Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappr. e dif. dall'avv. Luca Bosco
- Ricorrente – contro
“ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Anita Conversano
- Convenuta –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 giugno 2023 le parti ricorrenti in epigrafe indicate - premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della quali Parte_4
Assistente Amministrativo di cui alla Cat. C del CCNL del Comparto Sanità e Parte_2
quale Coadiutore Amministrativo di cui alla Cat. B del CCNL del Comparto Sanità); di essere tenuti ad osservare il seguente orario di lavoro: la Sig.ra 33h/sett. (lun. – ven.) così Pt_1
distribuite: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 14.00; il martedì ed il giovedì dalle
08.00 alle 15.30, senza pausa per la consumazione del pasto;
il Sig. , 36h/sett. (lun. Parte_2
– ven.) così distribuite: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 14.00; il martedì ed il giovedì dalle 08.00 alle 17.30, con pausa di 30 minuti;
il Sig. Assi 36h/sett. (lun. – ven.) così distribuite: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 14.00; il martedì ed il giovedì dalle
08.00 alle 17.30, con pausa di 30 minuti;
che non hanno mai visto riconoscersi il diritto alla mensa, né in forma diretta né con le modalità sostitutive del buono pasto - hanno adito questo
Tribunale al fine di sentir condannare la convenuta, in forza del disposto dell'art. 29 del
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Si è costituita la convenuta eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza della pretesa
- avendo chiesto una indennità pari al valore del buono pasto, senza ulteriore specificazione e quantificazione- nonché la infondatezza nel merito, affermando che tutti i ricorrenti godono della pausa pranzo, circostanza che impedirebbe il sorgere dell'eventuale diritto alla istituzione del servizio mensa o ai buoni pasto;
infine, rilevava l'insussistenza di alcun obbligo normativo di istituire il servizio mensa o di erogare i buoni pasto. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
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Le domande sono infondate e i ricorsi pertanto non possono essere accolti.
Quanto alla eccepita nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc., deve ovviamente richiamarsi il condivisibile orientamento ermeneutico secondo cui: “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. da Cass. Sez. VI-Lav. 8 febbraio 2011 n°
3126, cui adde Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097).
Sicché, nel caso di specie, avuto riguardo sia al tenore complessivo del ricorso, nessuna nullità risulta essersi concretizzata, dovendosi peraltro osservare che le congrue difese di
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merito svolte dalla parte convenuta rendono evidente che l'atto introduttivo, così come formulato, aveva comunque raggiunto il proprio scopo, ponendo la controparte nella possibilità di adottare la più congrua ed idonea difesa (sotto quest'ultimo profilo, in ordine alla applicabilità del principio di "conservazione" degli atti processuali ex artt. 156 c.p.c., 164
c.p.c., comma 2, e 159 c.p.c., si veda Cass. Lav. 21 agosto 2007 n° 17778).
Né la mancata espressa determinazione dell'ammontare del credito induce a ritenere fondata l'eccezione predetta, giacché, nella specie, il diritto rivendicato è agevolmente identificabile essendo attribuito in base alle fonti collettive ed essendo stato esercitato con riferimento ai giorni di presenza al lavoro, dato ovviamente noto all' CP_1
Tuttavia, il diritto azionato dai ricorrenti non è configurabile alla stregua della disciplina che regola il rapporto di lavoro privatizzato dei ricorrenti.
Giova riportare la normativa di riferimento.
L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di comparto del 20.9.2001, integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità, stipulato il 7 aprile 1999, che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente.
La norma prevede che:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa no può superare L. 10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990».
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Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e fa gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alfa fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alfe aziende indicazioni in merito alfa valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 270/1987 e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
Da ciò consegue, come già affermato dalla IO (con le sentenze del 2.10.2012, n.
16736, e del 8.11.2013, n. 25192) che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili.
La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n. 384 del 1990.
Cass. 16736/12 ha precisato: <
5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto
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al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata …>>.
Cass. 25192/13 ha ribadito che è <> l'<
20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di
"istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili>>.
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato”.
Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata anche di recente (v. Cass. ordinanza n. 25622 del 2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione
(cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande devono essere rigettate.
La peculiarità della questione giuridica affrontata e la presenza di precedenti di merito di segno contrario rendono equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 27 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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