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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 666/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avvocatura dello Stato
contro
- appellata – CP_1
Avv. Simona Fabbrini
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 425/2023 del Tribunale di Arezzo Sezione Lavoro, notificata il 31.10.2023. All'udienza del 30.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il Tribunale di Arezzo Sez. Lav., in accoglimento del ricorso presentato dalla SI.ra CP_1 collaboratrice scolastica, ha dichiarato illegittima e conseguentemente ha annullato la sanzione disciplinare (rimprovero scritto) a lei irrogata dal Dirigente scolastico dell'Istituto Statale Istruzione Superiore Vegni- Capezzini di Centoia-Cortona (AR). Ha quindi condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite Parte_1 nella misura di € 260,00, oltre accessori.
pagina 1 di 7 L'addebito attribuito alla SI.ra era costituito dalla condotta, più CP_1 volte segnalata, di: 1) allontanamento dal posto di lavoro senza autorizzazione;
2) rapporti non adeguati con colleghi.
Nello specifico, gli addebiti sono riportati nell'estratto della contestazione del dirigente scolastico di seguito riportata (cfr. doc. 1 ricorso I grado), che dà conto di quanto a sua volta riferito allo stesso dalle SI.re Pt_2
e colleghe della Pt_3 CP_1
“L'educatrice in data 14.02.2023, mi riferisce quanto segue: Parte_4
Sono andata rendere le presenze del semiconvitto e ho visto
del centralino, che piangeva. Ho chiesto il motivo e mi ha riferito Per_1
collaboratrice le ha dato dell'incompetente ………… Sia CP_1
che….. sono spesso in convitto a parlare e perciò non sono CP_1 ente presenti nel loro posto di lavoro…… L'educatrice in data 15 febbraio 2023, mi riferisce Persona_2 quanto segu in seguito agli spiacevoli fatti avvenuti nella data di ieri, 14 febbraio 2023, sono qui a scrivere queste brevi righe per poter esporre la mia versione dei fatti. Ieri la SI.ra è venuta al centralino per lasciare i soldi per una CP_1 raccolta, men va facendo la sua offerta ho commesso l'errore di chiederle che quota avrebbe messo. Mi sono subito accorta dell'inadeguatezza della mia domanda, perché è una cosa personale, ma non l'ho fatto di certo in cattiva fede è stata una domanda spontanea. Ho subito chiesto scusa perché mi sono resa conto di aver sbagliato, ma la suddetta SI.ra non ha accettato le mie scuse, anzi ha iniziato ad urlare contro di me. Allo svolgersi di questo spiacevole episodio era presente anche la SI.ra
La SI.ra se ne è poi andata via urlando….. gli urli si Parte_5 CP_1
al centr In un secondo momento, sempre con me presente, la SI.ra ha chiamato poi al telefono la SI.ra per Tes_1 CP_1 motivi di lavoro: la allora ha iniziato ad urlare al tel on CP_1 sapendo che ero lì presente e sentivo quello che lei diceva) che sono: un incompetente, che il personale docente (senza avere il coraggio di fare il nome e cognome di suddetti docenti) si lamentano con lei di me perché non so fare le fotocopie e il mio lavoro. Inoltre, mi ha anche accusato che sono tutto il giorno al telefono con mia figlia e che rispondo alla SI.ra sempre male al telefono quando mi deve chiamare, cosa non vera. CP_1 uto anche il coraggio di dirmi che “ho alzato troppo la testa” e che
“ci pensa lei a rimettermi al mio posto!”
pagina 2 di 7 Il Tribunale, senza svolgere attività istruttoria, ha ritenuto che entrambi gli addebiti fossero palesemente generici. In particolare, ad avviso del Giudice di Prime Cure:
1)l'addebito di allontanamento dal posto di lavoro indicava solo la data, il 14.02.2023, senza precisare luogo e orario. Non era quindi possibile stabilire se la si fosse effettivamente allontanata dal posto di CP_1 lavoro e il motivo - se nel corso di una pausa o in occasione di un servizio;
il riferimento ad altri episodi dello stesso tipo era del pari generico, non essendo questi specificati nella contestazione. Era quindi da escludersi qualsiasi sanzione;
2) l'addebito di aver avuto rapporti non adeguati con i colleghi era al pari generico e non contestualizzato. Con riferimento al primo episodio, non era riportato cosa la avesse urlato all'indirizzo della e il CP_1 Pt_3 tono alto della voce era conseguente ad una domanda che la stessa aveva ritenuto inopportuna. Con riferimento al secondo episodio, Pt_3 la aveva ascoltato una telefonata privata tra le due donne e il Pt_3 carattere privato della conversazione escluderebbe il connotato ingiurioso o diffamatorio. Inoltre, i fatti descritti, ad avviso del Tribunale, sarebbero stati privi di valenza disciplinare, non ricadendo in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 59 comma 3 del CCNL 21/05/2018 Funzioni locali. Il senza reiterare le istanze Controparte_2 istruttorie formulate in primo grado, propone appello avverso la predetta sentenza, formulando due motivi di appello: 1) Con il primo motivo, rubricato Travisamento dei fatti di causa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie – specificità della formulazione dell'addebito contenuto nella lettera di contestazione del 23.02.2023, la difesa del eccepisce che il primo addebito non Parte_1 sarebbe stato generico, il luogo di allontanamento sarebbe stato indicato dalla nel “centralino”, come riportato nella Pt_3 contestazione e che l'indicazione dell'orario sarebbe stato un dato irrilevante considerato che il fatto non sarebbe stato contestato dalla
CP_1
Quanto al primo episodio dei contestati rapporti inadeguati con i colleghi, il tono aggressivo della all'indirizzo della non CP_1 Pt_3 sarebbe stato contestato dalla collaboratrice scolastica, che avrebbe invece giustificato la sua condotta come reazione ad una domanda sgradita. Relativamente al secondo episodio, il Tribunale non avrebbe considerato che quando un soggetto urla al telefono, il contenuto della pagina 3 di 7 conversazione diviene pubblico ed avrebbe erroneamente ritenuto generico l'addebito contestato, puntualmente circostanziato. 2) Con il secondo motivo, la difesa del eccepisce che il Tribunale avrebbe errato ad escludere la valenza disciplinare degli addebiti perché le condotte non sarebbero sussumibili nella previsione del CCNL. Ad avviso dell'appellante esse sarebbero invece perfettamente riconducibili al disposto dell'art. 59, comma 3 del CCNL 21/5/2018 Funzioni locali” secondo il quale “La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzioni si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
[…]”. Da ultimo, il ha quindi chiesto, in accoglimento dell'appello, la Parte_1 condanna alle spese di lite di controparte. L'appellata, SI.ra si è costituita contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto ed ito dal e ha concluso per il rigetto Parte_1 dell'appello e la conferma della se I grado. In estrema sintesi, dopo aver riepilogato le ragioni del contendere e i passaggi salienti del procedimento che ci occupa, la difesa dell'appellata ha contestato le argomentazioni avversarie, negando ogni addebito e sostenendo che la non si sarebbe mai allontanata dalla scuola CP_1 lasciando incustoditi i locali dell'Istituto né avrebbe mai confermato tale circostanza. Quanto ai rapporti con i colleghi, ella, seppur provocata, non avrebbe mai alzato la voce né si sarebbe rivolta in termini offensivi o aggressivi nei confronti della Per quanto riguarda la telefonata Pt_3 con la collega essa sarebbe dovuta restare privata e in ogni caso Tes_1 la non avrebbe urlato, come contestato. CP_1
Il Collegio ritiene che la sentenza del Tribunale di Arezzo debba essere confermata, con integrazione e parziale correzione della motivazione e che quindi l'appello del non sia meritevole di accoglimento Parte_1 giacché i fatti addebitati alla da questa contestati nella loro CP_1 materialità, sono alcuni generici (allontanamenti dal posto di lavoro riferiti da senza indicazione di date;
rapporti inadeguati con Pt_2 colleghi senza altra indicazione), per una parte irrilevanti (allontanamento dal posto di lavoro il 14.02.2023), per altra parte non provati (episodi del 14.02.2023 con la sig.ra al telefono). Pt_3
pagina 4 di 7 Prendendo le mosse dal primo motivo formulato da parte appellante, non risulta innanzitutto al Collegio che la circostanza dell'allontanamento/i non sia stata contestata dall'appellata, giacché sin dai primi scritti difensivi la ha contestato la genericità della CP_1 contestazione sotto il profilo della mancanza di specificità degli addebiti, privi dell'indicazione di un luogo, di una data e di un orario. L'odierna appellata ha chiaramente eccepito che la mancata indicazione dell'orario le avrebbe impedito di giustificare l'allontanamento temporaneo, dovuto a ragioni di servizio (cfr. difese disciplinari p. 2 doc. 6) ovvero a una pausa o al termine dell'orario di lavoro (cfr. ricorso primo grado p. 9 e memoria di costituzione in appello pp. 7, 8) e ha dedotto che i collaboratori scolastici, per ragioni di servizio, si recano sì presso il Convitto, dove si trovano il centralino e la segreteria, ma garantiscono sempre la presenza di un altro collaboratore all'interno di ogni edificio;
pur ammettendo di essersi recata il 14.02.2023 presso il plesso centrale, per partecipare ad una raccolta di denaro collettiva. Del pari, la difesa dell'appellata ha sempre negato che la avrebbe CP_1 inveito contro la collega riferendo anzi che quest'ultima avrebbe Pt_3 aggredito verbalmente la prima (cfr. difese disciplinari p. 2 doc. 6, ricorso primo grado p. 4 , 5 e memoria di costituzione in appello p. 4). Quanto alla telefonata intercorsa il 14.02.2023 tra la e la CP_1 Tes_1
l'addebito non risulta generico ma è del pari smentito dalla ricostruzione offerta dalla lavoratrice, la quale ha negato di aver urlato al telefono. Ciò detto, la contestazione può dirsi generica solo con riferimento agli episodi di allontanamento dal posto di lavoro diversi da quello contestato del 14.02.2023, non puntualmente indicati. Tuttavia, la circostanza che la si sia recata la mattina del CP_1
14.02.2023 presso il plesso centra poi fermarsi presso il centralino per consegnare una somma di denaro nell'ambito di una raccolta fondi organizzata dai colleghi (punto 10 ricorso primo grado e memoria di appello), anche se provata secondo l'ammissione della non ha CP_1 rilevanza disciplinare. Infatti, la presenza nel plesso centrale rientra nei compiti di servizio occasionalmente svolti dal collaboratore scolastico che operi in altro edificio. Non può quindi parlarsi di allontanamento dal posto di lavoro laddove non si contesti che la dipendente si sia trattenuta, in assenza di ragioni di servizio, per un tempo apprezzabile in altro plesso. La circostanza è da escludersi in concreto, poiché secondo la stessa condotta contestata, la vicenda si è svolta in una arco di tempo ridotto, quello necessario allo spostamento tra plessi (poche decine di metri, come dedotto dalla lavoratrice e non contestato), alla consegna della pagina 5 di 7 somma a favore della raccolta fondi centralizzata presso la segreteria e al concentrato alterco descritto nell'addebito. Del resto, è pacifico tra le parti, che la raccolta fondi fosse unica, si svolgesse presso la segreteria, con una modalità tollerata dalla Direzione scolastica che non risulta avere elevato alcuna contestazione disciplinare nei confronti di altri dipendenti, né nei confronti della sig.ra quale referente della Pt_3 raccolta fondi. Non può quindi parlarsi di allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro astrattamente rilevante sul piano disciplinare. Quanto ai due episodi relativi al rapporto, asseritamente inadeguato, della con i colleghi (il 14.02.2023 prima con la sig.ra poi nel CP_1 Pt_3 corso della telefonata con la sig.ra , gli addebiti sono stati Tes_1 puntualmente contestati in ordine alle condotte tenute e alle circostanze di tempo e di luogo. Senonché, il non ha offerto prova adeguata dei fatti posti a Parte_1 fondamento della contestazione in esame. Difatti, la lavoratrice ha sempre contestato la fondatezza degli addebiti mentre il appellante, su cui gravava puntuale onere della Parte_1 prova, non ha neppure riproposto le richieste istruttorie formulate e le prove orali dedotte in I grado, non assolvendo quindi all'onere probatorio su di esso gravante. E' appena il caso di ricordare al riguardo che in materia di sanzioni disciplinari, grava sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti costitutivi della contestazione, qualora – come nel caso di specie - il lavoratore neghi la sussistenza delle condotte addebitate o la loro contrarietà agli obblighi lavorativi. Ciò premesso, la ricostruzione dei fatti – per la parte correttamente contestati - non può essere tuttavia fondata sulle mere, preliminari segnalazioni scritte delle colleghe e Parte_4 Persona_2 prodotte dal nel fascicolo di primo grado e contestate dalla lavoratrice, dovendosi instaurare il contraddittorio sui fatti mediante l'assunzione della prova orale. In proposito, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità non attribuisce valore probatorio alle dichiarazioni di terzi non confermate attraverso l'esame testimoniale (Cass. sez. 2 ord. n. 24976/2017). Le condotte contestate non hanno quindi rilievo disciplinare atteso che non può parlarsi di allontanamento dal luogo di lavoro per l'episodio – l'unico circostanziato – del 14.02.2023 e che non possono dirsi dimostrati gli episodi relativi ai rapporti con le colleghe di lavoro, non avendo il insistito nelle istanze istruttorie formulate in primo grado. Il secondo motivo di appello è assorbito.
pagina 6 di 7 Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza del Tribunale di Arezzo merita pertanto conferma, con le parziali correzioni e integrazioni della motivazione e l'appello viene rigettato. Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte appellante, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta, applicati i valori minimi e applicato l'aumento del 30% ex art. 4comma 1bis D.M. n. 55 /2014 (per collegamenti ipertestuali) nella misura di € 321,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado a favore della parte appellata, che liquida in € 321,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.01.2025 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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