Articolo 6 della Legge 29 marzo 1951, n. 251
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 maggio 1951
Art. 6.
Sono esclusi dai concorsi di cui all'art. 1 coloro che, pure essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di "non prescelto" o di "non idoneita'" all'avanzamento.
Entrata in vigore il 11 maggio 1951