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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 359/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 359/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonello Lombardi, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Nemoli (PZ), alla Via della Repubblica n. 2, int. 2
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per parte ricorrente come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024 depositate in data 26.10.2024: “dichiara di aderire al rilievo di incompetenza territoriale 2 / 4
rilevato ex ufficio e chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia disporre per la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente”; il P.M. non ha formulato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis. 12 e ss. c.p.c., depositato in data 29.03.2024, esponeva: di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario con in DA (Pz) il 15.10.2011; che da detto matrimonio non erano Controparte_1
nati figli;
che con decreto n. 44/2014 del 07.01.2014 il Tribunale di Lagonegro, a definizione del procedimento n. 620/13 R.G., omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
che il ricorrente aveva la propria residenza in DA (Pz) mentre la aveva trasferito CP_1
la residenza in Carbonate (Co); che i coniugi, già in sede di separazione, avevano definito i loro reciproci rapporti patrimoniali dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro; che erano decorsi oltre tre anni dall'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale;
che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione, essendo definitivamente venute meno le premesse per una ricostruzione dell'unione morale e materiale della famiglia;
che vi erano tutte le condizioni per poter conseguire la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, a più riprese, aveva tentato di concordare con la ex moglie le condizioni per addivenire ad una richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in DA (PZ) il
15.10.2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DA, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel predetto Comune di residenza della resistente;
2. adottare ogni altro provvedimento pertinente ed utile, anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio, da porre interamente a carico della resistente, quantomeno nell'ipotesi di opposizione alla presente.”
Non si costituiva , pur ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM il quale, in data 12.04.2024, emetteva il proprio visto.
All'udienza del 24.09.2024, il Giudice rilevato che parte convenuta risulta essere residente in [...], provincia di Como, e che l'art. 473-bis.47 (“Competenza”) prevede che per le domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di figli minori, come nel caso di specie, “è competente il 3 / 4
tribunale del luogo di residenza del convenuto”, rinviava all'udienza cartolare del 28.10.2024, invitando parte ricorrente a prendere posizione sul rilievo officioso di incompetenza territoriale.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26.10.2024, parte ricorrente dichiarava di aderire al rilievo di incompetenza territoriale rilevato ex officio, chiedendo al Tribunale adito di disporre per la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente.
All'esito della suddetta udienza cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale non riteneva di formulare conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi in giudizio, sebbene regolarmente citata.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la mancata effettiva partecipazione del P.M., il quale non ha ritenuto di formulare conclusioni, non inficia la validità del presente provvedimento, atteso che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la
Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art
274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Ciò posto, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, secondo quanto già rilevato d'ufficio dal giudice delegato all'udienza del 24/09/2024; rilievo al quale il ricorrente ha dichiarato di aderire.
Ed invero, atteso che nei giudizi di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis. 47, c.p.c., in mancanza – come nel caso di specie - di figli minori la competenza territoriale è regolata dal luogo di residenza della parte convenuta al momento del deposito del ricorso, è attestato in atti che la resistente è CP_1
residente in [...](Co) e, dunque, nel territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Como da epoca anteriore al deposito del ricorso (cfr. certificato di residenza in atti).
Deve pertanto ritenersi competente a decidere sul ricorso sopra indicato il Tribunale di Como, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. 4 / 4
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente così provvede:
- declina la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Como, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 09/04/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 359/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonello Lombardi, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Nemoli (PZ), alla Via della Repubblica n. 2, int. 2
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per parte ricorrente come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024 depositate in data 26.10.2024: “dichiara di aderire al rilievo di incompetenza territoriale 2 / 4
rilevato ex ufficio e chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia disporre per la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente”; il P.M. non ha formulato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis. 12 e ss. c.p.c., depositato in data 29.03.2024, esponeva: di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario con in DA (Pz) il 15.10.2011; che da detto matrimonio non erano Controparte_1
nati figli;
che con decreto n. 44/2014 del 07.01.2014 il Tribunale di Lagonegro, a definizione del procedimento n. 620/13 R.G., omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
che il ricorrente aveva la propria residenza in DA (Pz) mentre la aveva trasferito CP_1
la residenza in Carbonate (Co); che i coniugi, già in sede di separazione, avevano definito i loro reciproci rapporti patrimoniali dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro; che erano decorsi oltre tre anni dall'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale;
che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione, essendo definitivamente venute meno le premesse per una ricostruzione dell'unione morale e materiale della famiglia;
che vi erano tutte le condizioni per poter conseguire la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, a più riprese, aveva tentato di concordare con la ex moglie le condizioni per addivenire ad una richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in DA (PZ) il
15.10.2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DA, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel predetto Comune di residenza della resistente;
2. adottare ogni altro provvedimento pertinente ed utile, anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio, da porre interamente a carico della resistente, quantomeno nell'ipotesi di opposizione alla presente.”
Non si costituiva , pur ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM il quale, in data 12.04.2024, emetteva il proprio visto.
All'udienza del 24.09.2024, il Giudice rilevato che parte convenuta risulta essere residente in [...], provincia di Como, e che l'art. 473-bis.47 (“Competenza”) prevede che per le domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di figli minori, come nel caso di specie, “è competente il 3 / 4
tribunale del luogo di residenza del convenuto”, rinviava all'udienza cartolare del 28.10.2024, invitando parte ricorrente a prendere posizione sul rilievo officioso di incompetenza territoriale.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26.10.2024, parte ricorrente dichiarava di aderire al rilievo di incompetenza territoriale rilevato ex officio, chiedendo al Tribunale adito di disporre per la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente.
All'esito della suddetta udienza cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale non riteneva di formulare conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi in giudizio, sebbene regolarmente citata.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la mancata effettiva partecipazione del P.M., il quale non ha ritenuto di formulare conclusioni, non inficia la validità del presente provvedimento, atteso che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la
Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art
274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Ciò posto, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, secondo quanto già rilevato d'ufficio dal giudice delegato all'udienza del 24/09/2024; rilievo al quale il ricorrente ha dichiarato di aderire.
Ed invero, atteso che nei giudizi di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis. 47, c.p.c., in mancanza – come nel caso di specie - di figli minori la competenza territoriale è regolata dal luogo di residenza della parte convenuta al momento del deposito del ricorso, è attestato in atti che la resistente è CP_1
residente in [...](Co) e, dunque, nel territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Como da epoca anteriore al deposito del ricorso (cfr. certificato di residenza in atti).
Deve pertanto ritenersi competente a decidere sul ricorso sopra indicato il Tribunale di Como, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. 4 / 4
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente così provvede:
- declina la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Como, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 09/04/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco