TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 7074/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, promosso con ricorso congiunto depositato in data 04/12/2024,
da:
, con l'avv. CENTASSO LAURA Controparte_1
e
, con l'avv. PALMERI AURELIA CP_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 8881/2019 del Tribunale di Treviso. Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 14.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 07.02.2025 e 10.02.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 8881/2019 del Tribunale di Treviso, provvedendo in conformità alle condizioni indicate dalle parti:
- conferma l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in 31052 Maserada sul Piave (TV), via Gorizia n. 8 (doc.6);
- il sig. continuerà a risiedere in Maserada Sul Piave Parte_1
(TV) via Repubblica n. 6 salvo variazioni che si impegnerà a comunicare alla sig.ra (doc.7); CP_2
- dispone che il padre possa vedere i figli secondo le seguenti modalità, in considerazione del nuovo impiego lavorativo:
a weekend alternati dal venerdì alle 18.30 sino al lunedì mattina quando li accompagnerà presso la madre. Il tutto tenuto conto pure degli impegni lavorativi delle parti, scolastici dei minori e salvi i diversi accordi;
per metà delle vacanze invernali e pasquali alternando il Natale al Capodanno e la Pasqua con la Pasquetta;
le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordare previamente entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
salvi i diversi accordi. - pone a carico del sig. un assegno di mantenimento CP_1
ordinario a favore di entrambi i figli, nella misura di euro 300,00 complessivi da versare entro e non oltre il gg. 5 di ogni mese su c/c intestato alla sig. ra;
CP_2
- la madre provvederà al pagamento di tutte le spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Treviso, rinunciando ad ogni pretesa maturata a tal titolo per il pregresso
(dalla separazione personale sino ad oggi);
- le parti concordano che l'indennità di frequenza relativa alla minore pari ad euro 343,66 mensili e l'indennità di Per_1
accompagnamento di pari ad euro 531,76 mensili verranno Per_2
percepite dalla sig. ra ed utilizzate esclusivamente per la CP_2
cura e le necessità dei minori;
- entrambi i genitori avranno diritto a visionare la documentazione e/o i libretti postali intestati a ciascuno dei figli;
- i ricorrenti concordano che, nell'ipotesi in cui la minore Per_1
dovesse essere riconosciuta invalida con indennità di accompagnamento, l'esenzione prevista per bollo auto e assicurazione verrà riconosciuta in capo al sig. e alla relativa CP_1
autovettura;
- dispone che l'assegno unico a favore di entrambi i minori venga percepito al 100% dalla sig. ra con rinuncia formale da parte CP_2
del sig. con decorrenza dalla ratifica delle presenti CP_1
condizioni da parte del Tribunale di Treviso;
- la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, come per legge e pertanto le questioni di maggior importanza per la vita dei figli relative all'educazione, istruzione, salute vengono prese di comune accordo;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi