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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott.ssa Simona Boiardi giudice relatore dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nel procedimento n.74-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
nato a [...] il [...] promosso
[...] dal debitore con l'ausilio dell'Avv. Guido Paralupi, nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 74-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. (C.F. Parte_1
) nato a [...] il 29-6- CodiceFiscale_1
1993, presentato con l'ausilio dell'Avv. Guido Paralupi nominato Gestore della crisi;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2,
CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII
(ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e
2, CCII;
considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett.
b) CCII); considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;
letta la relazione particolareggiata dell'Avv. Paralupi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza avendo dimostrato, la cancellazione nel 2016 dell'impresa individuale omonima operante nel settore dei lavori edili;
ritenuto che dalla documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate dall'occ emerge che l'esposizione debitoria, ammonta ad euro 158.032,94; ritenuto che il ricorrente, ora lavora come barbiere, versa in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti prevalentemente da vicende legate alla precedente attività imprenditoriale;
ritenuto che l'origine del sovraindebitamento è riconducibile all'inesperienza del ricorrente dovuta alla giovane età (nemmeno 20 anni) quando, in data
14/6/2013 (v. visura camerale allegata al doc. 8 di cui al ricorso) iniziò l'attività d'impresa edile individuale “ , unita al fatto che lo Parte_1 stesso, per aiutare il padre (v. “Indicazione della cause del sovraindebitamento” - doc. E relazione particolareggiata) abbia dovuto per così dire
“prestarsi” ad una attività non sua (muratore), mentre egli aveva un diploma da “Operatore alle cure estetiche”
(doc. G); rilevato che l'occ ha confermato, quali ulteriori cause incolpevoli dell'indebitamento, la circostanza della mala gestio della contabilità del ricorrente da parte del professionista all'uopo incaricato all'epoca dei fatti, così come quella della fattura falsa emessa nel
2016 da una ditta appaltante a nome del ricorrente e che questi ha poi scoperto soltanto a posteriori, quando si è visto recapitare dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili, la moglie è disoccupata e le sue entrate (euro
1229,83 mensili) non consentono, senza l'aiuto dei familiari, neppure il mantenimento della moglie e della piccola figlia;
considerato, in ogni caso, che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia e, quindi verrà destinato alla procedura solo il reddito che eccede i 1450,00 euro mensili;
ritenuto che l'unica utilità che può essere offerta ai creditori è costituita dall'automobile Ford “Kuga” di proprietà del debitore stesso targata GM819RA, il cui stato e chilometraggio attuali sono documentati dalle fotografie allegate al ricorso (v. docc. da 51 a 55) avente attualmente un valore stimato Quattroruote pari ad €. 30.031,00 (v. doc. 56 di cui al ricorso); ritenuto che tale peculiarità esclude che possa essere autorizzato l'acquisto di una autovettura per la durata di tutta la procedura; rilevato che il debitore è titolare di:
-conto corrente presso credito Emiliano con saldo al
31-12-2024 di € 52,03,79 che si acquisisce alla procedura;
-conto corrente presso istituto My Pos Ltd con saldo al
31-12-2024 di euro 161,76 che si acquisisce alla procedura;
-fondo di investimento “Euroimmobiliare” con saldo all'11-4-2025 di euro 97,79 che si acquisisce alla procedura;
rilevato che con l'attivo della procedura si dovrebbe provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili, al pagamento non integrale dei creditori privilegiati, in base all'ordine dei privilegi;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), ccii;
considerato che la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a
Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore,
e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
considerato che il giudice dovrà, comunque, verificare se l'accordo intercorso rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n.202 che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Siena
31 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib. Rimoni
30 maggio 2024), regola tutti i compensi dell'occ nelle varie procedure;
rilevato che tra le verifiche che il giudice deve compiere vi è anche quella del rispetto dell'art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore;
rilevato che la giurisprudenza (Trib. Siena 31 maggio
2024) ha sottolineato come l'art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura); ritenuto che tale unitarietà emerge anche da altre disposizioni di legge:
(i) l'art. 16, espressamente richiamato in tema di liquidazione senza filtri di compatibilità, stabilisce che il compenso dell'organismo comprende anche l'opera prestata per la fase successiva all'omologazione, ciò anche quando sono previste attività di liquidazione di beni: il secondo comma dell'art. 17 prevede un unico compenso nel caso in cui nelle procedure di composizione della crisi (ossia negli attuali piano del consumatore e concordato minore) per l'esecuzione del piano si preveda la nomina di un liquidatore per la liquidazione dei beni;
(ii) il secondo comma dell'art. 18 prevede un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati più liquidatori o nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione;
(iii) l'art. 17, rubricato “unitarietà del compenso”, prevede al primo comma un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati “più organismi” da intendersi – secondo la giurisprudenza – “la compresenza ovvero l'avvicendamento nella procedura dell'Occ e del liquidatore” essendosi osservato che “in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore, è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo criteri di proporzionalità;
(iv) il legislatore ha previsto un compenso unico in ipotesi particolari, ossia nel caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 18 secondo comma), nel caso della nomina di un liquidatore per l'esecuzione del piano (art. 17 secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori (art. 18 secondo comma), (ciò ha indotto la giurisprudenza ad applicare il medesimo principio del compenso unico anche al caso fisiologico della nomina a liquidatore del gestore già individuato dall'Occ (o, nel caso eccezionale, della nomina di un diverso liquidatore); rilevato che la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio
2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma) o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma); ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista designato Gestore della crisi individuato dall'OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b); visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Parte_1
( C.F. ) nato a [...] il CodiceFiscale_1
29-6-1993, e residente a [...];
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina Liquidatore l'avv. Guido Paralupi, già nominato Gestore della Crisi dall'Occ;
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione meglio indicati nella parte motiva;
VI. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.450,00 mensili;
VII. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VIII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;
IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del
Tribunale;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata,
a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Reggio Emilia il 5 maggio 2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.
Il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Francesco Parisoli