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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 678/2019 RGAC vertente
TRA
residente in Montalto Uffugo (CS) alla Via Giovanni Malagodi, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gelsomino Francesco ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza alla Via Simonetta n. 29.
APPELLANTI
E
Avv. , nato il [...] a [...], residente in [...] alla C. Controparte_1
Alvaro n.7, C.F. rappresentato e difeso in proprio per averne le C.F._2
qualità, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito Cosenza (CS) alla Via
ON RL De NA n.9
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 08.07.2025, la causa era posta in decisione in data 25.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellante:
dal Sig. , odierno appellante, circa gli ipotetici crediti azionati con il D.I. n. 88/2016, Parte_1
in favore dell'appellato;
Per l'effetto revocare in via definitiva il decreto ingiuntivo n. 88/2016 emesso dal Tribunale Civile di
Cosenza;
Con condanna di parte appellata alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”>>.
Per l'appellato: << Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1950 del Parte_1
Tribunale di Cosenza.
Condannare dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con richiesta di risarcimento del danno
rimesso all'equo apprezzamento della Corte Territoriale adita.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.>>.
I FATTI
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 162/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 09.02.2016, con il quale gli è stato intimato il pagamento in favore dell'avv. CP_1
della somma di € 20.139,96, oltre interessi legali e le spese del monitorio, agli
[...]
accessori di legge per la causale di cui al ricorso, oltre alle spese legali, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali eseguite dall'avv. , consistenti nella CP_1
difesa del nell'ambito di due controversie civili, di cui una giudiziale ed una Parte_1
penale e riportate nella parcella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e munita del parere del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto: l'insussistenza delle prestazioni rese dal nei termini esposti;
la insussistenza di idonea documentazione comprovante CP_1
tanto la richiesta che la liquidazione;
la violazione delle tariffe professionali. Deduceva in particolare che l'avv. aveva reso assistenza nella sola vertenza stragiudiziale CP_1
(consistita nella mera redazione di una missiva di messa in mora e di un atto di transazione
2 prevedente tra l'altro il pagamento di euro 1500,00 a titolo di spese legali poi corrisposte in
3 rate a mezzo contanti) solo formale assistenza atteso che le effettive prestazioni professionali (redazione degli atti) ed in quella penale (il cui compenso era stato pattuito in euro 3,800,00 corrisposti in contanti) mentre alcuna prestazione era stata resa in quello civile giudiziario in cui era stato assistito dall'avv. De Simone.
Con comparsa di risposta depositata in data 15/9/2016 si è costituito l'avv. CP_1
, contestando le difese dell'opponente e in particolare la censura relativa alla
[...]
effettività delle prestazioni. Il convenuto ha pure, a suo giudizio, dettagliato minuziosamente l'attività espletata in favore del mediante la produzione dei Parte_1
medesimi documenti già offerti in visione al Consiglio dell'Ordine per l'emissione del parere di congruità e prodotti nel procedimento monitorio. Il convenuto ha pure chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con provvedimento reso in data 8/5/2017, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Tribunale, non accogliendo l'istanza avanzata dal convenuto/opposto, non ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione del teste, indicato dalla parte opponente,
(padre dello stesso opponente), mentre veniva dichiarata decaduta dalla Testimone_1
prova con il teste , non ritualmente intimato come già indicato nei verbali di Testimone_2
udienza del 17.05.2018 e dell'udienza del 24.9.2018 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc. Con sentenza n. 1950/2018, pubblicata in data 24.09.2018, il
Tribunale di Cosenza così pronunciava: “ il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione
monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- revocato il decreto ingiuntivo opposto (n. 162/2016), condanna l'opponente al pagamento in favore
dell'opposto della minor somma di euro 9.301,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle competenze di giudizio, che
liquida in complessivi € 4.835,00 (di cui € 875,00 per fase di studio, € 740,00 per fase introduttiva, €
1.600,00 per fase istruttoria ed € 1.620,00 per fase decisoria) oltre CPA, IVA e rimborso forf. spese
gen. 15%, come per legge.”.
3 Avverso tale sentenza propone appello concludendo come indicato Parte_1
in epigrafe.
Si è costituito l'avv. in proprio, eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 08.07.2025,
svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con termini ridotti della metà.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
4 In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
5 Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
L'appellante si limita ad enunciare le parti della sentenza, tra l'altro riportandone l'intero contenuto, di cui chiede la riforma, nonché modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento, limitandosi apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Non può accogliersi la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata.
Ed invero, in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di provare sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto dedotti o comunque desumibili dagli atti di causa.
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo,
una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in
6 giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già
reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Orbene, a parere di questa Corte, alla luce dei soprarichiamati principi, non sussistono elementi per poter affermare che parte appellante fosse consapevole dell'infondatezza dell'impugnazione o, comunque, ritenersi priva della diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai valori medi per come indicati dalle tariffe vigenti ridotte del 50% in ragione nella pronuncia in rito,.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Parte_1
1950/2018, pubblicata il 24/09/2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata;
7 3) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
liquidate in euro 1.983,00 per compensi oltre accessori come per Controparte_1
legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
8
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 678/2019 RGAC vertente
TRA
residente in Montalto Uffugo (CS) alla Via Giovanni Malagodi, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gelsomino Francesco ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza alla Via Simonetta n. 29.
APPELLANTI
E
Avv. , nato il [...] a [...], residente in [...] alla C. Controparte_1
Alvaro n.7, C.F. rappresentato e difeso in proprio per averne le C.F._2
qualità, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito Cosenza (CS) alla Via
ON RL De NA n.9
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 08.07.2025, la causa era posta in decisione in data 25.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellante:
dal Sig. , odierno appellante, circa gli ipotetici crediti azionati con il D.I. n. 88/2016, Parte_1
in favore dell'appellato;
Per l'effetto revocare in via definitiva il decreto ingiuntivo n. 88/2016 emesso dal Tribunale Civile di
Cosenza;
Con condanna di parte appellata alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”>>.
Per l'appellato: << Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1950 del Parte_1
Tribunale di Cosenza.
Condannare dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con richiesta di risarcimento del danno
rimesso all'equo apprezzamento della Corte Territoriale adita.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.>>.
I FATTI
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 162/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 09.02.2016, con il quale gli è stato intimato il pagamento in favore dell'avv. CP_1
della somma di € 20.139,96, oltre interessi legali e le spese del monitorio, agli
[...]
accessori di legge per la causale di cui al ricorso, oltre alle spese legali, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali eseguite dall'avv. , consistenti nella CP_1
difesa del nell'ambito di due controversie civili, di cui una giudiziale ed una Parte_1
penale e riportate nella parcella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e munita del parere del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto: l'insussistenza delle prestazioni rese dal nei termini esposti;
la insussistenza di idonea documentazione comprovante CP_1
tanto la richiesta che la liquidazione;
la violazione delle tariffe professionali. Deduceva in particolare che l'avv. aveva reso assistenza nella sola vertenza stragiudiziale CP_1
(consistita nella mera redazione di una missiva di messa in mora e di un atto di transazione
2 prevedente tra l'altro il pagamento di euro 1500,00 a titolo di spese legali poi corrisposte in
3 rate a mezzo contanti) solo formale assistenza atteso che le effettive prestazioni professionali (redazione degli atti) ed in quella penale (il cui compenso era stato pattuito in euro 3,800,00 corrisposti in contanti) mentre alcuna prestazione era stata resa in quello civile giudiziario in cui era stato assistito dall'avv. De Simone.
Con comparsa di risposta depositata in data 15/9/2016 si è costituito l'avv. CP_1
, contestando le difese dell'opponente e in particolare la censura relativa alla
[...]
effettività delle prestazioni. Il convenuto ha pure, a suo giudizio, dettagliato minuziosamente l'attività espletata in favore del mediante la produzione dei Parte_1
medesimi documenti già offerti in visione al Consiglio dell'Ordine per l'emissione del parere di congruità e prodotti nel procedimento monitorio. Il convenuto ha pure chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con provvedimento reso in data 8/5/2017, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Tribunale, non accogliendo l'istanza avanzata dal convenuto/opposto, non ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione del teste, indicato dalla parte opponente,
(padre dello stesso opponente), mentre veniva dichiarata decaduta dalla Testimone_1
prova con il teste , non ritualmente intimato come già indicato nei verbali di Testimone_2
udienza del 17.05.2018 e dell'udienza del 24.9.2018 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc. Con sentenza n. 1950/2018, pubblicata in data 24.09.2018, il
Tribunale di Cosenza così pronunciava: “ il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione
monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- revocato il decreto ingiuntivo opposto (n. 162/2016), condanna l'opponente al pagamento in favore
dell'opposto della minor somma di euro 9.301,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle competenze di giudizio, che
liquida in complessivi € 4.835,00 (di cui € 875,00 per fase di studio, € 740,00 per fase introduttiva, €
1.600,00 per fase istruttoria ed € 1.620,00 per fase decisoria) oltre CPA, IVA e rimborso forf. spese
gen. 15%, come per legge.”.
3 Avverso tale sentenza propone appello concludendo come indicato Parte_1
in epigrafe.
Si è costituito l'avv. in proprio, eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 08.07.2025,
svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con termini ridotti della metà.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
4 In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
5 Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
L'appellante si limita ad enunciare le parti della sentenza, tra l'altro riportandone l'intero contenuto, di cui chiede la riforma, nonché modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento, limitandosi apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Non può accogliersi la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata.
Ed invero, in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di provare sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto dedotti o comunque desumibili dagli atti di causa.
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo,
una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in
6 giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già
reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Orbene, a parere di questa Corte, alla luce dei soprarichiamati principi, non sussistono elementi per poter affermare che parte appellante fosse consapevole dell'infondatezza dell'impugnazione o, comunque, ritenersi priva della diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai valori medi per come indicati dalle tariffe vigenti ridotte del 50% in ragione nella pronuncia in rito,.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Parte_1
1950/2018, pubblicata il 24/09/2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata;
7 3) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
liquidate in euro 1.983,00 per compensi oltre accessori come per Controparte_1
legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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