opponente si è limitata ad affermare – anche in comparsa conclusionale – che i software non sarebbero mai stati forniti, eccezion fatta per il modulo di fatturazione elettronica, senza tuttavia offrire alcuna prova specifica dei vizi lamentati.
Vero è che risultano prodotte in atti diverse lettere che danno atto delle doglianze mosse ante causam della parte opponente ma di tali doglianze nel presente giudizio non è stata data alcuna prova degna di tale nome.
Quanto alla diffida ad adempiere, parte opponente ha dedotto di aver inviato alla Parte_2 convenuta in data 20/05/2021, una formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. Controparte_2
1454 c.c., cui non sarebbe seguito alcun riscontro, e che tale condotta avrebbe giustificato la risoluzione di diritto del contratto, con conseguente illegittimità delle fatture emesse. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere condivisa.
In merito ai presupposti, ai contenuti ed agli effetti della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 3477 del 6.3.2012 la quale ha ribadito i seguenti principi di diritto: -“ l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello
pagina 5 di 8 di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione dei negozio, mercé un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento (Cass. n. 8844 del 28/06/2001)”;
- “In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi;
tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente
e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 cod. civ. (Cass. Sentenza n. 23315 del 08/11/2007)”;
- “La non scarsa importanza dell'inadempimento, che, nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, deve essere verificata anche di ufficio dal Giudice, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito”.
Ebbene, nl caso in esame, la comunicazione del 20/05/2021, pur qualificata come “diffida ad adempiere” e pur contenendo i requisiti di forma richiesti ex lege, non risulta concretamente idonea a produrre l'effetto risolutivo automatico previsto dalla norma posto che la parte opponente all'atto della diffida era a sua volta inadempiente (si legge infatti nella diffida che la società oggi opposta aveva formulato numerose richieste di pagamento) ed inoltre nel giudizio de quo non è stata fornita alcuna dimostrazione circa la gravità dell'inadempimento lamentato da Parte_2 pagina 6 di 8 Tra l'altro va detto che la mera assenza di una replica alla diffida non può interpretarsi, da sola, come accettazione della risoluzione, trattandosi di atto unilaterale recettizio i cui effetti dipendono dal rispetto di requisiti formali e sostanziali tra cui la prova dell'inadempimento - peraltro grave e imputabile - che nel caso di specie parte opponente non ha fornito.
Ne consegue che, in difetto di una risoluzione formalmente e giuridicamente efficace, il contratto deve ritenersi valido ed efficace così come le fatture oggetto del presente giudizio.
Va infine osservato che parte opponente, pur avendo inizialmente indicato un teste a supporto delle proprie doglianze, ha successivamente rinunciato all'assunzione della prova testimoniale, privando così il proprio impianto difensivo di ogni supporto probatorio. In assenza di una prova scritta o testimoniale idonea a suffragare le eccezioni sollevate, l'opposizione deve ritenersi infondata e il decreto ingiuntivo merita conferma.
Ogni altra questione è assorbita, posto che l'aspetto sopra analizzato appare dirimente e assorbente. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa, con applicazione dei valori minimi in considerazione della natura documentale della causa e di particolari questioni di diritto e con una decurtazione del 50% sull'attività istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art 171 ter ma non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 277/2023, emesso Parte_2 in data 04.08.2023 dal Tribunale di Firenze;
-per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
pagina 7 di 8 -condanna la società al pagamento, in favore di delle spese del Parte_2 Controparte_2 presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi Euro 2.120,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 1^ ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione a mezzo scambio di note, letti gli atti e le memorie di discussione depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11558/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO DAVIDE elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Borgo Pinti, 57 50121 FIRENZE presso il difensore avv. LONGO DAVIDE PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMONI MASSIMO CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 954 00189 ROMA presso il difensore avv. RAMONI MASSIMO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti ed obbligazioni - opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
parte opponente ha così concluso: “si conclude affinchè l'Ecc.llmo Giudice adito Voglia A) accertato
l'inadempimento di rispetto al contratto sottoscritto con e l'intervenuta CP_1 Parte_2 risoluzione del contratto intercorso tra e a far data dal giorno Parte_2 Controparte_2
31/05/2021, B) dichiarare inefficace/nullo e o annullabile il decreto ingiuntivo n.9349/2023, dichiarando che niente è dovuto dalla alla per le somme ingiunte con il Parte_2 CP_3 suddetto decreto C) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Longo che si dichiara anticipatario”;
pagina 1 di 8 parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: - In via principale Confermare decreto ingiuntivo R.G. 9349/2023 – n. 2779/2023, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, confermare il decreto stesso per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione;
- Nel merito, accertare che la società Parte_2
(Codice Fiscale/Partita Iva: ), in p.l.r.p.t., è debitrice della
[...] P.IVA_1 Controparte_4 in persona del Legale Rappresentante pro tempore della somma di € 25.497,58, e per l'effetto condannare la società (Codice Iva: ), in p.l.r.p.t.,, Parte_2 C.F._1 P.IVA_1 al pagamento in favore della in persona del Legale Rappresentante pro tempore Controparte_4 dell'importo di € 25.497,58, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di sese e onorari del presente giudizio”
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra la società opposta e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
pagina 2 di 8 Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: (cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto l'opposizione è infondata.
Invero, la società in data 13 marzo 2018, sottoscriveva con la società Parte_2 CP_2
operante nel settore della produzione e distribuzione di software, un contratto finalizzato alla
[...] fornitura e personalizzazione di specifici programmi informatici, destinati alla gestione del servizio di noleggio a breve termine dei veicoli della propria flotta aziendale. Oggetto del contratto era, in particolare, la messa a disposizione di tre software, denominati Omoove, Exerve e Aliante, unitamente alla relativa licenza d'uso.
pagina 3 di 8 A seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, emetteva tra gli anni Controparte_2
2022 e 203 nei confronti della società committente varie fatture per un ammontare complessivo di €
25.497,58, importo che risultava rimasto insoluto nonostante i reiterati solleciti. Di conseguenza, la società fornitrice proponeva ricorso per ingiunzione di pagamento, e con decreto ingiuntivo n.
277/2023, emesso in data 4 agosto 2023, questo Tribunale ordinava ad il pagamento Parte_2 della somma sopra indicata, oltre interessi e spese.
In data 10 ottobre 2023, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la Parte_2 fondatezza della pretesa creditoria in quanto, a suo dire, la controparte non avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali pattuiti, in particolare con riferimento alla mancata consegna e messa in funzione dei software promessi. Parte opponente eccepiva, altresì, l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto alla data del 31 maggio 2021, chiedendo l'annullamento del decreto opposto e la declaratoria di insussistenza di qualsivoglia debito nei confronti di . CP_2
Ciò detto in fatto, in diritto è da rilevare che oggetto del presente giudizio è un contratto di natura mista, che combina: un contratto di appalto d'opera intellettuale (ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c.), relativo allo sviluppo personalizzato di software per la gestione del car sharing aziendale;
una licenza d'uso di software standard, concernente i programmi Omoove, Exerve e Aliante;
eventualmente, un servizio accessorio di assistenza e manutenzione, ove pattuito.
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul tema chiarendo che: "nel contratto di appalto avente ad oggetto lo sviluppo di software personalizzato, il prestatore d'opera ha l'obbligo di consegnare un prodotto conforme alle specifiche tecniche e funzionali pattuite con il committente. L'onere della prova circa l'adempimento grava sul fornitore, che deve dimostrare di aver correttamente sviluppato e consegnato il software secondo le caratteristiche e i requisiti contrattuali. Dall'altra parte, il committente che contesta l'esecuzione deve fornire la prova dell'inadempimento o del difetto di conformità, dimostrando che il software non risponde alle condizioni pattuite, ovvero presenta malfunzionamenti o difformità che ne inficiano l'idoneità all'uso previsto. La prova può essere agevolata da una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice, volta a valutare la conformità tecnica del prodotto rispetto alle specifiche concordate” (Cass. n. 13010/2015) e ancora: "in tema di contratti di fornitura e sviluppo software, l'onere probatorio relativo alla corretta esecuzione del contratto incombe sul fornitore, il quale deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi contrattuali, consegnando un software conforme e funzionante. Il committente che si oppone al pagamento deve invece dimostrare che il software fornito presenta difetti, è difforme dalle specifiche tecniche pattuite o non è idoneo all'uso previsto. La semplice opposizione generica al pagamento non è sufficiente: è pagina 4 di 8 necessaria la prova concreta delle mancanze o dei malfunzionamenti contestati. Nei casi più complessi, il giudice può ordinare una perizia tecnica per accertare la sussistenza o meno delle difformità denunciate" (Cass. n. 9344/2012).
Nel caso di specie risulta che la società abbia fornito adeguata documentazione Controparte_2 comprovante l'adempimento degli obblighi contrattuali. In particolare: dalla documentazione allegata emerge che il software Aliante è stato reso operativo in data 17 gennaio 2019, con attività propedeutiche avviate già a partire dall'aprile 2018; i report tecnici redatti dal system integrator
Maestrale, nonché le mail interne tra cui quella del dott. (all. 2 e 3 di parte Testimone_1 opposta), non contestate dall'opponente, testimoniano lo svolgimento di attività di configurazione, importazione dati, formazione e supporto;
la presenza di numerosi ticket di assistenza aperti fino a giugno 2021 sulla piattaforma MySupport (all. da 1-1 a 1-40 di parte opposta), riferiti a funzionalità specifiche costituisce prova oggettiva dell'effettivo utilizzo dei software forniti da parte della committente;
l'ulteriore utilizzo della piattaforma TS Digital e la modalità di caricamento delle fatture confermano la piena operatività dei sistemi forniti.
Di contro, le contestazioni formulate da appaiono generiche e non corroborate da Parte_2 alcuna documentazione tecnica o contabile idonea a dimostrare il dedotto inadempimento, né tanto meno la parte opponente ha contestato il quantum della pretesa creditoria. La società opponente si è limitata ad affermare – anche in comparsa conclusionale – che i software non sarebbero mai stati forniti, eccezion fatta per il modulo di fatturazione elettronica, senza tuttavia offrire alcuna prova specifica dei vizi lamentati.
Vero è che risultano prodotte in atti diverse lettere che danno atto delle doglianze mosse ante causam della parte opponente ma di tali doglianze nel presente giudizio non è stata data alcuna prova degna di tale nome.
Quanto alla diffida ad adempiere, parte opponente ha dedotto di aver inviato alla Parte_2 convenuta in data 20/05/2021, una formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. Controparte_2
1454 c.c., cui non sarebbe seguito alcun riscontro, e che tale condotta avrebbe giustificato la risoluzione di diritto del contratto, con conseguente illegittimità delle fatture emesse. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere condivisa.
In merito ai presupposti, ai contenuti ed agli effetti della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 3477 del 6.3.2012 la quale ha ribadito i seguenti principi di diritto: -“ l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello
pagina 5 di 8 di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione dei negozio, mercé un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento (Cass. n. 8844 del 28/06/2001)”;
- “In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi;
tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente
e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 cod. civ. (Cass. Sentenza n. 23315 del 08/11/2007)”;
- “La non scarsa importanza dell'inadempimento, che, nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, deve essere verificata anche di ufficio dal Giudice, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito”.
Ebbene, nl caso in esame, la comunicazione del 20/05/2021, pur qualificata come “diffida ad adempiere” e pur contenendo i requisiti di forma richiesti ex lege, non risulta concretamente idonea a produrre l'effetto risolutivo automatico previsto dalla norma posto che la parte opponente all'atto della diffida era a sua volta inadempiente (si legge infatti nella diffida che la società oggi opposta aveva formulato numerose richieste di pagamento) ed inoltre nel giudizio de quo non è stata fornita alcuna dimostrazione circa la gravità dell'inadempimento lamentato da Parte_2 pagina 6 di 8 Tra l'altro va detto che la mera assenza di una replica alla diffida non può interpretarsi, da sola, come accettazione della risoluzione, trattandosi di atto unilaterale recettizio i cui effetti dipendono dal rispetto di requisiti formali e sostanziali tra cui la prova dell'inadempimento - peraltro grave e imputabile - che nel caso di specie parte opponente non ha fornito.
Ne consegue che, in difetto di una risoluzione formalmente e giuridicamente efficace, il contratto deve ritenersi valido ed efficace così come le fatture oggetto del presente giudizio.
Va infine osservato che parte opponente, pur avendo inizialmente indicato un teste a supporto delle proprie doglianze, ha successivamente rinunciato all'assunzione della prova testimoniale, privando così il proprio impianto difensivo di ogni supporto probatorio. In assenza di una prova scritta o testimoniale idonea a suffragare le eccezioni sollevate, l'opposizione deve ritenersi infondata e il decreto ingiuntivo merita conferma.
Ogni altra questione è assorbita, posto che l'aspetto sopra analizzato appare dirimente e assorbente. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa, con applicazione dei valori minimi in considerazione della natura documentale della causa e di particolari questioni di diritto e con una decurtazione del 50% sull'attività istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art 171 ter ma non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 277/2023, emesso Parte_2 in data 04.08.2023 dal Tribunale di Firenze;
-per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
pagina 7 di 8 -condanna la società al pagamento, in favore di delle spese del Parte_2 Controparte_2 presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi Euro 2.120,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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