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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 2604 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Domingo ed elettivamente domiciliato, Parte_1 giusta procura in atti, in Palermo, nella via Giovanni Raffaele n. 7,
Opponente
Contro
in persona dell'amministratore giudiziario, avv. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Catalano ed elettivamente domiciliata, giusta
[...] procura in atti, in Trapani, nella via G.B. Fardella n. 6,
E
rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Carrara ed elettivamente domiciliata, Controparte_3 giusta procura in atti, in Palermo, nella via Mariano Stabile n. 169
Opposte
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 22-23/09/2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1638/2021.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Trapani il 22-23/09/2021, nell'ambito del procedimento n.
R.G. 1638/2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
43.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, citando in giudizio
[...] n.q. di ex amministratore unico della e l'avv. CP_3 Controparte_1
Pietro Bruno n.q. di amministratore e legale rappresentante della suddetta società.
Al fine di suffragare la spiegata opposizione, parte opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva di qualificatasi quale Controparte_3 amministratore unico della stante che, già alla data del Controparte_1 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il Tribunale di Trapani Sezione Misure di Prevenzione, con decreto n. 3/2020 del 30.06.2021, aveva disposto il sequestro antimafia del capitale sociale e dei beni costituenti il compendio aziendale della e nominato amministratore giudiziario, con conseguente Controparte_1 perdita del potere rappresentativo in capo alla Lo Giudice.
Nel merito, parte opponente ha, altresì, dedotto la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da parte opposta, stante che lo stesso si fonderebbe esclusivamente sulla fattura n. 3 del 14/05/2021, inidonea a costituire valida prova del credito azionato. In particolare, l'opponente ha negato di aver sottoscritto il contratto di appalto di lavori edili azionato ed il resoconto dei lavori – formalmente disconosciuto - allegato in uno al ricorso monitorio, affermando che parte opposta avrebbe esclusivamente eseguito sull'immobile in questione (sito in Castellammare del Golfo, via Roma n. 213) i lavori di rifacimento del tetto, collocato piatto e box doccia e due piani lavabo dei bagni, e precisando anche che talune lavorazioni indicate nel documento disconosciuto sarebbero comunque riferibili ad un periodo in cui non era divenuto ancora proprietario dell'immobile.
Inoltre, parte opponente ha eccepito, ex artt. 1460 c.c., l'inadempimento della
[...]
, con riferimento ai lavori di rifacimento del lastrico solare, non CP_1 eseguiti a regola d'arte, causa di un danno patrimoniale pari ad € 22.664,22, come si evincerebbe dalla perizia giurata allegata all'atto di citazione in opposizione, formulando anche domanda riconvenzionale di risarcimento.
Pertanto, parte opponente, deducendo da ultimo che il tenore delle difese dedotte dalla società opposta ed il contegno giudiziale della stessa legittimerebbe una condanna ex art. 96 c.p.c., ha chiesto al Tribunale di: “IN VIA PREGIUDIZIALE -
Ritenere e dichiarare INAMMISSIBILE, NULLO E/O INEFFICACE il decreto ingiuntivo n. 687/2021 del 23/09/2021(n.r.g. 1638/2021) emesso dal Tribunale Civile di
Trapani i giorni 22-23/09/2021 notificato al sig. il 25/10/2021 ( v. all. 1) Parte_1 dalla signora nata ad [...] il [...] n.q. di amministratore unico della Controparte_3 ditta - Condannare la signora nata ad [...] il Controparte_1 Controparte_3
3/1/1975 n.q. di ex amministratore unico della ditta con sede in Salemi Controparte_1 contrada Piranio, al pagamento delle spese legali del presente giudizio;
-Condannare la signora
[...]
nata ad [...] il [...] n.q. di ex amministratore unico della ditta CP_3 [...]
in favore del ricorrente, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da Controparte_1 determinarsi in via equitativa. IN SUBORDINE NEL MERITO -Ritenere e dichiarare privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, il decreto ingiuntivo n. 687/2021 del
23/09/2021(n.r.g. 1638/2021) emesso dal Tribunale Civile di Trapani i giorni 22-
23/09/2021 e per l'effetto dichiararlo inammissibile e revocarlo, annullarlo e/o privarlo degli effetti sin dall'origine; -Ritenere e dichiarare comunque non dovute tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 687/2021 del 23/09/2021(n.r.g. 1638/2021) emesso dal Tribunale
Civile di Trapani i giorni 22-23/09/2021 e per le causali ivi indicate e revocarlo e/o privarlo di effetti, con ogni statuizione di legge, tenendo indenne, l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria. IN VIA RICONVENZIONALE - Ritenere e dichiarare che a causa dell'inadempimento della spiegato in premessa, il sig. Controparte_1
ha subito un danno quantificato in €. 22.664,29 e per l'effetto condannare la Parte_1 al pagamento in favore della sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 22.664,29 o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa anche a seguito della eventuale CTU tecnica, che sin d'ora si chiedono quale mezzo al fine. - Compensare ai sensi degli agli artt. 1241 e ss. c.c.. le eventuali somme riconosciute in corso di causa come dovute dal sig. nei confronti della la con quelle Parte_1 Controparte_1 dovute da quest'ultima all'odierno opponente;
danno quantificato in premessa in €. 22.264,29 o nella maggiore o minore somma risultante in corso di causa”.
Con comparsa del 31.3.22 si è costituita in giudizio la Controparte_1 sottoposta a misura di prevenzione dal Tribunale di Trapani con provvedimento di sequestro del 30/6/2021, nella persona dell'amministratore giudiziario Avv.
[...]
e dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante avv. Controparte_2
Pietro Bruno, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, col favore delle spese di lite.
Segnatamente, quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della la CP_3 società opposta ha dedotto che la prima era ancora titolare del potere di rappresentanza della società al momento del deposito del ricorso monitorio, essendo cessata dalla carica solo con la nomina del nuovo amministratore unico (avvenuta il
14.10.21) da parte dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale che ha disposto il sequestro antimafia.
Nel merito ha evidenziato la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, provato attraverso la produzione della fattura proforma, dall'estratto del partitario e dalla rendicontazione dei lavori (firmata nel frontespizio dall' e rispetto alla quale ha Pt_1 svolto formale istanza di verificazione), nonché mediante la scheda contabile al
31/12/2018 - ove viene evidenziata la fattura di € 43.000,00 da emettere nei confronti di - ed il bilancio societario al 31/12/2018 che contempla il totale Pt_1 delle fatture da emettere, conforme al partitario. Parte opposta ha evidenziato di aver prodotto, oltre alla fattura n. 3/2021, la scheda contabile al 31.12.2018 e il bilancio societario aggiornato alla medesima data, ove si evincerebbe la rispondenza dell'importo di € 43.000,00 richiesto in sede monitoria.
In ordine all'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. e alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, la società opposta ne ha eccepito l'inammissibilità posto che qualsivoglia ragione di credito andrebbe fatta valere nella procedura ex artt. 52 e ss., D.lgs. n. 159/2011; ha, comunque, dedotto nel merito l'infondatezza negando che tra le parti fosse stata concordata la esecuzione di lavori di di impermeabilizzazione del lastrico solare, sostenendo al contrario come tutte le opere commissionate dall' sono state compiutamente eseguite a regola d'arte Pt_1 senza che mai il committente abbia eccepito alcun vizio o difetto (richiamando all'uopo la norma di cui all'art. 1667 c.c.), anzi corrispondendo la somma di €
11.000,00 a parziale adempimento dell'obbligazione assunta.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare Controparte_1 infondati e/o inammissibili i motivi di opposizione e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo emesso in data 23/9/2021 ad istanza della Controparte_1 nei confronti del Sig. Condannare altresì il Sig. al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione”
Con comparsa del 16.03.2022, si è costituita in giudizio la quale Controparte_3 ha, in primo luogo, contestato l'eccezione del proprio difetto di legittimazione attiva deducendo che il provvedimento di sequestro del Tribunale di Trapani Sez. Misure di prevenzione è stato notificato solo in data 2/8/2022, e quindi successivamente rispetto alla procura alle liti rilasciata dalla stessa in favore del procuratore del giudizio monitorio, precisando anche che la notifica del decreto ingiuntivo ad Pt_1
è stata eseguita di concerto con il nominato amministratore giudiziario.
Nel merito, l'opposta ha dedotto l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, evidenziando come il credito azionato risulta provato dalla documentazione allegata nel giudizio monitorio, tanto più che a fronte del pagamento parziale della fattura n. 562/00; ha, infine, negato il ricorrere dei presupposti operativi dell'eccezione formulata ex art. 1460 c.c. posto che tutti i lavori commissionati sono stati correttamente e diligentemente eseguiti a regola d'arte, confermando quanto sostenuto dalla in ordine alla Controparte_1 mancata pattuizione di lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare.
Pertanto – pure affermando l'insussistenza dei presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c. propugnata dall'opponente – Giudice ha chiesto al CP_3
Tribunale di: “riconoscere la legittimazione processuale della surl nella richiesta di CP_1 decreto ingiuntivo e nella notifica all'opponente della somma ingiunta dal Tribunale di Trapani;
di estromettere dal presente giudizio la sig.ra , e di ingiungere ad di Controparte_3 Parte_1 pagare in favore della società la somma di euro 43.000,00 oltre interessi nella Controparte_1 misura determinata in domanda”.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, è stata istruita documentalmente e a mezzo CTU grafologica (cfr. relazione dott. del 5.6.24) e tramite prova Per_1 testimoniale;
indi, è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter cpc.
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, pare opportuno sottolineare che, come è noto, con il decreto ingiuntivo viene in rilievo un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.; cfr anche Cass. 4974/00 secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c.,
l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese”) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. ex multis Cass. 15026/05); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel procedimento di ingiunzione, infatti, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa,
l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Sul punto, va rilevato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova, pertanto, applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Tanto premesso, va, in primo luogo, rigettato il primo motivo di opposizione con cui è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_3
Ed infatti, risulta dimostrato che il provvedimento di sequestro del Tribunale di
Trapani sez. Misure di Prevenzione, depositato il 5.7.21 (e quindi successivamente rispetto al deposito del ricorso monitorio, avvenuto il 2.7.21) è stato notificato all'amministratrice della società in data 2.8.21 (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di . Certamente, dunque, Controparte_3 Controparte_3 alla data di conferimento della procura all'avv. Carrara per l'introduzione del procedimento monitorio, conservava il potere di rappresentanza legale della società, tanto più che a fronte della disciplina normativa contemplata per la gestione delle aziende sequestrate (vd. 41 d.lgs. 159/2011). Ed infatti, solo con la nomina dell'avv.
Bruno quale amministratore unico (avvenuta in data 14.10.21 – cfr. all. 4 fascicolo opposta) la Lo Giudice è definitivamente cessata dalla carica.
Va anche precisato che ogni azione successiva compiuta dal nominato procuratore – in particolare la notifica del decreto ingiuntivo all'Arata – pur se successiva alla nomina del nuovo amministratore unico, è certamente valida posto che, per giurisprudenza pacifica, la sopravvenuta cessazione dalla carica in capo alla persona fisica che rappresentava la società non ha alcuna conseguenza sulla procura alle liti già rilasciata, che mantiene intatta la sua validità in mancanza di prova di una revoca di tale originaria procura da parte del nuovo legale rappresentante ( cfr. Cass.
2183/2019; cfr. anche Cass. 1373/2016: “la procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione dalla carica dell'organo che l'ha rilasciata, perché è atto dell'ente e non dell'organo stesso”).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia positivamente assolto l'onere della prova da cui era gravata, dimostrando - mediante la documentazione posta a corredo del ricorso e prodotta in seno all'odierno giudizio– l'esistenza del titolo da cui origina la sua pretesa creditoria e la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo all'odierno opponente.
Va evidenziato come non risulta in radice contestata da parte opponente l'esistenza dei rapporti da cui originano le pretese creditorie fatte valere dall'opposta, avendo l' contestato solo la natura e tipologia di lavori commissionati alla società Pt_1 [...]
, affermando di aver dato l'incarico di rifacimento del tetto, di CP_1 collocazione del piatto e del box doccia e dei lavabi del bagno;
inoltre, risulta pacifico, in quanto non contestato, che l'odierno opponente ha corrisposto alla
[...] la somma di € 11.000,00 a fronte della emissione della fattura Parte_2
562/00 emessa l'01/12/2017 per un importo di euro 12.406,40.
Ed infatti, in uno alla fattura di cui all'all. 6 del fascicolo monitorio (da sola inidonea a costituire prova del credito: cfr. ex multis Cass. 5071/2009 secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”), parte opposta ha prodotto, oltre all'estratto del partitario, scheda contabile al 31/12/2018 e bilancio societario al
31/12/2018, anche specifica nota di resoconto dei lavori commissionati alla società recante, nel frontespizio, la sottoscrizione in questa sede disconosciuta dall' Pt_1
A seguito del suddetto disconoscimento, la s.u.r.l. di ha spiegato CP_1 istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Pertanto, il Tribunale ha disposto c.t.u. grafologica sul documento in questione;
la disposta perizia – le cui argomentazioni devono appieno condividersi, in quanto congruamente motivate, frutto di rigorosi e precisi esami tecnici, e caratterizzate da logicità e linearità - ha accertato che: “Lo studio della firma in verifica, osservata da documento in originale, ha consentito l'individuazione di notevoli affinità sia stilistiche che sostanziali fra le firme sottoposte ad analisi. Nello studio dei caratteri particolari di una scrittura, la firma assume importanza rilevante, in quanto estrinsecazione di moti interiori e rivelazione di una indiscutibile individualità. Dal confronto dei fenomeni grafici è possibile valutare la concordanza gestuale delle scritture sottoposte a confronto, essendo i segni grafici in esame afferenti ad un medesimo cliché stilistico molto personalizzato. Pertanto, le similitudini rilevate di carattere sostanziale possono considerarsi elementi coincidenti che ne attribuiscono la paternità al sig.
. Dal quadro grafico che è emerso, dunque dalle analisi e dalle comparazioni Parte_1 eseguite, si ritiene che l'enorme accostamento gestuale sia davvero inequivocabile. Si conclude affermando che la firma sottoposta ad accertamento, apposta su resoconto lavori datato
V, sia stata rilasciata dalla mano del sig. Controparte_4
e che pertanto si debba ritenere autografa. Risaltano in particolare, nelle scritture Parte_1 confrontate, la concordanza delle varietà di soluzioni espressive impiegate nella modalità di rappresentazione di diversi engrammi. Tale giudizio è stato espresso valutando i dati empirici rilevati e posti a confronto tenendo in considerazione le analogie segnitiche sostanziali, nonché le caratteristiche di dettaglio che accomunano le scritture. Il presente elaborato ha valenza dimostrativa, infatti è ricco di immagini emblematiche, al fine di condurre il lettore - che non sia un esperto della materia - a comprendere in modo chiaro e semplice quanto risultato obiettivamente dai dati raccolti e confrontati” (cfr. pag. 50 relazione c.t.u. depositata il 5.6.24).
Orbene, le risultanze dell'espletata consulenza tecnica grafologica - che ha riconosciuto l'autografia della sottoscrizione apposta dall'odierno opponente sul documento prodotto dalla opposta - fanno sì che tale resoconto dei lavori possa esser posto a fondamento della decisione al fine di contribuire al convincimento circa la natura, tipologia e consistenza dei lavori eseguiti dalla ditta nell'immobile di proprietà dell' i quali risultano certamente concordati con il committente, il Pt_1 quale ha apposto la propria firma nel frontespizio del prospetto lavori.
Peraltro, la fondatezza della pretesa creditoria azionata può trarsi anche in ragione delle prove testimoniali assunte in corso di causa: i testi e Calamusa, Tes_1 rispettivamente geometra ed operaio che hanno sovrainteso ed eseguito i lavori edili sui quali si controverte, con dichiarazioni univoche e concordanti, hanno confermato la realizzazione delle opere come indicate dalla odierna opposta (cfr. verbale d'udienza del 9.4.25).
Non possono inferirsi elementi di senso distonico dalle affermazioni rese dalle testi e . Queste ultime, infatti, non hanno riferito in ordine alle Tes_2 Tes_3 effettive e complessive lavorazioni eseguite dalla ditta sull'immobile avendo, CP_1 piuttosto, solo rappresentato l'esistenza di asserite problematiche di infiltrazioni collegate a lavorazioni eseguite sul lastrico solare.
Sul punto, peraltro, va evidenziato che l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente si profila inidonea a paralizzare la pretesa creditoria dalla controparte.
E ciò, in primo luogo, poiché l'odierna opposta fonda la richiesta di pagamento dei compensi per altre lavorazioni, ovverosia per quelle indicate in seno alla nota di resoconto dei lavori, in seno alla quale non vi è alcun riferimento alla esecuzione di opere di impermeabilizzazione e di rifacimento del lastrico solare.
Conseguentemente alcuna eccezione di inadempimento pare effettivamente formulabile da parte dell'opponente poiché collegata ad una prestazione non rientrante tra quelle oggetto della richiesta di pagamento dei compensi.
Parte opposta ha, invero, espressamente contestato di aver concordato con la Pt_1 esecuzione di lavorazioni volte al rifacimento del tetto, e di fronte a tale contestazione parte opposta non ha fornito la prova circa la sussistenza di un siffatto accordo.
Quanto affermato dai testi e Calamusa in ordine alla apposizione di un Tes_1 pavimento “sospeso” su detto lastrico solare nulla prova circa le specifiche lavorazioni pattuite, ed in particolare non dimostra che fossero state effettivamente concordate le opere di integrale rifacimento del tetto con rimozione della preesistente guaina e impermeabilizzazione. Non risultano, peraltro, sufficienti a dimostrare - tanto più che in assenza di alcun riscontro di natura documentale e dei rapporti personali intercorrenti con l'opposto
- le dichiarazioni rese dalla teste , madre di , considerato che Tes_2 Parte_1 la stessa ha riferito, in maniera assai generica, che fossero stati commissionati lavori CP_ sul tetto da eseguirsi a regola d'arte e, parimenti genericamente, di ricordare che si fosse impegnato a risolvere il problema di infiltrazioni d'acqua che si erano manifestate, senza tuttavia fornire alcun elemento specifico - anche in ordine al momento in cui tale impegno sarebbe stato assunto e alle condizioni concordate - che consenta di poter apprezzare la bontà e veridicità di quanto affermato.
Va, infine, in questa sede, dichiarata inammissibile la domanda spiegata in via riconvenzionale dall' e ciò in quanto la sottoposizione di una società alla Pt_1 confisca o al sequestro di prevenzione in sede penale determina l'applicazione della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e segnatamente delle disposizioni dettate dagli articoli 52 e seguenti, in virtù delle quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.
Invero, l'art. 52, libro I, titolo IV (“La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”), capo I, del “Codice antimafia”, rubricato “Diritti dei terzi”, dispone che: “
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento”
Il secondo comma dispone che “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
Tutti i crediti vantati da terzi nei confronti della società sequestrata devono, pertanto, essere accertati attraverso la specifica procedura prevista dagli artt.
52,57,58 e 59 del D.lgs. 6.09.2011, n. 159, c.d. Codice Antimafia. L'apposito sub- procedimento di accertamento è svolto sotto la direzione del giudice delegato con l'ausilio dell'amministratore giudiziario. In definitiva, e in assenza dell'unica prova liberatoria, ossia l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, l'opposizione deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente. va, inoltre, condannato al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 delle altre parti, che si liquidano, in ossequio ai dettami del D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore di riferimento della controversia, ed in applicazione dei parametri minimi ivi indicati (stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio) in € 3.809,00, ciascuno, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 687/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 22-
23/09/2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1638/2021;
- Dichiara inammissibile domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
; Parte_1
- Pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti opposte, che si liquidano per ciascuno in € 3.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Trapani, 15.5.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 2604 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Domingo ed elettivamente domiciliato, Parte_1 giusta procura in atti, in Palermo, nella via Giovanni Raffaele n. 7,
Opponente
Contro
in persona dell'amministratore giudiziario, avv. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Catalano ed elettivamente domiciliata, giusta
[...] procura in atti, in Trapani, nella via G.B. Fardella n. 6,
E
rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Carrara ed elettivamente domiciliata, Controparte_3 giusta procura in atti, in Palermo, nella via Mariano Stabile n. 169
Opposte
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 22-23/09/2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1638/2021.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Trapani il 22-23/09/2021, nell'ambito del procedimento n.
R.G. 1638/2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
43.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, citando in giudizio
[...] n.q. di ex amministratore unico della e l'avv. CP_3 Controparte_1
Pietro Bruno n.q. di amministratore e legale rappresentante della suddetta società.
Al fine di suffragare la spiegata opposizione, parte opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva di qualificatasi quale Controparte_3 amministratore unico della stante che, già alla data del Controparte_1 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il Tribunale di Trapani Sezione Misure di Prevenzione, con decreto n. 3/2020 del 30.06.2021, aveva disposto il sequestro antimafia del capitale sociale e dei beni costituenti il compendio aziendale della e nominato amministratore giudiziario, con conseguente Controparte_1 perdita del potere rappresentativo in capo alla Lo Giudice.
Nel merito, parte opponente ha, altresì, dedotto la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da parte opposta, stante che lo stesso si fonderebbe esclusivamente sulla fattura n. 3 del 14/05/2021, inidonea a costituire valida prova del credito azionato. In particolare, l'opponente ha negato di aver sottoscritto il contratto di appalto di lavori edili azionato ed il resoconto dei lavori – formalmente disconosciuto - allegato in uno al ricorso monitorio, affermando che parte opposta avrebbe esclusivamente eseguito sull'immobile in questione (sito in Castellammare del Golfo, via Roma n. 213) i lavori di rifacimento del tetto, collocato piatto e box doccia e due piani lavabo dei bagni, e precisando anche che talune lavorazioni indicate nel documento disconosciuto sarebbero comunque riferibili ad un periodo in cui non era divenuto ancora proprietario dell'immobile.
Inoltre, parte opponente ha eccepito, ex artt. 1460 c.c., l'inadempimento della
[...]
, con riferimento ai lavori di rifacimento del lastrico solare, non CP_1 eseguiti a regola d'arte, causa di un danno patrimoniale pari ad € 22.664,22, come si evincerebbe dalla perizia giurata allegata all'atto di citazione in opposizione, formulando anche domanda riconvenzionale di risarcimento.
Pertanto, parte opponente, deducendo da ultimo che il tenore delle difese dedotte dalla società opposta ed il contegno giudiziale della stessa legittimerebbe una condanna ex art. 96 c.p.c., ha chiesto al Tribunale di: “IN VIA PREGIUDIZIALE -
Ritenere e dichiarare INAMMISSIBILE, NULLO E/O INEFFICACE il decreto ingiuntivo n. 687/2021 del 23/09/2021(n.r.g. 1638/2021) emesso dal Tribunale Civile di
Trapani i giorni 22-23/09/2021 notificato al sig. il 25/10/2021 ( v. all. 1) Parte_1 dalla signora nata ad [...] il [...] n.q. di amministratore unico della Controparte_3 ditta - Condannare la signora nata ad [...] il Controparte_1 Controparte_3
3/1/1975 n.q. di ex amministratore unico della ditta con sede in Salemi Controparte_1 contrada Piranio, al pagamento delle spese legali del presente giudizio;
-Condannare la signora
[...]
nata ad [...] il [...] n.q. di ex amministratore unico della ditta CP_3 [...]
in favore del ricorrente, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da Controparte_1 determinarsi in via equitativa. IN SUBORDINE NEL MERITO -Ritenere e dichiarare privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, il decreto ingiuntivo n. 687/2021 del
23/09/2021(n.r.g. 1638/2021) emesso dal Tribunale Civile di Trapani i giorni 22-
23/09/2021 e per l'effetto dichiararlo inammissibile e revocarlo, annullarlo e/o privarlo degli effetti sin dall'origine; -Ritenere e dichiarare comunque non dovute tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 687/2021 del 23/09/2021(n.r.g. 1638/2021) emesso dal Tribunale
Civile di Trapani i giorni 22-23/09/2021 e per le causali ivi indicate e revocarlo e/o privarlo di effetti, con ogni statuizione di legge, tenendo indenne, l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria. IN VIA RICONVENZIONALE - Ritenere e dichiarare che a causa dell'inadempimento della spiegato in premessa, il sig. Controparte_1
ha subito un danno quantificato in €. 22.664,29 e per l'effetto condannare la Parte_1 al pagamento in favore della sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 22.664,29 o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa anche a seguito della eventuale CTU tecnica, che sin d'ora si chiedono quale mezzo al fine. - Compensare ai sensi degli agli artt. 1241 e ss. c.c.. le eventuali somme riconosciute in corso di causa come dovute dal sig. nei confronti della la con quelle Parte_1 Controparte_1 dovute da quest'ultima all'odierno opponente;
danno quantificato in premessa in €. 22.264,29 o nella maggiore o minore somma risultante in corso di causa”.
Con comparsa del 31.3.22 si è costituita in giudizio la Controparte_1 sottoposta a misura di prevenzione dal Tribunale di Trapani con provvedimento di sequestro del 30/6/2021, nella persona dell'amministratore giudiziario Avv.
[...]
e dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante avv. Controparte_2
Pietro Bruno, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, col favore delle spese di lite.
Segnatamente, quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della la CP_3 società opposta ha dedotto che la prima era ancora titolare del potere di rappresentanza della società al momento del deposito del ricorso monitorio, essendo cessata dalla carica solo con la nomina del nuovo amministratore unico (avvenuta il
14.10.21) da parte dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale che ha disposto il sequestro antimafia.
Nel merito ha evidenziato la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, provato attraverso la produzione della fattura proforma, dall'estratto del partitario e dalla rendicontazione dei lavori (firmata nel frontespizio dall' e rispetto alla quale ha Pt_1 svolto formale istanza di verificazione), nonché mediante la scheda contabile al
31/12/2018 - ove viene evidenziata la fattura di € 43.000,00 da emettere nei confronti di - ed il bilancio societario al 31/12/2018 che contempla il totale Pt_1 delle fatture da emettere, conforme al partitario. Parte opposta ha evidenziato di aver prodotto, oltre alla fattura n. 3/2021, la scheda contabile al 31.12.2018 e il bilancio societario aggiornato alla medesima data, ove si evincerebbe la rispondenza dell'importo di € 43.000,00 richiesto in sede monitoria.
In ordine all'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. e alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, la società opposta ne ha eccepito l'inammissibilità posto che qualsivoglia ragione di credito andrebbe fatta valere nella procedura ex artt. 52 e ss., D.lgs. n. 159/2011; ha, comunque, dedotto nel merito l'infondatezza negando che tra le parti fosse stata concordata la esecuzione di lavori di di impermeabilizzazione del lastrico solare, sostenendo al contrario come tutte le opere commissionate dall' sono state compiutamente eseguite a regola d'arte Pt_1 senza che mai il committente abbia eccepito alcun vizio o difetto (richiamando all'uopo la norma di cui all'art. 1667 c.c.), anzi corrispondendo la somma di €
11.000,00 a parziale adempimento dell'obbligazione assunta.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare Controparte_1 infondati e/o inammissibili i motivi di opposizione e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo emesso in data 23/9/2021 ad istanza della Controparte_1 nei confronti del Sig. Condannare altresì il Sig. al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione”
Con comparsa del 16.03.2022, si è costituita in giudizio la quale Controparte_3 ha, in primo luogo, contestato l'eccezione del proprio difetto di legittimazione attiva deducendo che il provvedimento di sequestro del Tribunale di Trapani Sez. Misure di prevenzione è stato notificato solo in data 2/8/2022, e quindi successivamente rispetto alla procura alle liti rilasciata dalla stessa in favore del procuratore del giudizio monitorio, precisando anche che la notifica del decreto ingiuntivo ad Pt_1
è stata eseguita di concerto con il nominato amministratore giudiziario.
Nel merito, l'opposta ha dedotto l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, evidenziando come il credito azionato risulta provato dalla documentazione allegata nel giudizio monitorio, tanto più che a fronte del pagamento parziale della fattura n. 562/00; ha, infine, negato il ricorrere dei presupposti operativi dell'eccezione formulata ex art. 1460 c.c. posto che tutti i lavori commissionati sono stati correttamente e diligentemente eseguiti a regola d'arte, confermando quanto sostenuto dalla in ordine alla Controparte_1 mancata pattuizione di lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare.
Pertanto – pure affermando l'insussistenza dei presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c. propugnata dall'opponente – Giudice ha chiesto al CP_3
Tribunale di: “riconoscere la legittimazione processuale della surl nella richiesta di CP_1 decreto ingiuntivo e nella notifica all'opponente della somma ingiunta dal Tribunale di Trapani;
di estromettere dal presente giudizio la sig.ra , e di ingiungere ad di Controparte_3 Parte_1 pagare in favore della società la somma di euro 43.000,00 oltre interessi nella Controparte_1 misura determinata in domanda”.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, è stata istruita documentalmente e a mezzo CTU grafologica (cfr. relazione dott. del 5.6.24) e tramite prova Per_1 testimoniale;
indi, è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter cpc.
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, pare opportuno sottolineare che, come è noto, con il decreto ingiuntivo viene in rilievo un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.; cfr anche Cass. 4974/00 secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c.,
l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese”) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. ex multis Cass. 15026/05); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel procedimento di ingiunzione, infatti, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa,
l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Sul punto, va rilevato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova, pertanto, applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Tanto premesso, va, in primo luogo, rigettato il primo motivo di opposizione con cui è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_3
Ed infatti, risulta dimostrato che il provvedimento di sequestro del Tribunale di
Trapani sez. Misure di Prevenzione, depositato il 5.7.21 (e quindi successivamente rispetto al deposito del ricorso monitorio, avvenuto il 2.7.21) è stato notificato all'amministratrice della società in data 2.8.21 (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di . Certamente, dunque, Controparte_3 Controparte_3 alla data di conferimento della procura all'avv. Carrara per l'introduzione del procedimento monitorio, conservava il potere di rappresentanza legale della società, tanto più che a fronte della disciplina normativa contemplata per la gestione delle aziende sequestrate (vd. 41 d.lgs. 159/2011). Ed infatti, solo con la nomina dell'avv.
Bruno quale amministratore unico (avvenuta in data 14.10.21 – cfr. all. 4 fascicolo opposta) la Lo Giudice è definitivamente cessata dalla carica.
Va anche precisato che ogni azione successiva compiuta dal nominato procuratore – in particolare la notifica del decreto ingiuntivo all'Arata – pur se successiva alla nomina del nuovo amministratore unico, è certamente valida posto che, per giurisprudenza pacifica, la sopravvenuta cessazione dalla carica in capo alla persona fisica che rappresentava la società non ha alcuna conseguenza sulla procura alle liti già rilasciata, che mantiene intatta la sua validità in mancanza di prova di una revoca di tale originaria procura da parte del nuovo legale rappresentante ( cfr. Cass.
2183/2019; cfr. anche Cass. 1373/2016: “la procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione dalla carica dell'organo che l'ha rilasciata, perché è atto dell'ente e non dell'organo stesso”).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia positivamente assolto l'onere della prova da cui era gravata, dimostrando - mediante la documentazione posta a corredo del ricorso e prodotta in seno all'odierno giudizio– l'esistenza del titolo da cui origina la sua pretesa creditoria e la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo all'odierno opponente.
Va evidenziato come non risulta in radice contestata da parte opponente l'esistenza dei rapporti da cui originano le pretese creditorie fatte valere dall'opposta, avendo l' contestato solo la natura e tipologia di lavori commissionati alla società Pt_1 [...]
, affermando di aver dato l'incarico di rifacimento del tetto, di CP_1 collocazione del piatto e del box doccia e dei lavabi del bagno;
inoltre, risulta pacifico, in quanto non contestato, che l'odierno opponente ha corrisposto alla
[...] la somma di € 11.000,00 a fronte della emissione della fattura Parte_2
562/00 emessa l'01/12/2017 per un importo di euro 12.406,40.
Ed infatti, in uno alla fattura di cui all'all. 6 del fascicolo monitorio (da sola inidonea a costituire prova del credito: cfr. ex multis Cass. 5071/2009 secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”), parte opposta ha prodotto, oltre all'estratto del partitario, scheda contabile al 31/12/2018 e bilancio societario al
31/12/2018, anche specifica nota di resoconto dei lavori commissionati alla società recante, nel frontespizio, la sottoscrizione in questa sede disconosciuta dall' Pt_1
A seguito del suddetto disconoscimento, la s.u.r.l. di ha spiegato CP_1 istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Pertanto, il Tribunale ha disposto c.t.u. grafologica sul documento in questione;
la disposta perizia – le cui argomentazioni devono appieno condividersi, in quanto congruamente motivate, frutto di rigorosi e precisi esami tecnici, e caratterizzate da logicità e linearità - ha accertato che: “Lo studio della firma in verifica, osservata da documento in originale, ha consentito l'individuazione di notevoli affinità sia stilistiche che sostanziali fra le firme sottoposte ad analisi. Nello studio dei caratteri particolari di una scrittura, la firma assume importanza rilevante, in quanto estrinsecazione di moti interiori e rivelazione di una indiscutibile individualità. Dal confronto dei fenomeni grafici è possibile valutare la concordanza gestuale delle scritture sottoposte a confronto, essendo i segni grafici in esame afferenti ad un medesimo cliché stilistico molto personalizzato. Pertanto, le similitudini rilevate di carattere sostanziale possono considerarsi elementi coincidenti che ne attribuiscono la paternità al sig.
. Dal quadro grafico che è emerso, dunque dalle analisi e dalle comparazioni Parte_1 eseguite, si ritiene che l'enorme accostamento gestuale sia davvero inequivocabile. Si conclude affermando che la firma sottoposta ad accertamento, apposta su resoconto lavori datato
V, sia stata rilasciata dalla mano del sig. Controparte_4
e che pertanto si debba ritenere autografa. Risaltano in particolare, nelle scritture Parte_1 confrontate, la concordanza delle varietà di soluzioni espressive impiegate nella modalità di rappresentazione di diversi engrammi. Tale giudizio è stato espresso valutando i dati empirici rilevati e posti a confronto tenendo in considerazione le analogie segnitiche sostanziali, nonché le caratteristiche di dettaglio che accomunano le scritture. Il presente elaborato ha valenza dimostrativa, infatti è ricco di immagini emblematiche, al fine di condurre il lettore - che non sia un esperto della materia - a comprendere in modo chiaro e semplice quanto risultato obiettivamente dai dati raccolti e confrontati” (cfr. pag. 50 relazione c.t.u. depositata il 5.6.24).
Orbene, le risultanze dell'espletata consulenza tecnica grafologica - che ha riconosciuto l'autografia della sottoscrizione apposta dall'odierno opponente sul documento prodotto dalla opposta - fanno sì che tale resoconto dei lavori possa esser posto a fondamento della decisione al fine di contribuire al convincimento circa la natura, tipologia e consistenza dei lavori eseguiti dalla ditta nell'immobile di proprietà dell' i quali risultano certamente concordati con il committente, il Pt_1 quale ha apposto la propria firma nel frontespizio del prospetto lavori.
Peraltro, la fondatezza della pretesa creditoria azionata può trarsi anche in ragione delle prove testimoniali assunte in corso di causa: i testi e Calamusa, Tes_1 rispettivamente geometra ed operaio che hanno sovrainteso ed eseguito i lavori edili sui quali si controverte, con dichiarazioni univoche e concordanti, hanno confermato la realizzazione delle opere come indicate dalla odierna opposta (cfr. verbale d'udienza del 9.4.25).
Non possono inferirsi elementi di senso distonico dalle affermazioni rese dalle testi e . Queste ultime, infatti, non hanno riferito in ordine alle Tes_2 Tes_3 effettive e complessive lavorazioni eseguite dalla ditta sull'immobile avendo, CP_1 piuttosto, solo rappresentato l'esistenza di asserite problematiche di infiltrazioni collegate a lavorazioni eseguite sul lastrico solare.
Sul punto, peraltro, va evidenziato che l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente si profila inidonea a paralizzare la pretesa creditoria dalla controparte.
E ciò, in primo luogo, poiché l'odierna opposta fonda la richiesta di pagamento dei compensi per altre lavorazioni, ovverosia per quelle indicate in seno alla nota di resoconto dei lavori, in seno alla quale non vi è alcun riferimento alla esecuzione di opere di impermeabilizzazione e di rifacimento del lastrico solare.
Conseguentemente alcuna eccezione di inadempimento pare effettivamente formulabile da parte dell'opponente poiché collegata ad una prestazione non rientrante tra quelle oggetto della richiesta di pagamento dei compensi.
Parte opposta ha, invero, espressamente contestato di aver concordato con la Pt_1 esecuzione di lavorazioni volte al rifacimento del tetto, e di fronte a tale contestazione parte opposta non ha fornito la prova circa la sussistenza di un siffatto accordo.
Quanto affermato dai testi e Calamusa in ordine alla apposizione di un Tes_1 pavimento “sospeso” su detto lastrico solare nulla prova circa le specifiche lavorazioni pattuite, ed in particolare non dimostra che fossero state effettivamente concordate le opere di integrale rifacimento del tetto con rimozione della preesistente guaina e impermeabilizzazione. Non risultano, peraltro, sufficienti a dimostrare - tanto più che in assenza di alcun riscontro di natura documentale e dei rapporti personali intercorrenti con l'opposto
- le dichiarazioni rese dalla teste , madre di , considerato che Tes_2 Parte_1 la stessa ha riferito, in maniera assai generica, che fossero stati commissionati lavori CP_ sul tetto da eseguirsi a regola d'arte e, parimenti genericamente, di ricordare che si fosse impegnato a risolvere il problema di infiltrazioni d'acqua che si erano manifestate, senza tuttavia fornire alcun elemento specifico - anche in ordine al momento in cui tale impegno sarebbe stato assunto e alle condizioni concordate - che consenta di poter apprezzare la bontà e veridicità di quanto affermato.
Va, infine, in questa sede, dichiarata inammissibile la domanda spiegata in via riconvenzionale dall' e ciò in quanto la sottoposizione di una società alla Pt_1 confisca o al sequestro di prevenzione in sede penale determina l'applicazione della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e segnatamente delle disposizioni dettate dagli articoli 52 e seguenti, in virtù delle quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.
Invero, l'art. 52, libro I, titolo IV (“La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”), capo I, del “Codice antimafia”, rubricato “Diritti dei terzi”, dispone che: “
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento”
Il secondo comma dispone che “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
Tutti i crediti vantati da terzi nei confronti della società sequestrata devono, pertanto, essere accertati attraverso la specifica procedura prevista dagli artt.
52,57,58 e 59 del D.lgs. 6.09.2011, n. 159, c.d. Codice Antimafia. L'apposito sub- procedimento di accertamento è svolto sotto la direzione del giudice delegato con l'ausilio dell'amministratore giudiziario. In definitiva, e in assenza dell'unica prova liberatoria, ossia l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, l'opposizione deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente. va, inoltre, condannato al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 delle altre parti, che si liquidano, in ossequio ai dettami del D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore di riferimento della controversia, ed in applicazione dei parametri minimi ivi indicati (stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio) in € 3.809,00, ciascuno, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 687/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 22-
23/09/2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1638/2021;
- Dichiara inammissibile domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
; Parte_1
- Pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti opposte, che si liquidano per ciascuno in € 3.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Trapani, 15.5.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari