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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/11/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2975/2023 R.G.
TRA
, con Avv.ti Teresa M. Faillace e Francesca TE Parte_1
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore convenuta-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 24.7.2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato
[...] alle sue dipendenze nel periodo dal 15.9.1990 sino al licenziamento dell'8.1.2013 svolgendo presso l'unità locale/ufficio commerciale di Mendicino le mansioni di impiegata amministrativa ascrivibili al livello V del CCNL
Commercio e Terziario, esponeva che il rapporto di lavoro era stato formalizzato il 9.3.2005 con contratto di lavoro part time al 50%.
Deduceva di avere, in realtà, sempre lavorato a tempo pieno, per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 percependo la retribuzione mensile di L.
1.000.000 sino al 31.12.2001 e dall'1.1.2002 e sino al 28.2.2005 l'importo mensile di € 600,00.
1 Lamentava l'insufficienza del trattamento economico ricevuto in relazione alla quantità della prestazione lavorativa resa, nonché l'omesso pagamento della retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2013, alla 14°mensilità relativa agli anni 2010-2012 e degli anni dal 2005 al 2009 oltre al rateo dell'anno
2013, del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, affermando di essere rimasta creditrice, per il periodo non contrattualizzato, della somma di €
72.771,51 e, per quello contrattualizzato, della somma di € 77.874,20 come da allegato conteggio.
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di dette somme ovvero, in subordine, a quelle dovute a titolo di mensilità di gennaio
2013, di 14°mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e TFR.
La benché ritualmente citata, Controparte_1 non si costituiva in giudizio.
Istruita a mezzo prova testimoniale e di CTU contabile, la causa veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente si duole dell'insufficienza del trattamento economico ricevuto, lamentando, in particolare, sia la sussistenza del rapporto di lavoro inter partes in epoca antecedente alla stipulazione del contratto part time del 9.3.2005
(deducendo in proposito di avere instaurato il rapporto di lavoro il 15.9.1990) che lo svolgimento, per l'intero arco del rapporto di lavoro (quindi sia per il periodo non regolarizzato che per quello contrattualizzato), dell'orario a tempo pieno di 40 ore settimanali.
All'esito della disposta istruttoria l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato inter partes sin dal 15.9.1990 (per come dedotto in ricorso) non ha trovato adeguato riscontro.
Ed invero, alcuno dei testi escussi , e ) Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4 ha riferito di aver constatato lo svolgimento delle prestazioni lavorative della ricorrente in favore della società convenuta sin dalla data indicata dalla;
Pt_1 il solo teste ha dichiarato di aver visto al lavoro la ricorrente presso la Tes_1 convenuta a far data dal 1997, avendo questi riferito di aver svolto da tale epoca e sino al 2013/2014 l'attività di procacciatore di affari e successivamente
2 di agente di commercio per conto della società e, per tale motivo, frequentato la sede della società ove era addetta la ricorrente;
non prova l'instaurazione del rapporto sin dal 1990 la deposizione della teste che ha riferito di Tes_2 un rapporto di lavoro della ricorrente svoltosi per un periodo tra il 1990 al
2013 precisando, in proposito, di ricordare le date perché me ne parlava sempre la ricorrente; lo stesso è a dirsi per la deposizione resa dal teste
TE (figlio della ricorrente) che ha, genericamente, riferito che la madre ha lavorato nel periodo tra il 1990 e fino agli inizi del 2013; di alcuna utilità è, sul punto, la deposizione resa dal teste che nulla ha riferito in merito Tes_4 all'epoca di instaurazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
In siffatto quadro istruttorio non è adeguatamente dimostrato che il rapporto per cui è causa si sia instaurato, per come dedotto, il 15.9.1990 potendo, di contro, ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di detto rapporto quantomeno a far data dal 1997, epoca di inizio dell'attività lavorativa resa dal teste in favore della società convenuta e che ha constatato la presenza Tes_1 della ricorrente sul luogo di lavoro e lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Quanto all'orario di lavoro la ricorrente ha sostenuto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15 alle 19,00 e tale allegazione può dirsi compiutamente provata con le deposizioni rese, in particolare, dai testi Tes_4
e che hanno confermato la presenza al lavoro della ricorrente oltre che Tes_1 in occasione delle riunioni che settimanalmente erano tenute presso la sede della società dal titolare con gli agenti della società della società anche nelle ulteriori occasioni nei quali i citati testi si sono recati presso la citata sede per il ritiro di cataloghi o similari o per il versamento degli assegni degli clienti;
i citati testi hanno altresì riferito che vi erano costanti contatti telefonici con la società e interlocuzioni telefoniche con la ricorrente che, unica presente in ufficio, rispondeva al numero di rete fissa della società convenuta.
Può, conseguentemente, dirsi provata l'osservanza dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Espletata la consulenza contabile - tenendo presente quali parametri di riferimento l'arco temporale dal gennaio 1997 all'8.1.2013, l'orario di lavoro di
40 ore settimanali, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione ricevuta come indicata nel conteggio di parte (cfr. fasc. ricorrente) - il CTU (cfr.
3 elaborato Dott. depositato il 22.5.2025) ha quantificato il Persona_1 credito di parte ricorrente in complessive € 199.835,80.
Deve, tuttavia, rilevarsi che parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso (cfr. pag. 8) ha chiesto “[..] condannare Controparte_1
[..] alla liquidazione in favore della lavoratrice, della somma di
[...]
€.72.771,51 per il periodo non contrattualizzato nonché della somma di
€.77.874,20 per il periodo contrattualizzato [..], otre indennità sostitutiva di preavviso per €.1.686,87 e TFR per €.5.676,92, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalle singole scadenze e sino al soddisfo come per legge;
- in subordine, in ipotesi di mancato accertamento della prestazione di fatto e dell'impiego full time durante il periodo contrattualizzato, liquidare in favore della ricorrente le somme dovute a titolo di mensilità gennaio 2013, 14.ma mensilità per l'intero periodo di lavoro formalizzato, nonché indennità sostitutiva del preavviso e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalle singole scadenze e sino al soddisfo [..]” formulando, quindi, richiesta di condanna della convenuta al pagamento di una somma specifica e determinata - senza peraltro fare ricorso a formule quali “ovvero alla diversa somma, anche maggiore, da accertarsi/determinarsi” ovvero ad altra equivalente – sicchè, in aderenza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non può essere pronunciata condanna della società convenuta al pagamento di una somma superiore a quella oggetto di domanda giudiziale, pari, nella specie, ad € 158.112,19 (€ 72.771,51+€ 77.874,20+€ 1.686,87+€ 5.676,92).
Al pagamento di detto importo oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo è quindi tenuta la Controparte_1
Le spese di lite e di consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 158.112,19 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 6.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
4 come per legge, da distrarsi;
pone a carico della società convenuta le spese di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2975/2023 R.G.
TRA
, con Avv.ti Teresa M. Faillace e Francesca TE Parte_1
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore convenuta-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 24.7.2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato
[...] alle sue dipendenze nel periodo dal 15.9.1990 sino al licenziamento dell'8.1.2013 svolgendo presso l'unità locale/ufficio commerciale di Mendicino le mansioni di impiegata amministrativa ascrivibili al livello V del CCNL
Commercio e Terziario, esponeva che il rapporto di lavoro era stato formalizzato il 9.3.2005 con contratto di lavoro part time al 50%.
Deduceva di avere, in realtà, sempre lavorato a tempo pieno, per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 percependo la retribuzione mensile di L.
1.000.000 sino al 31.12.2001 e dall'1.1.2002 e sino al 28.2.2005 l'importo mensile di € 600,00.
1 Lamentava l'insufficienza del trattamento economico ricevuto in relazione alla quantità della prestazione lavorativa resa, nonché l'omesso pagamento della retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2013, alla 14°mensilità relativa agli anni 2010-2012 e degli anni dal 2005 al 2009 oltre al rateo dell'anno
2013, del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, affermando di essere rimasta creditrice, per il periodo non contrattualizzato, della somma di €
72.771,51 e, per quello contrattualizzato, della somma di € 77.874,20 come da allegato conteggio.
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di dette somme ovvero, in subordine, a quelle dovute a titolo di mensilità di gennaio
2013, di 14°mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e TFR.
La benché ritualmente citata, Controparte_1 non si costituiva in giudizio.
Istruita a mezzo prova testimoniale e di CTU contabile, la causa veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente si duole dell'insufficienza del trattamento economico ricevuto, lamentando, in particolare, sia la sussistenza del rapporto di lavoro inter partes in epoca antecedente alla stipulazione del contratto part time del 9.3.2005
(deducendo in proposito di avere instaurato il rapporto di lavoro il 15.9.1990) che lo svolgimento, per l'intero arco del rapporto di lavoro (quindi sia per il periodo non regolarizzato che per quello contrattualizzato), dell'orario a tempo pieno di 40 ore settimanali.
All'esito della disposta istruttoria l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato inter partes sin dal 15.9.1990 (per come dedotto in ricorso) non ha trovato adeguato riscontro.
Ed invero, alcuno dei testi escussi , e ) Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4 ha riferito di aver constatato lo svolgimento delle prestazioni lavorative della ricorrente in favore della società convenuta sin dalla data indicata dalla;
Pt_1 il solo teste ha dichiarato di aver visto al lavoro la ricorrente presso la Tes_1 convenuta a far data dal 1997, avendo questi riferito di aver svolto da tale epoca e sino al 2013/2014 l'attività di procacciatore di affari e successivamente
2 di agente di commercio per conto della società e, per tale motivo, frequentato la sede della società ove era addetta la ricorrente;
non prova l'instaurazione del rapporto sin dal 1990 la deposizione della teste che ha riferito di Tes_2 un rapporto di lavoro della ricorrente svoltosi per un periodo tra il 1990 al
2013 precisando, in proposito, di ricordare le date perché me ne parlava sempre la ricorrente; lo stesso è a dirsi per la deposizione resa dal teste
TE (figlio della ricorrente) che ha, genericamente, riferito che la madre ha lavorato nel periodo tra il 1990 e fino agli inizi del 2013; di alcuna utilità è, sul punto, la deposizione resa dal teste che nulla ha riferito in merito Tes_4 all'epoca di instaurazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
In siffatto quadro istruttorio non è adeguatamente dimostrato che il rapporto per cui è causa si sia instaurato, per come dedotto, il 15.9.1990 potendo, di contro, ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di detto rapporto quantomeno a far data dal 1997, epoca di inizio dell'attività lavorativa resa dal teste in favore della società convenuta e che ha constatato la presenza Tes_1 della ricorrente sul luogo di lavoro e lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Quanto all'orario di lavoro la ricorrente ha sostenuto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15 alle 19,00 e tale allegazione può dirsi compiutamente provata con le deposizioni rese, in particolare, dai testi Tes_4
e che hanno confermato la presenza al lavoro della ricorrente oltre che Tes_1 in occasione delle riunioni che settimanalmente erano tenute presso la sede della società dal titolare con gli agenti della società della società anche nelle ulteriori occasioni nei quali i citati testi si sono recati presso la citata sede per il ritiro di cataloghi o similari o per il versamento degli assegni degli clienti;
i citati testi hanno altresì riferito che vi erano costanti contatti telefonici con la società e interlocuzioni telefoniche con la ricorrente che, unica presente in ufficio, rispondeva al numero di rete fissa della società convenuta.
Può, conseguentemente, dirsi provata l'osservanza dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Espletata la consulenza contabile - tenendo presente quali parametri di riferimento l'arco temporale dal gennaio 1997 all'8.1.2013, l'orario di lavoro di
40 ore settimanali, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione ricevuta come indicata nel conteggio di parte (cfr. fasc. ricorrente) - il CTU (cfr.
3 elaborato Dott. depositato il 22.5.2025) ha quantificato il Persona_1 credito di parte ricorrente in complessive € 199.835,80.
Deve, tuttavia, rilevarsi che parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso (cfr. pag. 8) ha chiesto “[..] condannare Controparte_1
[..] alla liquidazione in favore della lavoratrice, della somma di
[...]
€.72.771,51 per il periodo non contrattualizzato nonché della somma di
€.77.874,20 per il periodo contrattualizzato [..], otre indennità sostitutiva di preavviso per €.1.686,87 e TFR per €.5.676,92, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalle singole scadenze e sino al soddisfo come per legge;
- in subordine, in ipotesi di mancato accertamento della prestazione di fatto e dell'impiego full time durante il periodo contrattualizzato, liquidare in favore della ricorrente le somme dovute a titolo di mensilità gennaio 2013, 14.ma mensilità per l'intero periodo di lavoro formalizzato, nonché indennità sostitutiva del preavviso e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalle singole scadenze e sino al soddisfo [..]” formulando, quindi, richiesta di condanna della convenuta al pagamento di una somma specifica e determinata - senza peraltro fare ricorso a formule quali “ovvero alla diversa somma, anche maggiore, da accertarsi/determinarsi” ovvero ad altra equivalente – sicchè, in aderenza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non può essere pronunciata condanna della società convenuta al pagamento di una somma superiore a quella oggetto di domanda giudiziale, pari, nella specie, ad € 158.112,19 (€ 72.771,51+€ 77.874,20+€ 1.686,87+€ 5.676,92).
Al pagamento di detto importo oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo è quindi tenuta la Controparte_1
Le spese di lite e di consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 158.112,19 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 6.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
4 come per legge, da distrarsi;
pone a carico della società convenuta le spese di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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