Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2024, n. 22608
CASS
Sentenza 9 agosto 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 13 marzo 2024, con numero di registro generale 4402/2022. Le parti in causa sono l'Agenzia delle Entrate, ricorrente principale, e la società IR & C s.p.a., controricorrente e ricorrente incidentale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che la società veicolo, costituita per un'operazione di leveraged buy out, dovesse essere considerata soggetto passivo IVA e quindi legittimata a detrarre l'IVA sui servizi di consulenza ricevuti. Dall'altra parte, la società IR & C ha presentato un ricorso incidentale, evidenziando la violazione dei principi di diritto tributario riguardanti la soggettività passiva.

La Corte ha rigettato il ricorso principale, affermando che la società veicolo non poteva essere considerata soggetto passivo IVA, in quanto non esercitava un'attività economica diretta, ma si limitava a detenere partecipazioni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, sottolineando che le holding statiche non sono soggetti passivi IVA. Inoltre, ha evidenziato che le spese sostenute dalla società veicolo erano meramente preparatorie e non costituivano attività economica ai fini IVA. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione della CTR, assorbendo il ricorso incidentale e condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese legali.

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Massime1

In tema di operazione di c.d. merger leveraged buy out, l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società c.d. veicolo, se correlata ad acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione dell'operazione di acquisizione della società c.d. target, è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che la società risultante dalla fusione sia titolare dello status di soggetto passivo dell'imposta che ambisce a detrarre e che i beni e servizi acquistati siano impiegati da tale soggetto passivo in funzione di operazioni sue proprie soggette ad IVA. (Nel caso di specie, in cui una società veicolo era stata costituita con la finalità di acquisire le quote di una società target, commissionando e ricevendo prestazioni di servizi di consulenza legati in via esclusiva all'operazione di leveraged buy out, senza esercitare per dette prestazioni il diritto alla detrazione dell'IVA, la S.C. ha stabilito che l'attività di acquisizione della società target si atteggia, ai fini IVA, come preparatoria di quella economica che, in esito all'acquisizione della società bersaglio, verrà esercitata e che il sostenimento da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all'acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, essendo i beni e servizi acquistati prodromici al suo concreto avvio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2024, n. 22608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22608
Data del deposito : 9 agosto 2024

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