Art. 1.
Il primo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte, e' sostituito dal seguente:
"Art. 65. - Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:
26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori al 10°, nonche' per i macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti;
26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° nonche' per gli uscieri;
16 o 13 per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri)".
Il primo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte, e' sostituito dal seguente:
"Art. 65. - Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:
26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori al 10°, nonche' per i macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti;
26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° nonche' per gli uscieri;
16 o 13 per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri)".