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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n°688/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 688 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosalia Zarcone, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Maria Grazia Lo Cascio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 24 marzo 2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, atti e scritti ivi richiamati.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la separazione giudiziale proposto da nei confronti del coniuge . Parte_1 Controparte_1
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con quest'ultimo in Santa Flavia, in data 18.10.2008, e che dall'unione erano nati
(nato a [...] il [...]), (nata a Per_1 Persona_2
Termini Imerese il 6.5.2012), e (nata a [...] il [...]), Per_3 esponeva che il rapporto di coniugio, iniziato sotto i migliori auspici, si era deteriorato nel tempo comportando la rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
Esponendo di non aver mai svolto attività lavorativa e di essersi dedicata in via esclusiva all'accudimento dei figli, rappresentava che il marito svolgeva l'attività di pescatore presso una ditta locale, percependo uno stipendio di circa
€ 1.300,00 mensili.
Chiedeva, pertanto, emettersi pronuncia di separazione giudiziale, prevedere l'affidamento condiviso dei tre figli con collocazione prevalente presso la madre e l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Santa Flavia, via
Sant'Elia n. 59; la previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito per i figli pari a € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari a € 200,00 mensili. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda Controparte_1 di separazione, all'affido condiviso dei figli e all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, contestando, tuttavia, le domande di contenuto economico.
Esponendo di svolgere l'attività lavorativa di pescatore solo per alcuni mesi dell'anno, si dichiarava disponibile a versare un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 450,00 mensili, di fatto già versati alla moglie sin dalla separazione di fatto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rappresentando che la ricorrente percepiva la somma di € 850,00 mensili quale reddito di cittadinanza, il bonus casa, l'assegno unico e tutti gli
2 emolumenti economici destinati alle famiglie, contestava la domanda di mantenimento dalla stessa proposta.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale con regolamentazione del proprio diritto di visita nei confronti dei figli e previsione di un contributo al mantenimento a suo carico in favore dei figli minori pari a complessivi € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento dell'8 febbraio 2022, adottava i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente e prevedeva, altresì, un assegno di mantenimento a carico del resistente pari a complessivi € 450,00 mensili per i tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli;
indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., e con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. il resistente formulava domanda di addebito della separazione alla moglie.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale reddituale dei coniugi e l'escussione dei testi delle parti (cfr. verbale d'udienza dell'8.5.2023).
Il procedimento, acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio, veniva, dunque, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 24.3.2025, ove veniva assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sulla domanda di separazione e sull'addebito
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalle parti, assurgendo a elementi indicatori del disfacimento del ménage familiare, sia l'esito negativo del tentativo di conciliazione, sia il tenore stesso delle allegazioni delle parti, che dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
3 La domanda di addebito della separazione, formulata da , Controparte_1 va dichiarata inammissibili in quanto tardiva, essendo stata proposta, per la prima volta, in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., e così, oltre la memoria integrativa, termine ultimo consentito.
Peraltro, ad abundantiam, osserva il Tribunale che la domanda di addebito risulta del tutto generica già in punto di allegazione e documentazione, tenuto conto che risulterebbe fondata, secondo la prospettazione del resistente, sull'improvvisa volontà della ricorrente di addivenire alla separazione personale.
Né, a tal uopo, la prova orale articolata assunta all'udienza dell'8 maggio
2023 ha contribuito ad aggiungere alcunché alla rappresentazione dei fatti offerta dalle parti, essendo emerse delle condotte di disaffezione reciproca dei coniugi descritte, peraltro, dalle sorelle delle parti, inevitabilmente coinvolte nella vicenda separativa (cfr. dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e all'udienza dell'8.5.2023). Testimone_2
3. Sull'affidamento e sul mantenimento dei tre figli minori
, e Per_1 Persona_2 Per_3
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, si rileva che , Per_1
e , con il provvedimento presidenziale dell8 Persona_2 Per_3 febbraio 2022, sono stati affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'attuale contesto normativo, che impone al Tribunale di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, rispetto al quale l'affidamento esclusivo si pone quale eccezione qualora se ravvisi la contrarietà all'interesse del minore (ex art. 337 quater, già art. 155 bis, primo comma, c.c.), in ossequio al precipuo interesse dei due minori, deve essere stabilito l'affidamento congiunto di questi a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente e previo accordo la responsabilità genitoriale per tutte le questioni agli stessi attinenti, disponendo la collocazione prevalente presso il domicilio materno, a conferma dell'ordinanza resa in data 5.7.2021.
4 Deve essere parimenti confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Santa Flavia, via Sant'Elia n. 59, alla ricorrente, genitore collocatario dei figli.
Per quanto attiene al regime di visita, ritiene il Tribunale opportuno che il padre eserciti il proprio diritto di visita previo accordo con i tre figli, oggi, rispettivamente, di anni 15, 13 e 11, che hanno raggiunto un'età tale da determinarsi consapevolmente sul punto.
In ogni caso, si ritiene opportuno, soprattutto quanto alla figlia più piccola delle parti che il padre possa incontrarla e tenerla con sé almeno due Per_3 pomeriggi alla settimana, dal termine delle lezioni scolastiche e fino alle 21.00, nonché, a weekend alterni, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì e fino alla domenica sera alle ore 21.00, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie.
Per quanto attiene infine al mantenimento dei minori, si osserva quanto segue.
Sulla base degli elementi raccolti in seno al giudizio, per vero molto scarni non avendo la ricorrente ottemperato all'ordine di esibizione della documentazione reddituale disposto prima dal presidente con il decreto di fissazione dell'udienza fissata per il tentativo di conciliazione del 25.3.2021, poi dal giudice istruttore con ordinanza del 24.11.2022, parrebbe che la ricorrente non svolga alcuna attività lavorativa.
Il resistente, invece, socio pescatore di società cooperativa a far data dal marzo 2020, nel marzo 2023 ha percepito uno stipendio mensile di poco meno di € 800,00.
Tanto premesso, attesa la totale permanenza dei minori con la madre, ritiene il Tribunale che vada imposto a di versare alla ricorrente Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00 Parte_1 mensili per ciascun figlio minore a titolo di contributo al mantenimento, restando fermo l'obbligo di contribuire al mantenimento del genitore non collocatario.
Inoltre, ritiene equo il Tribunale che il resistente provveda al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori.
5 La casa coniugale, sita in Santa Flavia, via Sant'Elia n. 59, deve essere assegnata alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori.
4. Sul mantenimento di Parte_1
Venendo all'esame della domanda formulata dalla ricorrente e diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi.
In altre parole, è necessario che il coniuge richiedente l'assegno risulti privo di adeguati redditi propri e sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi, considerando la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tenendo conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale
(Cassazione civile, sez. I, 03 ottobre 2005, n. 19291).
Orbene, tanto premesso, il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Invero, la stessa, come già rilevato da questo Collegio, non ha provveduto a depositare la documentazione reddituale richiesta, non consentendo al tribunale di valutare gli elementi posti a sostegno della domanda di mantenimento, peraltro scarnamente argomentata già in punto di allegazione.
5. Le spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Controparte_1
Flavia il 24.8.1975; 6 - dispone l'affidamento condiviso dei tre figli minori (nato a Per_1
Termini Imerese il 19.8.2009), (nata a [...] Persona_2 il 6.5.2012), e (nata a [...] il [...]), a entrambi i Per_3 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e con possibilità per il padre di incontrarli liberamente, previo accordo con i figli medesimi e nel rispetto della loro volontà, e, in ogni caso, quanto a sulla scorta del Per_3 regime di visita di cui in parte motiva;
- assegna la casa coniugale, sita in Santa Flavia, via Sant'Elia n. 59 a parte ricorrente, che ivi continuerà ad abitare insieme ai due figli minori;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore collocatario;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 11 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 688 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosalia Zarcone, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Maria Grazia Lo Cascio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 24 marzo 2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, atti e scritti ivi richiamati.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la separazione giudiziale proposto da nei confronti del coniuge . Parte_1 Controparte_1
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con quest'ultimo in Santa Flavia, in data 18.10.2008, e che dall'unione erano nati
(nato a [...] il [...]), (nata a Per_1 Persona_2
Termini Imerese il 6.5.2012), e (nata a [...] il [...]), Per_3 esponeva che il rapporto di coniugio, iniziato sotto i migliori auspici, si era deteriorato nel tempo comportando la rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
Esponendo di non aver mai svolto attività lavorativa e di essersi dedicata in via esclusiva all'accudimento dei figli, rappresentava che il marito svolgeva l'attività di pescatore presso una ditta locale, percependo uno stipendio di circa
€ 1.300,00 mensili.
Chiedeva, pertanto, emettersi pronuncia di separazione giudiziale, prevedere l'affidamento condiviso dei tre figli con collocazione prevalente presso la madre e l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Santa Flavia, via
Sant'Elia n. 59; la previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito per i figli pari a € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari a € 200,00 mensili. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda Controparte_1 di separazione, all'affido condiviso dei figli e all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, contestando, tuttavia, le domande di contenuto economico.
Esponendo di svolgere l'attività lavorativa di pescatore solo per alcuni mesi dell'anno, si dichiarava disponibile a versare un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 450,00 mensili, di fatto già versati alla moglie sin dalla separazione di fatto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rappresentando che la ricorrente percepiva la somma di € 850,00 mensili quale reddito di cittadinanza, il bonus casa, l'assegno unico e tutti gli
2 emolumenti economici destinati alle famiglie, contestava la domanda di mantenimento dalla stessa proposta.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale con regolamentazione del proprio diritto di visita nei confronti dei figli e previsione di un contributo al mantenimento a suo carico in favore dei figli minori pari a complessivi € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento dell'8 febbraio 2022, adottava i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente e prevedeva, altresì, un assegno di mantenimento a carico del resistente pari a complessivi € 450,00 mensili per i tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli;
indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., e con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. il resistente formulava domanda di addebito della separazione alla moglie.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale reddituale dei coniugi e l'escussione dei testi delle parti (cfr. verbale d'udienza dell'8.5.2023).
Il procedimento, acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio, veniva, dunque, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 24.3.2025, ove veniva assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sulla domanda di separazione e sull'addebito
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalle parti, assurgendo a elementi indicatori del disfacimento del ménage familiare, sia l'esito negativo del tentativo di conciliazione, sia il tenore stesso delle allegazioni delle parti, che dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
3 La domanda di addebito della separazione, formulata da , Controparte_1 va dichiarata inammissibili in quanto tardiva, essendo stata proposta, per la prima volta, in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., e così, oltre la memoria integrativa, termine ultimo consentito.
Peraltro, ad abundantiam, osserva il Tribunale che la domanda di addebito risulta del tutto generica già in punto di allegazione e documentazione, tenuto conto che risulterebbe fondata, secondo la prospettazione del resistente, sull'improvvisa volontà della ricorrente di addivenire alla separazione personale.
Né, a tal uopo, la prova orale articolata assunta all'udienza dell'8 maggio
2023 ha contribuito ad aggiungere alcunché alla rappresentazione dei fatti offerta dalle parti, essendo emerse delle condotte di disaffezione reciproca dei coniugi descritte, peraltro, dalle sorelle delle parti, inevitabilmente coinvolte nella vicenda separativa (cfr. dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e all'udienza dell'8.5.2023). Testimone_2
3. Sull'affidamento e sul mantenimento dei tre figli minori
, e Per_1 Persona_2 Per_3
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, si rileva che , Per_1
e , con il provvedimento presidenziale dell8 Persona_2 Per_3 febbraio 2022, sono stati affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'attuale contesto normativo, che impone al Tribunale di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, rispetto al quale l'affidamento esclusivo si pone quale eccezione qualora se ravvisi la contrarietà all'interesse del minore (ex art. 337 quater, già art. 155 bis, primo comma, c.c.), in ossequio al precipuo interesse dei due minori, deve essere stabilito l'affidamento congiunto di questi a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente e previo accordo la responsabilità genitoriale per tutte le questioni agli stessi attinenti, disponendo la collocazione prevalente presso il domicilio materno, a conferma dell'ordinanza resa in data 5.7.2021.
4 Deve essere parimenti confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Santa Flavia, via Sant'Elia n. 59, alla ricorrente, genitore collocatario dei figli.
Per quanto attiene al regime di visita, ritiene il Tribunale opportuno che il padre eserciti il proprio diritto di visita previo accordo con i tre figli, oggi, rispettivamente, di anni 15, 13 e 11, che hanno raggiunto un'età tale da determinarsi consapevolmente sul punto.
In ogni caso, si ritiene opportuno, soprattutto quanto alla figlia più piccola delle parti che il padre possa incontrarla e tenerla con sé almeno due Per_3 pomeriggi alla settimana, dal termine delle lezioni scolastiche e fino alle 21.00, nonché, a weekend alterni, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì e fino alla domenica sera alle ore 21.00, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie.
Per quanto attiene infine al mantenimento dei minori, si osserva quanto segue.
Sulla base degli elementi raccolti in seno al giudizio, per vero molto scarni non avendo la ricorrente ottemperato all'ordine di esibizione della documentazione reddituale disposto prima dal presidente con il decreto di fissazione dell'udienza fissata per il tentativo di conciliazione del 25.3.2021, poi dal giudice istruttore con ordinanza del 24.11.2022, parrebbe che la ricorrente non svolga alcuna attività lavorativa.
Il resistente, invece, socio pescatore di società cooperativa a far data dal marzo 2020, nel marzo 2023 ha percepito uno stipendio mensile di poco meno di € 800,00.
Tanto premesso, attesa la totale permanenza dei minori con la madre, ritiene il Tribunale che vada imposto a di versare alla ricorrente Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00 Parte_1 mensili per ciascun figlio minore a titolo di contributo al mantenimento, restando fermo l'obbligo di contribuire al mantenimento del genitore non collocatario.
Inoltre, ritiene equo il Tribunale che il resistente provveda al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori.
5 La casa coniugale, sita in Santa Flavia, via Sant'Elia n. 59, deve essere assegnata alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori.
4. Sul mantenimento di Parte_1
Venendo all'esame della domanda formulata dalla ricorrente e diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi.
In altre parole, è necessario che il coniuge richiedente l'assegno risulti privo di adeguati redditi propri e sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi, considerando la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tenendo conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale
(Cassazione civile, sez. I, 03 ottobre 2005, n. 19291).
Orbene, tanto premesso, il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Invero, la stessa, come già rilevato da questo Collegio, non ha provveduto a depositare la documentazione reddituale richiesta, non consentendo al tribunale di valutare gli elementi posti a sostegno della domanda di mantenimento, peraltro scarnamente argomentata già in punto di allegazione.
5. Le spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Controparte_1
Flavia il 24.8.1975; 6 - dispone l'affidamento condiviso dei tre figli minori (nato a Per_1
Termini Imerese il 19.8.2009), (nata a [...] Persona_2 il 6.5.2012), e (nata a [...] il [...]), a entrambi i Per_3 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e con possibilità per il padre di incontrarli liberamente, previo accordo con i figli medesimi e nel rispetto della loro volontà, e, in ogni caso, quanto a sulla scorta del Per_3 regime di visita di cui in parte motiva;
- assegna la casa coniugale, sita in Santa Flavia, via Sant'Elia n. 59 a parte ricorrente, che ivi continuerà ad abitare insieme ai due figli minori;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore collocatario;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 11 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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