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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/08/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3269/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3269/2024 promossa da:
- nato a [...] /SP (Brasile), il 30.10.1980 per proprio Controparte_1 conto e congiuntamente alla sig.ra n.q. di genitori esercenti la Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] Persona_1
a Americana /SP (Brasile). Tutti residenti in [...], n. 77, Americana /SP
(Brasile).
- nato a [...]-Brasile), il 06.05.1979 per proprio conto e CP_3 congiuntamente alla sig.ra n.q. di genitori esercenti la responsabilità Controparte_4 genitoriale sui figli minori nato a [...]-Brasile), in Persona_2 data 10.05.2019, e nato a [...]-Brasile), in data Persona_3
20.10.2020. Tutti residenti a [...](SP-Brasile), in Rua Dr. Carlos de Campos, 750.
Rappresentati e difesi dall' avvocato Elisabetta Giovando e dall'avv. Stabilito Fabiola Aparecida
Ridolfi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Milano, Largo A. Toscanini n. 1, come da procure autenticate e tradotte, nonché munita di apostille allegate al ricorso.
-ricorrente-
Contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
1 - resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano anche Parte_1
) nato IC (Reggio Calabria), in data 20.07.1911, Parte_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 1 – certificato nascita).
L'avo era poi deceduto in Brasile, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisava che n data 12.06.1943 aveva Parte_1 contratto matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 03 bis) e, dalla loro unione, erano nati, Persona_4 il 27.04.1944, nella città di Torrinha (SP), il figlio (cfr. doc. in atti n. 04 bis) e Persona_5 in data 26.09.1949, nella città di Torrinha (SP), il figlio (cfr. doc. in atti n. 05 Persona_6 bis).
Con riferimento alla discendenza di : Persona_5 in data 28.07.1973, contraeva matrimonio con la Signora cfr. doc. 06 Persona_7 bis) e dalla loro unione, in data 06.09.1979, era nato l'odierno ricorrente (cfr. CP_3 doc. 07 bis). Quest'ultimo in data 06.12.2012 aveva contratto matrimonio con la sig.ra CP_4
(cfr. doc. in atti n. 08 bis) e da detta unione nascevano i figli, anch'essi odierni ricorrenti:
- in data 10.05.2019, cfr. doc. 09 bis); Persona_2
- in data 20.10.2020, cfr. doc. 10 bis). Persona_3
Con riferimento alla discendenza di : Persona_8 in data 27.01.1979, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 11 bis) e dalla Persona_9 loro unione, in data 30.10.1980, era nato l'odierno ricorrente (cfr. Parte_4 doc. 12 bis). Quest'ultimo in data 16.10.2010 aveva contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
(cfr. doc. in atti n. 13) e da detta unione, in data 21.03.2009, nasceva il figlio, Persona_10 anch'esso odierno ricorrente, cfr. doc. in atti n. 14). Persona_1
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_5
2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
Il Pubblico Ministero, tramite visto apposto telematicamente in data 31.01.2025, NULLA
OPPONEVA all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito di note scritte, depositate in data 03.07.2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le eccezioni e difese avversarie.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
3 Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_5 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti deducono di avere tentato invano di formulare più volte la richiesta
4 di cittadinanza presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo attraverso il portale a ciò dedicato
“Prenot@mi” tentando di inoltrare la relativa domanda, per come si evince dal documento n. 15 allegato al ricorso, evidenziando l'impossibilità di fissare un appuntamento al fine della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del
05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano, senza, quindi, aver ottenuto alcun riscontro in merito all'inserimento nella lista d'attesa.
Inoltre, per come si evince dal documento n. 16 allegato al ricorso, in data 17.03.2024, il sito del
Consolato generale d'Italia a San Paolo, rendeva noto l'avvio della convocazione delle domande inserite in agenda nell'anno 2016, a riprova del fatto che, per gli odierni ricorrenti, i tempi d'attesa per la convocazione sarebbero eccessivamente lunghi.
Pertanto, dall'impossibilità di inoltrare la domanda di cittadinanza in via amministrativa deriva l'interesse ad agire della parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., non potendo queste contare sulla tempestiva evasione delle proprie richieste nel termine di legge (730 giorni di cui all'art. 3 DPR 362/1994 -
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri
5 presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzione fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, l'avo italiano anche Parte_1 Parte_2 Pt_3
nato IC (Reggio Calabria), in data 20.07.1911, (cfr. doc. in atti n. 1 – certificato
[...] nascita) ha trasmesso la cittadinanza ai figli , nato il [...] (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 04 bis) e (cfr. doc. in atti n. 05), nato in data [...]. Quest'ultimo, in Persona_6 data 28.07.1973, contraeva matrimonio con la Signora (cfr. doc. 06 Persona_7 bis) e dalla loro unione, in data 06.09.1979, era nato l'odierno ricorrente (cfr. CP_3 doc. 07 bis). Quest'ultimo in data 06.12.2012 aveva contratto matrimonio con la sig.ra CP_4
(cfr. doc. in atti n. 08 bis) e da detta unione nascevano i figli, anch'essi odierni ricorrenti: in data
10.05.2019, cfr. doc. 09 bis); in data 20.10.2020, Persona_2 Persona_3 cfr. doc. 10 bis).
[...]
, invece, in data 27.01.1979, contraeva matrimonio con Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. 11 bis) e dalla loro unione, in data 30.10.1980, era nato l'odierno ricorrente
[...]
(cfr. doc. 12 bis). Quest'ultimo in data 16.10.2010 aveva contratto Parte_4 matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. in atti n. 13) e da detta unione, in Persona_10 data 21.03.2009, nasceva il figlio, anch'esso odierno ricorrente, cfr. Persona_1 doc. in atti n. 14).
Successivamente, anche ) è Parte_1 Parte_2 Parte_3
6 morto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2) né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Pertanto, in quanto cittadino italiano anche Parte_1 Parte_2
) ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e ai relativi Parte_3 discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_5 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Controparte_1 nato a [...] /SP (Brasile), il 30.10.1980; nato il [...] a Persona_1
Americana /SP (Brasile); nato a [...]-Brasile), il 06.05.1979; CP_3 [...] nato a [...]-Brasile), il 10.05.2019; il diritto Persona_2 Persona_3 alla cittadinanza italiana;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 02.08.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3269/2024 promossa da:
- nato a [...] /SP (Brasile), il 30.10.1980 per proprio Controparte_1 conto e congiuntamente alla sig.ra n.q. di genitori esercenti la Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] Persona_1
a Americana /SP (Brasile). Tutti residenti in [...], n. 77, Americana /SP
(Brasile).
- nato a [...]-Brasile), il 06.05.1979 per proprio conto e CP_3 congiuntamente alla sig.ra n.q. di genitori esercenti la responsabilità Controparte_4 genitoriale sui figli minori nato a [...]-Brasile), in Persona_2 data 10.05.2019, e nato a [...]-Brasile), in data Persona_3
20.10.2020. Tutti residenti a [...](SP-Brasile), in Rua Dr. Carlos de Campos, 750.
Rappresentati e difesi dall' avvocato Elisabetta Giovando e dall'avv. Stabilito Fabiola Aparecida
Ridolfi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Milano, Largo A. Toscanini n. 1, come da procure autenticate e tradotte, nonché munita di apostille allegate al ricorso.
-ricorrente-
Contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
1 - resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano anche Parte_1
) nato IC (Reggio Calabria), in data 20.07.1911, Parte_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 1 – certificato nascita).
L'avo era poi deceduto in Brasile, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisava che n data 12.06.1943 aveva Parte_1 contratto matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 03 bis) e, dalla loro unione, erano nati, Persona_4 il 27.04.1944, nella città di Torrinha (SP), il figlio (cfr. doc. in atti n. 04 bis) e Persona_5 in data 26.09.1949, nella città di Torrinha (SP), il figlio (cfr. doc. in atti n. 05 Persona_6 bis).
Con riferimento alla discendenza di : Persona_5 in data 28.07.1973, contraeva matrimonio con la Signora cfr. doc. 06 Persona_7 bis) e dalla loro unione, in data 06.09.1979, era nato l'odierno ricorrente (cfr. CP_3 doc. 07 bis). Quest'ultimo in data 06.12.2012 aveva contratto matrimonio con la sig.ra CP_4
(cfr. doc. in atti n. 08 bis) e da detta unione nascevano i figli, anch'essi odierni ricorrenti:
- in data 10.05.2019, cfr. doc. 09 bis); Persona_2
- in data 20.10.2020, cfr. doc. 10 bis). Persona_3
Con riferimento alla discendenza di : Persona_8 in data 27.01.1979, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 11 bis) e dalla Persona_9 loro unione, in data 30.10.1980, era nato l'odierno ricorrente (cfr. Parte_4 doc. 12 bis). Quest'ultimo in data 16.10.2010 aveva contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
(cfr. doc. in atti n. 13) e da detta unione, in data 21.03.2009, nasceva il figlio, Persona_10 anch'esso odierno ricorrente, cfr. doc. in atti n. 14). Persona_1
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_5
2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
Il Pubblico Ministero, tramite visto apposto telematicamente in data 31.01.2025, NULLA
OPPONEVA all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito di note scritte, depositate in data 03.07.2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le eccezioni e difese avversarie.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
3 Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_5 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti deducono di avere tentato invano di formulare più volte la richiesta
4 di cittadinanza presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo attraverso il portale a ciò dedicato
“Prenot@mi” tentando di inoltrare la relativa domanda, per come si evince dal documento n. 15 allegato al ricorso, evidenziando l'impossibilità di fissare un appuntamento al fine della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del
05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano, senza, quindi, aver ottenuto alcun riscontro in merito all'inserimento nella lista d'attesa.
Inoltre, per come si evince dal documento n. 16 allegato al ricorso, in data 17.03.2024, il sito del
Consolato generale d'Italia a San Paolo, rendeva noto l'avvio della convocazione delle domande inserite in agenda nell'anno 2016, a riprova del fatto che, per gli odierni ricorrenti, i tempi d'attesa per la convocazione sarebbero eccessivamente lunghi.
Pertanto, dall'impossibilità di inoltrare la domanda di cittadinanza in via amministrativa deriva l'interesse ad agire della parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., non potendo queste contare sulla tempestiva evasione delle proprie richieste nel termine di legge (730 giorni di cui all'art. 3 DPR 362/1994 -
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri
5 presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzione fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, l'avo italiano anche Parte_1 Parte_2 Pt_3
nato IC (Reggio Calabria), in data 20.07.1911, (cfr. doc. in atti n. 1 – certificato
[...] nascita) ha trasmesso la cittadinanza ai figli , nato il [...] (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 04 bis) e (cfr. doc. in atti n. 05), nato in data [...]. Quest'ultimo, in Persona_6 data 28.07.1973, contraeva matrimonio con la Signora (cfr. doc. 06 Persona_7 bis) e dalla loro unione, in data 06.09.1979, era nato l'odierno ricorrente (cfr. CP_3 doc. 07 bis). Quest'ultimo in data 06.12.2012 aveva contratto matrimonio con la sig.ra CP_4
(cfr. doc. in atti n. 08 bis) e da detta unione nascevano i figli, anch'essi odierni ricorrenti: in data
10.05.2019, cfr. doc. 09 bis); in data 20.10.2020, Persona_2 Persona_3 cfr. doc. 10 bis).
[...]
, invece, in data 27.01.1979, contraeva matrimonio con Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. 11 bis) e dalla loro unione, in data 30.10.1980, era nato l'odierno ricorrente
[...]
(cfr. doc. 12 bis). Quest'ultimo in data 16.10.2010 aveva contratto Parte_4 matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. in atti n. 13) e da detta unione, in Persona_10 data 21.03.2009, nasceva il figlio, anch'esso odierno ricorrente, cfr. Persona_1 doc. in atti n. 14).
Successivamente, anche ) è Parte_1 Parte_2 Parte_3
6 morto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2) né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Pertanto, in quanto cittadino italiano anche Parte_1 Parte_2
) ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e ai relativi Parte_3 discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_5 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Controparte_1 nato a [...] /SP (Brasile), il 30.10.1980; nato il [...] a Persona_1
Americana /SP (Brasile); nato a [...]-Brasile), il 06.05.1979; CP_3 [...] nato a [...]-Brasile), il 10.05.2019; il diritto Persona_2 Persona_3 alla cittadinanza italiana;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 02.08.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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