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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7611 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2022, promosso da:
nato a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. STEFANIA FLORE che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso per separazione,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in Iglesias, presso lo studio dell'Avv. SIMONE SAIU che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Voglia il Tribunale dichiarare, con decreto di omologa, la separazione personale tra i coniugi nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
10.03.1991 (C.F. , i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rawson C.F._2
(Argentina) il 30.04.2019, atto trascritto al n. 395 parte II serie C, del registro del Comune di Cagliari,
anno 2020, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Cagliari di eseguire le annotazioni di legge e disporre che:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- I tre figli minori nata il [...], Persona_1 Persona_2
nata il [...], e nato il [...], verranno affidati ad Parte_2
entrambi i genitori congiuntamente, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- La casa coniugale, sita in Cagliari nella via Solferino 9, viene assegnata a Parte_1
l quale continuerà ad abitarvi con i figli, e ove questi manterranno la propria residenza
[...]
anagrafica;
- La madre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta ne abbia la possibilità secondo accordi fra le parti, e, in ogni caso, per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle festività secondo il criterio dell'alternanza e nel periodo estivo per almeno 15 giorni, anche non consecutivi;
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nei rispettivi tempi di permanenza;
- Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% secondo i criteri del protocollo CNF;
in deroga al suddetto protocollo si prevede però espressamente che verranno divise al 50% anche le spese
Pagina 2 straordinarie già sostenute per i minori nell'attuale organizzazione familiare;
- L'assegno unico familiare sarà riscosso interamente dal sig. Parte_1
- Con compensazione delle spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e Parte_1
, con ricorso depositato dal in data Controparte_1 Parte_1
22/11/2022, assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti con il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, mutato il rito, senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 04/07/2024, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa
è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1
. Controparte_1
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei minori nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato in Parte_1
SAN JUAN (ARGENTINA) il 18/03/1989, e , nata in Controparte_1
SAN JUAN (ARGENTINA) il 10/03/1991, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 395, parte II, serie C, anno 2020 - Comune di
CAGLIARI).
Pagina 3 Sull'accordo delle parti:
2. Affida i minori nata il [...], Persona_1 Persona_2
nata il [...], e nato il [...], a [...] i genitori, i Parte_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore, e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3. Assegna a la casa coniugale sita in Cagliari via Solferino 9, Parte_1
per continuare ad abitarvi con i figli, i quali vi manterranno la residenza anagrafica.
4. Dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta ne abbia la possibilità,
secondo accordi fra le parti, e, in ogni caso, per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle festività secondo il criterio dell'alternanza e nel periodo estivo per almeno 15 giorni, anche non consecutivi.
5. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli nei rispettivi tempi di permanenza.
6. Dispone che le spese straordinarie siano sostenute da ciascun genitore in ragione del 50% secondo i criteri del protocollo CNF;
in deroga al suddetto protocollo verranno divise al 50% anche le spese straordinarie già sostenute per i minori nell'attuale organizzazione familiare.
7. Dà atto che le parti hanno pattuito che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dal padre
Parte_1
9. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
25/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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