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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE GE OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4830 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Baiamonti n. 4, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Andrea Lippi, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28 settembre 2022 ha rappresentato: che, in Parte_1 data 3 gennaio 2007, in qualità Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, è stato comandato in un servizio di controllo del territorio, antirapina, vigilanza e prevenzione furti;
di essere stato investito, mentre effettuava un controllo dei documenti del conducente di un'autovettura; di essere stato trasportato al P.S. dell'O.C. di Velletri, da dove veniva dimesso con diagnosi di “trauma cranico con escoriazione sottopalpebrale dx, contusione emicostato dx, distrazione del rachide cervicale contusione arto superiore dx e ginocchio dx, lussazione esposta I raggio mano sx” e prognosi di 30 giorni, s.c.; di aver domandato il riconoscimento della dipendenza delle lesioni da causa di servizio e di equo indennizzo, il 13 giugno 2007; di essere stato visitato dalla C.M.O. in data 11 luglio 2008, che giudicava l'infermità ascrivibile alla 8^ cat. tab. A;
che le lesioni sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica 23642/2009; che il Controparte_2
con D.M. n. 3137/11 del 04.06.2013, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio
[...]
e liquidato in suo favore l'QU Indennizzo di 8^ cat. tab. A;
di aver domandato il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, domanda respinta dal . Controparte_1
Il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo al giudice di Controparte_1 accertare il suo stato è di una vittima del dovere per le infermità tutte riportate a seguito del servizio e di condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di tutti i benefici economici conseguenti.
1.1. Il , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non Controparte_1 si è costituito in giudizio e all'udienza del 6 giugno 2023 è stato dichiarato contumace.
2. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 26 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti sino al 28 febbraio 2023.
3. Nel merito, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio stato di vittima del dovere.
3.1. L'art. 1 comma 563 e 564 legge 266/2005 prevede: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che è essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
"particolari condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica, nel senso che rilevano: condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. 31 luglio 2020, n. 16571); inoltre, in fattispecie analoga, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività (Cass. 22 giugno 2025, n. 16669).
Nello stesso senso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'attribuzione dei benefici previsti per le "vittime del dovere" e i soggetti ad esse equiparati, di cui agli artt. 563 e 564 della L. n. 266/2005, presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività
d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Cons. Stato 26 aprile 2022,
n. 3221).
3.2. Nel caso di specie, ha affermato di essere stato investito da un'auto, il Parte_1
3 gennaio 2007, durante un servizio di controllo del territorio, antirapina, vigilanza e prevenzione furti, che stava svolgendo quale Appuntato dell'Arma dei Carabinieri.
3.3. Dalla relazione di servizio del Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in Persona_1 servizio con il ricorrente il giorno dell'incidente, si legge: “In data odierna alle ore 16.00, ci siamo recati come da ordine di servizio nr 11/1, in Via Ariana Bivio RE-CI, per effettuare un posto di controllo ai veicoli in transito su quel tratto, organizzatoci con le attrezzature in dotazione iniziavamo i controlli. Al momento fermavamo un furgone Fiat Ducato, targato RM6E8671. Il veicolo era regolarmente accostato al margine destro della corsia di marcia direzione di marcia
Velletri - Lariano sulla S.P.-600 e stavamo effettuando tramite la nostra C.O. il controllo alla
Banca Dati sia al veicolo che agli occupanti. Mentre attendevamo l'esito della richiesta, l'
[...]
si spostava sul lato sinistro ove era posizionato l'autoradio in servizio di copertura, Per_2 quando all'improvviso preveniente da Lariano un autovettura VW Passat si immetteva su via
RE CI. Il guidatore, come da dichiarazione resa successivamente allo scrivente forse disturbato dalla luce solare non si avvedeva della presenza dell'App. investendolo con la parte Pt_1 anteriore destra, scaraventandolo al suolo” (doc. 3 di parte ricorrente).
3.4. Ritiene l'Ufficio che, alla luce delle deduzioni del ricorso e della documentazione,
l'evento che ha colpito , pur avendogli provocato danni permanenti, non può essere Parte_1 ricondotto alle ipotesi di condizioni comunque implicanti l'esistenza di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Infatti, il ricorrente è stato esposto al rischio, certamente sussistente, collegato all'impiego su strada e alla necessità di muoversi attraversando la carreggiata per raggiungere la vettura di servizio, nella sua attività, che però non costituisce concretizzazione specifica dei pericoli connessi alle attività tipizzate dall'art. 1 comma 563 legge 266/2005.
3.4.1. Pertanto, le circostanze, dedotte dalla parte ricorrente e documentate, in cui si è verificato l'evento che ha determinato le lesioni riconosciute come derivanti da causa di servizio, non possono essere ricondotte alle ipotesi di cui all'art. 1 comma 563 legge 266/2005.
4. Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
5. La circostanza dell'evento occorso al ricorrente e le lesioni riconosciute come derivanti da causa di servizio costituiscono giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna parte.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
compensa i compensi di lite tra le parti;
pone carico delle parti le spese di CTU, nella misura della metà per ciascuna parte, come liquidate in separato decreto.
Si comunichi.
Velletri, 21 novembre 2025
Il Giudice
IE GE OZ