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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1552/2022 R.G., avente ad oggetto: contratto di appalto TRA
rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di Parte_1 citazione dall'avvocato Pasquale Della Mura elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scafati alla via Enrico Fermi n. 3, ATTORE E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avvocato Giovanna Memoli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria La Carità alla via Motta Bardascini n.59 COVENUTA E
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi De Controparte_2
Stefano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati, alla via E. Fermi n.3; CHIAMATA IN CAUSA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2024 le parti si sono riportate all'accordo tra le stesse raggiunto e hanno concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 accertare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1 Contr
(d'ora in avanti, , per brevità) al contratto d'appalto fra
[...] essi stipulato e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 17.800,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché condannarla alla rifusione della penale prevista in contratto (art. 14). Ha premesso, a tal fine, di aver stipulato Contr con la un contratto d'appalto in data 26.7.2019 per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso il suo fabbricato sito in Via Tirone della Guardia, 22/Ter (Trecase) da realizzarsi sia ad opera dell'appaltatore che di un'impresa subappaltatrice. Ha dedotto, poi, di aver riscontrato vizi della pavimentazione realizzata nel corso dei predetti lavori di ristrutturazione già in data 20.9.2021, riconducibili all' inesistenza dei giunti di dilatazione termica nello strato di colla, come accertato dal CTP, architetto Per_1
Ha aggiunto di aver segnalato la sussistenza dei predetti vizi con atto di costituzione in mora del 28.9.2021, invocando la garanzia e la clausola penale previste in contratto. Ciò posto, rimasta la propria richiesta priva di riscontro ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno e la liquidazione della somma a lui spettante a titolo di clausola penale pattuita in contratto. Contr Nel costituirsi in giudizio, la ha chiesto il differimento della prima udienza, al fine di consentire la chiamata in causa dell'impresa subappaltatrice CP_2
esecutrice materiale dei lavori contestati.
[...]
Ha dedotto, infatti, che al punto 13 del contratto d'appalto stipulato fra le parti era stato convenuto che “le opere di pavimentazione e rivestimento del fabbricato oggetto di lavori saranno eseguite in subappalto dalla ditta Controparte_2
”, la quale, dunque, doveva essere considerato responsabile in via esclusiva
[...] dei danni subiti dall'istante. Ha precisato, poi, che, una volta ricevuta raccomandata A/R con cui Parte_1 aveva segnalato l'esistenza di vizi della pavimentazione, immediatamente si
[...] era attivata per segnalare, a sua volta, tali vizi all'impresa subappaltatrice, la quale, tuttavia, era rimasta inerte. Ha chiesto, dunque, in via preliminare, il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa della subappaltatrice di CP_2 [...]
, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nel merito, il rigetto delle domande attoree CP_2 spiegate nei suoi confronti e la declaratoria di responsabilità esclusiva a carico della subappaltatrice, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale, ha chiesto, in via riconvenzionale, condannare la subappaltatrice a tenerla indenne da qualunque pregiudizio, infine, in via ulteriormente gradata, previo accertamento della responsabilità della terza chiamata, condannarla a Contr rimborsare la di tutto quanto sarà tenuta a versare alla parte attrice, con vittoria di spese al procuratore dichiaratosi antistatario. Differita la prima udienza al 25.10.2022, si è costituita in giudizio la
[...]
, contestando la riconducibilità dei vizi all'esecuzione dei lavori Controparte_2 appaltati e deducendo di non aver avuto alcuna autonomia nella realizzazione delle opere subappaltate per cui era stato predisposto un progetto da parte della ditta appaltatrice che aveva altresì scelto i materiali necessari e impartito vincolanti direttive. Ha, dunque, eccepito la sussistenza di un grado di ingerenza tale da parte dell'appaltatore da ridurre la subappaltatrice a mero soggetto esecutore per cui nessuna responsabilità poteva esserle attribuita. Ancora, ha dedotto che il contratto d'appalto stipulato esclusivamente tra
[...] Contr
e la , nessun effetto poteva produrre nei confronti di un terzo Pt_1 individuato come subappaltatore. Ha concluso, in via principale, per il rigetto delle domande avanzate dall'attrice e, in ipotesi di accoglimento, della domanda principale ha chiesto l'accertamento di Contr una esclusiva responsabilità della con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Espletata la c.t.u., formulata dal giudicante una proposta conciliativa rifiutata dalla sola la causa era rimessa in decisione. CP_2
Con istanza depositata in data 23.9.2024 l'avvocato Pasquale Della Mura, nella qualità di procuratore dell'attore , ha dichiarato di rinunciare, al Parte_1 diritto e all'azione giudiziaria intrapresa, avendo le parti trovato un accordo transattivo, e ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per sopraggiunta carenza di interesse. Rimessa, dunque, la causa sul ruolo, all'udienza del 29.10.2024 trattata in forma cartolare, sulla richiesta concorde delle parti la causa è stata nuovamente rimessa in decisione senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia ad essi.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che l'attore ha rinunciato all'azione giudiziaria intrapresa in ragione dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti. La convenuta e la chiamata in causa hanno dichiarato di accettare la rinuncia e hanno chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite: compensazione che, tenuto conto dell'espressa e congiunta richiesta ad opera di tutte le parti in causa, va disposta dal tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Torre Annunziata, 31 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di Parte_1 citazione dall'avvocato Pasquale Della Mura elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scafati alla via Enrico Fermi n. 3, ATTORE E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avvocato Giovanna Memoli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria La Carità alla via Motta Bardascini n.59 COVENUTA E
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi De Controparte_2
Stefano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati, alla via E. Fermi n.3; CHIAMATA IN CAUSA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2024 le parti si sono riportate all'accordo tra le stesse raggiunto e hanno concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 accertare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1 Contr
(d'ora in avanti, , per brevità) al contratto d'appalto fra
[...] essi stipulato e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 17.800,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché condannarla alla rifusione della penale prevista in contratto (art. 14). Ha premesso, a tal fine, di aver stipulato Contr con la un contratto d'appalto in data 26.7.2019 per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso il suo fabbricato sito in Via Tirone della Guardia, 22/Ter (Trecase) da realizzarsi sia ad opera dell'appaltatore che di un'impresa subappaltatrice. Ha dedotto, poi, di aver riscontrato vizi della pavimentazione realizzata nel corso dei predetti lavori di ristrutturazione già in data 20.9.2021, riconducibili all' inesistenza dei giunti di dilatazione termica nello strato di colla, come accertato dal CTP, architetto Per_1
Ha aggiunto di aver segnalato la sussistenza dei predetti vizi con atto di costituzione in mora del 28.9.2021, invocando la garanzia e la clausola penale previste in contratto. Ciò posto, rimasta la propria richiesta priva di riscontro ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno e la liquidazione della somma a lui spettante a titolo di clausola penale pattuita in contratto. Contr Nel costituirsi in giudizio, la ha chiesto il differimento della prima udienza, al fine di consentire la chiamata in causa dell'impresa subappaltatrice CP_2
esecutrice materiale dei lavori contestati.
[...]
Ha dedotto, infatti, che al punto 13 del contratto d'appalto stipulato fra le parti era stato convenuto che “le opere di pavimentazione e rivestimento del fabbricato oggetto di lavori saranno eseguite in subappalto dalla ditta Controparte_2
”, la quale, dunque, doveva essere considerato responsabile in via esclusiva
[...] dei danni subiti dall'istante. Ha precisato, poi, che, una volta ricevuta raccomandata A/R con cui Parte_1 aveva segnalato l'esistenza di vizi della pavimentazione, immediatamente si
[...] era attivata per segnalare, a sua volta, tali vizi all'impresa subappaltatrice, la quale, tuttavia, era rimasta inerte. Ha chiesto, dunque, in via preliminare, il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa della subappaltatrice di CP_2 [...]
, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nel merito, il rigetto delle domande attoree CP_2 spiegate nei suoi confronti e la declaratoria di responsabilità esclusiva a carico della subappaltatrice, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale, ha chiesto, in via riconvenzionale, condannare la subappaltatrice a tenerla indenne da qualunque pregiudizio, infine, in via ulteriormente gradata, previo accertamento della responsabilità della terza chiamata, condannarla a Contr rimborsare la di tutto quanto sarà tenuta a versare alla parte attrice, con vittoria di spese al procuratore dichiaratosi antistatario. Differita la prima udienza al 25.10.2022, si è costituita in giudizio la
[...]
, contestando la riconducibilità dei vizi all'esecuzione dei lavori Controparte_2 appaltati e deducendo di non aver avuto alcuna autonomia nella realizzazione delle opere subappaltate per cui era stato predisposto un progetto da parte della ditta appaltatrice che aveva altresì scelto i materiali necessari e impartito vincolanti direttive. Ha, dunque, eccepito la sussistenza di un grado di ingerenza tale da parte dell'appaltatore da ridurre la subappaltatrice a mero soggetto esecutore per cui nessuna responsabilità poteva esserle attribuita. Ancora, ha dedotto che il contratto d'appalto stipulato esclusivamente tra
[...] Contr
e la , nessun effetto poteva produrre nei confronti di un terzo Pt_1 individuato come subappaltatore. Ha concluso, in via principale, per il rigetto delle domande avanzate dall'attrice e, in ipotesi di accoglimento, della domanda principale ha chiesto l'accertamento di Contr una esclusiva responsabilità della con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Espletata la c.t.u., formulata dal giudicante una proposta conciliativa rifiutata dalla sola la causa era rimessa in decisione. CP_2
Con istanza depositata in data 23.9.2024 l'avvocato Pasquale Della Mura, nella qualità di procuratore dell'attore , ha dichiarato di rinunciare, al Parte_1 diritto e all'azione giudiziaria intrapresa, avendo le parti trovato un accordo transattivo, e ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per sopraggiunta carenza di interesse. Rimessa, dunque, la causa sul ruolo, all'udienza del 29.10.2024 trattata in forma cartolare, sulla richiesta concorde delle parti la causa è stata nuovamente rimessa in decisione senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia ad essi.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che l'attore ha rinunciato all'azione giudiziaria intrapresa in ragione dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti. La convenuta e la chiamata in causa hanno dichiarato di accettare la rinuncia e hanno chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite: compensazione che, tenuto conto dell'espressa e congiunta richiesta ad opera di tutte le parti in causa, va disposta dal tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Torre Annunziata, 31 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo