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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19250 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Sara De Micco (C.F. , ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio della medesima sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via S. Martino n. 81; opponente
CONTRO
OP Controparte_2 CP_3
e , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. P_
, presso i cui uffici, in Via A. Diaz n. 11, domiciliano per legge;
C.F._3 opposte
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato per la carica in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. P_
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di
Fiore (C.F. ), giusta procura generale alle liti per atto pubblico del Notaio C.F._4 Per_1
, Rep. n. 22594, Racc. n. 10527, allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione;
[...] opposto
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_6 tempore; opposto contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 05.08.2022, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' , la Controparte_4 [...]
la , la Controparte_7 Controparte_8 [...]
, il e il Controparte_9 Controparte_5 Controparte_6
, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
10220229003098481000 del 22.07.2022, a cui erano sottese la cartella esattoriale n.
102201100166893628000, asseritamente notificata in data 17.11.2011, per importi iscritti a ruolo dalla e dalla per presunte contravvenzioni strada, Controparte_2 Controparte_3 P_0 rispettivamente in ordine agli anni 2008, 2009 e gli anni 2009 e 2010, per un totale complessivo di euro
3.914,48; cartella esattoriale n. 10220110026854231000, presumibilmente notificata il 21.01.2012, per importi iscritti a ruolo dalla dell'importo di euro 3.276,78 per contravvenzioni al Controparte_2 codice della strada in ordine agli anni 2009 e 2010; cartella esattoriale n. 10220110032610224000, presumibilmente notificata in data 25.04.2012, per crediti iscritti a ruolo dalla Controparte_3 atteso l'asserito omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada, anno 2010, per un totale di euro 893,06; cartella esattoriale n. 102201200021296550000, presumibilmente notificata il 26.07.2012, per importi iscritti a ruolo dal e dalla per Controparte_6 Controparte_3 contravvenzioni al codice della strada, rispettivamente in ordine agli anni 2009 e 2010 per un totale di euro
995,90; cartella esattoriale n. 10220130016455981000, presumibilmente notificata in data 08.09.2014, per importi iscritti a ruolo dalla per contravvenzioni al codice della strada (anno 2012), per OP un totale complessivo pari ad euro 2.571,00; cartella esattoriale n. 10220130023078187000 presumibilmente notificata l'8.09.2014, limitatamente agli importi iscritti a ruolo dalla e dalla Controparte_2 P_ atteso l'asserito omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada (anno 2012), per un
[...] totale complessivo pari ad euro 7.986,57; cartella esattoriale n. 10220140006346561000 presumibilmente notificata il 20.09.2014, per importi iscritti a ruolo dalla per contravvenzioni al codice OP della strada (anno 2012), per un totale complessivo pari ad euro 857,41; cartella esattoriale n.
10220140013429929000, presumibilmente notificata in data 08.11.2014 per crediti iscritti a ruolo dal atteso l'asserito omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada (anno Controparte_5
2010), per un totale complessivo pari ad euro 167,32 e cartella esattoriale n. 10220150014734033000, asseritamente notificata il 30.11.2015, per importi iscritti a ruolo dalla per euro OP
2.596,66 per presunte contravvenzioni al codice della strada in ordine all'anno 2012. A sostegno della proposta opposizione la lamentava, in via preliminare, che l'atto impugnato Parte_1 provenisse da un concessionario della riscossione non territorialmente competente, ( Controparte_4
di Sassari), in ragione del proprio domicilio fiscale nel Comune di Ischia. Dunque, attesa la
[...] palese violazione del criterio determinativo della competenza stabilito dagli art. 12, comma 1 e 24, comma
1 del d.P.R. 602/73, la contribuente deduceva che l non avesse OP1 legittimazione attiva al recupero del credito richiesto, perché il solo che avrebbe potuto notificare l'atto impositivo era il concessionario del servizio di riscossione territorialmente competente, quale quello di
Nel merito, deduceva che le cartelle in parola non le fossero mai state notificate e di cui, a suo dire, P_ aveva avuto conoscenza soltanto il 22.07.2022, in conseguenza della notifica dell'opposta intimazione di pagamento. Precisava, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato. Dunque, attesa la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo e delle cartelle ivi contenute.
Si costituivano, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di la la P_ OP
, la e l' che, contestando le Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 argomentazioni avverse, assumevano infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
, essendo l' soggetto unico deputato all'attività di esazione su Parte_1 Controparte_4 tutto il territorio nazionale. Nel merito deducevano, sulla base della documentazione prodotta, di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento impugnato, avvenuta nel Comune di Olbia alla Via Cugnana Verde n. 46, quale precedente indirizzo di residenza della . (cfr. all. n. 3 della Parte_1 comparsa di costituzione); nonché prova della regolarità della notifica di atti interruttivi intermedi quali:
l'intimazione di pagamento n. 10220169008202776 (cfr. all. n. 5 della comparsa di costituzione); la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 2012, n. 10276201288000747000 (cfr. all. n. 6 della comparsa di costituzione), seguita dall'iscrizione ipotecaria, fascicolo 2012/8494 (cfr. all. n. 7 della comparsa di costituzione); il preavviso di fermo amministrativo n. 10280201400004457(cfr. all. n. 8 della comparsa di costituzione); il preavviso di fermo amministrativo n. 10280201500003090 (cfr. all. n. 9 della comparsa di costituzione); il preavviso di fermo amministrativo n. 10280201500012235 (cfr. all. n. 10 della comparsa di costituzione) e il preavviso di fermo amministrativo n. 10280201600001341 (cfr. all. n. 11 della comparsa di costituzione). Contestavano, pertanto, il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito coattivamente azionato e concludevano per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Del pari si costituiva il il quale deduceva che le censure sollevate dalla debitrice Controparte_5 attenessero alla fase esecutiva che era di esclusiva competenza dell' , dunque, alcuna Controparte_4 statuizione di condanna (anche in relazione al regime delle spese) potesse essere utilmente resa nei confronti di esso ente impositore. Non a caso, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva la compensazione delle spese di lite nei propri confronti, appurata la non riferibilità al medesimo delle ragioni di annullamento dell'atto contestato.
Sebbene ritualmente citato in giudizio, il restava contumace. Controparte_6
Rilevata la natura documentale della controversia, con provvedimento fuori udienza del 04.11.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, fissando la decorrenza del primo termine dal 20.12.2024.
In via preliminare si dichiara la contumacia del . Controparte_6
Orbene, tra i vari motivi di opposizione parte attrice ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato poiché emesso da soggetto territorialmente incompetente, ciò in quanto, al tempo della sua emissione (17.06.2022) e notifica (22.07.2022), il domicilio fiscale della era ed è in Ischia (NA) Parte_1
e, pertanto, l'unico soggetto legittimato a tali incombenti è da individuarsi nell'ufficio provinciale A.D.E.R. di non, come invece avvenuto, in quello di P_ P_1
Ciò premesso si aderisce all'orientamento giurisprudenziale per il quale ogni atto impositivo (dovendosi ritenere tale anche l'intimazione di pagamento oggetto di causa) deve essere emesso dall'ufficio del concessionario alla riscossione territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente (ex art. 31 c. 2 D.P.R. 600/73). Al riguardo si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 4400 del 13.02.2023 con la quale ha statuito che “In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all che la esercita tramite Controparte_4
Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta
l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso di riferisce”
(Cass. V, n 8049/2017)”.
Nel caso in esame l'intimazione di pagamento è stata emessa ed inviata dall' della provincia di P_2 non dall' della provincia di in ragione del domicilio fiscale della contribuente. P_1 P_2 P_
Dunque, è stata emessa da un Ufficio territorialmente incompetente.
Per tali argomentazioni, l'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittima e deve essere annullata.
Pertanto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell , della Controparte_4 OP della , della e del e si liquidano come in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 dispositivo. Nulla per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_6
b) accoglie l'opposizione e per l'effetto,
c) annulla l'intimazione di pagamento n. 10220229003098481000;
d) condanna l , la la , la Controparte_4 OP Controparte_2
e il al pagamento in solido tra loro, in favore di Controparte_3 Controparte_5
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi, Parte_1 euro 1.700,00 per compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione all'Avv. Sara De Micco, dichiaratasi antistataria;
e) nulla per le spese per la parte non costituita.
Così deciso in Napoli, il 20 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19250 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Sara De Micco (C.F. , ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio della medesima sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via S. Martino n. 81; opponente
CONTRO
OP Controparte_2 CP_3
e , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. P_
, presso i cui uffici, in Via A. Diaz n. 11, domiciliano per legge;
C.F._3 opposte
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato per la carica in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. P_
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di
Fiore (C.F. ), giusta procura generale alle liti per atto pubblico del Notaio C.F._4 Per_1
, Rep. n. 22594, Racc. n. 10527, allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione;
[...] opposto
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_6 tempore; opposto contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 05.08.2022, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' , la Controparte_4 [...]
la , la Controparte_7 Controparte_8 [...]
, il e il Controparte_9 Controparte_5 Controparte_6
, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
10220229003098481000 del 22.07.2022, a cui erano sottese la cartella esattoriale n.
102201100166893628000, asseritamente notificata in data 17.11.2011, per importi iscritti a ruolo dalla e dalla per presunte contravvenzioni strada, Controparte_2 Controparte_3 P_0 rispettivamente in ordine agli anni 2008, 2009 e gli anni 2009 e 2010, per un totale complessivo di euro
3.914,48; cartella esattoriale n. 10220110026854231000, presumibilmente notificata il 21.01.2012, per importi iscritti a ruolo dalla dell'importo di euro 3.276,78 per contravvenzioni al Controparte_2 codice della strada in ordine agli anni 2009 e 2010; cartella esattoriale n. 10220110032610224000, presumibilmente notificata in data 25.04.2012, per crediti iscritti a ruolo dalla Controparte_3 atteso l'asserito omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada, anno 2010, per un totale di euro 893,06; cartella esattoriale n. 102201200021296550000, presumibilmente notificata il 26.07.2012, per importi iscritti a ruolo dal e dalla per Controparte_6 Controparte_3 contravvenzioni al codice della strada, rispettivamente in ordine agli anni 2009 e 2010 per un totale di euro
995,90; cartella esattoriale n. 10220130016455981000, presumibilmente notificata in data 08.09.2014, per importi iscritti a ruolo dalla per contravvenzioni al codice della strada (anno 2012), per OP un totale complessivo pari ad euro 2.571,00; cartella esattoriale n. 10220130023078187000 presumibilmente notificata l'8.09.2014, limitatamente agli importi iscritti a ruolo dalla e dalla Controparte_2 P_ atteso l'asserito omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada (anno 2012), per un
[...] totale complessivo pari ad euro 7.986,57; cartella esattoriale n. 10220140006346561000 presumibilmente notificata il 20.09.2014, per importi iscritti a ruolo dalla per contravvenzioni al codice OP della strada (anno 2012), per un totale complessivo pari ad euro 857,41; cartella esattoriale n.
10220140013429929000, presumibilmente notificata in data 08.11.2014 per crediti iscritti a ruolo dal atteso l'asserito omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada (anno Controparte_5
2010), per un totale complessivo pari ad euro 167,32 e cartella esattoriale n. 10220150014734033000, asseritamente notificata il 30.11.2015, per importi iscritti a ruolo dalla per euro OP
2.596,66 per presunte contravvenzioni al codice della strada in ordine all'anno 2012. A sostegno della proposta opposizione la lamentava, in via preliminare, che l'atto impugnato Parte_1 provenisse da un concessionario della riscossione non territorialmente competente, ( Controparte_4
di Sassari), in ragione del proprio domicilio fiscale nel Comune di Ischia. Dunque, attesa la
[...] palese violazione del criterio determinativo della competenza stabilito dagli art. 12, comma 1 e 24, comma
1 del d.P.R. 602/73, la contribuente deduceva che l non avesse OP1 legittimazione attiva al recupero del credito richiesto, perché il solo che avrebbe potuto notificare l'atto impositivo era il concessionario del servizio di riscossione territorialmente competente, quale quello di
Nel merito, deduceva che le cartelle in parola non le fossero mai state notificate e di cui, a suo dire, P_ aveva avuto conoscenza soltanto il 22.07.2022, in conseguenza della notifica dell'opposta intimazione di pagamento. Precisava, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato. Dunque, attesa la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo e delle cartelle ivi contenute.
Si costituivano, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di la la P_ OP
, la e l' che, contestando le Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 argomentazioni avverse, assumevano infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
, essendo l' soggetto unico deputato all'attività di esazione su Parte_1 Controparte_4 tutto il territorio nazionale. Nel merito deducevano, sulla base della documentazione prodotta, di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento impugnato, avvenuta nel Comune di Olbia alla Via Cugnana Verde n. 46, quale precedente indirizzo di residenza della . (cfr. all. n. 3 della Parte_1 comparsa di costituzione); nonché prova della regolarità della notifica di atti interruttivi intermedi quali:
l'intimazione di pagamento n. 10220169008202776 (cfr. all. n. 5 della comparsa di costituzione); la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 2012, n. 10276201288000747000 (cfr. all. n. 6 della comparsa di costituzione), seguita dall'iscrizione ipotecaria, fascicolo 2012/8494 (cfr. all. n. 7 della comparsa di costituzione); il preavviso di fermo amministrativo n. 10280201400004457(cfr. all. n. 8 della comparsa di costituzione); il preavviso di fermo amministrativo n. 10280201500003090 (cfr. all. n. 9 della comparsa di costituzione); il preavviso di fermo amministrativo n. 10280201500012235 (cfr. all. n. 10 della comparsa di costituzione) e il preavviso di fermo amministrativo n. 10280201600001341 (cfr. all. n. 11 della comparsa di costituzione). Contestavano, pertanto, il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito coattivamente azionato e concludevano per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Del pari si costituiva il il quale deduceva che le censure sollevate dalla debitrice Controparte_5 attenessero alla fase esecutiva che era di esclusiva competenza dell' , dunque, alcuna Controparte_4 statuizione di condanna (anche in relazione al regime delle spese) potesse essere utilmente resa nei confronti di esso ente impositore. Non a caso, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva la compensazione delle spese di lite nei propri confronti, appurata la non riferibilità al medesimo delle ragioni di annullamento dell'atto contestato.
Sebbene ritualmente citato in giudizio, il restava contumace. Controparte_6
Rilevata la natura documentale della controversia, con provvedimento fuori udienza del 04.11.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, fissando la decorrenza del primo termine dal 20.12.2024.
In via preliminare si dichiara la contumacia del . Controparte_6
Orbene, tra i vari motivi di opposizione parte attrice ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato poiché emesso da soggetto territorialmente incompetente, ciò in quanto, al tempo della sua emissione (17.06.2022) e notifica (22.07.2022), il domicilio fiscale della era ed è in Ischia (NA) Parte_1
e, pertanto, l'unico soggetto legittimato a tali incombenti è da individuarsi nell'ufficio provinciale A.D.E.R. di non, come invece avvenuto, in quello di P_ P_1
Ciò premesso si aderisce all'orientamento giurisprudenziale per il quale ogni atto impositivo (dovendosi ritenere tale anche l'intimazione di pagamento oggetto di causa) deve essere emesso dall'ufficio del concessionario alla riscossione territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente (ex art. 31 c. 2 D.P.R. 600/73). Al riguardo si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 4400 del 13.02.2023 con la quale ha statuito che “In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all che la esercita tramite Controparte_4
Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta
l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso di riferisce”
(Cass. V, n 8049/2017)”.
Nel caso in esame l'intimazione di pagamento è stata emessa ed inviata dall' della provincia di P_2 non dall' della provincia di in ragione del domicilio fiscale della contribuente. P_1 P_2 P_
Dunque, è stata emessa da un Ufficio territorialmente incompetente.
Per tali argomentazioni, l'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittima e deve essere annullata.
Pertanto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell , della Controparte_4 OP della , della e del e si liquidano come in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 dispositivo. Nulla per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_6
b) accoglie l'opposizione e per l'effetto,
c) annulla l'intimazione di pagamento n. 10220229003098481000;
d) condanna l , la la , la Controparte_4 OP Controparte_2
e il al pagamento in solido tra loro, in favore di Controparte_3 Controparte_5
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi, Parte_1 euro 1.700,00 per compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione all'Avv. Sara De Micco, dichiaratasi antistataria;
e) nulla per le spese per la parte non costituita.
Così deciso in Napoli, il 20 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale