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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/10/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
46-1/2025 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 21.5.2025; sentite le parti all'udienza del 10.9.2025; visto l'art. 70, C.C.I.I.; osserva quanto segue.
Premesso che
- Il sig. , nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 14.5.2025 ha presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 21.5.2025 è stata fissata l'udienza del 10.9.2025 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, sono pervenute le comunicazioni di aggiornamento del credito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni nonché le osservazioni critiche formulate da parte del creditore l quale ha lamentato: Parte_2 da un lato, l'assenza della meritevolezza del debitore all'accesso al piano di sovraindebitamento, avendo quest'ultimo fatto ricorso al credito in maniera non diligente;
dall'altro lato, la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non risultando incluse né le somme spettanti al ricorrente a titolo di TFR, né il bene immobile oggetto di fondo patrimoniale;
- con nota depositata in data 2.7.2025 il professionista O.C.C. ha depositato le osservazioni predette nonché le proprie repliche e quelle sviluppate dalla difesa del ricorrente;
- all'udienza del 10.9.2025 parte istante ha insistito nel ricorso proposto ed il Giudice, ritenuto opportuno revisionare l'ammontare di alcuni dei crediti privilegiati (in particolare il credito derivante dal compenso attribuito all'advisor legale), ha assegnato termine fino al
26.9.2025 per provvedere alle modifiche indicate, riservandosi di provvedere all'esito;
- in data 7.10.2024 il professionista O.C.C. ha depositato il piano rimodulato;
- la proposta in esame, così come in ultimo modificata, in sintesi, ha disposto:
• il pagamento di complessivi € 52.970,84 a fronte di un debito pari a € 163.495,94;
• n. 58 rate mensili del valore di euro 900,00 ed una rata finale di € 770,84;
• il pagamento integrale dei crediti privilegiati;
• il pagamento parziale nella misura del 21,03% per i creditori chirografari;
• una percentuale di soddisfazione, complessivamente, pari al 32,40%;
Osservato che
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dal ricorrente deriva unicamente da rapporti estranei all'attività professionale e connessi, in via principale, a motivi personali quali, in primo luogo, l'esito negativo dell'attività imprenditoriale della moglie e, in secondo luogo, la successiva separazione da quest'ultima);
- peraltro, secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- tale ultima nozione, di derivazione unionale, secondo l'interpretazione ormai consolidatasi in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ancora recentemente richiamata dai giudici della Suprema Corte di legittimità, deve essere intesa, allorché connessa, in particolare, ad un rapporto di fideiussione o di garanzia stipulato in favore di un imprenditore, nel senso che “un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti […] si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14,
EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come
"consumatore" ai sensi della suddetta direttiva […]” (cfr. in tal senso CGUE, 19.11.2005, C-
74/05, contro e altri); Per_1 Controparte_1
- in tale prospettiva, quindi, al fine di individuare quei collegamenti funzionali sussistenti tra il fideiussore (o garante) e l'impresa in favore della quale ha prestato garanzia ed idonei a ritenere che il primo non abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale, giova verificare, alternativamente, se quest'ultimo rivesta (o abbia rivestito al tempo della garanzia) incarichi amministrativi all'interno della società, ovvero se detenga (o abbia detenuto al tempo della garanzia) una partecipazione non trascurabile al capitale sociale
(cfr. ex multis Cass. civ., 13.12.2018, n. 32225, secondo cui "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore"; conf. Cass. civ., 24.1.2020, ordinanza n. 1666);
- ciò posto, con riferimento al caso di specie, emerge dall'esame del ricorso e della relazione del professionista O.C.C. che parte del sovraindebitamento ad origine dell'odierna procedura di ristrutturazione deriva dal sostegno prestato dal sig. in favore Parte_1 dell'attività professionale dell' rispetto alla quale parte istante è intervenuto, con Parte_3 il proprio patrimonio, quale garante di alcuni dei finanziamenti concessi al coniuge (cfr. in particolare pagg. 6 e 7 della relazione del professionista O.C.C.);
- ne discende, dunque, che non paiano esservi dubbi circa l'attribuibilità della nozione di consumatore al sig. ai sensi dell'art. 67, C.C.I.I., dovendosi ricondurre i Parte_1 finanziamenti stipulati in favore dell'azienda della moglie, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato ed all'estraneità dei debitori all'attività imprenditoriale del figlio, alle esigenze connesse al sostegno familiare;
- risulta, di conseguenza, possibile procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Considerato che
- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con “colpa grave, malafede o frode”;
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di crisi da sovraindebitamento ha inizio, come visto sopra, a partire dal 2006, allorquando l'attività imprenditoriale del coniuge del ricorrente,
a sostegno della quale quest'ultimo era intervenuto, per alcuni finanziamenti, in qualità di garante, ha iniziato ad entrare in crisi, fino a giungere alla sua definitiva chiusura (cfr. in particolare pagg. 6 e 7 della relazione del professionista O.C.C.);
- la situazione così descritta risulta essersi ulteriormente aggravata nel 2015, in conseguenza della separazione intercorsa tra il sig. e la moglie, circostanza che ha determinato Parte_1 il sorgere dell'onere di mantenimento del ricorrente nei confronti delle figlie per € 400,00 mensili, in aggiunta alle posizioni debitorie in precedenza già assunte in favore dell'attività del coniuge, nonché delle spese occorrenti al proprio sostentamento ed a quello della prole (cfr. in particolare pag. 7 della relazione del professionista O.C.C.);
- ne discende così che, in conseguenza di tutte le circostanze sopra evidenziate e precisamente descritte nella relazione del professionista O.C.C., risulta ben presente, ad oggi, una situazione di sovraindebitamento verosimilmente e ragionevolmente allo stato non superabile per il proponente, allo stato titolare di una retribuzione netta media mensile pari a € 2.609,18, cui debbono sottrarsi € 1.415,00 mensili a titolo di spese per il mantenimento proprio, dei due figli e dell'ex coniuge, € 400,00 a titolo di oneri di mantenimento della prole ed € 922,00 a titolo di uscite mensili per i finanziamenti accesi con delegazione di pagamento Parte_2
e cessione del quinto) nonché per il pignoramento mobiliare eseguito da CP_2
(cfr. in particolare pagg. 17 a 21 della relazione del professionista O.C.C.);
[...]
- peraltro, sul piano della meritevolezza al ricorso alla procedura in esame, proprio in considerazione dell'origine della crisi sopra esposta (infortunio sul luogo di lavoro e successiva contrazione della retribuzione), risulta possibile sostenere che il dissesto economico lamentato e documentato dal ricorrente non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (stante la capacità economica del medesimo a far fronte ai finanziamenti contratti, come anche dimostrato dalla valutazione positiva resa dagli istituti di credito in sede di valutazione del merito creditizio), quanto, piuttosto, di un deterioramento finanziario progressivo e dovuto, essenzialmente, a fattore esterni, ragionevolmente non prevedibili (la crisi dell'attività professionista dell'ex coniuge e la separazione con quest'ultima) ed in conseguenza dei quali il debitore, a fronte di entrate mensili improvvisamente ridotte, si è ritrovato nell'impossibilità di far fronte puntualmente ed integralmente alle obbligazioni in precedenza contratte;
- sotto tale profilo, pertanto, non possono condividersi le osservazioni mosse dal creditore risultando precisamente descritto, sia nella relazione del Gestore, sia nelle note Parte_2 di replica alle osservazioni depositate in atti (cfr. in particolare gli allegati alla memoria del professionista O.C.C. del 2.7.2025), come la crisi da sovraindebitamento oggi invocata dal ricorrente sia principalmente riconducibile al progressivo deteriorarsi dell'attività lavorativa della moglie, rispetto alla quale il medesimo era intervenuto quale garante, nonché alla crisi coniugale sopravvenuta nel 2015, in conseguenza dei quai i debiti contratti dal sig. Parte_1 per provvedere, da solo, al sostentamento proprio e dell'intero nucleo familiare, sono divenuti non più sostenibili;
- appare doveroso, inoltre, segnalare che l'art. 125 T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto, “se del caso” (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame trova del resto conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 bis, a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato, la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio;
dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.;
- ne deriva così che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore “onesto ma sfortunato” il godimento di una cd. second chance che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire al ricorrente l'accesso alla procedura in esame;
Ritenuto che
- ricorra dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, emergendo dalla documentazione in atti nonché dalla relazione del professionista O.C.C. che il sig.
quanto al patrimonio mobiliare, è titolare di un'autovettura del valore di Parte_1 mercato oscillante tra € 4.000,00 ed € 5.500,00, nonché di un motociclo avente un valore di mercato compreso tra € 1.800,00 ed € 2.200,00 (cfr. in particolare pag. 24 della relazione);
- quanto al patrimonio immobiliare, invece, emerge dall'esame della relazione del Gestore e dai documenti ad essa allegata che l'odierno ricorrente è titolare, per la quota di ½ in piena proprietà, di due immobili siti in Bagheria ed entrambi oggetto di fondo patrimoniale costituito con atto pubblico del 25.2.2009 (cfr. allegato n. 16 alla relazione del professionista O.C.C.);
- orbene, al proposito, giova rilevare come i rilievi mossi dal creditore in Parte_2 ordine alla mancata inclusione, tra le poste attive del piano, degli immobili predetti, non colgano nel segno;
invero, giova evidenziare come l'istituto in oggetto (il fondo patrimoniale) costituisca, per sua stessa natura, un patrimonio separato del debitore, composto da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a precisi limiti di alienabilità ed espropriabilità. Di conseguenza, analogamente a quanto oggi previsto in ipotesi di liquidazione giudiziale (cfr. art. 146, comma 1, lett. c), C.C.I.I.), allorché il debitore proponga ai suoi creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, atteso il carattere ugualmente concorsuale della procedura, i beni facenti parte del fondo patrimoniale trascritto anteriormente al deposito del ricorso non potranno essere acquisiti all'attivo posto a disposizione del ceto creditorio, permanendo, per l'appunto, separati rispetto al patrimonio generale del ricorrente. Ne discende quindi, quale principale effetto, che i beni in questione rimangano esclusi dalla proposta formulata, ferma restando la facoltà, per i creditori il cui credito sia stato contratto per i bisogni della famiglia e nei limiti di cui all'art. 170 c.c., di agire autonomamente in via esecutiva sui beni medesimi, nonché di promuovere, ricorrendone i presupposti, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. nei diretti confronti del debitore (cfr. ex multis Cass. civ.,
26.6.2023, n. 18164; già in tal senso Cass. civ., 22.1.2010, n. 1112; Cass. civ., 9.5.2019, n.
12264). Simili rilievi importano quindi, quale ulteriore corollario, che, diversamente da quanto suggerito dal creditore opponente la mera natura del piano in Parte_2 oggetto (afferente, ai sensi dell'art. 67, C.C.I.I., ai soli debiti del consumatore e dunque estranei all'attività professionale), non consente l'automatica inclusione dei beni costituiti nel fondo patrimoniale tra le poste attive della procedura, considerata, come visto poc'anzi, la separazione dei patrimoni derivante dal fondo e l'impossibilità, nella sede odierna, di procedere alle necessarie verifiche dei requisiti di cui all'art. 170 c.c.;
- del pari non condivisibili appaiono poi le osservazioni mosse al riguardo del mancato inserimento del TFR;
sul punto, invero, debbono richiamarsi gli insegnamenti a più riprese espresse dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, secondo cui le quote accantonate del trattamento di fine rapporto “corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto determina solo l'esigibilità” (cfr. ex multis Cass. civ.,
27.2.2020, n. 5376), sicché, seppur simile diritto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale della quota, il relativo credito non rientra, nondimeno, nella disponibilità del lavoratore, divenendo esigibile solo una volta cessato il rapporto lavorativo;
- seguendo tale impostazione, dunque, salva l'ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento (rientrando in tal caso nella massa attiva da destinare al soddisfacimento dei debitori), le somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potranno includersi nel patrimonio disponibile del ricorrente, trattandosi di importi che, pur costituendo un credito certo e liquido nel relativo ammontare, difettano, tuttavia, fino al momento della cessazione del rapporto (peraltro nella specie non prossimo attesa l'età del ricorrente), del requisito dell'esigibilità;
- in conclusione, dunque, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;
P. Q. M.
Visto l'art. 70, C.C.I.I., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...]
Giovanni Bosco n. 29, nei termini e con le modalità proposte nella relazione in ultimo depositata in data 26.9.2025; dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;
dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;
autorizza il professionista O.C.C. a prelevare dal conto corrente predetto un acconto sul proprio compenso finale nella misura massima del 65%, disponendo che il compenso residuo sia accantonato fino al completamento del piano e prelevato previo deposito della relazione finale ed autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I.; onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;
dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Termini Imerese, 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi