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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 617/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 22/03/2025 ad ore 9.51 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. TEDESCHI ANDREA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. CIPRESSI ELISA ha depositato le note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via P. Borsellino n. Parte_1 C.F._1
2 42124 Reggio Emilia ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCHI ANDREA;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VELLANI Controparte_1 P.IVA_1
MARCHI, 80 41124 MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. CIPRESSI ELISA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, già dipendente, dal 03/05/1999, della Parte_1
ha impugnato il licenziamento irrogatole in data 23.01.2024, spiegando Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento perché ritorsivo ovvero, in subordine, perchè irrogato da soggetto privo dei poteri di firma con ogni consequenziale provvedimento di legge e del caso e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c. I° L. 300/1970, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale dal dì del dovuto sino al saldo o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
in
pagina 2 di 11 subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti costitutivi del g.m.o. ovvero dei motivi addotti ovvero dell'assolvimento dell'obbligo di repechage con conseguente condanna del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L. 606/1966, al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto,
o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a cura del datore di lavoro, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese”.
In particolare, ha eccepito che:
• il licenziamento avrebbe natura ritorsiva;
• la lettera di licenziamento sarebbe stata sottoscritta da soggetto privo dei poteri per farlo;
• il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage.
Si è costituita la deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Specificamente, ha dedotto che:
• la sig.ra , in qualità di procuratrice speciale della società, sarebbe e sarebbe stata Persona_1
pienamente legittimata ad assumere e licenziare il personale dipendente della società;
• la società avrebbe effettivamente operato una reale ed effettiva riduzione del personale, mediante la soppressione del mansioni operaie che solamente la ricorrente svolgeva alla data del gennaio 2024, e ciò in funzione sia della mutata organizzazione aziendale, sia della necessità di riduzione dei costi del personale;
• anche dopo il licenziamento della ricorrente, la società resistente avrebbe continuato a fornire, seppur in misura ridotta, servizi di supporto in magazzino alla società M2 srl e nello specifico l'impiegata di sig.ra in esecuzione del suddetto contratto Controparte_1 Testimone_1
di servizi, effettuerebbe un controllo visivo e fotografico delle operazioni di imballaggio e si occuperebbe della preparazione documentale afferente agli ordini (predisposizione etichette e liste dei colli, packing list); la sig.ra unica dipendente della resistente con Testimone_1
mansioni impiegatizie, sarebbe adibita anche alle normali mansioni di carattere impiegatizio presso la società resistente, ossia di addetta alla gestione amministrativa e contabile
(comprensiva del bilancio di esercizio) della società resistente;
addetta alla ricezione ordini dei clienti con emissione delle relative fatture;
addetta alla gestione delle pratiche relative alle pagina 3 di 11 spedizioni con l'estero e relative alla dogana;
addetta alla gestione delle pratiche relative alle importazioni dall'estero e relativo sdoganamento;
• presso la società l'attività di produzione sarebbe cessata e quella di Controparte_1
imballaggio (entrambe attività a cui era adibita la sig.ra sarebbe divenuta pressoché Pt_1
inesistente, perché i prodotti presenti (caschi indicati in bilancio come prodotti finiti) sarebbero già imballati e pronti per la spedizione e l'unica attività eseguita dalla sig.ra sarebbe la Tes_1
predisposizione della documentazione di spedizione.
Istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO IRROGATO DA SOGGETTO NON
LEGITTIMATO
La censura è infondata per l'assorbente rilievo dell'intervenuta ratifica dell'operato del presunto falsus procurator (doc. 7).
La giurisprudenza, peraltro, ha financo affermato che In caso all'uopo sia sufficiente l'atto di costituzione in giudizio, con il quale il datore resiste all'impugnativa del recesso, il quale integra una manifestazione della volontà di far proprio quell'atto, di cui costituisce ratifica implicita, avente forma scritta (Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, n.17999).
SULLA RITORSIVITA' DEL LICENZIAMENTO
Ai fini della nullità del licenziamento, anche nella vigenza dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012, affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest'ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento, del cui giustificato motivo oggettivo non era stata raggiunta la prova, avendo anche accertato che il vero motivo risiedeva nella volontà di vessare la lavoratrice).
(Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/11/2017, n. 27325). Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod.civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n.
604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a pagina 4 di 11 fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. 23.9.2019, n. 23583; Cass.
4.4.2019, n. 9468), la quale ha statuito con cristallina chiarezza: “ Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo [ L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 … [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa ( art. 2119 c.c. c.) o un giustificato motivo (L. n. 604 del 1966 , ex art. 3). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art. 2]. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente… “. Pertanto, preliminarmente all'analisi della fondatezza del dedotto motivo di impugnazione del licenziamento, appare necessario scrutinare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento della contestazione disciplinare e della giusta causa o giustificato motivo di recesso, il cui onere probatorio grava sulla datrice di lavoro (Cass. Sent. n. 7830 del 29.03.2018).
Parte_ Dunque, è preliminare lo scrutinio in merito alla sussistenza dell'addotto
SULLA SUSSISTENZA DEL GMO
Come noto, l'art. 5 della L. n. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. pagina 5 di 11 17108 del 16/08/2016). Recentemente la Cassazione ha precisato che ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, “l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. Sez. L - , Sent. n. 24882 del 20/10/2017). Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la ragione inerente all'attività produttiva (art. 3 Legge n. 604/1966) è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa, a prescindere dalla ricorrenza di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali (cfr. Cass. n. 25201 del 2016, Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017). La modifica della struttura organizzativa che legittima l'irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere colta sia nella esternalizzazione a terzi dell'attività a cui è addetto il lavoratore licenziato, sia nella soppressione della funzione cui il lavoratore è adibito sia nella ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze (Cass. n. 21121 del 2004, Cass. n. 13015 del 2017,
Cass. n.24882 del 2017) sia nella innovazione tecnologica che rende superfluo il suo apporto sia nel perseguimento della migliore efficienza gestionale o produttiva o dell'incremento della redditività, fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità ed opportunità delle scelte datoriali (come previsto dall'art. 30, comma 1, Legge n. 183/2010) ma, dall'altra, il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso, nonché sul nesso causale tra l'accertata ragione e l'intimato licenziamento. Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa pagina 6 di 11 ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità
o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/07/2020, n.
15400). Quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio e non si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'aziendale l'applicazione dei criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/02/2021, n.
4673) In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. civ. Sez. lavoro, 03/12/2019, n.
31521; Cass. civ. Sez. lavoro, 09/11/2016, n. 22798). A fortiori tale assunto vale a seguito della modifica dell'art. 2103 c.c. intervenuta nel 2015: va infatti osservato che, al fine di valutare l'assolvimento dell'obbligo di repêchage, “deve essere considerata la disposizione di cui all'art. 3
D.Lgs. n. 81/2015, applicabile alla specie ratione temporis, che, facendo riferimento, per il mutamento di mansioni, non più al concetto di equivalenza ma a quello di riconducibilità al medesimo inquadramento, allarga l'ambito del debito della prestazione e, specularmente, fa sì che l'esistenza dell'obbligo di repechage vada valutata in ragione di tutte le mansioni corrispondenti al medesimo inquadramento e non solo, ma anche a quelle inferiori (cfr.: Cass. 21 dicembre 2016 n. 26467)” (così, in particolare, Corte d'Appello di Milano, 17 dicembre 2018, n. 1629, Pres. est. Vitali). Ai sensi dell'art. 2103 c.c., come novellato dall'art. 3 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, infatti, lo jus variandi del datore di lavoro si estende non solo alle mansioni professionalmente equivalenti “in concreto” alle ultime svolte dal lavoratore, bensì alle mansioni collocate nel medesimo livello e categoria legale di inquadramento. Inoltre, in presenza di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore (quale quella ravvisabile nell'odierna fattispecie), risulta legittima l'unilaterale adibizione del prestatore di lavoro anche a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento (cfr. art. 2103, commi 2 e 5, c.c.). A fronte delle previsioni contenute nella pagina 7 di 11 norma da ultimo citata, si ritiene che l'estensione dello jus variandi, a determinate condizioni, anche alle mansioni ricomprese nell'inquadramento inferiore, comporti la speculare estensione dei confini del repêchage in caso di licenziamento per motivi oggettivi.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come la resistente abbia offerto prova della effettiva soppressione del posto della ricorrente, causalmente collegata a una riduzione di attività, afferente alla produzione.
La teste ha dichiarato: “Conosco la ricorrente, è stata dipendente della società resistente, credo Per_1 dal 1994; inizialmente lavorava full time, poi l'orario è stato ridotto nel 2008, per poi tornare al 2019, come da documenti che mi vengono esibiti (Cap. 5); confermo che, alla data del licenziamento irrogato il 23.01.2024 la società aveva due dipendenti, ossia la ricorrente e l'impiegata sig.ra.
[...]
; la sig. svolgeva funzioni amministrative: contabilità, spedizioni, rapporti con Tes_1 Pt_3 clienti e fornitori;
dopo il licenziamento è stata assunta un'impiegata per coprire la malattia della Tes_1 che ha subito un ricovero ospedaliero;
l'impiegata, che è stata assunta per 30 giorni, si chiama
[...]
; confermo che, dopo il licenziamento, la ha continuato a fornire i servizi Persona_2 Controparte_1 che mi vengono letti in misura ridotta, ovvero che l'impiegata, ovvero la signora eseguiva un Tes_1
controllo visivo, fotografico e documentale di preparazione delle spedizioni;
ADR prima assistiva
l'operaio di M2 durante la preparazione delle spedizioni, ovvero si spostava fisicamente al magazzino
e seguiva la preparazione dell'ordine; successivamente, l'operaio di M2 si occupava scattare fotografie in relazioni ai vari step di preparazione e le inviava all'impiegata di che Controparte_1
ne controllava la regolarità; preciso che la ha terminato il suo rapporto il 19 u.s..; ADR nel Tes_1 periodo del licenziamento è cessata l'attività di produzione, ovvero nel periodo dicembre 2023/gennaio Co 2024; ADR la non esegue più l'attività di imballaggio da quando è cessata la produzione, in quanto queste attività sono collegate;
la ricorrente era l'unica operaia quando è stata licenziata e successivamente non è stato più assunto nessuno con quel profilo;
ADR la società vende ancora caschi, si tratta di pochissimi pezzi e sono le giacenze di bilancio 2023; ADR il sito è gestito da Dubai e probabilmente non è stato ancora aggiornato;
noi vendiamo ai grossisti e la cura del sito non riveste molta importanza”.
La teste non è incapace a deporre, giacché parte processuale, nei confronti della quale può essere dedotto l'interrogatorio formale o il giuramento, è la persona dalla quale, o nei confronti della quale è stata proposta la domanda o il suo rappresentante processuale nel caso previsto dall'art. 77 c.p.c. oppure, se parte del giudizio è una persona giuridica, la persona fisica che ne abbia la rappresentanza legale. Non è pertanto parte processuale e può quindi deporre come teste chi abbia partecipato al pagina 8 di 11 giudizio solo nella qualità di procuratore della società (Cassazione civile sez. lav., 13/03/1996, n.2058).
In ogni caso, la parte ricorrente non ha reiterato l'eccezione di incapacità al termine della deposizione.
Infatti, poiché la eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata, non assume rilievo che la parte abbia preventivamente formulato, ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura civile, un'eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa e assunta nonostante la previa opposizione. (Cassazione civile sez.
II, 12/02/2021, n.3685).
Per_ Le circostanze riferite dalla hanno trovato parziale conforto nella deposizione della teste
“Confermo che la ricorrente sia stata interessata dai cambiamenti di orario di cui al Tes_2
capitolo 4, come da documenti che mi vengono esibiti;
ne sono a conoscenza perché mi è stata commissionata la stesura della lettera di licenziamento;
confermo i cambi di livello di cui al capitolo per gli anni 2021, 2022, sulla base della documentazione che ho potuto esaminare;
alla data del
Co licenziamento la aveva due dipendenti: e quest'ultima era l'impiegata commerciale, Pt_1 Tes_1
si occupava di ricevere gli ordini, emettere fatture, sdoganare la merce, emettere bolle di spedizione;
dopo il licenziamento è stata assunta una dipendente, di cui non ricordo il nome, per trenta Persona_2
giorni, ovvero per coprire la malattia della sig.ra sul cap. 8, posso dire di aver visto un ordine di Tes_1
servizio che affermava che la sig.ra avrebbe dovuto occuparsi anche di controllare le fotografie Tes_1 degli imballaggi preparati dal personale della M2; quest'ordine di servizio mi è stato mostrato alla fine di febbraio, primi giorni di marzo;
ADR per quanto è a mia conoscenza la prima di Tes_1
Co quest'ordine di servizio, non svolgeva attività di magazzino ADR suppongo che la non abbia più svolto attività di produzione perché non ha più assunto nessuno, ma non ne ho conoscenza diretta;
nulla so quanto all'imballaggio; ADR confermo che la ricorrente fosse l'unica operaia e che la società non abbia più assunto nessuno con questo profilo;
ADR mi occupo della gestione del personale di ND
e di tutte le pratiche corrispondenti”.
La stessa ricorrente ammette, in ricorso, che “'attività di produzione dei caschi era ormai marginale”.
La resistente ha inoltre provato – per testi e mediante produzione del LUL – di non aver provveduto ad assumere stabilmente altre risorse.
Dall'analisi del compendio probatorio così descritto, si può ritenere provato che la
[...]
abbia effettivamente ridotto la propria attività, dirottando parte delle mansioni già CP_1 svolte dalla ricorrente in capo all'impiegata amministrativa. pagina 9 di 11 D'altra parte, con un personale così esiguo, se l'output dell'azienda fosse rimasto lo stesso con una decurtazione del 50% della forza lavoro, ciò avrebbe costituito un argomento a favore della ridondanza del personale.
Non pare decisiva la circostanze del rinnovo del contratto di prestazione di servizi con la società M2, giacché è pacifico che l'incarico venisse già espletato con la collaborazione di un dipendente della suddetta società, mentre la riduzione ha inciso sull'entità dell'attività.
Per le medesime ragioni, l'omessa assunzione di altri lavoratori rappresenta un elemento indiziario sufficiente a inferire l'impossibilità del repechage.
Sussistendo il GMO, appare superfluo l'esame degli eventuali profili di ritorsività del provvedimento espulsivo, peraltro debolmente argomentati. In ricorso si fa riferimento a fatti bagatellari, alcuni dei quali risalenti nel tempo, peraltro, inidonei a spiegare, secondo l'id quod plerumque accidit, una eventuale reazione scomposta di parte datoriale.
Il ricorso pertanto non merita accoglimento.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.540,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00, oltre rimb.
pagina 10 di 11 forf. IVA e CPA.
Modena, 22 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 617/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 22/03/2025 ad ore 9.51 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. TEDESCHI ANDREA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. CIPRESSI ELISA ha depositato le note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via P. Borsellino n. Parte_1 C.F._1
2 42124 Reggio Emilia ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCHI ANDREA;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VELLANI Controparte_1 P.IVA_1
MARCHI, 80 41124 MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. CIPRESSI ELISA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, già dipendente, dal 03/05/1999, della Parte_1
ha impugnato il licenziamento irrogatole in data 23.01.2024, spiegando Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento perché ritorsivo ovvero, in subordine, perchè irrogato da soggetto privo dei poteri di firma con ogni consequenziale provvedimento di legge e del caso e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c. I° L. 300/1970, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale dal dì del dovuto sino al saldo o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
in
pagina 2 di 11 subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti costitutivi del g.m.o. ovvero dei motivi addotti ovvero dell'assolvimento dell'obbligo di repechage con conseguente condanna del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L. 606/1966, al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto,
o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a cura del datore di lavoro, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese”.
In particolare, ha eccepito che:
• il licenziamento avrebbe natura ritorsiva;
• la lettera di licenziamento sarebbe stata sottoscritta da soggetto privo dei poteri per farlo;
• il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage.
Si è costituita la deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Specificamente, ha dedotto che:
• la sig.ra , in qualità di procuratrice speciale della società, sarebbe e sarebbe stata Persona_1
pienamente legittimata ad assumere e licenziare il personale dipendente della società;
• la società avrebbe effettivamente operato una reale ed effettiva riduzione del personale, mediante la soppressione del mansioni operaie che solamente la ricorrente svolgeva alla data del gennaio 2024, e ciò in funzione sia della mutata organizzazione aziendale, sia della necessità di riduzione dei costi del personale;
• anche dopo il licenziamento della ricorrente, la società resistente avrebbe continuato a fornire, seppur in misura ridotta, servizi di supporto in magazzino alla società M2 srl e nello specifico l'impiegata di sig.ra in esecuzione del suddetto contratto Controparte_1 Testimone_1
di servizi, effettuerebbe un controllo visivo e fotografico delle operazioni di imballaggio e si occuperebbe della preparazione documentale afferente agli ordini (predisposizione etichette e liste dei colli, packing list); la sig.ra unica dipendente della resistente con Testimone_1
mansioni impiegatizie, sarebbe adibita anche alle normali mansioni di carattere impiegatizio presso la società resistente, ossia di addetta alla gestione amministrativa e contabile
(comprensiva del bilancio di esercizio) della società resistente;
addetta alla ricezione ordini dei clienti con emissione delle relative fatture;
addetta alla gestione delle pratiche relative alle pagina 3 di 11 spedizioni con l'estero e relative alla dogana;
addetta alla gestione delle pratiche relative alle importazioni dall'estero e relativo sdoganamento;
• presso la società l'attività di produzione sarebbe cessata e quella di Controparte_1
imballaggio (entrambe attività a cui era adibita la sig.ra sarebbe divenuta pressoché Pt_1
inesistente, perché i prodotti presenti (caschi indicati in bilancio come prodotti finiti) sarebbero già imballati e pronti per la spedizione e l'unica attività eseguita dalla sig.ra sarebbe la Tes_1
predisposizione della documentazione di spedizione.
Istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO IRROGATO DA SOGGETTO NON
LEGITTIMATO
La censura è infondata per l'assorbente rilievo dell'intervenuta ratifica dell'operato del presunto falsus procurator (doc. 7).
La giurisprudenza, peraltro, ha financo affermato che In caso all'uopo sia sufficiente l'atto di costituzione in giudizio, con il quale il datore resiste all'impugnativa del recesso, il quale integra una manifestazione della volontà di far proprio quell'atto, di cui costituisce ratifica implicita, avente forma scritta (Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, n.17999).
SULLA RITORSIVITA' DEL LICENZIAMENTO
Ai fini della nullità del licenziamento, anche nella vigenza dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012, affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest'ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento, del cui giustificato motivo oggettivo non era stata raggiunta la prova, avendo anche accertato che il vero motivo risiedeva nella volontà di vessare la lavoratrice).
(Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/11/2017, n. 27325). Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod.civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n.
604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a pagina 4 di 11 fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. 23.9.2019, n. 23583; Cass.
4.4.2019, n. 9468), la quale ha statuito con cristallina chiarezza: “ Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo [ L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 … [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa ( art. 2119 c.c. c.) o un giustificato motivo (L. n. 604 del 1966 , ex art. 3). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art. 2]. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente… “. Pertanto, preliminarmente all'analisi della fondatezza del dedotto motivo di impugnazione del licenziamento, appare necessario scrutinare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento della contestazione disciplinare e della giusta causa o giustificato motivo di recesso, il cui onere probatorio grava sulla datrice di lavoro (Cass. Sent. n. 7830 del 29.03.2018).
Parte_ Dunque, è preliminare lo scrutinio in merito alla sussistenza dell'addotto
SULLA SUSSISTENZA DEL GMO
Come noto, l'art. 5 della L. n. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. pagina 5 di 11 17108 del 16/08/2016). Recentemente la Cassazione ha precisato che ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, “l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. Sez. L - , Sent. n. 24882 del 20/10/2017). Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la ragione inerente all'attività produttiva (art. 3 Legge n. 604/1966) è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa, a prescindere dalla ricorrenza di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali (cfr. Cass. n. 25201 del 2016, Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017). La modifica della struttura organizzativa che legittima l'irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere colta sia nella esternalizzazione a terzi dell'attività a cui è addetto il lavoratore licenziato, sia nella soppressione della funzione cui il lavoratore è adibito sia nella ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze (Cass. n. 21121 del 2004, Cass. n. 13015 del 2017,
Cass. n.24882 del 2017) sia nella innovazione tecnologica che rende superfluo il suo apporto sia nel perseguimento della migliore efficienza gestionale o produttiva o dell'incremento della redditività, fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità ed opportunità delle scelte datoriali (come previsto dall'art. 30, comma 1, Legge n. 183/2010) ma, dall'altra, il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso, nonché sul nesso causale tra l'accertata ragione e l'intimato licenziamento. Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa pagina 6 di 11 ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità
o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/07/2020, n.
15400). Quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio e non si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'aziendale l'applicazione dei criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/02/2021, n.
4673) In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. civ. Sez. lavoro, 03/12/2019, n.
31521; Cass. civ. Sez. lavoro, 09/11/2016, n. 22798). A fortiori tale assunto vale a seguito della modifica dell'art. 2103 c.c. intervenuta nel 2015: va infatti osservato che, al fine di valutare l'assolvimento dell'obbligo di repêchage, “deve essere considerata la disposizione di cui all'art. 3
D.Lgs. n. 81/2015, applicabile alla specie ratione temporis, che, facendo riferimento, per il mutamento di mansioni, non più al concetto di equivalenza ma a quello di riconducibilità al medesimo inquadramento, allarga l'ambito del debito della prestazione e, specularmente, fa sì che l'esistenza dell'obbligo di repechage vada valutata in ragione di tutte le mansioni corrispondenti al medesimo inquadramento e non solo, ma anche a quelle inferiori (cfr.: Cass. 21 dicembre 2016 n. 26467)” (così, in particolare, Corte d'Appello di Milano, 17 dicembre 2018, n. 1629, Pres. est. Vitali). Ai sensi dell'art. 2103 c.c., come novellato dall'art. 3 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, infatti, lo jus variandi del datore di lavoro si estende non solo alle mansioni professionalmente equivalenti “in concreto” alle ultime svolte dal lavoratore, bensì alle mansioni collocate nel medesimo livello e categoria legale di inquadramento. Inoltre, in presenza di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore (quale quella ravvisabile nell'odierna fattispecie), risulta legittima l'unilaterale adibizione del prestatore di lavoro anche a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento (cfr. art. 2103, commi 2 e 5, c.c.). A fronte delle previsioni contenute nella pagina 7 di 11 norma da ultimo citata, si ritiene che l'estensione dello jus variandi, a determinate condizioni, anche alle mansioni ricomprese nell'inquadramento inferiore, comporti la speculare estensione dei confini del repêchage in caso di licenziamento per motivi oggettivi.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come la resistente abbia offerto prova della effettiva soppressione del posto della ricorrente, causalmente collegata a una riduzione di attività, afferente alla produzione.
La teste ha dichiarato: “Conosco la ricorrente, è stata dipendente della società resistente, credo Per_1 dal 1994; inizialmente lavorava full time, poi l'orario è stato ridotto nel 2008, per poi tornare al 2019, come da documenti che mi vengono esibiti (Cap. 5); confermo che, alla data del licenziamento irrogato il 23.01.2024 la società aveva due dipendenti, ossia la ricorrente e l'impiegata sig.ra.
[...]
; la sig. svolgeva funzioni amministrative: contabilità, spedizioni, rapporti con Tes_1 Pt_3 clienti e fornitori;
dopo il licenziamento è stata assunta un'impiegata per coprire la malattia della Tes_1 che ha subito un ricovero ospedaliero;
l'impiegata, che è stata assunta per 30 giorni, si chiama
[...]
; confermo che, dopo il licenziamento, la ha continuato a fornire i servizi Persona_2 Controparte_1 che mi vengono letti in misura ridotta, ovvero che l'impiegata, ovvero la signora eseguiva un Tes_1
controllo visivo, fotografico e documentale di preparazione delle spedizioni;
ADR prima assistiva
l'operaio di M2 durante la preparazione delle spedizioni, ovvero si spostava fisicamente al magazzino
e seguiva la preparazione dell'ordine; successivamente, l'operaio di M2 si occupava scattare fotografie in relazioni ai vari step di preparazione e le inviava all'impiegata di che Controparte_1
ne controllava la regolarità; preciso che la ha terminato il suo rapporto il 19 u.s..; ADR nel Tes_1 periodo del licenziamento è cessata l'attività di produzione, ovvero nel periodo dicembre 2023/gennaio Co 2024; ADR la non esegue più l'attività di imballaggio da quando è cessata la produzione, in quanto queste attività sono collegate;
la ricorrente era l'unica operaia quando è stata licenziata e successivamente non è stato più assunto nessuno con quel profilo;
ADR la società vende ancora caschi, si tratta di pochissimi pezzi e sono le giacenze di bilancio 2023; ADR il sito è gestito da Dubai e probabilmente non è stato ancora aggiornato;
noi vendiamo ai grossisti e la cura del sito non riveste molta importanza”.
La teste non è incapace a deporre, giacché parte processuale, nei confronti della quale può essere dedotto l'interrogatorio formale o il giuramento, è la persona dalla quale, o nei confronti della quale è stata proposta la domanda o il suo rappresentante processuale nel caso previsto dall'art. 77 c.p.c. oppure, se parte del giudizio è una persona giuridica, la persona fisica che ne abbia la rappresentanza legale. Non è pertanto parte processuale e può quindi deporre come teste chi abbia partecipato al pagina 8 di 11 giudizio solo nella qualità di procuratore della società (Cassazione civile sez. lav., 13/03/1996, n.2058).
In ogni caso, la parte ricorrente non ha reiterato l'eccezione di incapacità al termine della deposizione.
Infatti, poiché la eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata, non assume rilievo che la parte abbia preventivamente formulato, ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura civile, un'eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa e assunta nonostante la previa opposizione. (Cassazione civile sez.
II, 12/02/2021, n.3685).
Per_ Le circostanze riferite dalla hanno trovato parziale conforto nella deposizione della teste
“Confermo che la ricorrente sia stata interessata dai cambiamenti di orario di cui al Tes_2
capitolo 4, come da documenti che mi vengono esibiti;
ne sono a conoscenza perché mi è stata commissionata la stesura della lettera di licenziamento;
confermo i cambi di livello di cui al capitolo per gli anni 2021, 2022, sulla base della documentazione che ho potuto esaminare;
alla data del
Co licenziamento la aveva due dipendenti: e quest'ultima era l'impiegata commerciale, Pt_1 Tes_1
si occupava di ricevere gli ordini, emettere fatture, sdoganare la merce, emettere bolle di spedizione;
dopo il licenziamento è stata assunta una dipendente, di cui non ricordo il nome, per trenta Persona_2
giorni, ovvero per coprire la malattia della sig.ra sul cap. 8, posso dire di aver visto un ordine di Tes_1
servizio che affermava che la sig.ra avrebbe dovuto occuparsi anche di controllare le fotografie Tes_1 degli imballaggi preparati dal personale della M2; quest'ordine di servizio mi è stato mostrato alla fine di febbraio, primi giorni di marzo;
ADR per quanto è a mia conoscenza la prima di Tes_1
Co quest'ordine di servizio, non svolgeva attività di magazzino ADR suppongo che la non abbia più svolto attività di produzione perché non ha più assunto nessuno, ma non ne ho conoscenza diretta;
nulla so quanto all'imballaggio; ADR confermo che la ricorrente fosse l'unica operaia e che la società non abbia più assunto nessuno con questo profilo;
ADR mi occupo della gestione del personale di ND
e di tutte le pratiche corrispondenti”.
La stessa ricorrente ammette, in ricorso, che “'attività di produzione dei caschi era ormai marginale”.
La resistente ha inoltre provato – per testi e mediante produzione del LUL – di non aver provveduto ad assumere stabilmente altre risorse.
Dall'analisi del compendio probatorio così descritto, si può ritenere provato che la
[...]
abbia effettivamente ridotto la propria attività, dirottando parte delle mansioni già CP_1 svolte dalla ricorrente in capo all'impiegata amministrativa. pagina 9 di 11 D'altra parte, con un personale così esiguo, se l'output dell'azienda fosse rimasto lo stesso con una decurtazione del 50% della forza lavoro, ciò avrebbe costituito un argomento a favore della ridondanza del personale.
Non pare decisiva la circostanze del rinnovo del contratto di prestazione di servizi con la società M2, giacché è pacifico che l'incarico venisse già espletato con la collaborazione di un dipendente della suddetta società, mentre la riduzione ha inciso sull'entità dell'attività.
Per le medesime ragioni, l'omessa assunzione di altri lavoratori rappresenta un elemento indiziario sufficiente a inferire l'impossibilità del repechage.
Sussistendo il GMO, appare superfluo l'esame degli eventuali profili di ritorsività del provvedimento espulsivo, peraltro debolmente argomentati. In ricorso si fa riferimento a fatti bagatellari, alcuni dei quali risalenti nel tempo, peraltro, inidonei a spiegare, secondo l'id quod plerumque accidit, una eventuale reazione scomposta di parte datoriale.
Il ricorso pertanto non merita accoglimento.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.540,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00, oltre rimb.
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Modena, 22 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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