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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306/2025 r.g. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 70, commi 1 e 2, D. Lgs n. 267 del 2000 e 22, comma 2, D. Lgs n. 150 del 2011 pendente tra
, in persona del Prefetto p.t. Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO di Parte_1
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Giuseppe DAQUA e Giuliano
SAITTA, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
intervenuto CONCLUSIONI: alla udienza del 03.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La ha introdotto il presente procedimento Parte_1
ex art. 22, d.lgs. n. 150/2011 al fine di accertare e dichiarare la sussistenza di una causa di incandidabilità e di divieto a ricoprire la carica di Sindaco del dell'odierno resistente, , eletto con CP_2 Pt_2 Controparte_1
le consultazioni amministrative del 09.6.2024. In particolare, secondo la prospettazione della Amministrazione ricorrente, per effetto della sopravvenuta definitiva pronuncia di condanna n. 10881 del 2025 emessa dalla Suprema Corte, deve ritenersi integrata la causa di decadenza prevista dall'art. 11, comma 7, d.lgs. 235/2012, a mente del quale “Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione” in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1,lett. d),
d.lgs. cit. La ha inoltre dedotto che - con nota prot. n. 30898 del Parte_1
13 marzo 2025 - aveva invitato la Presidente del Consiglio comunale a convocare l'Organo consiliare per dare attuazione al disposto di cui all'art. 10, comma IV, d.lgs. 235/2012; che con successiva nota prot. n. 2082 del
26 marzo 2025 la Presidente del Consiglio Comunale aveva comunicato alla Prefettura che, nella seduta consiliare del 24 marzo 2025 il Consiglio, con deliberazione n. 7, “in corso di stesura”, aveva deliberato a maggioranza di rinviare la discussione ad una successiva seduta per
2 approfondimento della questione e per acquisire una nota del Ministero dell'Interno richiamata dal Prefetto di;
che, pertanto, in Parte_1
conseguenza dell'inadempimento da parte dell'organo consiliare si era vista costretta ad adire l'AG per ottenere una pronuncia giurisdizionale che prenda atto della decadenza del dalla carica di Sindaco del Comune CP_1
per le ragioni meglio esplicate nel ricorso introduttivo depositato Pt_2
l'01.4.2025 al quale si rinvia.
I.
2- Si è costituito in giudizio contestando la sussistenza Controparte_1
dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per la declaratoria di incandidabilità evidenziando che – in relazione al reato per il quale è intervenuta la condanna, ossia l'art. 479 c.p. – la fattispecie non rientra né in quelle elencate alla lett. c) dell'art. 10, comma I, d.lgs. cit. né – a proprio avviso - potrebbe essere inquadrata tra le ipotesi di decadenza automatica di cui alla successiva lett. d) in quanto richiede, oltre al requisito della condanna alla reclusione per un periodo superiore ai sei mesi, anche la verifica in concreto circa la sussistenza dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, circostanza che avrebbe dovuto desumersi dalla sentenza penale di condanna non essendo possibile demandare tale accertamento al Giudice civile del presente procedimento. Invero, ha evidenziato che: 1) il reato di cui all'art. 479 c.p. per il quale è intervenuta la condanna non rientra nelle ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 10 cit.; 2) non è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.; 3) è venuta meno con la sentenza di appello – integralmente confermata dalla Cassazione – la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 31 c.p.; 4) soltanto il giudice penale può accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla lett.
3 d) con la conseguenza che tale valutazione non può essere demandata alla
Procura ovvero al giudice civile. Ha concluso, dunque, per il rigetto della avversa domanda.
I.
3- Alla udienza del 03.06.2025 ha preso parte anche l' Controparte_3
che ha insistito nell'accoglimento della domanda aderendo alle argomentazioni della . All'esito della discussione orale la causa è Parte_1
stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
II.- La disamina della controversia in esame impone di ricostruire la normativa di riferimento. In generale, il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre
2012, c.d. Legge Severino, contenente il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, detta la disciplina della vicenda in esame.
“Va ricordato che il D.Lgs. n. 235 del 2012 è stato adottato nell'esercizio della delega disposta all'art. 1, commi 63, 64 e 65, della L. 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Con le disposizioni indicate il legislatore delegante ha inteso affidare al delegato il compito di predisporre un corpus organico della normativa concernente le cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di tutte le cariche elettive e di governo, riunendo in un unico testo la disciplina già vigente e introducendone nello stesso testo una nuova riguardante le cariche per le quali dette cause ostative non erano previste.
4 Al contempo, il legislatore delegante ha voluto escludere dall'operazione di riordino e innovazione la disciplina delle sanzioni penali accessorie, prevedendo che restano ferme "le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici" (art. 1, comma 64, lettera a, L.
n. 190 del 2012)” (Cassazione civile sez. I, 15/04/2025, n.9890).
Per quanto qui di interesse il d.lgs. 235/2012 si occupa agli artt. 10-12 delle questioni concernenti l'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e delle connesse ipotesi di sospensione e di decadenza dalla carica mentre gli artt. 13-18 recano "Disposizioni comuni, transitorie e finali", e tra queste rileva la previsione dell'art. 17, che dispone l'abrogazione della preesistente normativa in materia e, in particolare degli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n.
55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).
Nel dettaglio, l'art. 10 prevede l'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali per chi abbia riportato una condanna definitiva in relazione alle fattispecie delittuose tipizzate alle lett. a), b), e c) ovvero nei casi di cui alla lett. d), ossia in presenza di “condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c)” ovvero di cui alla lett. e) ossia in presenza di una condanna per un delitto non colposo punito con la reclusione non inferiore ad anni due.
5 L'art. 10 al comma 3, inoltre, prescrive: "L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse".
Il testo unico adottato nell'esercizio della richiamata delega ha dunque un carattere in parte compilativo (in particolare, quanto alla normativa in materia di incandidabilità nelle elezioni regionali e degli enti locali) e in parte innovativo (in particolare, quanto alla previsione di ipotesi di incandidabilità per le elezioni politiche e per quelle del Parlamento europeo, non presenti nella normativa precedente). La finalità del legislatore, a fronte a una grave situazione di illegalità nella pubblica amministrazione, era quella di arginare la corruzione e la criminalità organizzata e del profitto, per alleviare la crisi economica, favorire una maggiore efficienza nella legalità e superare il degrado della vita civile.
Dopo il complessivo riassetto della pubblica amministrazione, si è invero imposta l'esigenza di una misura che, al di là delle sanzioni penali, fosse idonea ancor meglio a prevenire l'offesa ai beni giuridici offesi da quei reati. Il giudice delle leggi ha già affermato che non appare affatto irragionevole che la legge abbia attribuito all'elemento della condanna irrevocabile per determinati reati una rilevanza particolarmente intensa, in quanto capace di integrare il giudizio di indegnità morale del soggetto, attese le tipologie di reato caratterizzate da speciale disvalore, al fine primario di allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie
6 di giustizia: ciò in quanto rientra nei poteri del legislatore in tal modo bilanciare il diritto all'elettorato passivo, al fine del miglior perseguimento delle richiamate finalità di rilievo costituzionale, connesse ai valori dell'imparzialità, del buon andamento dell'amministrazione e del prestigio delle cariche elettive (Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 118; e v. Cons. Stato
6 febbraio 2013, n. 695).
In conclusione, “Il legislatore ha ragionevolmente esercitato la discrezionalità riconosciutagli dall'art. 51 Cost., ossia il potere di fissare i requisiti in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: posto che sono state selezionate le ipotesi di reato e si è richiesta la sentenza definitiva, dunque si sono prefissati parametri quantitativi e qualitativi coerenti ed idonei a lumeggiare le fattispecie.
L'inquadramento della incandidabilità è stato già operato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 19 novembre 2015, n. 236; e v. già Corte Cost. 31 marzo
1998, n. 114, con riguardo all'analoga fattispecie delle cause di incandidabilità previste, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, dalla L. 18 gennaio 1992, n. 16; 24 giugno 1993, n. 288; 29 ottobre 1992, n. 407; v. pure Corte Cost. 15 febbraio 2002, n. 25 e 15 maggio 2001, n. 132), dalla massima magistratura amministrativa (Cons.
Stato 6 febbraio 2013, n. 695; 29 ottobre 2013, n. 5222) e da questa stessa
Corte (Cass. 27 settembre 2012, n. 16493; 27 maggio 2008, n. 13831; ord.
6 aprile 2005, n. 321; 26 novembre 1998, n. 12014; 8 novembre 1994, n.
9263), secondo cui tale istituto non costituisce una sanzione, né penale e né amministrativa, o un effetto penale della condanna, ma conseguenza del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate
7 o per il loro mantenimento. Pronunciando sulla L. n. 55 del 1990, citato art. 15, la Corte costituzionale, in primo luogo, ha invero avuto modo di rilevare in più occasioni come le misure ivi previste - ossia
l'incandidabilità alle cariche elettive e la decadenza di diritto dalle medesime a seguito di condanna definitiva per determinati reati (che viene qui specificamente in rilievo), nonché la sospensione automatica in caso di condanna non definitiva - siano dirette "ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale..." (cfr. Cass. 12113/2016)” (Cassazione civile sez. I, 30/03/2022, n.10224).
II.
2- Fatte tali opportune premesse in relazione alla normativa e alla ricostruzione giurisprudenziale ad essa sottesa, occorre muovere nella disamina del caso di specie dalla sentenza n. 10881 del 12.2.2025 con la quale è stata confermata e dichiarata definitiva la sentenza n. 1536/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in relazione alla posizione di condannato per il capo 6) dell'imputazione Controparte_1
e limitatamente alla determina n. 57 del 19.9.2017 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione;
in particolare, l'odierno resistente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476, comma
2, c.p., perché, “in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di
(Ente attuatore dei progetti SPRAR e CAS), per assicurare alle Pt_2
associazioni/ cooperative (Enti gestori dei progetti SPRAR e CAS) i finanziamenti del Ministero e , attraverso la sottoscrizione” Controparte_4
della determina di liquidazione n. 57 del 2015, propedeutica
8 “all'erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione dei progetti CAS e SPRAR, attestava falsamente di aver effettuato i controlli sui rendiconti di spesa, certificandoli ed asseverandoli”.
Orbene, avuto riguardo alle argomentazioni della difesa del resistente, la condotta criminosa che ha portato alla condanna definitiva del , ad CP_1
avviso del Collegio, comportava ictu oculi l'abuso dei poteri certificatori connessi alla sua posizione di pubblico ufficiale, e il mero riferimento all'art. 479 c.p. è sufficiente ad apportarne adeguata contestazione, poichè il reato ivi descritto concerne la condotta del pubblico ufficiale che, tra l'altro,
"ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto...è avvenuto alla sua presenza... o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità": e nel caso di specie, come si è visto, l'imputato è stato condannato per avere, quale Sindaco, attestato falsamente di aver effettuato i controlli sui rendiconti propedeutici all'erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione dei progetti CAS (essendo stato assolto in relazione ai fatti contestati per gli altri) asseverendoli, dunque, pur in assenza dei presupposti. Ne consegue che, ad avviso del Collegio, si è così verificata la causa di decadenza, in relazione al contenuto dell'imputazione contestata all'odierno resistente, come sopra riportata, nonché in considerazione delle argomentazioni della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria (cfr. pag. 209 e ss.). Con maggiore impegno esplicativo, non sono dirimenti, per quanto persuasive, le circostanze rilevate dalla difesa del circa la mancata contestazione della aggravante di cui CP_1
all'art. 61 n. 9 c.p. ovvero il mancato riconoscimento della sanzione accessoria dell'art. 31 c.p. ben potendosi ugualmente concludere nel senso
9 che il reato di falso contestato al sia stato posto in essere con abuso CP_1
dei poteri o violazione dei doveri. A tal proposito si rimanda innanzitutto alle motivazioni della predetta sentenza. Si legge a pag. 112
Come anticipato, è stata ritenuta la penale responsabilità del in CP_1
relazione alla sola delibera n. 57 del 19.9.2019 in relazione ai progetti CAS
e “
....
10 ....
Tanto premesso in relazione ai fatti accertati, nulla osta – in considerazione dell'entità della pena comminata – a far rientrare il reato di cui all'art. 479
c.p. nella lett. d) che richiede, come detto, anche la circostanza che il fatto sia stato commesso con abuso di potere o violazione dei doveri;
non vi sono ragioni, in altri termini, per leggere i casi disciplinati dalle lett. c) e d)
11 in relazione di specificità tra loro, perché diversi sono i presupposti sottesi, ossia nel primo caso il nomen juris della fattispecie determina la decadenza automatica mentre nel secondo, in disparte il quantum di pena, rilevano le modalità di verificazione del fatto. A tal proposito giova riportare alcuni passaggi della sentenza della Cassazione civile sez. I, dell'07/10/2020,
n.21582 ove viene meglio specificato il criterio di lettura ed interpretazione delle ipotesi di incadidabilità automatica e decadenza dalla carica disciplinate dall'art. 10, d.lgs. n. 235/2012. Si legge: “L'art. 10 reca nelle lett. a) e b) un'elencazione di fattispecie incriminatrici speciali relativi a delitti di particolare gravità. Nella lett. a) le predette fattispecie sono introdotte dalla formula "delitto previsto" e vengono specificamente elencate;
nella lett. b) si fa espresso riferimento ai delitti "consumati e tentati" ma il rinvio all'art. 51 c.p.p., comma 2 bis e quater consente
l'identificazione puntuale delle fattispecie. Nella lett. c) si procede all'enumerazione di una serie di fattispecie delittuose (...) mediante
l'utilizzazione della formula testuale "delitti previsti". Nella lett. d) invece non vi è la predeterminazione delle ipotesi di reato nè in via diretta nè mediante rinvio ad altre norme ma si stabilisce l'incandidadibilità per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lett. c). Nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58 (T.U. Enti locali;
disposizione abrogata D.Lgs. n. 235 del 2012, ex art. 17), che conteneva la disciplina legislativa previgente delle cause ostative alla candidatura per i rappresentanti degli enti locali, era prevista, al comma 1, lett. c) una
12 norma dal contenuto del tutto sovrapponibile a quella contenuta nel D.Lgs.
n. 235 del 2012, art. 10, comma 1, lett. d). La giurisprudenza di legittimità
(Cass. 14707 del 1999; 2896 del 2004) aveva qualificato la norma, ancorchè riferendosi al regime giuridico previgente delle cause
d'incandidabilità degli enti locali, come di chiusura in quanto volta "ad impedire l'esclusione dall'area della norma inabilitante di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto",
(ex Cass. 2896 del 2004). Questo intervento ermeneutico, pacificamente applicabile anche al nuovo testo, per identità di contenuto e ratio evidenzia come non può ravvisarsi alcuna limitazione dell'applicazione delle cause
d'incandidabilità da essa retraibili, (...). Il confine applicativo della norma
è dettato dal tetto della pena inflitta e dalla individuazione di condotte ritenute, in via generale e predeterminata, aventi un grado di offensività non compatibile con la candidatura a cariche elettive negli enti locali ovvero "l'abuso di poteri e la violazione di doveri inerenti la funzione".
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 14707 del 1999) ancorchè in relazione all'identica norma contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 200, art. 58, comma 1, lett. c) non più vigente (in quanto espressamente abrogata D.Lgs.
n. 235 del 2012, ex art. 17) ha chiarito che il giudice cui è devoluta la questione di ineleggibilità o decadenza, deve accertare, sulla base di quanto già verificato in sede penale, e senza poter esperire ulteriori indagini di merito, se il fatto realizzi quell'abuso di poteri o quella violazione di doveri che costituisca componente dell'elemento oggettivo di una fattispecie delittuosa tipica. Nel caso di specie tale accertamento, rimesso al giudice di merito, è stato largamente facilitato dalla qualificazione giuridica dei fatti oggetto di accertamento penale, dal momento che le condotte ascritte
13 direttamente all'odierno resistente, in qualità di Sindaco, concernono una tipologia di reato che non può che concretarsi nell'esercizio delle funzioni pubbliche (è un reato proprio) ed in violazione dei doveri che dalla pubblica investitura discendono, dalla descrizione normativa della fattispecie stessa e dal capo di imputazione. Detto altrimenti, il è CP_1
stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 479 c.p. – rubricato “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” - che punisce “Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487, 493]”; in disparte la natura plurioffensiva del reato, che tutelando l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti nello stesso tempo garantisce anche il buon andamento della PA, è evidente che l'abuso dell'esercizio del potere sia insito quale elemento costitutivo della fattispecie con la conseguenza che “che, laddove il reato tuteli il medesimo interesse della pubblica funzione e presupponga, quale elemento costitutivo, l'abuso dei poteri o la violazione dei pubblici doveri, proprio al fine di evitare la lesione di quel principio, si esclude la possibilità di contestare la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 c.p., n. 9,
(cfr. Sez. 3, n. 37839 del 07/05/2014, C. e a., Rv. 261751). Del resto, si è affermato che l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un
14 pubblico servizio è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito al di fuori dell'ambito delle sue funzioni, essendo sufficiente che la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 5, n.
50586 del 07/11/2013, Rv. 257842; Sez. 6, n. 9209 del Per_1
01/06/1988, Amatista, Rv. 179152) e non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra tali poteri o doveri ed il compimento del reato (Sez.
3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e aa., Rv. 273531; Sez. 2, n.
20870 del 30/04/2009, e a., Rv. 244738), ciò che ulteriormente Persona_2
conferma come quest'ultimo, eventuale, profilo, laddove esistente, possa invece incidere sul giudizio di gravità della condotta senza che ciò costituisca una doppia valutazione del medesimo elemento di maggior disvalore penale” (Cass. Cassazione penale sez. III, 28/01/2021, n.17386).
Detto altrimenti, le modalità dell'azione richieste per integrare le ipotesi di decadenza di cui alla lett. c) – ossia, ripetasi, l'esercizio abusivo del potere o la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio – sono insite nella fattispecie per esserne elementi costitutivi con la conseguenza che non rileva la mancata contestazione della aggravante dell'art. 61, n. 9 c.p. che nulla aggiunge rispetto alle modalità di verificazione dell'azione e che avrebbe potuto essere contestata ai soli fini di un maggior disvalore penale.
Altrettanto dicasi per quanto concerne la (erronea) omessa contestazione della pena accessoria di cui all'art. 31 c.p. atteso che – come anticipato – opera su un piano diverso da quello che viene in rilievo nel caso di specie.
Il Giudice delle leggi nella sentenza n. 132/2001, ribadendo che la normativa in materia di incandidabilità e le sue successive modificazioni si collocano su un piano diverso rispetto a quello delle pene, ha precisato che
15 la decadenza o la sospensione rappresentano l'espressione del venir meno del requisito soggettivo per l'accesso alle cariche stabilito dal legislatore, al quale é espressamente consentito il potere di fissare "i requisiti" di accesso alle cariche elettive. Prosegue la Corte, "ciò é tanto vero che, secondo l'originaria scelta legislativa, l'ineleggibilità in questione si collegava a condanne anche non definitive, e perfino in alcuni casi, al semplice rinvio a giudizio."
Deve perciò ritenersi che il D.Lgs. n. 235/2012 sia approdato ad una soluzione piuttosto ragionevole in termini di tutela dell'immagine e dell'affidabilità dello Stato-amministrazione, tenuto conto altresì della natura non sanzionatoria delle misure ivi contemplate. La normativa in questione, dunque, recependo il "disvalore etico" di certe condotte, persegue la tutela del buon andamento dell'amministrazione, nella prospettiva dell'art. 54, co. 2 Cost., richiamata diffusamente dalla Corte attraverso la sentenza n. 236/2015. Si tratta, cioé , di valorizzare al massimo grado la "disciplina" e l'"onore" richiesti dalla disposizione richiamata a coloro che ricoprono funzioni pubbliche, non potendosi ammettere in alcun modo ombre sull'operato delle istituzioni cui essi appartengono. (Corte appello Genova sez. I, 17/12/2020, (ud. 09/12/2020, dep. 17/12/2020), n.1210).
Infine, deve darsi atto che la Cassazione con sentenza del 23/10/2013, (ud.
23/10/2013, dep. 18/11/2013), n.46177 in un caso analogo in cui era stato contestata la falsità delle dichiarazioni rese dall'aspirante Sindaco del comune di Forza d'Agro ha ritenuto soddisfatti i presupposti per dichiarare l'incandidabilità previsti dalla previgente disciplina pur in assenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p. e della pena
16 accessoria di cui all'art. 31 c.p. In particolare, in quel caso il falso era consistito nell'aver l'aspirante Sindaco, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, e con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della L. n. 15 del 1968 e successive modifiche, allegata alla prima, attestato falsamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla L. n. 55 del 1990, art. 15 come modificato dalla L. n. 475 del 1999, art. 1, pur essendo stato condannato, con sentenza del Tribunale di Messina del 4 marzo 2004 passata in giudicato il 1 marzo 2006, alla pena di anni uno di reclusione per il reato cui agli artt. 81 e 479 c.p). Si legge testualmente nella citata sentenza: “il dato testuale della L. n. 55 del 1990, art. 15, lett.
c), - trasfuso ora nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58, comma 1, lett. c), - non rende necessarie specifiche formule per l'esatta individuazione delle fattispecie di reato ostative, essendo sufficiente individuare nell'ambito delle generiche figure criminose (diverse dalle altre specificamente elencate in base al nomen juris) quelle effettivamente ostative alla candidabilità "in base al fatto che esse concretamente integrino, nella struttura essenziale del reato - come ritenuto nel caso di specie - o con la ricorrenza di specifica circostanza aggravante, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o un pubblico servizio". (...) Nell'art. 58 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, cioè del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato riversato la
L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15: la norma, al comma 1, stabilisce che non possono essere candidati, tra le altre, alla carica di sindaco coloro che si trovano in determinate condizioni descritte nelle lettere a), b) e c).
In particolare la lett. c) concerne chi è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi
17 "per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli elencati nella lettera b)"; e la lettera b) riguarda i reati di cui agli artt. 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p.. Non occorre, quindi, per creare una condizione ostativa alla candidabilità alla carica di sindaco la condanna passata in giudicato per una fattispecie specifica quanto a nomen juris, nè tantomeno l'applicazione dell'art. 31 c.p. (nel caso de quo, d'altronde, erroneamente omessa, come si vedrà infra a proposito del contenuto del reato), rilevando soltanto nella condotta criminosa l'utilizzazione abusiva di poteri inerenti a una pubblica funzione
o pubblico servizio diversi dalle suddette fattispecie espresse dalla lett. b), oppure la violazione di doveri a loro volta inerenti a una pubblica funzione
o pubblico servizio non riconducibili alle fattispecie della lett. b). La condotta criminosa che ha portato l'attuale imputato alla condanna definitiva, peraltro, comportava ictu oculi l'abuso dei poteri certificatori connessi alla sua posizione di pubblico ufficiale, e il mero riferimento all'art. 479 c.p. è sufficiente ad apportarne adeguata contestazione, poichè il reato ivi descritto concerne la condotta del pubblico ufficiale che, tra
l'altro, "ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto...è avvenuto alla sua presenza... o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità": e nel caso di specie, come si è visto, l'imputato è stato condannato per avere, quale funzionario comunale delegato per l'autentica delle firme, attestato falsamente l'avvenuta apposizione in sua presenza di sottoscrizioni in dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Come ha ritenuto la corte territoriale, si è così verificata la causa ostativa alla
18 candidabilità, non potendosi erigere il giudicato come preclusione formale proprio per l'appena evidenziato contenuto dell'imputazione contestata all'attuale ricorrente”.
In forza delle suesposte argomentazioni si ritiene meritevole di accoglimento il ricorso.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisoria (liquidate in misura inferiore ai minimi in considerazione dell'attività difensiva) avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 01.4.2025 dalla Parte_1
, in persona del Prefetto p.t., nei confronti di
[...] [...]
così provvede: CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Riace (RC);
- CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi euro 2.906,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre 15 % per spese generali, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile effettuata in data
26/06/2025 mediante Microsoft Teams.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306/2025 r.g. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 70, commi 1 e 2, D. Lgs n. 267 del 2000 e 22, comma 2, D. Lgs n. 150 del 2011 pendente tra
, in persona del Prefetto p.t. Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO di Parte_1
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Giuseppe DAQUA e Giuliano
SAITTA, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
intervenuto CONCLUSIONI: alla udienza del 03.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La ha introdotto il presente procedimento Parte_1
ex art. 22, d.lgs. n. 150/2011 al fine di accertare e dichiarare la sussistenza di una causa di incandidabilità e di divieto a ricoprire la carica di Sindaco del dell'odierno resistente, , eletto con CP_2 Pt_2 Controparte_1
le consultazioni amministrative del 09.6.2024. In particolare, secondo la prospettazione della Amministrazione ricorrente, per effetto della sopravvenuta definitiva pronuncia di condanna n. 10881 del 2025 emessa dalla Suprema Corte, deve ritenersi integrata la causa di decadenza prevista dall'art. 11, comma 7, d.lgs. 235/2012, a mente del quale “Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione” in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1,lett. d),
d.lgs. cit. La ha inoltre dedotto che - con nota prot. n. 30898 del Parte_1
13 marzo 2025 - aveva invitato la Presidente del Consiglio comunale a convocare l'Organo consiliare per dare attuazione al disposto di cui all'art. 10, comma IV, d.lgs. 235/2012; che con successiva nota prot. n. 2082 del
26 marzo 2025 la Presidente del Consiglio Comunale aveva comunicato alla Prefettura che, nella seduta consiliare del 24 marzo 2025 il Consiglio, con deliberazione n. 7, “in corso di stesura”, aveva deliberato a maggioranza di rinviare la discussione ad una successiva seduta per
2 approfondimento della questione e per acquisire una nota del Ministero dell'Interno richiamata dal Prefetto di;
che, pertanto, in Parte_1
conseguenza dell'inadempimento da parte dell'organo consiliare si era vista costretta ad adire l'AG per ottenere una pronuncia giurisdizionale che prenda atto della decadenza del dalla carica di Sindaco del Comune CP_1
per le ragioni meglio esplicate nel ricorso introduttivo depositato Pt_2
l'01.4.2025 al quale si rinvia.
I.
2- Si è costituito in giudizio contestando la sussistenza Controparte_1
dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per la declaratoria di incandidabilità evidenziando che – in relazione al reato per il quale è intervenuta la condanna, ossia l'art. 479 c.p. – la fattispecie non rientra né in quelle elencate alla lett. c) dell'art. 10, comma I, d.lgs. cit. né – a proprio avviso - potrebbe essere inquadrata tra le ipotesi di decadenza automatica di cui alla successiva lett. d) in quanto richiede, oltre al requisito della condanna alla reclusione per un periodo superiore ai sei mesi, anche la verifica in concreto circa la sussistenza dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, circostanza che avrebbe dovuto desumersi dalla sentenza penale di condanna non essendo possibile demandare tale accertamento al Giudice civile del presente procedimento. Invero, ha evidenziato che: 1) il reato di cui all'art. 479 c.p. per il quale è intervenuta la condanna non rientra nelle ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 10 cit.; 2) non è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.; 3) è venuta meno con la sentenza di appello – integralmente confermata dalla Cassazione – la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 31 c.p.; 4) soltanto il giudice penale può accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla lett.
3 d) con la conseguenza che tale valutazione non può essere demandata alla
Procura ovvero al giudice civile. Ha concluso, dunque, per il rigetto della avversa domanda.
I.
3- Alla udienza del 03.06.2025 ha preso parte anche l' Controparte_3
che ha insistito nell'accoglimento della domanda aderendo alle argomentazioni della . All'esito della discussione orale la causa è Parte_1
stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
II.- La disamina della controversia in esame impone di ricostruire la normativa di riferimento. In generale, il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre
2012, c.d. Legge Severino, contenente il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, detta la disciplina della vicenda in esame.
“Va ricordato che il D.Lgs. n. 235 del 2012 è stato adottato nell'esercizio della delega disposta all'art. 1, commi 63, 64 e 65, della L. 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Con le disposizioni indicate il legislatore delegante ha inteso affidare al delegato il compito di predisporre un corpus organico della normativa concernente le cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di tutte le cariche elettive e di governo, riunendo in un unico testo la disciplina già vigente e introducendone nello stesso testo una nuova riguardante le cariche per le quali dette cause ostative non erano previste.
4 Al contempo, il legislatore delegante ha voluto escludere dall'operazione di riordino e innovazione la disciplina delle sanzioni penali accessorie, prevedendo che restano ferme "le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici" (art. 1, comma 64, lettera a, L.
n. 190 del 2012)” (Cassazione civile sez. I, 15/04/2025, n.9890).
Per quanto qui di interesse il d.lgs. 235/2012 si occupa agli artt. 10-12 delle questioni concernenti l'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e delle connesse ipotesi di sospensione e di decadenza dalla carica mentre gli artt. 13-18 recano "Disposizioni comuni, transitorie e finali", e tra queste rileva la previsione dell'art. 17, che dispone l'abrogazione della preesistente normativa in materia e, in particolare degli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n.
55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).
Nel dettaglio, l'art. 10 prevede l'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali per chi abbia riportato una condanna definitiva in relazione alle fattispecie delittuose tipizzate alle lett. a), b), e c) ovvero nei casi di cui alla lett. d), ossia in presenza di “condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c)” ovvero di cui alla lett. e) ossia in presenza di una condanna per un delitto non colposo punito con la reclusione non inferiore ad anni due.
5 L'art. 10 al comma 3, inoltre, prescrive: "L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse".
Il testo unico adottato nell'esercizio della richiamata delega ha dunque un carattere in parte compilativo (in particolare, quanto alla normativa in materia di incandidabilità nelle elezioni regionali e degli enti locali) e in parte innovativo (in particolare, quanto alla previsione di ipotesi di incandidabilità per le elezioni politiche e per quelle del Parlamento europeo, non presenti nella normativa precedente). La finalità del legislatore, a fronte a una grave situazione di illegalità nella pubblica amministrazione, era quella di arginare la corruzione e la criminalità organizzata e del profitto, per alleviare la crisi economica, favorire una maggiore efficienza nella legalità e superare il degrado della vita civile.
Dopo il complessivo riassetto della pubblica amministrazione, si è invero imposta l'esigenza di una misura che, al di là delle sanzioni penali, fosse idonea ancor meglio a prevenire l'offesa ai beni giuridici offesi da quei reati. Il giudice delle leggi ha già affermato che non appare affatto irragionevole che la legge abbia attribuito all'elemento della condanna irrevocabile per determinati reati una rilevanza particolarmente intensa, in quanto capace di integrare il giudizio di indegnità morale del soggetto, attese le tipologie di reato caratterizzate da speciale disvalore, al fine primario di allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie
6 di giustizia: ciò in quanto rientra nei poteri del legislatore in tal modo bilanciare il diritto all'elettorato passivo, al fine del miglior perseguimento delle richiamate finalità di rilievo costituzionale, connesse ai valori dell'imparzialità, del buon andamento dell'amministrazione e del prestigio delle cariche elettive (Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 118; e v. Cons. Stato
6 febbraio 2013, n. 695).
In conclusione, “Il legislatore ha ragionevolmente esercitato la discrezionalità riconosciutagli dall'art. 51 Cost., ossia il potere di fissare i requisiti in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: posto che sono state selezionate le ipotesi di reato e si è richiesta la sentenza definitiva, dunque si sono prefissati parametri quantitativi e qualitativi coerenti ed idonei a lumeggiare le fattispecie.
L'inquadramento della incandidabilità è stato già operato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 19 novembre 2015, n. 236; e v. già Corte Cost. 31 marzo
1998, n. 114, con riguardo all'analoga fattispecie delle cause di incandidabilità previste, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, dalla L. 18 gennaio 1992, n. 16; 24 giugno 1993, n. 288; 29 ottobre 1992, n. 407; v. pure Corte Cost. 15 febbraio 2002, n. 25 e 15 maggio 2001, n. 132), dalla massima magistratura amministrativa (Cons.
Stato 6 febbraio 2013, n. 695; 29 ottobre 2013, n. 5222) e da questa stessa
Corte (Cass. 27 settembre 2012, n. 16493; 27 maggio 2008, n. 13831; ord.
6 aprile 2005, n. 321; 26 novembre 1998, n. 12014; 8 novembre 1994, n.
9263), secondo cui tale istituto non costituisce una sanzione, né penale e né amministrativa, o un effetto penale della condanna, ma conseguenza del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate
7 o per il loro mantenimento. Pronunciando sulla L. n. 55 del 1990, citato art. 15, la Corte costituzionale, in primo luogo, ha invero avuto modo di rilevare in più occasioni come le misure ivi previste - ossia
l'incandidabilità alle cariche elettive e la decadenza di diritto dalle medesime a seguito di condanna definitiva per determinati reati (che viene qui specificamente in rilievo), nonché la sospensione automatica in caso di condanna non definitiva - siano dirette "ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale..." (cfr. Cass. 12113/2016)” (Cassazione civile sez. I, 30/03/2022, n.10224).
II.
2- Fatte tali opportune premesse in relazione alla normativa e alla ricostruzione giurisprudenziale ad essa sottesa, occorre muovere nella disamina del caso di specie dalla sentenza n. 10881 del 12.2.2025 con la quale è stata confermata e dichiarata definitiva la sentenza n. 1536/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in relazione alla posizione di condannato per il capo 6) dell'imputazione Controparte_1
e limitatamente alla determina n. 57 del 19.9.2017 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione;
in particolare, l'odierno resistente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476, comma
2, c.p., perché, “in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di
(Ente attuatore dei progetti SPRAR e CAS), per assicurare alle Pt_2
associazioni/ cooperative (Enti gestori dei progetti SPRAR e CAS) i finanziamenti del Ministero e , attraverso la sottoscrizione” Controparte_4
della determina di liquidazione n. 57 del 2015, propedeutica
8 “all'erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione dei progetti CAS e SPRAR, attestava falsamente di aver effettuato i controlli sui rendiconti di spesa, certificandoli ed asseverandoli”.
Orbene, avuto riguardo alle argomentazioni della difesa del resistente, la condotta criminosa che ha portato alla condanna definitiva del , ad CP_1
avviso del Collegio, comportava ictu oculi l'abuso dei poteri certificatori connessi alla sua posizione di pubblico ufficiale, e il mero riferimento all'art. 479 c.p. è sufficiente ad apportarne adeguata contestazione, poichè il reato ivi descritto concerne la condotta del pubblico ufficiale che, tra l'altro,
"ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto...è avvenuto alla sua presenza... o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità": e nel caso di specie, come si è visto, l'imputato è stato condannato per avere, quale Sindaco, attestato falsamente di aver effettuato i controlli sui rendiconti propedeutici all'erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione dei progetti CAS (essendo stato assolto in relazione ai fatti contestati per gli altri) asseverendoli, dunque, pur in assenza dei presupposti. Ne consegue che, ad avviso del Collegio, si è così verificata la causa di decadenza, in relazione al contenuto dell'imputazione contestata all'odierno resistente, come sopra riportata, nonché in considerazione delle argomentazioni della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria (cfr. pag. 209 e ss.). Con maggiore impegno esplicativo, non sono dirimenti, per quanto persuasive, le circostanze rilevate dalla difesa del circa la mancata contestazione della aggravante di cui CP_1
all'art. 61 n. 9 c.p. ovvero il mancato riconoscimento della sanzione accessoria dell'art. 31 c.p. ben potendosi ugualmente concludere nel senso
9 che il reato di falso contestato al sia stato posto in essere con abuso CP_1
dei poteri o violazione dei doveri. A tal proposito si rimanda innanzitutto alle motivazioni della predetta sentenza. Si legge a pag. 112
Come anticipato, è stata ritenuta la penale responsabilità del in CP_1
relazione alla sola delibera n. 57 del 19.9.2019 in relazione ai progetti CAS
e “
....
10 ....
Tanto premesso in relazione ai fatti accertati, nulla osta – in considerazione dell'entità della pena comminata – a far rientrare il reato di cui all'art. 479
c.p. nella lett. d) che richiede, come detto, anche la circostanza che il fatto sia stato commesso con abuso di potere o violazione dei doveri;
non vi sono ragioni, in altri termini, per leggere i casi disciplinati dalle lett. c) e d)
11 in relazione di specificità tra loro, perché diversi sono i presupposti sottesi, ossia nel primo caso il nomen juris della fattispecie determina la decadenza automatica mentre nel secondo, in disparte il quantum di pena, rilevano le modalità di verificazione del fatto. A tal proposito giova riportare alcuni passaggi della sentenza della Cassazione civile sez. I, dell'07/10/2020,
n.21582 ove viene meglio specificato il criterio di lettura ed interpretazione delle ipotesi di incadidabilità automatica e decadenza dalla carica disciplinate dall'art. 10, d.lgs. n. 235/2012. Si legge: “L'art. 10 reca nelle lett. a) e b) un'elencazione di fattispecie incriminatrici speciali relativi a delitti di particolare gravità. Nella lett. a) le predette fattispecie sono introdotte dalla formula "delitto previsto" e vengono specificamente elencate;
nella lett. b) si fa espresso riferimento ai delitti "consumati e tentati" ma il rinvio all'art. 51 c.p.p., comma 2 bis e quater consente
l'identificazione puntuale delle fattispecie. Nella lett. c) si procede all'enumerazione di una serie di fattispecie delittuose (...) mediante
l'utilizzazione della formula testuale "delitti previsti". Nella lett. d) invece non vi è la predeterminazione delle ipotesi di reato nè in via diretta nè mediante rinvio ad altre norme ma si stabilisce l'incandidadibilità per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lett. c). Nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58 (T.U. Enti locali;
disposizione abrogata D.Lgs. n. 235 del 2012, ex art. 17), che conteneva la disciplina legislativa previgente delle cause ostative alla candidatura per i rappresentanti degli enti locali, era prevista, al comma 1, lett. c) una
12 norma dal contenuto del tutto sovrapponibile a quella contenuta nel D.Lgs.
n. 235 del 2012, art. 10, comma 1, lett. d). La giurisprudenza di legittimità
(Cass. 14707 del 1999; 2896 del 2004) aveva qualificato la norma, ancorchè riferendosi al regime giuridico previgente delle cause
d'incandidabilità degli enti locali, come di chiusura in quanto volta "ad impedire l'esclusione dall'area della norma inabilitante di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto",
(ex Cass. 2896 del 2004). Questo intervento ermeneutico, pacificamente applicabile anche al nuovo testo, per identità di contenuto e ratio evidenzia come non può ravvisarsi alcuna limitazione dell'applicazione delle cause
d'incandidabilità da essa retraibili, (...). Il confine applicativo della norma
è dettato dal tetto della pena inflitta e dalla individuazione di condotte ritenute, in via generale e predeterminata, aventi un grado di offensività non compatibile con la candidatura a cariche elettive negli enti locali ovvero "l'abuso di poteri e la violazione di doveri inerenti la funzione".
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 14707 del 1999) ancorchè in relazione all'identica norma contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 200, art. 58, comma 1, lett. c) non più vigente (in quanto espressamente abrogata D.Lgs.
n. 235 del 2012, ex art. 17) ha chiarito che il giudice cui è devoluta la questione di ineleggibilità o decadenza, deve accertare, sulla base di quanto già verificato in sede penale, e senza poter esperire ulteriori indagini di merito, se il fatto realizzi quell'abuso di poteri o quella violazione di doveri che costituisca componente dell'elemento oggettivo di una fattispecie delittuosa tipica. Nel caso di specie tale accertamento, rimesso al giudice di merito, è stato largamente facilitato dalla qualificazione giuridica dei fatti oggetto di accertamento penale, dal momento che le condotte ascritte
13 direttamente all'odierno resistente, in qualità di Sindaco, concernono una tipologia di reato che non può che concretarsi nell'esercizio delle funzioni pubbliche (è un reato proprio) ed in violazione dei doveri che dalla pubblica investitura discendono, dalla descrizione normativa della fattispecie stessa e dal capo di imputazione. Detto altrimenti, il è CP_1
stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 479 c.p. – rubricato “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” - che punisce “Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487, 493]”; in disparte la natura plurioffensiva del reato, che tutelando l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti nello stesso tempo garantisce anche il buon andamento della PA, è evidente che l'abuso dell'esercizio del potere sia insito quale elemento costitutivo della fattispecie con la conseguenza che “che, laddove il reato tuteli il medesimo interesse della pubblica funzione e presupponga, quale elemento costitutivo, l'abuso dei poteri o la violazione dei pubblici doveri, proprio al fine di evitare la lesione di quel principio, si esclude la possibilità di contestare la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 c.p., n. 9,
(cfr. Sez. 3, n. 37839 del 07/05/2014, C. e a., Rv. 261751). Del resto, si è affermato che l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un
14 pubblico servizio è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito al di fuori dell'ambito delle sue funzioni, essendo sufficiente che la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 5, n.
50586 del 07/11/2013, Rv. 257842; Sez. 6, n. 9209 del Per_1
01/06/1988, Amatista, Rv. 179152) e non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra tali poteri o doveri ed il compimento del reato (Sez.
3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e aa., Rv. 273531; Sez. 2, n.
20870 del 30/04/2009, e a., Rv. 244738), ciò che ulteriormente Persona_2
conferma come quest'ultimo, eventuale, profilo, laddove esistente, possa invece incidere sul giudizio di gravità della condotta senza che ciò costituisca una doppia valutazione del medesimo elemento di maggior disvalore penale” (Cass. Cassazione penale sez. III, 28/01/2021, n.17386).
Detto altrimenti, le modalità dell'azione richieste per integrare le ipotesi di decadenza di cui alla lett. c) – ossia, ripetasi, l'esercizio abusivo del potere o la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio – sono insite nella fattispecie per esserne elementi costitutivi con la conseguenza che non rileva la mancata contestazione della aggravante dell'art. 61, n. 9 c.p. che nulla aggiunge rispetto alle modalità di verificazione dell'azione e che avrebbe potuto essere contestata ai soli fini di un maggior disvalore penale.
Altrettanto dicasi per quanto concerne la (erronea) omessa contestazione della pena accessoria di cui all'art. 31 c.p. atteso che – come anticipato – opera su un piano diverso da quello che viene in rilievo nel caso di specie.
Il Giudice delle leggi nella sentenza n. 132/2001, ribadendo che la normativa in materia di incandidabilità e le sue successive modificazioni si collocano su un piano diverso rispetto a quello delle pene, ha precisato che
15 la decadenza o la sospensione rappresentano l'espressione del venir meno del requisito soggettivo per l'accesso alle cariche stabilito dal legislatore, al quale é espressamente consentito il potere di fissare "i requisiti" di accesso alle cariche elettive. Prosegue la Corte, "ciò é tanto vero che, secondo l'originaria scelta legislativa, l'ineleggibilità in questione si collegava a condanne anche non definitive, e perfino in alcuni casi, al semplice rinvio a giudizio."
Deve perciò ritenersi che il D.Lgs. n. 235/2012 sia approdato ad una soluzione piuttosto ragionevole in termini di tutela dell'immagine e dell'affidabilità dello Stato-amministrazione, tenuto conto altresì della natura non sanzionatoria delle misure ivi contemplate. La normativa in questione, dunque, recependo il "disvalore etico" di certe condotte, persegue la tutela del buon andamento dell'amministrazione, nella prospettiva dell'art. 54, co. 2 Cost., richiamata diffusamente dalla Corte attraverso la sentenza n. 236/2015. Si tratta, cioé , di valorizzare al massimo grado la "disciplina" e l'"onore" richiesti dalla disposizione richiamata a coloro che ricoprono funzioni pubbliche, non potendosi ammettere in alcun modo ombre sull'operato delle istituzioni cui essi appartengono. (Corte appello Genova sez. I, 17/12/2020, (ud. 09/12/2020, dep. 17/12/2020), n.1210).
Infine, deve darsi atto che la Cassazione con sentenza del 23/10/2013, (ud.
23/10/2013, dep. 18/11/2013), n.46177 in un caso analogo in cui era stato contestata la falsità delle dichiarazioni rese dall'aspirante Sindaco del comune di Forza d'Agro ha ritenuto soddisfatti i presupposti per dichiarare l'incandidabilità previsti dalla previgente disciplina pur in assenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p. e della pena
16 accessoria di cui all'art. 31 c.p. In particolare, in quel caso il falso era consistito nell'aver l'aspirante Sindaco, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, e con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della L. n. 15 del 1968 e successive modifiche, allegata alla prima, attestato falsamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla L. n. 55 del 1990, art. 15 come modificato dalla L. n. 475 del 1999, art. 1, pur essendo stato condannato, con sentenza del Tribunale di Messina del 4 marzo 2004 passata in giudicato il 1 marzo 2006, alla pena di anni uno di reclusione per il reato cui agli artt. 81 e 479 c.p). Si legge testualmente nella citata sentenza: “il dato testuale della L. n. 55 del 1990, art. 15, lett.
c), - trasfuso ora nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58, comma 1, lett. c), - non rende necessarie specifiche formule per l'esatta individuazione delle fattispecie di reato ostative, essendo sufficiente individuare nell'ambito delle generiche figure criminose (diverse dalle altre specificamente elencate in base al nomen juris) quelle effettivamente ostative alla candidabilità "in base al fatto che esse concretamente integrino, nella struttura essenziale del reato - come ritenuto nel caso di specie - o con la ricorrenza di specifica circostanza aggravante, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o un pubblico servizio". (...) Nell'art. 58 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, cioè del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato riversato la
L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15: la norma, al comma 1, stabilisce che non possono essere candidati, tra le altre, alla carica di sindaco coloro che si trovano in determinate condizioni descritte nelle lettere a), b) e c).
In particolare la lett. c) concerne chi è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi
17 "per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli elencati nella lettera b)"; e la lettera b) riguarda i reati di cui agli artt. 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p.. Non occorre, quindi, per creare una condizione ostativa alla candidabilità alla carica di sindaco la condanna passata in giudicato per una fattispecie specifica quanto a nomen juris, nè tantomeno l'applicazione dell'art. 31 c.p. (nel caso de quo, d'altronde, erroneamente omessa, come si vedrà infra a proposito del contenuto del reato), rilevando soltanto nella condotta criminosa l'utilizzazione abusiva di poteri inerenti a una pubblica funzione
o pubblico servizio diversi dalle suddette fattispecie espresse dalla lett. b), oppure la violazione di doveri a loro volta inerenti a una pubblica funzione
o pubblico servizio non riconducibili alle fattispecie della lett. b). La condotta criminosa che ha portato l'attuale imputato alla condanna definitiva, peraltro, comportava ictu oculi l'abuso dei poteri certificatori connessi alla sua posizione di pubblico ufficiale, e il mero riferimento all'art. 479 c.p. è sufficiente ad apportarne adeguata contestazione, poichè il reato ivi descritto concerne la condotta del pubblico ufficiale che, tra
l'altro, "ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto...è avvenuto alla sua presenza... o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità": e nel caso di specie, come si è visto, l'imputato è stato condannato per avere, quale funzionario comunale delegato per l'autentica delle firme, attestato falsamente l'avvenuta apposizione in sua presenza di sottoscrizioni in dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Come ha ritenuto la corte territoriale, si è così verificata la causa ostativa alla
18 candidabilità, non potendosi erigere il giudicato come preclusione formale proprio per l'appena evidenziato contenuto dell'imputazione contestata all'attuale ricorrente”.
In forza delle suesposte argomentazioni si ritiene meritevole di accoglimento il ricorso.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisoria (liquidate in misura inferiore ai minimi in considerazione dell'attività difensiva) avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 01.4.2025 dalla Parte_1
, in persona del Prefetto p.t., nei confronti di
[...] [...]
così provvede: CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Riace (RC);
- CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi euro 2.906,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre 15 % per spese generali, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile effettuata in data
26/06/2025 mediante Microsoft Teams.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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