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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott. ssa RIrosaria Budetta Presidente
Dott. ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna RI Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G 4933/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020 trattenuta in decisione all' udienza collegiale dell' 8/5/2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1
Montaretto Marullo e Cucci Tommaso RI;
- appellante -
E n.q. di erede di rappresentata e CP_1 Persona_1
difesa dall' avv. Gemma Suraci;
-appellata-
E
rappresentata e difesa dall' avv. Marco Controparte_2
Vincenti ;
-appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n. 11123/2020 dep. il 28/07/2020 il Tribunale di
Roma accogliendo il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall' ing. nei confronti dell' avv. Persona_1 Parte_1
per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'
[...]
inadempimento del mandato conferito al professionista , così decideva :“ Condanna al pagamento, in Parte_2
favore di , della somma di € 176.275,72, oltre CP_1
interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva sino alla data della presente pronuncia, ed oltre
agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta dalla
data della presente sentenza sino al saldo;
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di parte attrice;
- Parte_2 Rigetta la domanda proposta da nei Parte_2
confronti della - Condanna Controparte_2 [...]
alla refusione delle spese di lite sostenute da parte Parte_2
attrice, da liquidarsi in € 759,00 per esborsi ed € 11.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15 %, IVA e CPA come per legge;
- Condanna alla refusione Parte_2
delle spese di lite sostenute dalla da Controparte_2
liquidarsi in € 11.800,00, oltre rimborso spese generali del 15
%, IVA e CPA come per legge”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Pt_2
chiedendo in riforma dell' impugnata sentenza il rigetto della domanda attorea, o in via subordinata la riduzione del risarcimento .
Si sono costituite le appellate chiedendo la il rigetto dell' CP_1
appello e l' accertamento del passaggio in Controparte_2
giudicato del capo della sentenza di primo grado relativo alla reiezione della domanda di garanzia proposta dall'Avv. Pt_2
nei confronti della GN , declaratoria di tenere indenne la medesima da qualsiasi pronuncia pregiudizievole, Parte_3
rigettando, altresì, la domanda condizionata, proposta dall'appellante, di riforma del capo di sentenza relativo alla regolazione delle spese processuali di primo grado in favore di
Controparte_2 All' udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del
17/4/2025, tenuta in trattazione scritta, le parti non hanno depositato note telematiche ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. e la
Corte ha rinviato all' udienza in presenza dell' 8/5/2025 ai sensi dell' art. 309 c.p.c. , con decreto regolarmente comunicato alla parte costituita . Alla suddetta udienza le parti non si sono presentate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione .
A norma dell'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo
309 , “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti
compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza (e alla precedente), va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico della parte appellante .
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Roma , definitivamente pronunziando sull' appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n.1123/2020 pubbl.il 28/07/2020 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa , così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'
estinzione del giudizio.
-pone le spese come anticipate a carico dell' appellante .
Così deciso nella camera di consiglio del 12/05/2025 .
La Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa RIrosaria Budetta