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Sentenza breve 12 febbraio 2026
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00766/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00168 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00766/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 766 del 2025, proposto da
HM BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del
Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) del provvedimento del 27.2.2025, pratica n. P-MN/L/Q/2023/105751, con cui la
Prefettura di Mantova ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che aveva N. 00766/2025 REG.RIC.
rilasciato in favore del ricorrente il 6.1.2024 su istanza della Ortofrutticola ON
Società Agricola s.s.;
b) della nota con protocollo e data imprecisati con la quale la Prefettura di Mantova ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela della revoca di cui sopra, avanzata dal ricorrente il 15.4.2025;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LE FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto e considerato che:
- con ordinanza n. 423 del 6.11.2025 questo Tribunale ha rilevato che la Prefettura non ha dato prova della notifica al ricorrente né della comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del nulla osta, datata 21.11.2024, né del provvedimento di revoca, datato 27.2.2025, e che il ricorrente è entrato in Italia il 26.3.2025, quindi successivamente all'emanazione del provvedimento di revoca del nulla osta; pertanto
è stata ravvisata una violazione del contraddittorio procedimentale ed è stato disposto un remand, ordinando alla Prefettura di Mantova di riaprire il procedimento, assegnare al ricorrente un termine di dieci giorni per produrre la documentazione mancante ai fini del nulla osta, valutare la suddetta documentazione e riprovvedere; N. 00766/2025 REG.RIC.
- in ottemperanza al remand, la Prefettura ha convocato il ricorrente, ha ricevuto la documentazione da questi prodotta, l'ha ritenuta completa e adeguata e ha pertanto annullato in autotutela il provvedimento di revoca del nulla osta;
- è quindi cessata la materia del contendere, e la Prefettura deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
LE FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE FE AN RI N. 00766/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00168 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00766/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 766 del 2025, proposto da
HM BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del
Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) del provvedimento del 27.2.2025, pratica n. P-MN/L/Q/2023/105751, con cui la
Prefettura di Mantova ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che aveva N. 00766/2025 REG.RIC.
rilasciato in favore del ricorrente il 6.1.2024 su istanza della Ortofrutticola ON
Società Agricola s.s.;
b) della nota con protocollo e data imprecisati con la quale la Prefettura di Mantova ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela della revoca di cui sopra, avanzata dal ricorrente il 15.4.2025;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LE FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto e considerato che:
- con ordinanza n. 423 del 6.11.2025 questo Tribunale ha rilevato che la Prefettura non ha dato prova della notifica al ricorrente né della comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del nulla osta, datata 21.11.2024, né del provvedimento di revoca, datato 27.2.2025, e che il ricorrente è entrato in Italia il 26.3.2025, quindi successivamente all'emanazione del provvedimento di revoca del nulla osta; pertanto
è stata ravvisata una violazione del contraddittorio procedimentale ed è stato disposto un remand, ordinando alla Prefettura di Mantova di riaprire il procedimento, assegnare al ricorrente un termine di dieci giorni per produrre la documentazione mancante ai fini del nulla osta, valutare la suddetta documentazione e riprovvedere; N. 00766/2025 REG.RIC.
- in ottemperanza al remand, la Prefettura ha convocato il ricorrente, ha ricevuto la documentazione da questi prodotta, l'ha ritenuta completa e adeguata e ha pertanto annullato in autotutela il provvedimento di revoca del nulla osta;
- è quindi cessata la materia del contendere, e la Prefettura deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
LE FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE FE AN RI N. 00766/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO